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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
In persona del Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 3.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 405/2024 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Parte_1
Carmine DI RISIO e Luciana DI RISIO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dall' avv. Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 29.04.2024, la società “ Parte_1 adiva il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di annullamento dell'avviso di addebito n.
3272024 0000045389000, formato il 9.04.2024 e notificato in data 19.03.2024, con il quale l CP_1 richiedeva il pagamento della somma di € 386.048,09 a titolo di contributi, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e spese a fronte di omissioni contributive relative al periodo agosto 2017- aprile 2023.
Parte ricorrente contestava la debenza delle somme portate dall'impugnato avviso di addebito, sostenendo di aver sempre provveduto ad assolvere le proprie obbligazioni contributive e di non pagina 1 di 8 CP_ aver mai ricevuto la notifica del verbale ispettivo n. 2022007654 prot. .
1900.14/07/2023.016922, prodromico all'avviso di addebito.
La Società opponente insisteva dunque per ottenere la declaratoria di nullità dell'impugnato avviso di addebito, in mancanza della notifica del verbale ispettivo presupposto, nonché in ragione della sua illegittimità per indeterminatezza, attesa la mancata esplicitazione delle ragioni della debenza del credito;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva azionata dall' resistente. CP_1
Costituendosi in giudizio, l evidenziava, in via preliminare, l'avvenuta notifica del verbale CP_1 ispettivo presupposto all'impugnato avviso, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e delle residue doglianze;
proponeva, in ogni caso, domanda di accertamento del proprio credito.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
___________
1.Va affermata l'inesistenza o, comunque, l'invalidità della notifica del verbale ispettivo prodromico all'impugnato avviso di addebito.
L'avviso di ricevimento prodotto agli atti dall' (doc. 4 – fascicolo di parte resistente), che CP_1 secondo il resistente dimostrerebbe l'avvenuta notifica del verbale ispettivo in data 21.07.2023 per compiuta giacenza è, infatti, carente della data di spedizione, di qualsivoglia timbro postale e sinanche della sottoscrizione dell'agente postale, inoltre, esso non reca alcun elemento di riconducibilità al verbale ispettivo, non essendo neppure indicato il numero della raccomandata.
In tema di validità delle notificazioni a mezzo posta, la S.C. ha costantemente rilevato che -in caso di mancanza della firma dell'agente postale- non è possibile attribuire all'avviso di ricevimento alcun effetto probante riguardo alla notifica che non risulterà nulla, bensì inesistente (cfr. Cass. ord. n.
28861/2024; Cass. ord. 17373/2020).
2. In ragione di tanto, non essendosi perfezionata la notifica del verbale ispettivo, non si è conseguentemente verificata alcuna interruzione della prescrizione, se non in ragione della notifica dell'AVA oggetto della odierna opposizione, con la conseguenza che, in considerazione della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, andranno decurtate dalla pretesa contributiva azionata dall' tutte le somme richieste a titolo di contributi, CP_1 con annesse sanzioni, relative al periodo antecedente al 19.03.2019, essendo la notifica dell'avviso di addebito, con conseguente interruzione del termine prescrizionale, intervenuta in data 19.03.2024.
pagina 2 di 8 3. A fronte della domanda di accertamento del credito contributivo proposta dall' nel presente CP_1 giudizio e delle allegazioni documentali prodotte dall' a sostegno della stessa, devono -invece- CP_1 ritenersi dovute le residue somme richieste a titolo di recupero contributivo dall' . CP_1
Si osserva che l'avviso di addebito non risulta affatto nullo “per indeterminatezza”, dato che in esso è riportato il richiamo al verbale ispettivo da cui lo stesso avviso trae origine, sono dettagliatamente riportate le violazioni accertate e, per ciascun lavoratore e ciascun periodo, gli imponibili retributivi non assoggettati a contribuzione e la contribuzione evasa.
