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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1003/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 1° aprile 2025 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice (vedi note dep. in data 28 marzo '25), ed invece non comparsa parte convenuta (già dichiarata contumace); preso atto delle istanze ivi svolte e soprattutto delle conclusioni ivi richiamate / rassegnate (da ritenersi qui trascritte);
Chiusura verbale at ore 15,00 – orario ultima verifica a terminale ai fini del deposito delle predette note scritte e contestuale emissione sentenza.
Alla luce di quanto appena verbalizzato, che equivale a breve discussione orale, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERUGGI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERUGGI CLAUDIO
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I - CONTUMACE
Causa avente ad
OGGETTO: azione tendente ad ottenere declaratoria di avvenuta usucapione su bene immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate all'udienza svoltasi – sostituita con trattazione scritta del 1° aprile 2025 (note scritte dep. 28 marzo '25) e qui di seguito trascritte:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, NEL MERITO: accertare e riconoscere a favore della signora , nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , la piena proprietà per C.F._1 l'intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 C.C. del terreno sito in Comune di Fontaneto d'OG (NO) e censito in Catasto Terreni al foglio 22 mappale n. 1138, di 24 centiare, senza reddito, corrispondente al Ca-tasto Fabbricati al Foglio 22 Particella 750 sub 1 (ex mappale 750 soppresso), Via Molino Marco, Piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 16 metri quadrati, rendita euro 20,66, senza reddito;
ordinare ed autorizzare la trascrizione della presente sentenza alla Agenzia del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara e la conseguente voltura catastale, con esonero dei competenti uffici da responsabilità relative. Con le spese ed i compensi di giudizio integralmente compensati attesa la mancata opposizione alla domanda dell'attrice da parte della convenuta”.
- Parte convenuta non si è costituita in giudizio e, ovviamente, non ha svolto difese, nulla ha contestato e/o svolto eccezioni e/o precisato conclusioni.
pagina 2 di 5 Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a Ruolo il 31 maggio 2024, la sig.ra
, con il patrocinio dell'avv. Claudio TERUGGI, conveniva in giudizio Parte_1
, per sentire accogliere, nei confronti Controparte_1
della stessa convenuta, le conclusioni sopra riportate testualmente.
All'udienza del 15 gennaio 2025, già effettuati i “controlli” e già disposto rinvio dell'udienza di vocatio, lo scrivente giudice dichiarata la contumacia della convenuta (alla luce – in particolare – del perfezionamento della notifica per pubblici proclami autorizzati, previa opportuna istanza, dal
Presidente dell'intestato Ufficio), ammetteva le prove orali indicate nell'atto di citazione e fissava udienza di escussione testimoniale al 26 febbraio 2025.
In detta occasione, escussi i testi indicati / intimati dalla stessa parte attrice, la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies CPC al 1° aprile 2025, con disposizione svolgimento 7 sostituzione a mezzo di trattazione scritta.
All'esito della stessa udienza (ove – a mezzo di tempestivo deposito di “note scritte di trattazione” – compariva la sola parte attrice), lo scrivente, previamente ritiratosi in camera di consiglio emette la seguente sentenza, la cui stesura in calce equivale a lettura.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le risultanze documentali (da doc. 1 a doc. 8) forniscono utili elementi per ritenere fondati i presupposti fattuali alla base delle domande del ricorrente;
ma, oltre ai detti riscontri documentali, le prove testimoniali hanno ulteriormente confermato i fatti dedotti da parte attrice.
A tal fine, vedasi verbale di escussione testimoniale (udienza del 26 febbraio 2025).
A ciò si aggiunga, ma solo ad abundantiam, che, comunque perfezionatasi (almeno formalmente) la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, parte convenuta si è di fatto
“disinteressata”; in sostanza, parte convenuta / resistente è rimasta comunque volontariamente contumace;
vero è che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio e non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” (in particolare, “… la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria…” – vedasi Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 24885 del 21 novembre 2014); ma trattasi comunque di elemento valutabile, magari solamente ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro pagina 3 di 5 sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c.; infatti, secondo condivisibile precedente di merito, “… per effetto dell'art. 116 CPC, la mancata partecipazione al giudizio dei convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell'attore per l'accertamento e la prova dei fatti…” (Tribunale di Roma – 17 febbraio 2015) ; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da ulteriori precedenti di merito, ex multis, Tribunale di Genova – n°
219 del 20 gennaio 2016, secondo cui: “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”).
