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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 81/2021 R.G. avente ad oggetto: <>
promossa
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente, in Via Michelangelo n. 70, Parte_1
domiciliata in Contrada Bagno Due Fontane di Caltanissetta, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dell'Utri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a
Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE -
CONTRO
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_1
sig. , nato il [...] a [...], C.F. con sede legale Controparte_2 C.F._2
a Caltanissetta, Viale della Regione n.97/C, C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
AR TT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Caltanissetta, Corso Sicilia n. 176,
giusta procura in atti.
- CONVENUTA - e nei confronti di
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Carlo Antonio Vagginelli ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio a Caltanissetta, via Don Giovanni Minzoni n. 231/A,
giusta procura in atti.
a r.l. “ - CP_1Controparte_1 CP_1
, C.F. , in persona del Curatore p.t., Dott.ssa Controparte_4 P.IVA_2
( , con studio in Caltanissetta nel Viale della Regione Controparte_5 Email_1
n.97/A ( . Email_2
- TERZO CHIAMATO dalla Soc. Coop. Ed. a r.l. “ , CONTUMACE- CP_1
E
già nuova denominazione di Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
C.F. , con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona P.IVA_3
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. e del Dirigente dott. Controparte_9
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernanda Bono ed elettivamente domiciliata presso il CP_10
suo studio a Palermo, via Abruzzi n. 88, giusta procura in atti.
- TERZO CHIAMATO dall'NG. - Controparte_3
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Occorrendo previa revoca delle Ordinanze del GU del 10/2/2023 e del 23/10/23, insiste nelle richieste ed eccezioni tutte, anche istruttorie, non ancora esaminate dal G.U, e precisamente: interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della e/o prova testimoniale, Controparte_11
qualora al momento della prova sia cessato dalla carica di legale rappresentante della Cooperativa con il sig. , Prova Testimoniale con il progettista, NG. , Controparte_2 Testimone_1
Prova Testimoniale con il perito di parte, NG. e con l'Arch. , Prova Testimone_2 Testimone_3
Testimoniale con l'NG. Prova testimoniale con l'NG. prova Tes_4 Testimone_5 testimoniale con l'NG. , (CTU nel giudizio RG 578/21, dinanzi al Tribunale delle Testimone_6
Imprese di Palermo), Prova testimoniale con il Dirigente dell'Urbanistica, NG. , Testimone_7
Prova testimoniale con il sig. , ritenere e dichiarare che la villetta 1 del primo lotto, del Testimone_8
complesso edilizio della assegnata alla sig.ra , Controparte_12 Parte_1
socia della predetta , sita in Caltanissetta presso il residence della CP_1 Controparte_12
[...
, indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, presenta vizi, e/o delle difformità e,
comunque, delle irregolarità, ed in ogni caso, degli inconvenienti tecnici, oggi riconducibili alla irregolarità nell'esecuzione dei lavori, meglio specificati nella relazione tecnica a firma dell'NG.
, che si richiama espressamente nelle predette conclusioni, con ogni conseguente Testimone_5
statuizione.-
Per l'effetto, ritenere e dichiarare la convenuta, responsabile dei Controparte_12
vizi, e/o delle difformità e, comunque, delle irregolarità, ed in ogni caso, degli inconvenienti tecnici,
oggi esistenti nel suddetto immobile, ancora in corso di assegnazione alla sig.ra Parte_1
anche accertati a seguito di una espletanda CTU tecnica, con ogni conseguente statuizione.-
Sempre per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto, così come accertata dalla CTU espletata nel corso del giudizio, della socia , ad avere detratto l'importo di €. 32.654,94 (di cui €. Parte_1
3.866,40 per completamento del camminamento perimetrale in corrispondenza dell'angolo sud/ovest –
sud/est del portico, di € 15.679,29 per esecuzione, in corrispondenza del lato sud/ovest del lotto, di recinzione perimetrale come da progetto, costituita da muro in cemento armato con superiore parapetto metallico, € 5.756,29 per ritinteggiatura dell'intera superficie del prospetto esterno al fine di ottenere finitura omogenea dello stesso ed € 7.350,00 per deprezzamento valore commerciale della villa), da quelle somme dovute alla convenuta, a qualsiasi titolo e/o ragione, Controparte_12
anche quale assegnatario del predetto immobile della , con eventuale condannatorio, anche CP_1
per il caso in cui le stesse fossero già state versate (e quindi in refusione), il tutto con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare, al contempo, che il portico attinente, e/o pertinente, all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del primo lotto, Parte_1 sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non rientra (per come accertato dalla CTU espletata) nel progetto edilizio, ed in particolare nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico)
redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il Parte_1
residence della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, (per Controparte_12
come accertato dalla CTU espletata) non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della
, con ogni conseguente statuizione.- CP_1
Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'importo di €. 43.814,51, richiesto dalla Controparte_12
per la realizzazione del predetto portico, (per come accertato dalla CTU espletata) non
[...]
dovuto dall'odierna attrice, sig.ra , stante che la realizzazione del portico attinente Parte_1
e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del Parte_1
primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto Controparte_12
al foglio 115, particella 956, sub. 3, non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della
Cooperativa, avendo, fra l'altro, la sig.ra commissionato autonomamente tale opera, Pt_1
regolarmente saldata dalla stessa all'impresa esecutrice, il tutto con ogni conseguente statuizione.-
Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittima la mancata restituzione dell'importo di €. 11.000,00,
erroneamente versato dalla sig.ra alla stante Parte_1 Controparte_12
che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il Parte_1
residence della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non Controparte_12 essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico
Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni CP_1
conseguente statuizione, ivi compresa la restituzione, occorrendo, e ove ritenuto, con relativo condannatorio, del predetto importo di €. 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, al soddisfo.- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, per i quali si chiede la distrazione in favore del procuratore/difensore antistatario””.
Per la società cooperativa convenuta: “in via preliminare e in rito, previa la richiesta di revoca dell'ordinanza del 23 ottobre 2023 , si chiede il richiamo del CTU e/o il rinnovo delle indagini peritali,
con sostituzione del nominato CTU, e, in merito alle ulteriori richieste istruttorie, previa la richiesta di revoca dell'ordinanza emessa da Codesto On.le Tribunale il 10 febbraio 2023, si insiste per il rigetto delle richieste istruttorie e delle domande tutte articolate da controparte e, al contempo, si insiste in tutto quanto dedotto e/o eccepito e/o richiesto negli scritti difensivi sopra meglio specificati. Nel merito,
si precisano le conclusioni riportandosi a quelle articolate in seno alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del terzo, per come ulteriormente specificate in seno alla l^
memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., del 9 maggio 2022. Si è a chiedere, infine, la concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.”.
Per il terzo chiamato, NG. : ““Preliminarmente disporre il richiamo del CTU per Controparte_3
rispondere in merito alle osservazioni ed alle note critiche proposte dal convenuto;
Controparte_3
nel merito, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione di rito e di merito anche istruttoria da chiunque proposta nei confronti dell'ing. , accogliere le conclusioni così come dallo Controparte_3
stesso precisate in comparsa di costituzione e risposta, nonché nell'atto di chiamata di terzo notificato a
- già e nei confronti della curatela fallimentare della Controparte_13 Controparte_7
nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. versate in atti ed ogni altro scritto difensivo”. CP_4
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Per la terza chiamata, “la si riporta a quanto dedotto nella Controparte_6 Controparte_6
memoria autorizzata e depositata in data 17 aprile 2025 da intendersi ivi richiamata e senza recesso da quanto dedotto e richiesto, contestate le richieste avversarie, insiste nelle proprie deduzioni, eccezioni e conclusioni già adottate da nella propria comparsa di risposta, memorie ex art Controparte_6
183 cpc e finanche illustrate nelle proprie note conclusive depositate il 18.11.2024.
Salvis juribus late”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2021 citava la Soc. Cooperativa Parte_1
a comparire avanti il Tribunale di Caltanissetta per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che la villetta 1 del primo lotto, del complesso edilizio della Controparte_12
assegnata alla sig.ra , socia della predetta Cooperativa, sita in
[...] Parte_1
Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, presenta vizi, e/o delle difformità e, comunque, delle irregolarità, ed in ogni caso,
degli inconvenienti tecnici di recente manifestazione, oggi riconducibili alla irregolarità
nell'esecuzione dei lavori, meglio specificati nella relazione tecnica a firma dell'NG. , Testimone_5
che si richiama espressamente nelle predette conclusioni, con ogni conseguente statuizione.-
Per l'effetto, ritenere e dichiarare la convenuta, responsabile dei Controparte_12
vizi, e/o delle difformità e, comunque, delle irregolarità, ed in ogni caso, degli inconvenienti tecnici di recente manifestazione, oggi esistenti nel suddetto immobile, anche accertati a seguito di una espletanda CTU tecnica, con ogni conseguente statuizione.-
Sempre per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto, della socia , ad avere detratto Parte_1
l'importo di €. 37.522,85 (di cui €. 19.772,85 per opere da eseguire, e precisamente €. 3.089,66 per banchina pedonale, €. 5.047,99 per muro di recinzione, €. 9.385,20 per coloritura dei prospetti, €.