Si evidenzia altresì che:
- l'opponente non ha contestato la pretesa di credito dell'opposta, né le risultanze dell'accertamento ispettivo e dei relativi esiti;
-gli esiti dell'accertamento ispettivo sono stati ampiamente ripercorsi ed argomentati dall' CP_1 anche nella presente sede, avendo l'Istituto chiesto l'accertamento del proprio credito, e sono da condividere anche perché fondati su dati documentali e/o oggetto di valutazioni/accertamenti posti in essere da parte di pubblici ufficiali.
Sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato minimamente il merito della pretesa dell' , CP_1 con la conseguenza che, in ossequio al disposto di cui all'art. 115 c.p.c., questo Giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Con specifico riferimento al rito del lavoro, va osservato che tale principio trova puntuale fondamento nel disposto di cui all' 416 c.p.c., che impone al resistente di prendere posizione sui fatti ex adverso posti a fondamento della domanda con la precisazione che l'onere di contestazione incombe non solo sul resistente (come parrebbe evincersi dal tenore letterale della richiamata norma) ma anche sul ricorrente tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal resistente (Cass. n.8647/2016; n.16782/2019), posto che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti processuali, già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., si era espressamente pronunciata la Suprema Corte a partire da Cass.
n. 1540/2007, chiarendo che convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio>> atteso che tutte le parti in causa, sono chiamate a concorrere alla delimitazione dell'oggetto del processo. pagina 3 di 8 In merito, è stato efficacemente rilevato che dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale - sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.>> (Cass. n.1540/2007; Cass. n.
23638/2007).
Infatti, secondo la ricostruzione più accreditata, la contestazione costituisce un presupposto dell'onere probatorio, con la conseguenza che la non contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
L'introduzione del principio di non contestazione, pertanto, comporta l'espunzione dal thema probandum dei fatti allegati dalle parti che non risultino specificatamente contestati ex adverso.
Pertanto, già in ragione del principio di non contestazione la residua pretesa creditoria dell' , CP_1 per la parte non prescritta, è da considerarsi fondata.
In ogni caso, la pretesa di credito dell' risulta anche sufficientemente comprovata sulla scorta CP_1 dei rilievi ispettivi contenuti nel verbale ispettivo in atti e nei relativi allegati.
Sul valore probatorio del verbale ispettivo posto a base dell'avviso, deve ricordarsi che “in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Corte di Cassazione sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). CP_ Nel caso di specie, il complesso dei documenti prodotti dall' (e il loro contenuto), oltre che la mancanza di contestazioni della società opponente, depongono quindi per l'assolvimento dell'onere CP_ probatorio in capo all' .
pagina 4 di 8 Invero, le risultanze degli accertamenti contenuti nel medesimo verbale ben possono costituire elementi di prova a sostegno della pretesa creditoria.
L'opposizione, quindi, quanto alle somme non prescritte, deve essere rigettata, dato che le pretese dell' si fondano su verbali ispettivi non contestati, intrinsecamente completi, coerenti, CP_1 dettagliati ed attendibili.