Ciò posto sotto un profilo fattuale, ricorrendone i presupposti (lasso temporale ultraventennale e possesso uti dominus, assenza di atti “interruttivi”) ben può trovare applicazione – sotto un profilo giuridico – l'istituto dell'usucapione e, quindi, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1158 C.c.; in altre parole, sussistono in capo alla sig.ra i presupposti di legge ex art. 1158 c.c. per l'acquisto Parte_1
della proprietà del bene sopraindicato, stante che, come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. n.
15446/07; 11000/01, 708/01): “perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario
l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge”.
Correttamente e conclusivamente osserva la difesa di parte attrice in sede di “discussione”:
“… La convenuta è stata regolarmente citata in giudizio ed anche invitata ad aderire alla procedura di mediazione obbligatoria promossa dall'attrice mediante la notifica per pubblici proclami e conclusasi col verbale negativo del 5.6.024 (si veda il documento depositato dall'attrice in data 6.6.2024). L'attrice ha prodotto la certificazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (documenti n. 7 e 8) dalla quale non risultano eseguite trascrizioni relative al terreno, oggetto della presente causa, nel periodo a partire dal 01.06.1988 in cui è stato informatizzato il sistema di pubblicità immobiliare per cui vi è la prova che nessun eventuale erede della convenuta ha mai presentato una denuncia di successione nella quale ha inserito il predetto immobile. I testi
e , escussi nelle prove orali ammesse ed Testimone_1 Testimone_2 assunte dal Giudice all'udienza del 26.2.2025 hanno confermato che il terreno situato in Fontaneto d'OG (NO), censito in Catasto Terreni al foglio 22 mappale n. 1138 corrispondente in Catasto Fabbricati al Foglio 22 Particella 750 sub 1 ), è stato posseduto e goduto per oltre 20 anni dalla IG , la quale ha provveduto anche a ricoprirlo con una aiuola Parte_1 floreale e con una piastrellatura: i due testi hanno altresì confermato l'estratto di mappa e le 5 fotografie prodotte dall'attrice come documento n. 3 e 4. Per tutto quanto esposto in fatto non vi sono dubbi circa la fondatezza in diritto della domanda di usucapione del terreno proposta ai sensi dell'art. 1158 C.C. dalla signora . Come prevede l'art.1158 C.C. l'attrice ha Parte_1 provato il possesso continuato ed il godimento esclusivo per oltre venti anni del terreno, oggetto di causa. Deve, pertanto, ritenersi maturato a favore dell'attrice il diritto di proprietà del terreno per l'intervenuta usucapione ventennale con la necessaria ed opportuna regolarizzazione del titolo di proprietà, eliminando così l'errata intestazione in Catasto e nei Registri Immobiliari.”.
__________________________________________
pagina 4 di 5 Le spese di lite dovrebbero essere allocate secondo il noto principio di soccombenza (quindi, in capo a parte convenuta soccombente) e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
tuttavia, stanti le conclusioni sul punto di parte attrice, laddove precisa: Con le spese ed i compensi di giudizio integralmente compensati attesa la mancata opposizione alla domanda dell'attrice da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
In accoglimento delle domande di parte attrice,
ACCERTA e DICHIARA a favore della signora , C.F. Parte_1
, la piena proprietà per l'intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 C.C. C.F._1 del terreno sito in Comune di Fontaneto d'OG (NO) e censito in Catasto Terreni al foglio 22 mappale n. 1138, di 24 centiare, senza reddito, corrispondente al Catasto Fabbricati al Foglio 22
Particella 750 sub 1 (ex mappale 750 soppresso), Via Molino Marco, Piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 16 metri quadrati, rendita euro 20,66, senza reddito;
conseguentemente, ORDINA ed – ove occorra - AUTORIZZA la trascrizione della presente sentenza e/o ogni attività opportuna e necessaria alla luce dell'accertamento / declaratoria di cui sopra alla Agenzia del Territorio - Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Novara e la conseguente voltura catastale, con esonero dei competenti Uffici da responsabilità relative.
Nulla dispone in punto spese legali.
