Articolo 3 della Legge 12 giugno 1973, n. 349
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30 luglio 1973
Art. 3. (Nomina e requisiti dei presentatori)

I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:
1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;
2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;
3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.
Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario puo' avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori puo' essere elevato a sei.
L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario e' depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.
Il decreto di autorizzazione o di revoca e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena e portato a conoscenza del presentatore.
Entrata in vigore il 30 luglio 1973
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