Nello specifico, nel verbale ispettivo, scaturito dalla verifica che aveva interessato la Parte_1
avente sede in Trivento alla C.da Macchie Rio n.60, ove svolgeva attività di laboratorio di
[...] confezioni, erano state rilevate le seguenti irregolarità:
a) Applicazione per il personale dipendente di un NL del Settore Tessile (NL LAIF, ANPIT,
CISAL) nettamente minoritario rispetto al NL stipulato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative (NL Tessili e Affini PMI stipulato dalla e con la in violazione CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 del disposto dell'art. 1 del D.L. n.338/89; gli ispettori avevano quindi provveduto ad inquadrare i lavoratori dipendenti al secondo livello retributivo previsto dall'art. 56 del NL Leader, in virtù delle mansioni dagli stessi effettivamente svolte, tenuto conto delle declaratorie allegate al
NL, nonché a ricalcolare le retribuzioni imponibili ai fini contributivi ex art. 1 del D.L. n.338/89 in conformità del predetto NL stipulato dalle organizzazioni più rappresentative (riportate per ciascun dipendente nell'allegato A al verbale) e, conseguentemente, a rideterminare le differenze contributive dovute (riportate nel prospetto di regolarizzazione contributiva pure allegato al verbale), tenendo conto per ciascun dipendente delle mansioni riportate nei contratti individuali e delle altre voci della retribuzione, parametrandole al livello retributivo previsto dal
NL Leader Tessili e affini PMI. Si osserva, quanto all'applicazione del NL ANPIT – CISAL rispetto al NL stipulato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative, che laddove per la medesima categoria vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali, è necessario individuare il cd. contratto leader (cfr. CP_ Cassazione nn.8446/20, 12166/19, 17983/21 ex plurimis) con onere a carico dell' di fornire tale prova anche in giudizio. Per stabilire la maggiore o minore rappresentatività non si deve considerare il NL, bensì le parti sociali, sia dal lato datoriale sia dal lato lavoratori (l'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 stabilisce: «L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro pagina 5 di 8 comparativamente più rappresentative nella categoria») e gli indici rivelatori della maggiore rappresentatività sono: 1) la consistenza numerica delle OOSS, 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
Ciò posto, nel caso in esame, l ha rilevato che la , che esercita CP_1 Parte_1
l'attività di laboratorio di confezioni, avrebbe dovuto avvalersi, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, del NL relativo alle imprese operanti nel settore
Tessile PMI, stipulato tra la e la e Controparte_5 Controparte_6
, che è il NL stipulato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali CP_4 comparativamente più rappresentative del Settore;
(anche) nel presente giudizio l ha CP_1 documentato tale maggiore rappresentatività in base alle risultanze dell'Archivio del contratti collettivi nazionali di lavoro depositati al CNEL ex legge n. 936 del 1986, laddove le organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici del NL applicato dalla Società ricorrente hanno rappresentato negli anni dell'accertamento un numero esiguo di datori di lavoro e lavoratori a fronte di quelli rappresentati dal NL Uniontessile CONFAPI;
i dati comprovati dall' -con i deposito dei documenti in atti- non sono stati contestati o in altro modo inficiati;
CP_1 la maggiore rappresentatività del NL , altresì, sancita dal Decreto del Ministro del CP_5
Lavoro del 4.07.2014, pure prodotto, in cui la è indicata come organizzazione CP_5 datoriale maggiormente rappresentativa nel Settore;
il reinquadramento dei lavoratori è stato effettuato in virtù delle mansioni in concreto effettivamente svolte;
gli ispettori hanno provveduto a reinquadrare i dipendenti della Società al 2° livello retributivo previsto dal NL CONFAPI in virtù delle mansioni svolte come risultanti dalla documentazione di lavoro della Società, dalla dichiarazione del legale rappresentante della Società e dalle dichiarazioni dei lavoratori, tutte prodotte in atti, nonché da quanto personalmente accertato e constatato dai verbalizzanti in occasione dell'accesso; i dipendenti della Società sono stati, quindi, inquadrati al secondo livello retributivo del NL CONFAPI (art. 56 e declaratorie allegate al NL);
b) omessa corresponsione parziale o totale al personale dipendente della 13^ mensilità prevista dal NL di Settore;
gli ispettori hanno quindi provveduto a quantificare per ciascun dipendente e per ciascun anno la 13^ mensilità o i ratei spettanti e a calcolare la contribuzione non versata;
c)presenza di numerose assenze non retribuite e non assoggettate a contribuzione risultanti dalla registrazione sul LUL con la causale “AI” (assenza ingiustificata), “Z” (giorno a zero ore), nonché per taluni lavoratori assenze di medio e lungo periodo con la causale “AS” (aspettativa non retribuita), incompletezza del LUL, la totale assenza di registrazioni per giornate, settimane pagina 6 di 8 o frazioni di mese, senza alcuna giustificazione pervista dalla legge o dal NL;
sul punto, la società avrebbe dovuto allegare (trattandosi di condotta omissiva accertata sulla documentazione di formazione datoriale) la documentazione giustificativa delle assenze o di eventuali provvedimenti disciplinari adottati per assenze non giustificate;
pertanto, gli ispettori hanno ritenuto le ore non retribuite riportate nel LUL indebitamente sottratte alla contribuzione, con la sola eccezione delle ore registrate sul LUL con la sigla AI per i lavoratori DU e TE o di quelle per le quali la società aveva fornito documentazione;
d) gli ispettori provvedevano a revocare le agevolazioni contributive indebitamente fruite dalla ditta, in considerazione della situazione di irregolarità contributiva riscontrata, a partire dal mese di ottobre 2020 e limitatamente ai soli lavoratori e periodi interessati da addebiti contributivi. Si osserva che la revoca delle agevolazioni contributive indebitamente fruite dalla opponente è conseguenza diretta della irregolarità contributiva riscontrata.
