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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14337 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'avv. Michele Di Gregorio
e in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avv. Vittoria Della Giovanna
Conclusioni: la parte attrice concludeva come da atto introduttivo;
la parte convenuta concludeva come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1817/2022, R.G. n. 4910/2022, in data 2 maggio 2022 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ingiungeva (tra gli altri) ad il pagamento (in solido con la Parte_1
debitrice principale e con altri due fideiussori), della somma di Euro 154.784,57, oltre Controparte_3
agli interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria, corrispondente alla penale pagina 1 di 3 contrattuale conseguente alla risoluzione per inadempimento della conduttrice di un contratto di locazione finanziaria.
Avverso il decreto ingiuntivo l'opponente non proponeva tempestiva opposizione, e conseguentemente veniva avviata nei suoi confronti la procedura esecutiva mobiliare n. RGE 35/2023 innanzi al Tribunale di VI. Nell'ambito di tale procedura l'odierno opponente eccepiva la natura abusiva di alcune clausole del contratto di fideiussione ai sensi della disciplina consumeristica. Ne derivava il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di assegnazione di un termine di 40 giorni all'opponente per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, al solo scopo di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali relative al credito ingiunto.
Nel termine assegnato l'opponente proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., spendendo la qualità di consumatore, al fine di far valere il carattere abusivo di talune clausole asseritamente vessatorie del contratto di fideiussione omnibus, ed in particolare: i) la clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.; ii) la clausola di deroga al foro esclusivo del consumatore.
Tanto premesso, eccepiva in via preliminare la incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, essendo il foro del consumatore il Tribunale di VI (entro il cui circondario il aveva la Parte_1
residenza), ciò da cui deriverebbe la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente;
nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, quale derivante dalla decadenza della garanzia, stante la nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica;
con vittoria delle spese di lite. si costituiva in giudizio per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2 Controparte_1
(di seguito, per semplicità, , la quale, pur contestando le difese di parte opponente, aderiva in CP_1
principalità alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente.
All'esito della udienza di prima comparizione il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
quindi, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'eccezione di incompetenza.
Rileva il giudice che dalla pacifica qualità di consumatore assunta dal (altrettanto Parte_1
pacificamente residente nel circondario del tribunale di VI) discende la nullità del decreto ingiuntivo, emesso da giudice incompetente, in quanto diverso dal foro del consumatore;
peraltro tale pagina 2 di 3 incompetenza risulta pacifica in causa, a seguito della adesione alla relativa eccezione da parte della difesa della convenuta.
Di talché deve ritenersi che dalla accertata incompetenza del Tribunale di Brescia a conoscere della controversia, discende necessariamente la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo (in quanto emesso da giudice incompetente per territorio).
3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attrice va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori minimi (in ragione del comportamento processuale dell'attrice, che ha prontamente aderito alla eccezione di incompetenza) per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=, in complessivi € 7.052,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U. e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 2 maggio 2022 al n.
1817/2022 dal giudice des. del Tribunale di Brescia a carico di in quanto emesso da Parte_1
giudice incompetente per territorio;
condanna la convenuta opposta a rifondere in favore della parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U., IVA e CP;
assegna termine di mesi tre per la riassunzione del presente procedimento davanti al Tribunale di VI.
Così deciso in Brescia il 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14337 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'avv. Michele Di Gregorio
e in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avv. Vittoria Della Giovanna
Conclusioni: la parte attrice concludeva come da atto introduttivo;
la parte convenuta concludeva come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1817/2022, R.G. n. 4910/2022, in data 2 maggio 2022 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ingiungeva (tra gli altri) ad il pagamento (in solido con la Parte_1
debitrice principale e con altri due fideiussori), della somma di Euro 154.784,57, oltre Controparte_3
agli interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria, corrispondente alla penale pagina 1 di 3 contrattuale conseguente alla risoluzione per inadempimento della conduttrice di un contratto di locazione finanziaria.
Avverso il decreto ingiuntivo l'opponente non proponeva tempestiva opposizione, e conseguentemente veniva avviata nei suoi confronti la procedura esecutiva mobiliare n. RGE 35/2023 innanzi al Tribunale di VI. Nell'ambito di tale procedura l'odierno opponente eccepiva la natura abusiva di alcune clausole del contratto di fideiussione ai sensi della disciplina consumeristica. Ne derivava il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di assegnazione di un termine di 40 giorni all'opponente per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, al solo scopo di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali relative al credito ingiunto.
Nel termine assegnato l'opponente proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., spendendo la qualità di consumatore, al fine di far valere il carattere abusivo di talune clausole asseritamente vessatorie del contratto di fideiussione omnibus, ed in particolare: i) la clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.; ii) la clausola di deroga al foro esclusivo del consumatore.
Tanto premesso, eccepiva in via preliminare la incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, essendo il foro del consumatore il Tribunale di VI (entro il cui circondario il aveva la Parte_1
residenza), ciò da cui deriverebbe la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente;
nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, quale derivante dalla decadenza della garanzia, stante la nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica;
con vittoria delle spese di lite. si costituiva in giudizio per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2 Controparte_1
(di seguito, per semplicità, , la quale, pur contestando le difese di parte opponente, aderiva in CP_1
principalità alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente.
All'esito della udienza di prima comparizione il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
quindi, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'eccezione di incompetenza.
Rileva il giudice che dalla pacifica qualità di consumatore assunta dal (altrettanto Parte_1
pacificamente residente nel circondario del tribunale di VI) discende la nullità del decreto ingiuntivo, emesso da giudice incompetente, in quanto diverso dal foro del consumatore;
peraltro tale pagina 2 di 3 incompetenza risulta pacifica in causa, a seguito della adesione alla relativa eccezione da parte della difesa della convenuta.
Di talché deve ritenersi che dalla accertata incompetenza del Tribunale di Brescia a conoscere della controversia, discende necessariamente la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo (in quanto emesso da giudice incompetente per territorio).
3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attrice va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori minimi (in ragione del comportamento processuale dell'attrice, che ha prontamente aderito alla eccezione di incompetenza) per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=, in complessivi € 7.052,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U. e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 2 maggio 2022 al n.
1817/2022 dal giudice des. del Tribunale di Brescia a carico di in quanto emesso da Parte_1
giudice incompetente per territorio;
condanna la convenuta opposta a rifondere in favore della parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U., IVA e CP;
assegna termine di mesi tre per la riassunzione del presente procedimento davanti al Tribunale di VI.
Così deciso in Brescia il 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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