Novara, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1003/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 1° aprile 2025 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
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Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice (vedi note dep. in data 28 marzo '25), ed invece non comparsa parte convenuta (già dichiarata contumace); preso atto delle istanze ivi svolte e soprattutto delle conclusioni ivi richiamate / rassegnate (da ritenersi qui trascritte);
Chiusura verbale at ore 15,00 – orario ultima verifica a terminale ai fini del deposito delle predette note scritte e contestuale emissione sentenza.
Alla luce di quanto appena verbalizzato, che equivale a breve discussione orale, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERUGGI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERUGGI CLAUDIO
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I - CONTUMACE
Causa avente ad
OGGETTO: azione tendente ad ottenere declaratoria di avvenuta usucapione su bene immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate all'udienza svoltasi – sostituita con trattazione scritta del 1° aprile 2025 (note scritte dep. 28 marzo '25) e qui di seguito trascritte:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, NEL MERITO: accertare e riconoscere a favore della signora , nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , la piena proprietà per C.F._1 l'intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 C.C. del terreno sito in Comune di Fontaneto d'OG (NO) e censito in Catasto Terreni al foglio 22 mappale n. 1138, di 24 centiare, senza reddito, corrispondente al Ca-tasto Fabbricati al Foglio 22 Particella 750 sub 1 (ex mappale 750 soppresso), Via Molino Marco, Piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 16 metri quadrati, rendita euro 20,66, senza reddito;
ordinare ed autorizzare la trascrizione della presente sentenza alla Agenzia del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara e la conseguente voltura catastale, con esonero dei competenti uffici da responsabilità relative. Con le spese ed i compensi di giudizio integralmente compensati attesa la mancata opposizione alla domanda dell'attrice da parte della convenuta”.
- Parte convenuta non si è costituita in giudizio e, ovviamente, non ha svolto difese, nulla ha contestato e/o svolto eccezioni e/o precisato conclusioni.
pagina 2 di 5 Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a Ruolo il 31 maggio 2024, la sig.ra
, con il patrocinio dell'avv. Claudio TERUGGI, conveniva in giudizio Parte_1
, per sentire accogliere, nei confronti Controparte_1
della stessa convenuta, le conclusioni sopra riportate testualmente.
All'udienza del 15 gennaio 2025, già effettuati i “controlli” e già disposto rinvio dell'udienza di vocatio, lo scrivente giudice dichiarata la contumacia della convenuta (alla luce – in particolare – del perfezionamento della notifica per pubblici proclami autorizzati, previa opportuna istanza, dal
Presidente dell'intestato Ufficio), ammetteva le prove orali indicate nell'atto di citazione e fissava udienza di escussione testimoniale al 26 febbraio 2025.
In detta occasione, escussi i testi indicati / intimati dalla stessa parte attrice, la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies CPC al 1° aprile 2025, con disposizione svolgimento 7 sostituzione a mezzo di trattazione scritta.
All'esito della stessa udienza (ove – a mezzo di tempestivo deposito di “note scritte di trattazione” – compariva la sola parte attrice), lo scrivente, previamente ritiratosi in camera di consiglio emette la seguente sentenza, la cui stesura in calce equivale a lettura.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le risultanze documentali (da doc. 1 a doc. 8) forniscono utili elementi per ritenere fondati i presupposti fattuali alla base delle domande del ricorrente;
ma, oltre ai detti riscontri documentali, le prove testimoniali hanno ulteriormente confermato i fatti dedotti da parte attrice.
A tal fine, vedasi verbale di escussione testimoniale (udienza del 26 febbraio 2025).
A ciò si aggiunga, ma solo ad abundantiam, che, comunque perfezionatasi (almeno formalmente) la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, parte convenuta si è di fatto
“disinteressata”; in sostanza, parte convenuta / resistente è rimasta comunque volontariamente contumace;
vero è che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio e non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” (in particolare, “… la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria…” – vedasi Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 24885 del 21 novembre 2014); ma trattasi comunque di elemento valutabile, magari solamente ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro pagina 3 di 5 sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c.; infatti, secondo condivisibile precedente di merito, “… per effetto dell'art. 116 CPC, la mancata partecipazione al giudizio dei convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell'attore per l'accertamento e la prova dei fatti…” (Tribunale di Roma – 17 febbraio 2015) ; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da ulteriori precedenti di merito, ex multis, Tribunale di Genova – n°
219 del 20 gennaio 2016, secondo cui: “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”).