In considerazione delle esposte argomentazioni, la pretesa creditoria dell' , al netto delle CP_1 somme prescritte, è risultata quindi dovuta.
3.Pertanto, nel caso di specie, l'opposizione deve essere parzialmente accolta in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, da reputarsi fondata limitatamente alla sola parte della pretesa creditoria relativa al periodo antecedente al 19.03.2019, ossia al quinquennio antecedente alla data di notifica dell'impugnato avviso di addebito, perfezionatasi il
19.03.2024, mentre per il resto l'opposizione deve essere rigettata.
4. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, tenuto conto della reciproca soccombenza e della sostanziale riduzione della pretesa creditoria portata dall'impugnato avviso, le spese processuali devono essere compensate per la metà, mentre la parte residua va posta a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritta la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito n. 3272024 0000045389000 con riferimento alle somme relative al periodo antecedente al 19.03.2019, rigettando l'opposizione per il resto;
pagina 7 di 8 2) Compensa per metà le spese processuali e condanna la società opponente al pagamento in favore dell' delle spese residue, che liquida in detta proporzione in euro 3.000,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 30 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
In persona del Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 3.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 405/2024 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Parte_1
Carmine DI RISIO e Luciana DI RISIO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dall' avv. Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 29.04.2024, la società “ Parte_1 adiva il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di annullamento dell'avviso di addebito n.
3272024 0000045389000, formato il 9.04.2024 e notificato in data 19.03.2024, con il quale l CP_1 richiedeva il pagamento della somma di € 386.048,09 a titolo di contributi, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e spese a fronte di omissioni contributive relative al periodo agosto 2017- aprile 2023.
Parte ricorrente contestava la debenza delle somme portate dall'impugnato avviso di addebito, sostenendo di aver sempre provveduto ad assolvere le proprie obbligazioni contributive e di non pagina 1 di 8 CP_ aver mai ricevuto la notifica del verbale ispettivo n. 2022007654 prot. .
1900.14/07/2023.016922, prodromico all'avviso di addebito.
La Società opponente insisteva dunque per ottenere la declaratoria di nullità dell'impugnato avviso di addebito, in mancanza della notifica del verbale ispettivo presupposto, nonché in ragione della sua illegittimità per indeterminatezza, attesa la mancata esplicitazione delle ragioni della debenza del credito;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva azionata dall' resistente. CP_1
Costituendosi in giudizio, l evidenziava, in via preliminare, l'avvenuta notifica del verbale CP_1 ispettivo presupposto all'impugnato avviso, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e delle residue doglianze;
proponeva, in ogni caso, domanda di accertamento del proprio credito.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
___________
1.Va affermata l'inesistenza o, comunque, l'invalidità della notifica del verbale ispettivo prodromico all'impugnato avviso di addebito.
L'avviso di ricevimento prodotto agli atti dall' (doc. 4 – fascicolo di parte resistente), che CP_1 secondo il resistente dimostrerebbe l'avvenuta notifica del verbale ispettivo in data 21.07.2023 per compiuta giacenza è, infatti, carente della data di spedizione, di qualsivoglia timbro postale e sinanche della sottoscrizione dell'agente postale, inoltre, esso non reca alcun elemento di riconducibilità al verbale ispettivo, non essendo neppure indicato il numero della raccomandata.
