Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2025, proposto da MA RI MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fichera e Antonino Mirone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Pietro Clarenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 1 del 23.7.2024 avente ad oggetto “Ordinanza di ripristino sede stradale di via Umberto n. 366 eseguite su strada interpoderale ad uso pubblico” con la quale il Responsabile del 6° settore LL.PP. del Comune ordina anche alla deducente “di rimuovere a proprie cure e spese la recinzione installata su sede stradale di via Umberto n. 366 entro 90 giorni dalla notifica della presente provvedimento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, con l'avvertenza che, in difetto, sarà provveduto d'Ufficio a spese degli interessati” ;
- di ogni altro atto richiamato in quelli espressamente impugnati e di quelli lesivi menzionati nel presente scritto, tra i quali la comunicazione interna dell’8.7.2024 del Comando di Polizia Municipale, richiamata dall’ordinanza del 23.7.2024 e, in via meramente cautelativa, le deliberazioni di giunta municipale n. 52 del 2.8.2016 (doc. 10) e n. 64 del 29.9.2016 (doc. 11) nonché quella del consiglio comunale n. 36 del 29.12.2016 (doc. 12) con le quali è stato aggiornato ed integrato l’elenco delle strade asservite ad uso pubblico, nella parte in cui illegittimamente vi hanno inserito, per la prima volta, la menzionata stradella con accesso da via Umberto n. 366, di proprietà degli aventi causa delle sorelle CL e IU AN, rispettivamente madre e zia della ricorrente;
- per l’accertamento della inesistenza della servitù di uso pubblico sulla stradella in questione, asserita dal Comune nei provvedimenti impugnati in via incidentale ex art. 8 c.p.a. e nei limiti dell’interesse al mantenimento della contestata recinzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Clarenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. MA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 marzo 2025 e depositato in data 7 aprile 2025, la ricorrente, MA MA RI, ha impugnato i seguenti atti amministrativi:
- l’ordinanza del Comune di San Pietro Clarenza n. 1 in data 23 luglio 2024, con cui è stata ordinata la rimozione della recinzione installata sulla sede stradale di Via Umberto 366 e il ripristino dello stato dei luoghi;
- la comunicazione della Polizia Municipale in data 8 luglio 2024;
- in via cautelativa, le deliberazioni di Giunta Municipale n. 52 in data 2 agosto 2016 e n. 64 del 29 settembre 2016, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 dicembre 2016, con le quali è stato aggiornato ed integrato l’elenco delle strade asservite ad uso pubblico, nella parte in cui è stato disposto l’inserimento nell’elenco della stradella con accesso dalla Via Umberto 366.
La ricorrente espone di essere comproprietaria di un terreno sito in San Pietro Clarenza, lungo una stradella privata con accesso dalla Via Umberto n. 366, e che in esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Catania n. 721/2014, ha installato una recinzione. Veniva rappresentato che l’Amministrazione comunale, ritenendo che la stradella fosse soggetto “ad uso pubblico” in base alle delibere già menzionate, ha ordinato la rimozione della recinzione ed il ripristino della sede stradale.
La ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati sotto vari profili, con particolare riferimento alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, alla presunta erronea qualificazione della stradella come soggetta a servitù pubblica, alla carenza di titolo giuridico idoneo a fondare tale qualificazione e alla violazione del principio di proporzionalità, evidenziando che non sussiste alcuna necessità di rimuovere la recinzione per la manutenzione dei pali dell’illuminazione, in quanto questi sono accessibili senza interferire con la recinzione stessa. In tal senso, la ricorrente ritiene che l’ordinanza violi anche il principio di proporzionalità, nonché le garanzie procedimentali previste dalla legge.
Il Comune di San Pietro Clarenza, costituitosi formalmente in giudizio il 6 maggio 2025, ha depositato in data 9 luglio 2025, in ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 1864 del 10 giugno 2025, una relazione in cui si forniscono chiarimenti circa la sussistenza di un titolo costitutivo dell’uso pubblico della stradella, gli accertamenti svolti in sede di adozione delle deliberazioni comunali impugnate e l’effettivo utilizzo della strada da parte della collettività nel tempo. Secondo quanto esposto dal Comune, la stradella in questione sarebbe dotata delle caratteristiche funzionali e infrastrutturali di una via pubblica, nonché di una giuridica destinazione ad uso pubblico, come dimostrato da una serie di atti amministrativi, tra cui le deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale del 2016.