2.250,00 per smaltimento acque meteoriche e di cui €. 17.750,00 per danni, e precisamente: €.
10.400,00 per danno emergente per mancanza di garage nell'abitazione, ed €. 7.350,00 per deprezzamento valore commerciale della villa), da quelle somme dovute alla convenuta,
[...]
a qualsiasi titolo e/o ragione, anche quale assegnatario del predetto immobile Controparte_12
della Cooperativa, con eventuale condannatorio, il tutto con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare, al contempo, che il portico attinente e/o pertinente all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Parte_1
Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non rientra nel progetto edilizio, ed in particolare nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il Parte_1
residence della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non Controparte_12
essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico
Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni CP_1
conseguente statuizione.-
Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'importo di €. 43.814,51, richiesto dalla Controparte_12
per la realizzazione del predetto portico, non dovuto dall'odierna attrice, sig.ra
[...]
stante che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio Parte_1
assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Parte_1
Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE
(Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della
, avendo, fra l'altro, la sig.ra commissionato autonomamente tale opera, CP_1 Pt_1
regolarmente saldata dalla stessa all'impresa esecutrice, il tutto con ogni conseguente statuizione.- Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittima la mancata restituzione dell'importo di €. 11.000,00,
erroneamente versato dalla sig.ra alla stante Parte_1 Controparte_12
che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il Parte_1
residence della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non Controparte_12
essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico
Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni CP_1
conseguente statuizione, ivi compresa la restituzione, occorrendo, e ove ritenuto, con relativo condannatorio, del predetto importo di €. 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, al soddisfo.-
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con proprio scritto difensivo, si costituiva la società convenuta contestando integralmente le pretese avversarie e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex artt. 1667 e 1669 c.c.
Con il medesimo atto, inoltre, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevata dal direttore dei lavori, NG. , e dall'impresa appaltatrice Controparte_3 Controparte_4
nelle more fallita, quale esecutrice dei lavori di costruzione dell'opera. Dichiarava quindi di voler chiamare loro in giudizio e chiedeva al Giudicante di assumere tutti i provvedimenti ex art. 269 c.p.c.
Differita in tal senso la prima udienza, si costituiva in giudizio l'NG. contestando Controparte_3
tutte le domande proposte nei suoi confronti, anche eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex artt. 1667 e 1669 c.c. Chiedeva, altresì, ritenersi responsabile la società CP_4
per qualsiasi vizio costruttivo eventualmente accertato nonché la stessa
[...] Parte_2
ex art. 1227, commi 1 e 2, c.c. “per avere deliberato e/o non opposto le variazioni al progetto originario e, in ogni caso, nel non avere usato l'ordinaria diligenza per evitare il cagionarsi dei danni in questa sede lamentati”.
Con lo stesso atto, il D.L. chiedeva altresì di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa,
per l'ipotesi di accoglimento delle domande Controparte_14
articolate nei suoi confronti. Chiedeva, quindi, assumersi tutti i provvedimenti ex art. 269 c.p.c. per permettergli di evocarla in giudizio.
Controparte_ Nessuno si costituiva per Curatela del Fallimento della “ .
Differita ulteriormente ex art. 269 c.p.c. la prima udienza, si costituiva in giudizio Controparte_6
già la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'estinzione, per intervenuta
[...] Controparte_7
prescrizione, del diritto all'indennizzo preteso dall'NG. e, in subordine ed in ogni Controparte_3
caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, opponendo specificamente la inoperatività della garanzia assicurativa della responsabilità civile professionale verso terzi di cui alla polizza fatta valere dal D.L. Ancora, eccepiva anche l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex artt.
1667 e 1669 c.c. e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità professionale dell'NG. CP_3
.
[...]
Alla prima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta il 9.4.2022, le parti costituite insistevano nei propri atti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. che venivano loro concessi.
Scambiate le relative memorie entro i termini di legge, con l'ordinanza del 10.2.2023, il Giudice
rigettava le istanze di prova orale articolate in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere e disponeva una consulenza tecnica finalizzata ad accertare “l'esistenza dei vizi, delle omissioni e delle difformità dell'opera rispetto al progetto concordato dalle parti, quantificando - mediante computo metrico - il costo degli interventi eventualmente necessari per l'ultimazione dell'opera a regola d'arte”. All'esito dell'accertamento tecnico peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale
confermava l'ordinanza del 10.2.2023 e rinviava la causa all'udienza del 18.9.2024, da celebrarsi a trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Nella detta sede, le parti costituite precisavano le proprie conclusioni e il Giudice, su richiesta dell'attrice di procedere ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnava il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e fissava, per la discussione orale della causa, l'udienza del
18.12.2024.
Depositate le proprie comparse conclusionali, alla detta udienza le parti discutevano la causa ed il
Giudice la tratteneva in decisione.
Con l'ordinanza del 19.3.2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo rilevando una ipotesi di litispendenza parziale tra il presente giudizio e quello instaurato, prima, avanti il Tribunale di Palermo e portante il n. 578/2021 R.G. Così assegnava alle parti termine per osservazioni e rinviava la causa all'udienza del 7.5.2025, da celebrarsi a trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Scambiate le memorie e depositate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con l'ordinanza del 21.5.2025 il
Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
Tutte le parti costituite depositavano comparse conclusionali e relative repliche.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Curatela del Fallimento della CP_4
che, seppur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Sempre in via preliminare, deve affrontarsi la questione della competenza del giudice adito a decidere la presente controversia.
A tal fine, è essenziale procedere con la qualificazione giuridica dell'azione proposta dall'attrice. Nell'atto di citazione in giudizio si legge che “per costante orientamento giurisprudenziale, “qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all'appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l'esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, può domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione del diritto di godimento” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I 31/12/2013 n. 28808)”.
A fronte della domanda attorea, la cooperativa convenuta - e con essa anche i terzi chiamati costituitisi
- eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione ex artt. 1667 e 1669 c.c. dell'attrice dalle relative azioni.
A tanto, la replica precisando che “nessuna azione ex art. 1667 cc (difformità e vizi dell'opera Pt_1
nel contratto di appalto, sic!!!!), né tantomeno ex art. 1669 cc (rovina e difetti di cose immobili sempre nel contratto di appalto, sic!!!!), è stata proposta dall'odierna attrice, (sic!!!)”, avendo piuttosto promosso “un'azione nei confronti della sola , in forza del rapporto tra soci e Controparte_1
società cooperativa edilizia nascente dalla cosiddetta prenotazione ed assegnazione provvisoria dell'immobile” (v. pp. 1 e 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata dall'attrice il 9.5.2022).
Prosegue, l'attrice, nello stesso scritto difensivo: “nell'ambito di tale rapporto, al fine di accertare le somme esattamente dovute dall'attrice quale assegnataria, alla e gli importi da detrarre CP_1
per le opere necessarie alla eliminazione dei vizi e per le opere erroneamente realizzate, rispetto al computo metrico (portico) la sig.ra ha chiesto l'accertamento dei vizi nell'immobile realizzato Pt_1
dalla Cooperativa edilizia […] La Cooperativa era, ed è, tenuta a garantire il pieno godimento dell'immobile, vigilando anche sulla corretta esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice con conseguente responsabilità in capo alla stessa per eventuali vizi e/o difformità che non possono gravare sull'assegnatario, tenuto a versare solo quanto, effettivamente, dovuto e detratti eventuali costi per l'eliminazione dei vizi o la relazione delle opere necessarie, mentre non è tenuto a versare alcunché
per opere non previste”.
Quanto detto viene ulteriormente confermato dalla nella pagina 5 e ss. della propria Pt_1
comparsa conclusionale depositata il 9.11.2024.
In fatto, deve preliminarmente rilevarsi che l'odierna attrice risulta pacificamente assegnataria in via provvisoria della villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence della CP_12
, indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3.