Ciò posto sotto un profilo fattuale, ricorrendone i presupposti (lasso temporale ultraventennale e possesso uti dominus, assenza di atti “interruttivi”) ben può trovare applicazione – sotto un profilo giuridico – l'istituto dell'usucapione e, quindi, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1158 C.c.; in altre parole, sussistono in capo alla sig.ra i presupposti di legge ex art. 1158 c.c. per l'acquisto Parte_1
della proprietà del bene sopraindicato, stante che, come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. n.
15446/07; 11000/01, 708/01): “perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario
l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge”.
Correttamente e conclusivamente osserva la difesa di parte attrice in sede di “discussione”:
“… La convenuta è stata regolarmente citata in giudizio ed anche invitata ad aderire alla procedura di mediazione obbligatoria promossa dall'attrice mediante la notifica per pubblici proclami e conclusasi col verbale negativo del 5.6.024 (si veda il documento depositato dall'attrice in data 6.6.2024). L'attrice ha prodotto la certificazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare (documenti n. 7 e 8) dalla quale non risultano eseguite trascrizioni relative al terreno, oggetto della presente causa, nel periodo a partire dal 01.06.1988 in cui è stato informatizzato il sistema di pubblicità immobiliare per cui vi è la prova che nessun eventuale erede della convenuta ha mai presentato una denuncia di successione nella quale ha inserito il predetto immobile. I testi
e , escussi nelle prove orali ammesse ed Testimone_1 Testimone_2 assunte dal Giudice all'udienza del 26.2.2025 hanno confermato che il terreno situato in Fontaneto d'OG (NO), censito in Catasto Terreni al foglio 22 mappale n. 1138 corrispondente in Catasto Fabbricati al Foglio 22 Particella 750 sub 1 ), è stato posseduto e goduto per oltre 20 anni dalla IG , la quale ha provveduto anche a ricoprirlo con una aiuola Parte_1 floreale e con una piastrellatura: i due testi hanno altresì confermato l'estratto di mappa e le 5 fotografie prodotte dall'attrice come documento n. 3 e 4. Per tutto quanto esposto in fatto non vi sono dubbi circa la fondatezza in diritto della domanda di usucapione del terreno proposta ai sensi dell'art. 1158 C.C. dalla signora . Come prevede l'art.1158 C.C. l'attrice ha Parte_1 provato il possesso continuato ed il godimento esclusivo per oltre venti anni del terreno, oggetto di causa. Deve, pertanto, ritenersi maturato a favore dell'attrice il diritto di proprietà del terreno per l'intervenuta usucapione ventennale con la necessaria ed opportuna regolarizzazione del titolo di proprietà, eliminando così l'errata intestazione in Catasto e nei Registri Immobiliari.”.
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pagina 4 di 5 Le spese di lite dovrebbero essere allocate secondo il noto principio di soccombenza (quindi, in capo a parte convenuta soccombente) e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
tuttavia, stanti le conclusioni sul punto di parte attrice, laddove precisa: Con le spese ed i compensi di giudizio integralmente compensati attesa la mancata opposizione alla domanda dell'attrice da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
In accoglimento delle domande di parte attrice,
ACCERTA e DICHIARA a favore della signora , C.F. Parte_1
, la piena proprietà per l'intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 C.C. C.F._1 del terreno sito in Comune di Fontaneto d'OG (NO) e censito in Catasto Terreni al foglio 22 mappale n. 1138, di 24 centiare, senza reddito, corrispondente al Catasto Fabbricati al Foglio 22
Particella 750 sub 1 (ex mappale 750 soppresso), Via Molino Marco, Piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza 16 metri quadrati, rendita euro 20,66, senza reddito;
conseguentemente, ORDINA ed – ove occorra - AUTORIZZA la trascrizione della presente sentenza e/o ogni attività opportuna e necessaria alla luce dell'accertamento / declaratoria di cui sopra alla Agenzia del Territorio - Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Novara e la conseguente voltura catastale, con esonero dei competenti Uffici da responsabilità relative.
Nulla dispone in punto spese legali.
Novara, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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