In tema di validità delle notificazioni a mezzo posta, la S.C. ha costantemente rilevato che -in caso di mancanza della firma dell'agente postale- non è possibile attribuire all'avviso di ricevimento alcun effetto probante riguardo alla notifica che non risulterà nulla, bensì inesistente (cfr. Cass. ord. n.
28861/2024; Cass. ord. 17373/2020).
2. In ragione di tanto, non essendosi perfezionata la notifica del verbale ispettivo, non si è conseguentemente verificata alcuna interruzione della prescrizione, se non in ragione della notifica dell'AVA oggetto della odierna opposizione, con la conseguenza che, in considerazione della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, andranno decurtate dalla pretesa contributiva azionata dall' tutte le somme richieste a titolo di contributi, CP_1 con annesse sanzioni, relative al periodo antecedente al 19.03.2019, essendo la notifica dell'avviso di addebito, con conseguente interruzione del termine prescrizionale, intervenuta in data 19.03.2024.
pagina 2 di 8 3. A fronte della domanda di accertamento del credito contributivo proposta dall' nel presente CP_1 giudizio e delle allegazioni documentali prodotte dall' a sostegno della stessa, devono -invece- CP_1 ritenersi dovute le residue somme richieste a titolo di recupero contributivo dall' . CP_1
Si osserva che l'avviso di addebito non risulta affatto nullo “per indeterminatezza”, dato che in esso è riportato il richiamo al verbale ispettivo da cui lo stesso avviso trae origine, sono dettagliatamente riportate le violazioni accertate e, per ciascun lavoratore e ciascun periodo, gli imponibili retributivi non assoggettati a contribuzione e la contribuzione evasa.
Si evidenzia altresì che:
- l'opponente non ha contestato la pretesa di credito dell'opposta, né le risultanze dell'accertamento ispettivo e dei relativi esiti;
-gli esiti dell'accertamento ispettivo sono stati ampiamente ripercorsi ed argomentati dall' CP_1 anche nella presente sede, avendo l'Istituto chiesto l'accertamento del proprio credito, e sono da condividere anche perché fondati su dati documentali e/o oggetto di valutazioni/accertamenti posti in essere da parte di pubblici ufficiali.
Sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato minimamente il merito della pretesa dell' , CP_1 con la conseguenza che, in ossequio al disposto di cui all'art. 115 c.p.c., questo Giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Con specifico riferimento al rito del lavoro, va osservato che tale principio trova puntuale fondamento nel disposto di cui all' 416 c.p.c., che impone al resistente di prendere posizione sui fatti ex adverso posti a fondamento della domanda con la precisazione che l'onere di contestazione incombe non solo sul resistente (come parrebbe evincersi dal tenore letterale della richiamata norma) ma anche sul ricorrente tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal resistente (Cass. n.8647/2016; n.16782/2019), posto che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti processuali, già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., si era espressamente pronunciata la Suprema Corte a partire da Cass.
n. 1540/2007, chiarendo che convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio>> atteso che tutte le parti in causa, sono chiamate a concorrere alla delimitazione dell'oggetto del processo. pagina 3 di 8 In merito, è stato efficacemente rilevato che dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale - sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.>> (Cass. n.1540/2007; Cass. n.
23638/2007).
Infatti, secondo la ricostruzione più accreditata, la contestazione costituisce un presupposto dell'onere probatorio, con la conseguenza che la non contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
L'introduzione del principio di non contestazione, pertanto, comporta l'espunzione dal thema probandum dei fatti allegati dalle parti che non risultino specificatamente contestati ex adverso.
Pertanto, già in ragione del principio di non contestazione la residua pretesa creditoria dell' , CP_1 per la parte non prescritta, è da considerarsi fondata.