[...]
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della S.C.: “il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio (così Cass. 13 maggio 2021,
n. 12949; nel medesimo senso, tra le tante: Cass. 30 maggio 2013, n. 13641; Cass. 9 maggio 2013, n. 11015;
Cass. 6 settembre 2007, n. 18724; Cass. 28 marzo 2007, n. 7646; Cass. 18 maggio 2004, n. 9393; Cass. 16
aprile 2003, n. 6016). […] Infatti, nelle cooperative edilizie, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà
dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente” (Cass. Civ. n.
16231/2024).
Pertanto, “nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi,
prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita” (Cass. Civ. n. 11015/2013).
A quanto detto consegue una distinzione anche sotto il profilo della competenza dell'autorità
giurisdizionale. Infatti, “per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale” (Cass. Civ. n. 12949/2021). Di contro, invece, tutti gli oneri collegati all'acquisto del terreno e alla realizzazione degli alloggi non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, quanto il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (in questo senso v. Cass. Civ. n. 11015/2013),
con il conseguente riconoscimento della competenza in capo al tribunale ordinario.
Per tutto quanto esposto, dunque, alla luce dei citati e consolidati orientamenti della Suprema Corte
nonché delle difese rese dalle parti, l'azione incoata dalla con il presente giudizio deve Pt_1
qualificarsi quale azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. (norma dettata in tema di s.p.a. ma applicabile anche alle società cooperative ai sensi dell'art. 2519 c.c.), destinata ad accertare una responsabilità degli organi sociali per i vizi o difformità dell'opera.
Trattasi di un'azione per responsabilità extracontrattuale verso l'organo amministrativo per avere lo stesso omesso la corretta vigilanza sull'impresa appaltatrice e non garantito, quindi, la corretta esecuzione del contratto di appalto, azione che si propone verso la società medesima in forza del rapporto organico.
Sul punto, appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (già
riportata dalla parte attrice nell'atto introduttivo di questo giudizio) che, con la sentenza n.
28808/2013, ha ritenuto quanto segue: “questa corte ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto, che nella presente fattispecie deve trovare applicazione, che qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all'appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l'esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimoni con la lesione di quel diritto di godimento
(Cass. 3 novembre 1983 n. 6469)”.
A questo punto, per tutte le argomentazioni finora esposte, deve anzitutto precisarsi che, sul piano della competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003 questa tipologia di azione è
rimessa alla competenza del tribunale delle imprese. La descritta incompetenza, però, non è stata rilevata dalle parti convenute nelle proprie comparse di costituzione e risposta né rilevata d'ufficio entro la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rimanendo così consolidata la competenza a decidere della causa in capo al giudice adito ex art. 38 c.p.c.
In questa situazione, dunque, considerato che l'art. 50 bis c.p.c., nel testo normativo anteriore al d.lgs.
149/2022 (cd. correttivo Cartabia) - che ne ha soppresso i nn. 5, 6 e 7bis con decorrenza dal 28.2.2023
e solo per i giudizi instaurati successivamente a tal data - prevedeva che “nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché delle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrati e di controllo” il Tribunale dovesse decidere in composizione collegiale, la presente controversia deve essere trattata e decisa dal
Tribunale in composizione collegiale e non in composizione monocratica.
Passando all'esame delle domande e difese articolate alle parti, deve anzitutto dichiararsi la litispendenza parziale ex art. 39 c.p.c. tra alcune domande proposte dall'attrice in questo giudizio e quelle dalla stessa proposta nel giudizio n. 578/2021 R.G. promosso, preventivamente, rispetto a quello presente e, fra le stesse parti principali, pendente avanti il Tribunale di Palermo.
Trattasi, in particolare, delle domande con cui l'attrice, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio notificato il 14.1.2021 e con le note a trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di dichiarare che “il portico attinente, e/o pertinente, all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del primo lotto, Parte_1
sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non rientra” nel progetto edilizio e che, dunque, la somma relativa al suo realizzo
“non doveva essere contabilizzata nel bilancio della ”. Conseguentemente, la ha CP_1 Pt_1
chiesto di “ritenere e dichiarare l'importo di €. 43.814,51, richiesto dalla Controparte_12
per la realizzazione del predetto portico” che dalla stessa non era dovuto in quanto i relativi costi
[...]
di realizzo non dovevano essere contabilizzati nel bilancio della . Per l'effetto, l'attrice CP_1
chiedeva ancora di “ritenere e dichiarare illegittima la mancata restituzione dell'importo di €.
11.000,00” da parte della convenuta ed a questa erroneamente versato, stante che la CP_1
realizzazione del portico attinente e/o pertinente alla villetta de qua non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , “con ogni conseguente statuizione, ivi compresa la restituzione, CP_1
occorrendo, e ove ritenuto, con relativo condannatorio, del predetto importo di €. 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, al soddisfo”.
Dagli atti del sopracitato giudizio pendente al n. 578/2021 R.G. avanti il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di impresa, prodotti da ultimo dalle stesse parti, nonché dalla C.T.U. - a firma dell'NG. - depositata in quel giudizio risulta che la domanda attorea fosse la seguente: Testimone_6
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Preliminarmente ritenere e dichiarare annullabile e/o nullo il verbale del C.D.A. del 16.10.2020, di rideterminazione delle quote pro capite del programma costruttivo, e il verbale assembleare del Controparte_ 10.11.2020, di ratifica della predetta delibera del C.D.A. della Soc. Coop. “ ” e di CP_1
illegittima trattenuta della somma di €. 11.000,00, per intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito vantato dalla , ex art. 2949 c.c., con ogni conseguente e/o relativa statuizione di CP_1
legge, ivi compresa la restituzione;
In subordine, senza recesso, ritenere e dichiarare annullabili e/o nulli ex artt. 2377 e 2388 c.p.c. il verbale del C.D.A. della “ ” del 16.10.2020, ed il verbale assembleare Controparte_15 CP_1
del 10.11.2020, di ratifica della delibera del C.D.A. della “ del Controparte_15 CP_1
16.10.2020 di rideterminazione delle quote pro capite del programma costruttivo, stante che, sia il
C.D.A, che l'assemblea dei soci, hanno approvato una rideterminazione delle quote sulla base di una spesa mai sopportata dalla , in quanto il portico attinente e/o pertinente all'alloggio CP_1
provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del primo lotto, Parte_1
sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non è contemplato nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE
(Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure
(allegati al contratto di appalto), e conseguentemente non rientra nella contabilità della , CP_1
con conseguente lesione dei diritti della socia sig.ra (che fra l'altro ha provveduto a Pt_1
commissionare autonomamente, alla ditta esecutrice dei lavori, nonché a pagare alla stessa, il relativo compenso), con ogni conseguente e/o relativa statuizione di legge, per tutti i motivi sopra esposti e richiamati nelle presenti conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti con ogni conseguente e/o relativa statuizione di legge, ivi compresa la restituzione delle somme di €. 11.000,00
erroneamente versate dalla socia alla , ed illegittimamente trattenute dalla Pt_1 CP_1
stessa.”.
Dagli atti prodotti, inoltre, emerge che il quesito formulato al C.T.U. nel processo pendente avanti il
Tribunale di Palermo era il seguente (v. ordinanza Trib. Palermo del 25.10.2021): “1. verifichi [il CTU] se il portico di cui si tratta negli atti di causa formasse oggetto dell'appalto stipulato per la realizzazione del progetto edilizio della cooperativa edilizia e se lo stesso Controparte_1
rientri nella contabilità quell'appalto;
2. accerti se il costo relativo alla realizzazione del portico in questione sia stato pagato dalla cooperativa o se vi sia stata prova del pagamento diretto da parte dell'attrice”.
Per tutto quanto esposto, quindi, si deve ritenere che le domande avanzate dall'attrice nel primo giudizio proposto, quello ad oggi pendente avanti il Tribunale di Palermo, siano nella sostanza sovrapponibili, prescindendo dalle differenze letterali, a quelle formulate, in aggiunta alle altre, in questo procedimento e sopra esposte.
In entrambi i giudizi, infatti, l'odierna attrice chiede di accertarsi che la stessa nulla debba alla cooperativa convenuta per la realizzazione del portico presso la villetta di cui è - a titolo provvisorio ovvero definitivo - assegnataria e che, dunque, i relativi costi di realizzo non siano stati o non dovevano essere registrati nella contabilità di cantiere in quanto lavoro estraneo all'appalto conferito originariamente dalla cooperativa all'impresa appaltatrice.