Con memoria in data 14 luglio 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha evidenziato che l’inserimento della stradella nell’elenco delle strade asservite ad uso pubblico è avvenuto senza un adeguato accertamento istruttorio, sulla base di una relazione generica e priva di riscontri documentali. Veniva evidenziato altresì che difetterebbe l’uso uti cives da parte di una collettività indistinta, la funzione di collegamento con la rete viaria pubblica e l’idoneità della strada a soddisfare un interesse pubblico.
La difesa del Comune - a parere della ricorrente - risulterebbe infondata e non supportata da prove documentali idonee a giustificare la qualificazione della stradella come soggetta a servitù pubblica.
Con l’ordinanza n. 2345 del 21 luglio 2025, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito sufficienti riscontri documentali circa la legittimità dell’uso pubblico della stradella, e che le allegazioni difensive del Comune risultano inadeguate a comprovare l’esistenza di un valido titolo costitutivo della servitù pubblica. Pertanto, il Tribunale ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza di rimozione della recinzione, accogliendo la domanda di sospensione cautelare avanzata dalla ricorrente (in particolare, con Ordinanza n. 2345 in data 21 luglio 2025 è stato statuito quanto segue: “Premesso che: - la ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati rappresentando, tra l’altro, la natura privata del sedime su cui insiste la recinzione, l’assenza di un titolo idoneo a fondare l’uso pubblico del bene, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del principio di proporzionalità; - nel corso del giudizio cautelare, con ordinanza collegiale n. 1864 del 10 giugno 2025, questo Collegio ha ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti da parte dell’Amministrazione resistente circa la sussistenza di un titolo costitutivo dell’asserito uso pubblico, gli accertamenti istruttori svolti in sede deliberativa, nonché l’effettivo utilizzo della stradella da parte della collettività; - in ottemperanza a detto incombente, il Comune ha depositato in data 9 luglio 2025 una relazione redatta dal Responsabile del VI Settore “Lavori Pubblici”, priva tuttavia di allegazione dei provvedimenti richiamati e sfornita di idonei riscontri documentali sulla natura pubblica del bene; Preso atto che: - allo stato degli atti, le allegazioni difensive dell’Amministrazione si risolvono in mere asserzioni prive di specifica e coerente documentazione probatoria circa l’esistenza di un valido titolo costitutivo della servitù pubblica; - la documentazione allegata dalla ricorrente, appare idonea - in questa fase cautelare - a suffragare la sussistenza di un diritto dominicale pieno e non affievolito da oneri pubblicistici; Considerato che:
- sotto il profilo del fumus boni iuris, le censure dedotte con il ricorso - pur richiedendo approfondimento in sede di merito - appaiono assistite da adeguata verosimiglianza, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, che escludono la configurabilità di servitù pubbliche su fondi privati in assenza di un titolo valido e univoco; - sotto il profilo del periculum in mora, l’esecuzione dell’ordinanza comunale comporterebbe la rimozione coattiva di una recinzione installata in forza di un titolo giudiziale passato in giudicato (sentenza Corte d’Appello di Catania n. 721/2014), con conseguente compromissione dell’assetto proprietario e potenziali danni alla posizione soggettiva della ricorrente; - il bilanciamento degli interessi in conflitto depone, nel presente caso, per la prevalenza dell’interesse della parte privata alla temporanea conservazione dello status quo ante, rispetto all’interesse dell’Amministrazione a dare esecuzione immediata al provvedimento impugnato, non risultando dimostrata l’impellenza di esigenze pubbliche che giustifichino l’immediata rimozione della recinzione; - dalla comparazione dei contrapposti interessi, non emergano infatti - alla luce della disamina documentazione versata in atti – esigenze di urgenza o pericolo concreto per la sicurezza, la viabilità o l’incolumità pubblica; Ritenuto, pertanto, necessario che: - in sede cautelare, la domanda di sospensione debba essere accolta, in quanto sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;” )
Con memoria depositata in data 17 novembre 2025, la ricorrente ha insistito nelle proprie difese e ha, in particolare, contestato l’affermazione del Comune secondo cui la recinzione ostacolerebbe l'accesso ai pali. A suo avviso, la recinzione non impedisce l'accesso ai pali, e in ogni caso, la manutenzione potrebbe essere effettuata tramite mezzi adeguati senza necessità di rimuovere la recinzione. L’ordinanza impugnata, a parere della ricorrente, risulterebbe affetta da vari vizi, tra cui l’erronea qualificazione della strada come soggetta a uso pubblico, il difetto di istruttoria e motivazione, e la violazione dei principi di legalità e proporzionalità. Pertanto, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa verifica incidentale della sussistenza di un titolo giuridico idoneo a giustificare l’asserito uso pubblico della stradella.