In ogni caso, la pretesa di credito dell' risulta anche sufficientemente comprovata sulla scorta CP_1 dei rilievi ispettivi contenuti nel verbale ispettivo in atti e nei relativi allegati.
Sul valore probatorio del verbale ispettivo posto a base dell'avviso, deve ricordarsi che “in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Corte di Cassazione sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). CP_ Nel caso di specie, il complesso dei documenti prodotti dall' (e il loro contenuto), oltre che la mancanza di contestazioni della società opponente, depongono quindi per l'assolvimento dell'onere CP_ probatorio in capo all' .
pagina 4 di 8 Invero, le risultanze degli accertamenti contenuti nel medesimo verbale ben possono costituire elementi di prova a sostegno della pretesa creditoria.
L'opposizione, quindi, quanto alle somme non prescritte, deve essere rigettata, dato che le pretese dell' si fondano su verbali ispettivi non contestati, intrinsecamente completi, coerenti, CP_1 dettagliati ed attendibili.
Nello specifico, nel verbale ispettivo, scaturito dalla verifica che aveva interessato la Parte_1
avente sede in Trivento alla C.da Macchie Rio n.60, ove svolgeva attività di laboratorio di
[...] confezioni, erano state rilevate le seguenti irregolarità:
a) Applicazione per il personale dipendente di un NL del Settore Tessile (NL LAIF, ANPIT,
CISAL) nettamente minoritario rispetto al NL stipulato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative (NL Tessili e Affini PMI stipulato dalla e con la in violazione CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 del disposto dell'art. 1 del D.L. n.338/89; gli ispettori avevano quindi provveduto ad inquadrare i lavoratori dipendenti al secondo livello retributivo previsto dall'art. 56 del NL Leader, in virtù delle mansioni dagli stessi effettivamente svolte, tenuto conto delle declaratorie allegate al
NL, nonché a ricalcolare le retribuzioni imponibili ai fini contributivi ex art. 1 del D.L. n.338/89 in conformità del predetto NL stipulato dalle organizzazioni più rappresentative (riportate per ciascun dipendente nell'allegato A al verbale) e, conseguentemente, a rideterminare le differenze contributive dovute (riportate nel prospetto di regolarizzazione contributiva pure allegato al verbale), tenendo conto per ciascun dipendente delle mansioni riportate nei contratti individuali e delle altre voci della retribuzione, parametrandole al livello retributivo previsto dal
NL Leader Tessili e affini PMI. Si osserva, quanto all'applicazione del NL ANPIT – CISAL rispetto al NL stipulato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative, che laddove per la medesima categoria vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali, è necessario individuare il cd. contratto leader (cfr. CP_ Cassazione nn.8446/20, 12166/19, 17983/21 ex plurimis) con onere a carico dell' di fornire tale prova anche in giudizio. Per stabilire la maggiore o minore rappresentatività non si deve considerare il NL, bensì le parti sociali, sia dal lato datoriale sia dal lato lavoratori (l'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 stabilisce: «L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro pagina 5 di 8 comparativamente più rappresentative nella categoria») e gli indici rivelatori della maggiore rappresentatività sono: 1) la consistenza numerica delle OOSS, 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
Ciò posto, nel caso in esame, l ha rilevato che la , che esercita CP_1 Parte_1
l'attività di laboratorio di confezioni, avrebbe dovuto avvalersi, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, del NL relativo alle imprese operanti nel settore
Tessile PMI, stipulato tra la e la e Controparte_5 Controparte_6
, che è il NL stipulato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali CP_4 comparativamente più rappresentative del Settore;
(anche) nel presente giudizio l ha CP_1 documentato tale maggiore rappresentatività in base alle risultanze dell'Archivio del contratti collettivi nazionali di lavoro depositati al CNEL ex legge n. 936 del 1986, laddove le organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici del NL applicato dalla Società ricorrente hanno rappresentato negli anni dell'accertamento un numero esiguo di datori di lavoro e lavoratori a fronte di quelli rappresentati dal NL Uniontessile CONFAPI;