Le descritte circostanze, inoltre, costituiscono i presupposti fattuali delle due delibere sociali (verbale del C.d.A. del 16.10.2020 e verbale assemblea dei soci del 10.11.2020) impugnate dalla socia Pt_1
avanti il Tribunale delle Imprese di Palermo con l'instaurazione del giudizio portante il citato n.
578/2021 R.G.
In questa direzione, a conferma di quanto sopra, infatti, è stata disposta la C.T.U. condotta dall'NG.
nel giudizio n. 578/2021 R.G. pendente avanti il Tribunale di Palermo. Testimone_6
Ciò posto, tenuto conto che la litispendenza si può dichiarare anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio successivamente iniziato, deve essere pronunciata dal giudice successivamente adito, tenuto anche conto che l'obbligo del giudice in questione si manifesta sin dall'inizio della causa e permane sino a quando sussista una situazione di pendenza del giudizio previamente iniziato.
In definitiva, deve dichiararsi la litispendenza tra le domande sopradescritte, proposte dall'attrice nel presente giudizio e quelle avanzate nel processo dalla stessa preventivamente promosso avanti il
Tribunale di Palermo.
La litispendenza, infatti, può configurarsi anche in caso di cumulo di domande e, quindi, come meramente parziale, comportandone la dichiarazione solo con riguardo ad una o più delle cause cumulate per cui vi è identità di petitum e causa petendi (v. Cass. Civ. n. 16454/2015 secondo cui “due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di "causa petendi" e di "petitum" sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte”; nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 1302/2004).
Si ritiene, inoltre, che non osti alla dichiarazione de qua il fatto che il presente giudizio risulta pendente anche fra parti ulteriori rispetto a quelle comuni ai due giudizi in esame. In tal senso, si veda Cass. Civ.
n. 3306/2018 secondo cui “si ha litispendenza quando tra più cause vi è identità dei soggetti, del
"petitum" e della "causa petendi", la quale non viene meno per il fatto che in una delle cause vi sia la presenza anche di altre parti”.
Preme rilevare, altresì, che la dichiarata litispendenza emerge pacificamente anche dalla condotta processuale tenuta dalle parti nel presente giudizio. Si pensi, ad esempio, al fatto che la Pt_1
produce in questa sede la consulenza tecnica resa nell'ambito del giudizio pendente avanti il Tribunale
di Palermo chiedendo al Tribunale di Caltanissetta di porla alla base della propria decisione nel merito.
Dall'altro, nella comparsa conclusionale depositata dalla cooperativa convenuta il 18.11.2024 si legge quanto segue: “in merito alle richieste relative alla realizzazione del portico, al suo conseguente pagamento ed al preteso illegittimo trattenimento della somma di Euro 11.000,00 erroneamente versata dalla socia in favore della Soc. Coop. “Edilizia Doimo 87” a r.l., si Parte_1
rappresenta che dette problematiche sono già state sottoposte dalla odierna parte attrice al Tribunale
di Palermo, Sezione V - Specializzata in materia di impresa, proc. n.578/2021 R.G.” e rispetto a tale asserzione difensiva, inoltre, nulla ha osservato o contestato l'attrice in sede di repliche, rese all'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. tenutasi il 18.12.2024.
Deve escludersi, inoltre, che la fattispecie de qua dia luogo ad una ipotesi di continenza.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare l'orientamento della Suprema Corte di cassazione secondo cui
“in caso di contestuale proposizione, ai sensi dell'art. 103, primo comma cod. proc. civ., di più domande dipendenti dallo stesso titolo, nel senso che si riferiscono ad un identico rapporto intercorso fra le parti,
ma si fondano ciascuna su di una propria "causa petendi", della quale tale rapporto integra soltanto uno degli elementi costitutivi, la contemporanea pendenza, fra le medesime parti, di altro procedimento avente ad oggetto alcune di dette domande non dà luogo ad una ipotesi di continenza,
bensì di litispendenza parziale, limitata cioè alle domande che risultino identiche in entrambe le cause,
per "petitum" e "causa petendi"”.
Passando all'esame nel merito dell'azione proposta dalla , per cui permane la competenza di Pt_1
questo Tribunale, per quanto sopra detto e argomentato in ordine alla qualificazione delle domande attoree, si rileva che la responsabilità fatta valere dall'attrice è di natura extracontrattuale e tale rimane nonostante la variazione del soggetto legittimato passivo - appunto, la società cooperativa - in forza del principio di immedesimazione organica, conservando la propria natura originaria. Trattandosi,
dunque, di una responsabilità extracontrattuale, per il relativo accertamento il socio agente deve dimostrare oltre al danno e al nesso di causalità anche il preteso dolo o la pretesa colpa degli amministratori. Nel caso di specie, si ritiene non provata alcuna responsabilità degli amministratori della CP_1
convenuta nella causazione dei danni lamentati dall'attrice.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, emerge come, a seguito delle segnalazioni di pretesi vizi dell'opera da parte della - la prima avvenuta il 18.6.2016, pochi giorni prima di essere Pt_1
immessa nel possesso dell'immobile oggetto di causa - la cooperativa si sia attivata per effettuare tutte le verifiche del caso, notiziando il direttore dei lavori delle segnalazioni ricevute e chiedendo un immediato intervento di questo per l'effettuazione di tutte le verifiche del caso. Ed ancora, nei tempi successivi ed a riscontro delle ulteriori successive missive della , la convenuta ha riscontrato le Pt_1
stesse, anche incaricando un tecnico che fiducia che - distintamente dal direttore dei lavori –
procedesse alle relative verifiche.
In questa situazione, dunque, si deve ritenere che, al di là dell'eventuale esistenza dei vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore, non risulta provato che i vizi denunciati siano stati provocati da una negligente condotta degli organi amministrativi della tale da comportare una errata CP_1
esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore, non sussistendo, quindi, un nesso di causalità tra la condotta tenuta dagli amministratori e i danni lamentati dall'attrice.
Tenuto conto di quanto sopra, rimane superata la questione della fondatezza o meno delle proposte eccezioni di decadenza e/o prescrizione del diritto e dell'azione dell'attrice ex artt. 1667 e 1668 c.c.
In ordine al riparto delle spese di lite del presente grado di giudizio, deve seguirsi il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Pertanto, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore della
[...]
convenuta che si liquidano in complessivi € 12.518,00, di cui € 518,00 a titolo di rimborso CP_16
di spese vive, e la rimanente parte per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge. Inoltre, l'attrice deve essere pure condannata a rifondere le spese di lite a favore dei terzi chiamati e costituiti in giudizio, NG. e (già in forza Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
del principio di causalità, secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Civ. n. 6292/2019), circostanza,
quest'ultima, certamente non verificatasi nel caso di specie. Si ritiene, infatti, che l'instaurazione del rapporto processuale tra chiamante e chiamato trovava ampia giustificazione nel contenuto delle domande proposta dall'attore, queste poi rigettate e, comunque, non accolte nei confronti della convenuta e, dunque, a sua volta, del direttore dei lavori nei confronti della propria CP_1
compagnia assicurativa a sua volta chiamata in garanzia.
Nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 31868/2023 secondo cui “le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata”.
Le citate spese si liquidano per l'ing. in complessivi € 11.518,00, di cui € 518,00 per rimborso CP_3
spese, e la rimanente parte per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, di cui € 3.500,00 per la fase decisionale in favore dell'Erario, tenuto conto che la parte in questione è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 19.6.2024.
In favore della compagnia di assicurazione le spese possono liquidate in Controparte_6
complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla sulle spese nei confronti della Curatela del Fallimento della “ , terza chiamata Controparte_4
contumace.
Infine, le spese della CTU espletata nel presente giudizio, già liquidate con decreto del 18.12.2023, per le motivazioni già esposte, vanno poste integralmente a carico dell'attrice . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti degli odierni convenuti: Parte_1
- dichiara la contumacia della;
Controparte_4
- dichiara la litispendenza parziale quanto alle domande formulate dall'attrice di seguito trascritte e di cui in parte motiva:
“Ritenere e dichiarare, al contempo, che il portico attinente, e/o pertinente, all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del Parte_1
primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in Controparte_12
catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non rientra (per come accertato dalla CTU
espletata) nel progetto edilizio, ed in particolare nel computo metrico, nel contratto di appalto,
nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Parte_1
Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio Controparte_12
115, particella 956, sub. 3, (per come accertato dalla CTU espletata) non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni CP_1
conseguente statuizione.- Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'importo di €. 43.814,51, richiesto dalla
[...]
per la realizzazione del predetto portico, (per come accertato dalla Controparte_12
CTU espletata) non dovuto dall'odierna attrice, sig.ra stante che la Parte_1
realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra Pt_1
, e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence
[...]
della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non Controparte_12
essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico
Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure
(allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della
Cooperativa, avendo, fra l'altro, la sig.ra commissionato autonomamente tale opera, Pt_1
regolarmente saldata dalla stessa all'impresa esecutrice, il tutto con ogni conseguente statuizione.-
Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittima la mancata restituzione dell'importo di €.