All’udienza del 18 dicembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, per l’effetto, deve essere accolto.
Come è noto, per considerare una strada privata come soggetta a uso pubblico, è necessario che ricorrano, in modo cumulativo, tre presupposti fondamentali:
- uso generalizzato da parte della collettività: la strada deve essere utilizzata da un numero significativo di persone, non limitato ai soli proprietari o utilizzatori privati;
- idoneità della strada a soddisfare un interesse pubblico: la strada deve avere una funzione che vada oltre l’interesse dei singoli proprietari, dovendo servire a scopi di utilità generale.
- protrazione dell’uso nel tempo: l'uso della strada da parte della collettività deve essere continuativo e duraturo, a dimostrazione di una consolidata destinazione d'uso pubblico.
Tali presupposti sono indispensabili affinché una strada privata possa essere qualificata come di uso pubblico.
Giova evidenziare che l'inserimento di una strada in un elenco comunale non è di per sé sufficiente ad attribuire tale qualifica; come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, l’inclusione in un elenco comunale non ha valore costitutivo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 30 ottobre 2023, n. 9333; Consiglio di Stato, V, 1 giugno 2023, n. 5438).
A conferma di quanto sopra, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5811 del 1° luglio 2024, secondo cui “l’esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a tal fine. In particolare nei casi in cui la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell'esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato o l'intervento della usucapione ventennale, fermo restando che relativamente a quest'ultimo titolo di acquisto del diritto va preliminarmente accertata la riconosciuta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico.”
La giurisprudenza consolidata (cfr. Consiglio di Stato, VI, 10 ottobre 2022, n. 8652; Consiglio di Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2992; Consiglio di Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4791; Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2017, n. 713) ha ribadito che:
- l'onere della prova dell'esistenza di una servitù di uso pubblico incombe su chi ne afferma la sussistenza, in base al generale principio stabilito dall'art. 2697 del Codice Civile;
- l’uso pubblico del bene non può essere riconosciuto sulla base di semplici presunzioni o di un utilizzo di fatto della strada, ma deve essere supportato da un titolo idoneo (provvedimento amministrativo, atto di convenzione, usucapione) che confermi l’esistenza di tale uso pubblico;
- laddove la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell'esistenza di un uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, come un provvedimento amministrativo, una convenzione fra proprietario ed Amministrazione o un testamento;
- la mera funzione di collegamento della strada con una via pubblica, o il suo utilizzo da parte di persone diverse dai proprietari, non sono sufficienti a giustificare la sua qualificazione come strada di uso pubblico.
Nel caso di specie, il Comune di San Pietro Clarenza ha fornito dei chiarimenti relativi alla questione, ma non ha allegato i provvedimenti giuridici necessari per dimostrare l’esistenza di una servitù di uso pubblico. In particolare, la documentazione prodotta dal Comune, con la relazione depositata in data 9 luglio 2025, non include i provvedimenti specifici che avrebbero dovuto attestare l’esistenza dell’uso pubblico della strada, come l’avviso pubblico del 19 aprile 2016, le delibere di Giunta n. 52/2016 e n. 64/2016, e la delibera del Consiglio Comunale n. 36/2016.
In assenza di tali atti formali, non è possibile considerare la stradella in questione come una strada ad uso pubblico; pertanto, non essendo stato fornito un atto idoneo che certifichi la destinazione della strada ad uso pubblico, né un accertamento del suo uso continuativo nel tempo, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda, della natura delle questioni giuridiche sollevate, nonché del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla l'ordinanza del Comune di San Pietro Clarenza n. 1 del 23 luglio 2024, con la quale è stata ordinata la rimozione della recinzione installata sulla sede stradale di Via Umberto 366 e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché i provvedimenti presupposti e connessi;
- dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RZ, Presidente
MA IN, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IN | LE RZ |
IL SEGRETARIO