i dati comprovati dall' -con i deposito dei documenti in atti- non sono stati contestati o in altro modo inficiati;
CP_1 la maggiore rappresentatività del NL , altresì, sancita dal Decreto del Ministro del CP_5
Lavoro del 4.07.2014, pure prodotto, in cui la è indicata come organizzazione CP_5 datoriale maggiormente rappresentativa nel Settore;
il reinquadramento dei lavoratori è stato effettuato in virtù delle mansioni in concreto effettivamente svolte;
gli ispettori hanno provveduto a reinquadrare i dipendenti della Società al 2° livello retributivo previsto dal NL CONFAPI in virtù delle mansioni svolte come risultanti dalla documentazione di lavoro della Società, dalla dichiarazione del legale rappresentante della Società e dalle dichiarazioni dei lavoratori, tutte prodotte in atti, nonché da quanto personalmente accertato e constatato dai verbalizzanti in occasione dell'accesso; i dipendenti della Società sono stati, quindi, inquadrati al secondo livello retributivo del NL CONFAPI (art. 56 e declaratorie allegate al NL);
b) omessa corresponsione parziale o totale al personale dipendente della 13^ mensilità prevista dal NL di Settore;
gli ispettori hanno quindi provveduto a quantificare per ciascun dipendente e per ciascun anno la 13^ mensilità o i ratei spettanti e a calcolare la contribuzione non versata;
c)presenza di numerose assenze non retribuite e non assoggettate a contribuzione risultanti dalla registrazione sul LUL con la causale “AI” (assenza ingiustificata), “Z” (giorno a zero ore), nonché per taluni lavoratori assenze di medio e lungo periodo con la causale “AS” (aspettativa non retribuita), incompletezza del LUL, la totale assenza di registrazioni per giornate, settimane pagina 6 di 8 o frazioni di mese, senza alcuna giustificazione pervista dalla legge o dal NL;
sul punto, la società avrebbe dovuto allegare (trattandosi di condotta omissiva accertata sulla documentazione di formazione datoriale) la documentazione giustificativa delle assenze o di eventuali provvedimenti disciplinari adottati per assenze non giustificate;
pertanto, gli ispettori hanno ritenuto le ore non retribuite riportate nel LUL indebitamente sottratte alla contribuzione, con la sola eccezione delle ore registrate sul LUL con la sigla AI per i lavoratori DU e TE o di quelle per le quali la società aveva fornito documentazione;
d) gli ispettori provvedevano a revocare le agevolazioni contributive indebitamente fruite dalla ditta, in considerazione della situazione di irregolarità contributiva riscontrata, a partire dal mese di ottobre 2020 e limitatamente ai soli lavoratori e periodi interessati da addebiti contributivi. Si osserva che la revoca delle agevolazioni contributive indebitamente fruite dalla opponente è conseguenza diretta della irregolarità contributiva riscontrata.
In considerazione delle esposte argomentazioni, la pretesa creditoria dell' , al netto delle CP_1 somme prescritte, è risultata quindi dovuta.
3.Pertanto, nel caso di specie, l'opposizione deve essere parzialmente accolta in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, da reputarsi fondata limitatamente alla sola parte della pretesa creditoria relativa al periodo antecedente al 19.03.2019, ossia al quinquennio antecedente alla data di notifica dell'impugnato avviso di addebito, perfezionatasi il
19.03.2024, mentre per il resto l'opposizione deve essere rigettata.
4. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, tenuto conto della reciproca soccombenza e della sostanziale riduzione della pretesa creditoria portata dall'impugnato avviso, le spese processuali devono essere compensate per la metà, mentre la parte residua va posta a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritta la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito n. 3272024 0000045389000 con riferimento alle somme relative al periodo antecedente al 19.03.2019, rigettando l'opposizione per il resto;
pagina 7 di 8 2) Compensa per metà le spese processuali e condanna la società opponente al pagamento in favore dell' delle spese residue, che liquida in detta proporzione in euro 3.000,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 30 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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