11.000,00, erroneamente versato dalla sig.ra alla Parte_1 Controparte_12
stante che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio
[...]
provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del Parte_1
primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in Controparte_12
catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei
Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni conseguente statuizione, ivi CP_1
compresa la restituzione, occorrendo, e ove ritenuto, con relativo condannatorio, del predetto importo di €. 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, al soddisfo.-”
con quelle proposte da nel procedimento n. 578/2021 R.G. del Tribunale di Palermo. Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da di cui in parte motiva;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della Soc. Cooperativa Parte_1 Controparte_1
C
“Doimo ” delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 12.518,00, di cui € 518,00 a titolo di rimborso di spese vive, e la rimanente parte per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 Controparte_3
che liquida, in complessivi € 11.518,00, di cui € 518,00 per rimborso spese, e la rimanente parte per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, di cui € 3.500,00 per la fase decisionale in favore dell'Erario, tenuto conto che la parte in questione è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 19.6.2024.
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_6
spese del giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
- nulla sulle spese nei confronti della Curatela del Fallimento della “ ; Controparte_4
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 18.12.2023, interamente a carico dell'attrice.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 14 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabrielle Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 81/2021 R.G. avente ad oggetto: <>
promossa
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente, in Via Michelangelo n. 70, Parte_1
domiciliata in Contrada Bagno Due Fontane di Caltanissetta, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dell'Utri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a
Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE -
CONTRO
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_1
sig. , nato il [...] a [...], C.F. con sede legale Controparte_2 C.F._2
a Caltanissetta, Viale della Regione n.97/C, C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
AR TT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Caltanissetta, Corso Sicilia n. 176,
giusta procura in atti.
- CONVENUTA - e nei confronti di
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Carlo Antonio Vagginelli ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio a Caltanissetta, via Don Giovanni Minzoni n. 231/A,
giusta procura in atti.
a r.l. “ - CP_1Controparte_1 CP_1
, C.F. , in persona del Curatore p.t., Dott.ssa Controparte_4 P.IVA_2
( , con studio in Caltanissetta nel Viale della Regione Controparte_5 Email_1
n.97/A ( . Email_2
- TERZO CHIAMATO dalla Soc. Coop. Ed. a r.l. “ , CONTUMACE- CP_1
E
già nuova denominazione di Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
C.F. , con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona P.IVA_3
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. e del Dirigente dott. Controparte_9
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernanda Bono ed elettivamente domiciliata presso il CP_10
suo studio a Palermo, via Abruzzi n. 88, giusta procura in atti.
- TERZO CHIAMATO dall'NG. - Controparte_3
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Occorrendo previa revoca delle Ordinanze del GU del 10/2/2023 e del 23/10/23, insiste nelle richieste ed eccezioni tutte, anche istruttorie, non ancora esaminate dal G.U, e precisamente: interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della e/o prova testimoniale, Controparte_11
qualora al momento della prova sia cessato dalla carica di legale rappresentante della Cooperativa con il sig. , Prova Testimoniale con il progettista, NG. , Controparte_2 Testimone_1
Prova Testimoniale con il perito di parte, NG. e con l'Arch. , Prova Testimone_2 Testimone_3
Testimoniale con l'NG. Prova testimoniale con l'NG. prova Tes_4 Testimone_5 testimoniale con l'NG. , (CTU nel giudizio RG 578/21, dinanzi al Tribunale delle Testimone_6
Imprese di Palermo), Prova testimoniale con il Dirigente dell'Urbanistica, NG. , Testimone_7
Prova testimoniale con il sig. , ritenere e dichiarare che la villetta 1 del primo lotto, del Testimone_8
complesso edilizio della assegnata alla sig.ra , Controparte_12 Parte_1
socia della predetta , sita in Caltanissetta presso il residence della CP_1 Controparte_12
[...
, indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, presenta vizi, e/o delle difformità e,
comunque, delle irregolarità, ed in ogni caso, degli inconvenienti tecnici, oggi riconducibili alla irregolarità nell'esecuzione dei lavori, meglio specificati nella relazione tecnica a firma dell'NG.
, che si richiama espressamente nelle predette conclusioni, con ogni conseguente Testimone_5
statuizione.-
Per l'effetto, ritenere e dichiarare la convenuta, responsabile dei Controparte_12
vizi, e/o delle difformità e, comunque, delle irregolarità, ed in ogni caso, degli inconvenienti tecnici,
oggi esistenti nel suddetto immobile, ancora in corso di assegnazione alla sig.ra Parte_1
anche accertati a seguito di una espletanda CTU tecnica, con ogni conseguente statuizione.-
Sempre per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto, così come accertata dalla CTU espletata nel corso del giudizio, della socia , ad avere detratto l'importo di €. 32.654,94 (di cui €. Parte_1
3.866,40 per completamento del camminamento perimetrale in corrispondenza dell'angolo sud/ovest –
sud/est del portico, di € 15.679,29 per esecuzione, in corrispondenza del lato sud/ovest del lotto, di recinzione perimetrale come da progetto, costituita da muro in cemento armato con superiore parapetto metallico, € 5.756,29 per ritinteggiatura dell'intera superficie del prospetto esterno al fine di ottenere finitura omogenea dello stesso ed € 7.350,00 per deprezzamento valore commerciale della villa), da quelle somme dovute alla convenuta, a qualsiasi titolo e/o ragione, Controparte_12
anche quale assegnatario del predetto immobile della , con eventuale condannatorio, anche CP_1
per il caso in cui le stesse fossero già state versate (e quindi in refusione), il tutto con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare, al contempo, che il portico attinente, e/o pertinente, all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del primo lotto, Parte_1 sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non rientra (per come accertato dalla CTU espletata) nel progetto edilizio, ed in particolare nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico)
redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il Parte_1
residence della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, (per Controparte_12
come accertato dalla CTU espletata) non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della
, con ogni conseguente statuizione.- CP_1
Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'importo di €. 43.814,51, richiesto dalla Controparte_12
per la realizzazione del predetto portico, (per come accertato dalla CTU espletata) non
[...]
dovuto dall'odierna attrice, sig.ra , stante che la realizzazione del portico attinente Parte_1
e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del Parte_1
primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto Controparte_12
al foglio 115, particella 956, sub. 3, non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della
Cooperativa, avendo, fra l'altro, la sig.ra commissionato autonomamente tale opera, Pt_1
regolarmente saldata dalla stessa all'impresa esecutrice, il tutto con ogni conseguente statuizione.-
Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittima la mancata restituzione dell'importo di €. 11.000,00,
erroneamente versato dalla sig.ra alla stante Parte_1 Controparte_12
che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il Parte_1
residence della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non Controparte_12 essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico
Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni CP_1
conseguente statuizione, ivi compresa la restituzione, occorrendo, e ove ritenuto, con relativo condannatorio, del predetto importo di €. 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, al soddisfo.- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, per i quali si chiede la distrazione in favore del procuratore/difensore antistatario””.
Per la società cooperativa convenuta: “in via preliminare e in rito, previa la richiesta di revoca dell'ordinanza del 23 ottobre 2023 , si chiede il richiamo del CTU e/o il rinnovo delle indagini peritali,
con sostituzione del nominato CTU, e, in merito alle ulteriori richieste istruttorie, previa la richiesta di revoca dell'ordinanza emessa da Codesto On.le Tribunale il 10 febbraio 2023, si insiste per il rigetto delle richieste istruttorie e delle domande tutte articolate da controparte e, al contempo, si insiste in tutto quanto dedotto e/o eccepito e/o richiesto negli scritti difensivi sopra meglio specificati. Nel merito,
si precisano le conclusioni riportandosi a quelle articolate in seno alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del terzo, per come ulteriormente specificate in seno alla l^
memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., del 9 maggio 2022. Si è a chiedere, infine, la concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.”.
Per il terzo chiamato, NG. : ““Preliminarmente disporre il richiamo del CTU per Controparte_3
rispondere in merito alle osservazioni ed alle note critiche proposte dal convenuto;
Controparte_3
nel merito, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione di rito e di merito anche istruttoria da chiunque proposta nei confronti dell'ing. , accogliere le conclusioni così come dallo Controparte_3
stesso precisate in comparsa di costituzione e risposta, nonché nell'atto di chiamata di terzo notificato a
- già e nei confronti della curatela fallimentare della Controparte_13 Controparte_7
nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. versate in atti ed ogni altro scritto difensivo”. CP_4
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Per la terza chiamata, “la si riporta a quanto dedotto nella Controparte_6 Controparte_6
memoria autorizzata e depositata in data 17 aprile 2025 da intendersi ivi richiamata e senza recesso da quanto dedotto e richiesto, contestate le richieste avversarie, insiste nelle proprie deduzioni, eccezioni e conclusioni già adottate da nella propria comparsa di risposta, memorie ex art Controparte_6
183 cpc e finanche illustrate nelle proprie note conclusive depositate il 18.11.2024.
Salvis juribus late”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2021 citava la Soc. Cooperativa Parte_1
a comparire avanti il Tribunale di Caltanissetta per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che la villetta 1 del primo lotto, del complesso edilizio della Controparte_12
assegnata alla sig.ra , socia della predetta Cooperativa, sita in
[...] Parte_1
Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, presenta vizi, e/o delle difformità e, comunque, delle irregolarità, ed in ogni caso,
degli inconvenienti tecnici di recente manifestazione, oggi riconducibili alla irregolarità
nell'esecuzione dei lavori, meglio specificati nella relazione tecnica a firma dell'NG. , Testimone_5
che si richiama espressamente nelle predette conclusioni, con ogni conseguente statuizione.-
Per l'effetto, ritenere e dichiarare la convenuta, responsabile dei Controparte_12
vizi, e/o delle difformità e, comunque, delle irregolarità, ed in ogni caso, degli inconvenienti tecnici di recente manifestazione, oggi esistenti nel suddetto immobile, anche accertati a seguito di una espletanda CTU tecnica, con ogni conseguente statuizione.-
Sempre per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto, della socia , ad avere detratto Parte_1
l'importo di €. 37.522,85 (di cui €. 19.772,85 per opere da eseguire, e precisamente €. 3.089,66 per banchina pedonale, €. 5.047,99 per muro di recinzione, €. 9.385,20 per coloritura dei prospetti, €.
2.250,00 per smaltimento acque meteoriche e di cui €. 17.750,00 per danni, e precisamente: €.
10.400,00 per danno emergente per mancanza di garage nell'abitazione, ed €. 7.350,00 per deprezzamento valore commerciale della villa), da quelle somme dovute alla convenuta,
[...]
a qualsiasi titolo e/o ragione, anche quale assegnatario del predetto immobile Controparte_12
della Cooperativa, con eventuale condannatorio, il tutto con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare, al contempo, che il portico attinente e/o pertinente all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Parte_1
Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non rientra nel progetto edilizio, ed in particolare nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il Parte_1
residence della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non Controparte_12
essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico
Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni CP_1
conseguente statuizione.-
Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'importo di €. 43.814,51, richiesto dalla Controparte_12
per la realizzazione del predetto portico, non dovuto dall'odierna attrice, sig.ra
[...]
stante che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio Parte_1
assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Parte_1
Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE
(Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della
, avendo, fra l'altro, la sig.ra commissionato autonomamente tale opera, CP_1 Pt_1
regolarmente saldata dalla stessa all'impresa esecutrice, il tutto con ogni conseguente statuizione.- Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittima la mancata restituzione dell'importo di €. 11.000,00,
erroneamente versato dalla sig.ra alla stante Parte_1 Controparte_12
che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il Parte_1
residence della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non Controparte_12
essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico
Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni CP_1
conseguente statuizione, ivi compresa la restituzione, occorrendo, e ove ritenuto, con relativo condannatorio, del predetto importo di €. 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, al soddisfo.-
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con proprio scritto difensivo, si costituiva la società convenuta contestando integralmente le pretese avversarie e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex artt. 1667 e 1669 c.c.
Con il medesimo atto, inoltre, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevata dal direttore dei lavori, NG. , e dall'impresa appaltatrice Controparte_3 Controparte_4
nelle more fallita, quale esecutrice dei lavori di costruzione dell'opera. Dichiarava quindi di voler chiamare loro in giudizio e chiedeva al Giudicante di assumere tutti i provvedimenti ex art. 269 c.p.c.
Differita in tal senso la prima udienza, si costituiva in giudizio l'NG. contestando Controparte_3
tutte le domande proposte nei suoi confronti, anche eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex artt. 1667 e 1669 c.c. Chiedeva, altresì, ritenersi responsabile la società CP_4
per qualsiasi vizio costruttivo eventualmente accertato nonché la stessa
[...] Parte_2
ex art. 1227, commi 1 e 2, c.c. “per avere deliberato e/o non opposto le variazioni al progetto originario e, in ogni caso, nel non avere usato l'ordinaria diligenza per evitare il cagionarsi dei danni in questa sede lamentati”.
Con lo stesso atto, il D.L. chiedeva altresì di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa,
per l'ipotesi di accoglimento delle domande Controparte_14
articolate nei suoi confronti. Chiedeva, quindi, assumersi tutti i provvedimenti ex art. 269 c.p.c. per permettergli di evocarla in giudizio.
Controparte_ Nessuno si costituiva per Curatela del Fallimento della “ .
Differita ulteriormente ex art. 269 c.p.c. la prima udienza, si costituiva in giudizio Controparte_6
già la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'estinzione, per intervenuta
[...] Controparte_7
prescrizione, del diritto all'indennizzo preteso dall'NG. e, in subordine ed in ogni Controparte_3
caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, opponendo specificamente la inoperatività della garanzia assicurativa della responsabilità civile professionale verso terzi di cui alla polizza fatta valere dal D.L. Ancora, eccepiva anche l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex artt.
1667 e 1669 c.c. e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità professionale dell'NG. CP_3
.
[...]
Alla prima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta il 9.4.2022, le parti costituite insistevano nei propri atti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. che venivano loro concessi.
Scambiate le relative memorie entro i termini di legge, con l'ordinanza del 10.2.2023, il Giudice
rigettava le istanze di prova orale articolate in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere e disponeva una consulenza tecnica finalizzata ad accertare “l'esistenza dei vizi, delle omissioni e delle difformità dell'opera rispetto al progetto concordato dalle parti, quantificando - mediante computo metrico - il costo degli interventi eventualmente necessari per l'ultimazione dell'opera a regola d'arte”. All'esito dell'accertamento tecnico peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale
confermava l'ordinanza del 10.2.2023 e rinviava la causa all'udienza del 18.9.2024, da celebrarsi a trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Nella detta sede, le parti costituite precisavano le proprie conclusioni e il Giudice, su richiesta dell'attrice di procedere ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnava il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e fissava, per la discussione orale della causa, l'udienza del
18.12.2024.
Depositate le proprie comparse conclusionali, alla detta udienza le parti discutevano la causa ed il
Giudice la tratteneva in decisione.
Con l'ordinanza del 19.3.2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo rilevando una ipotesi di litispendenza parziale tra il presente giudizio e quello instaurato, prima, avanti il Tribunale di Palermo e portante il n. 578/2021 R.G. Così assegnava alle parti termine per osservazioni e rinviava la causa all'udienza del 7.5.2025, da celebrarsi a trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Scambiate le memorie e depositate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con l'ordinanza del 21.5.2025 il
Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
Tutte le parti costituite depositavano comparse conclusionali e relative repliche.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Curatela del Fallimento della CP_4
che, seppur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Sempre in via preliminare, deve affrontarsi la questione della competenza del giudice adito a decidere la presente controversia.
A tal fine, è essenziale procedere con la qualificazione giuridica dell'azione proposta dall'attrice. Nell'atto di citazione in giudizio si legge che “per costante orientamento giurisprudenziale, “qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all'appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l'esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, può domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione del diritto di godimento” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I 31/12/2013 n. 28808)”.
A fronte della domanda attorea, la cooperativa convenuta - e con essa anche i terzi chiamati costituitisi
- eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione ex artt. 1667 e 1669 c.c. dell'attrice dalle relative azioni.
A tanto, la replica precisando che “nessuna azione ex art. 1667 cc (difformità e vizi dell'opera Pt_1
nel contratto di appalto, sic!!!!), né tantomeno ex art. 1669 cc (rovina e difetti di cose immobili sempre nel contratto di appalto, sic!!!!), è stata proposta dall'odierna attrice, (sic!!!)”, avendo piuttosto promosso “un'azione nei confronti della sola , in forza del rapporto tra soci e Controparte_1
società cooperativa edilizia nascente dalla cosiddetta prenotazione ed assegnazione provvisoria dell'immobile” (v. pp. 1 e 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata dall'attrice il 9.5.2022).
Prosegue, l'attrice, nello stesso scritto difensivo: “nell'ambito di tale rapporto, al fine di accertare le somme esattamente dovute dall'attrice quale assegnataria, alla e gli importi da detrarre CP_1
per le opere necessarie alla eliminazione dei vizi e per le opere erroneamente realizzate, rispetto al computo metrico (portico) la sig.ra ha chiesto l'accertamento dei vizi nell'immobile realizzato Pt_1
dalla Cooperativa edilizia […] La Cooperativa era, ed è, tenuta a garantire il pieno godimento dell'immobile, vigilando anche sulla corretta esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice con conseguente responsabilità in capo alla stessa per eventuali vizi e/o difformità che non possono gravare sull'assegnatario, tenuto a versare solo quanto, effettivamente, dovuto e detratti eventuali costi per l'eliminazione dei vizi o la relazione delle opere necessarie, mentre non è tenuto a versare alcunché
per opere non previste”.
Quanto detto viene ulteriormente confermato dalla nella pagina 5 e ss. della propria Pt_1
comparsa conclusionale depositata il 9.11.2024.
In fatto, deve preliminarmente rilevarsi che l'odierna attrice risulta pacificamente assegnataria in via provvisoria della villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence della CP_12
, indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3.
[...]
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della S.C.: “il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio (così Cass. 13 maggio 2021,
n. 12949; nel medesimo senso, tra le tante: Cass. 30 maggio 2013, n. 13641; Cass. 9 maggio 2013, n. 11015;
Cass. 6 settembre 2007, n. 18724; Cass. 28 marzo 2007, n. 7646; Cass. 18 maggio 2004, n. 9393; Cass. 16
aprile 2003, n. 6016). […] Infatti, nelle cooperative edilizie, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà
dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente” (Cass. Civ. n.
16231/2024).
Pertanto, “nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi,
prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita” (Cass. Civ. n. 11015/2013).
A quanto detto consegue una distinzione anche sotto il profilo della competenza dell'autorità
giurisdizionale. Infatti, “per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale” (Cass. Civ. n. 12949/2021). Di contro, invece, tutti gli oneri collegati all'acquisto del terreno e alla realizzazione degli alloggi non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, quanto il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (in questo senso v. Cass. Civ. n. 11015/2013),
con il conseguente riconoscimento della competenza in capo al tribunale ordinario.
Per tutto quanto esposto, dunque, alla luce dei citati e consolidati orientamenti della Suprema Corte
nonché delle difese rese dalle parti, l'azione incoata dalla con il presente giudizio deve Pt_1
qualificarsi quale azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. (norma dettata in tema di s.p.a. ma applicabile anche alle società cooperative ai sensi dell'art. 2519 c.c.), destinata ad accertare una responsabilità degli organi sociali per i vizi o difformità dell'opera.
Trattasi di un'azione per responsabilità extracontrattuale verso l'organo amministrativo per avere lo stesso omesso la corretta vigilanza sull'impresa appaltatrice e non garantito, quindi, la corretta esecuzione del contratto di appalto, azione che si propone verso la società medesima in forza del rapporto organico.
Sul punto, appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (già
riportata dalla parte attrice nell'atto introduttivo di questo giudizio) che, con la sentenza n.
28808/2013, ha ritenuto quanto segue: “questa corte ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto, che nella presente fattispecie deve trovare applicazione, che qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all'appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l'esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimoni con la lesione di quel diritto di godimento
(Cass. 3 novembre 1983 n. 6469)”.
A questo punto, per tutte le argomentazioni finora esposte, deve anzitutto precisarsi che, sul piano della competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003 questa tipologia di azione è
rimessa alla competenza del tribunale delle imprese. La descritta incompetenza, però, non è stata rilevata dalle parti convenute nelle proprie comparse di costituzione e risposta né rilevata d'ufficio entro la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rimanendo così consolidata la competenza a decidere della causa in capo al giudice adito ex art. 38 c.p.c.
In questa situazione, dunque, considerato che l'art. 50 bis c.p.c., nel testo normativo anteriore al d.lgs.
149/2022 (cd. correttivo Cartabia) - che ne ha soppresso i nn. 5, 6 e 7bis con decorrenza dal 28.2.2023
e solo per i giudizi instaurati successivamente a tal data - prevedeva che “nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché delle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrati e di controllo” il Tribunale dovesse decidere in composizione collegiale, la presente controversia deve essere trattata e decisa dal
Tribunale in composizione collegiale e non in composizione monocratica.
Passando all'esame delle domande e difese articolate alle parti, deve anzitutto dichiararsi la litispendenza parziale ex art. 39 c.p.c. tra alcune domande proposte dall'attrice in questo giudizio e quelle dalla stessa proposta nel giudizio n. 578/2021 R.G. promosso, preventivamente, rispetto a quello presente e, fra le stesse parti principali, pendente avanti il Tribunale di Palermo.
Trattasi, in particolare, delle domande con cui l'attrice, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio notificato il 14.1.2021 e con le note a trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di dichiarare che “il portico attinente, e/o pertinente, all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del primo lotto, Parte_1
sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non rientra” nel progetto edilizio e che, dunque, la somma relativa al suo realizzo
“non doveva essere contabilizzata nel bilancio della ”. Conseguentemente, la ha CP_1 Pt_1
chiesto di “ritenere e dichiarare l'importo di €. 43.814,51, richiesto dalla Controparte_12
per la realizzazione del predetto portico” che dalla stessa non era dovuto in quanto i relativi costi
[...]
di realizzo non dovevano essere contabilizzati nel bilancio della . Per l'effetto, l'attrice CP_1
chiedeva ancora di “ritenere e dichiarare illegittima la mancata restituzione dell'importo di €.
11.000,00” da parte della convenuta ed a questa erroneamente versato, stante che la CP_1
realizzazione del portico attinente e/o pertinente alla villetta de qua non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , “con ogni conseguente statuizione, ivi compresa la restituzione, CP_1
occorrendo, e ove ritenuto, con relativo condannatorio, del predetto importo di €. 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, al soddisfo”.
Dagli atti del sopracitato giudizio pendente al n. 578/2021 R.G. avanti il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di impresa, prodotti da ultimo dalle stesse parti, nonché dalla C.T.U. - a firma dell'NG. - depositata in quel giudizio risulta che la domanda attorea fosse la seguente: Testimone_6
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Preliminarmente ritenere e dichiarare annullabile e/o nullo il verbale del C.D.A. del 16.10.2020, di rideterminazione delle quote pro capite del programma costruttivo, e il verbale assembleare del Controparte_ 10.11.2020, di ratifica della predetta delibera del C.D.A. della Soc. Coop. “ ” e di CP_1
illegittima trattenuta della somma di €. 11.000,00, per intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito vantato dalla , ex art. 2949 c.c., con ogni conseguente e/o relativa statuizione di CP_1
legge, ivi compresa la restituzione;
In subordine, senza recesso, ritenere e dichiarare annullabili e/o nulli ex artt. 2377 e 2388 c.p.c. il verbale del C.D.A. della “ ” del 16.10.2020, ed il verbale assembleare Controparte_15 CP_1
del 10.11.2020, di ratifica della delibera del C.D.A. della “ del Controparte_15 CP_1
16.10.2020 di rideterminazione delle quote pro capite del programma costruttivo, stante che, sia il
C.D.A, che l'assemblea dei soci, hanno approvato una rideterminazione delle quote sulla base di una spesa mai sopportata dalla , in quanto il portico attinente e/o pertinente all'alloggio CP_1
provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del primo lotto, Parte_1
sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio 115, Controparte_12
particella 956, sub. 3, non è contemplato nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE
(Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure
(allegati al contratto di appalto), e conseguentemente non rientra nella contabilità della , CP_1
con conseguente lesione dei diritti della socia sig.ra (che fra l'altro ha provveduto a Pt_1
commissionare autonomamente, alla ditta esecutrice dei lavori, nonché a pagare alla stessa, il relativo compenso), con ogni conseguente e/o relativa statuizione di legge, per tutti i motivi sopra esposti e richiamati nelle presenti conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti con ogni conseguente e/o relativa statuizione di legge, ivi compresa la restituzione delle somme di €. 11.000,00
erroneamente versate dalla socia alla , ed illegittimamente trattenute dalla Pt_1 CP_1
stessa.”.
Dagli atti prodotti, inoltre, emerge che il quesito formulato al C.T.U. nel processo pendente avanti il
Tribunale di Palermo era il seguente (v. ordinanza Trib. Palermo del 25.10.2021): “1. verifichi [il CTU] se il portico di cui si tratta negli atti di causa formasse oggetto dell'appalto stipulato per la realizzazione del progetto edilizio della cooperativa edilizia e se lo stesso Controparte_1
rientri nella contabilità quell'appalto;
2. accerti se il costo relativo alla realizzazione del portico in questione sia stato pagato dalla cooperativa o se vi sia stata prova del pagamento diretto da parte dell'attrice”.
Per tutto quanto esposto, quindi, si deve ritenere che le domande avanzate dall'attrice nel primo giudizio proposto, quello ad oggi pendente avanti il Tribunale di Palermo, siano nella sostanza sovrapponibili, prescindendo dalle differenze letterali, a quelle formulate, in aggiunta alle altre, in questo procedimento e sopra esposte.
In entrambi i giudizi, infatti, l'odierna attrice chiede di accertarsi che la stessa nulla debba alla cooperativa convenuta per la realizzazione del portico presso la villetta di cui è - a titolo provvisorio ovvero definitivo - assegnataria e che, dunque, i relativi costi di realizzo non siano stati o non dovevano essere registrati nella contabilità di cantiere in quanto lavoro estraneo all'appalto conferito originariamente dalla cooperativa all'impresa appaltatrice.
Le descritte circostanze, inoltre, costituiscono i presupposti fattuali delle due delibere sociali (verbale del C.d.A. del 16.10.2020 e verbale assemblea dei soci del 10.11.2020) impugnate dalla socia Pt_1
avanti il Tribunale delle Imprese di Palermo con l'instaurazione del giudizio portante il citato n.
578/2021 R.G.
In questa direzione, a conferma di quanto sopra, infatti, è stata disposta la C.T.U. condotta dall'NG.
nel giudizio n. 578/2021 R.G. pendente avanti il Tribunale di Palermo. Testimone_6
Ciò posto, tenuto conto che la litispendenza si può dichiarare anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio successivamente iniziato, deve essere pronunciata dal giudice successivamente adito, tenuto anche conto che l'obbligo del giudice in questione si manifesta sin dall'inizio della causa e permane sino a quando sussista una situazione di pendenza del giudizio previamente iniziato.
In definitiva, deve dichiararsi la litispendenza tra le domande sopradescritte, proposte dall'attrice nel presente giudizio e quelle avanzate nel processo dalla stessa preventivamente promosso avanti il
Tribunale di Palermo.
La litispendenza, infatti, può configurarsi anche in caso di cumulo di domande e, quindi, come meramente parziale, comportandone la dichiarazione solo con riguardo ad una o più delle cause cumulate per cui vi è identità di petitum e causa petendi (v. Cass. Civ. n. 16454/2015 secondo cui “due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di "causa petendi" e di "petitum" sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte”; nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 1302/2004).
Si ritiene, inoltre, che non osti alla dichiarazione de qua il fatto che il presente giudizio risulta pendente anche fra parti ulteriori rispetto a quelle comuni ai due giudizi in esame. In tal senso, si veda Cass. Civ.
n. 3306/2018 secondo cui “si ha litispendenza quando tra più cause vi è identità dei soggetti, del
"petitum" e della "causa petendi", la quale non viene meno per il fatto che in una delle cause vi sia la presenza anche di altre parti”.
Preme rilevare, altresì, che la dichiarata litispendenza emerge pacificamente anche dalla condotta processuale tenuta dalle parti nel presente giudizio. Si pensi, ad esempio, al fatto che la Pt_1
produce in questa sede la consulenza tecnica resa nell'ambito del giudizio pendente avanti il Tribunale
di Palermo chiedendo al Tribunale di Caltanissetta di porla alla base della propria decisione nel merito.
Dall'altro, nella comparsa conclusionale depositata dalla cooperativa convenuta il 18.11.2024 si legge quanto segue: “in merito alle richieste relative alla realizzazione del portico, al suo conseguente pagamento ed al preteso illegittimo trattenimento della somma di Euro 11.000,00 erroneamente versata dalla socia in favore della Soc. Coop. “Edilizia Doimo 87” a r.l., si Parte_1
rappresenta che dette problematiche sono già state sottoposte dalla odierna parte attrice al Tribunale
di Palermo, Sezione V - Specializzata in materia di impresa, proc. n.578/2021 R.G.” e rispetto a tale asserzione difensiva, inoltre, nulla ha osservato o contestato l'attrice in sede di repliche, rese all'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. tenutasi il 18.12.2024.
Deve escludersi, inoltre, che la fattispecie de qua dia luogo ad una ipotesi di continenza.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare l'orientamento della Suprema Corte di cassazione secondo cui
“in caso di contestuale proposizione, ai sensi dell'art. 103, primo comma cod. proc. civ., di più domande dipendenti dallo stesso titolo, nel senso che si riferiscono ad un identico rapporto intercorso fra le parti,
ma si fondano ciascuna su di una propria "causa petendi", della quale tale rapporto integra soltanto uno degli elementi costitutivi, la contemporanea pendenza, fra le medesime parti, di altro procedimento avente ad oggetto alcune di dette domande non dà luogo ad una ipotesi di continenza,
bensì di litispendenza parziale, limitata cioè alle domande che risultino identiche in entrambe le cause,
per "petitum" e "causa petendi"”.
Passando all'esame nel merito dell'azione proposta dalla , per cui permane la competenza di Pt_1
questo Tribunale, per quanto sopra detto e argomentato in ordine alla qualificazione delle domande attoree, si rileva che la responsabilità fatta valere dall'attrice è di natura extracontrattuale e tale rimane nonostante la variazione del soggetto legittimato passivo - appunto, la società cooperativa - in forza del principio di immedesimazione organica, conservando la propria natura originaria. Trattandosi,
dunque, di una responsabilità extracontrattuale, per il relativo accertamento il socio agente deve dimostrare oltre al danno e al nesso di causalità anche il preteso dolo o la pretesa colpa degli amministratori. Nel caso di specie, si ritiene non provata alcuna responsabilità degli amministratori della CP_1
convenuta nella causazione dei danni lamentati dall'attrice.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, emerge come, a seguito delle segnalazioni di pretesi vizi dell'opera da parte della - la prima avvenuta il 18.6.2016, pochi giorni prima di essere Pt_1
immessa nel possesso dell'immobile oggetto di causa - la cooperativa si sia attivata per effettuare tutte le verifiche del caso, notiziando il direttore dei lavori delle segnalazioni ricevute e chiedendo un immediato intervento di questo per l'effettuazione di tutte le verifiche del caso. Ed ancora, nei tempi successivi ed a riscontro delle ulteriori successive missive della , la convenuta ha riscontrato le Pt_1
stesse, anche incaricando un tecnico che fiducia che - distintamente dal direttore dei lavori –
procedesse alle relative verifiche.
In questa situazione, dunque, si deve ritenere che, al di là dell'eventuale esistenza dei vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore, non risulta provato che i vizi denunciati siano stati provocati da una negligente condotta degli organi amministrativi della tale da comportare una errata CP_1
esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore, non sussistendo, quindi, un nesso di causalità tra la condotta tenuta dagli amministratori e i danni lamentati dall'attrice.
Tenuto conto di quanto sopra, rimane superata la questione della fondatezza o meno delle proposte eccezioni di decadenza e/o prescrizione del diritto e dell'azione dell'attrice ex artt. 1667 e 1668 c.c.
In ordine al riparto delle spese di lite del presente grado di giudizio, deve seguirsi il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Pertanto, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore della
[...]
convenuta che si liquidano in complessivi € 12.518,00, di cui € 518,00 a titolo di rimborso CP_16
di spese vive, e la rimanente parte per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge. Inoltre, l'attrice deve essere pure condannata a rifondere le spese di lite a favore dei terzi chiamati e costituiti in giudizio, NG. e (già in forza Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
del principio di causalità, secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Civ. n. 6292/2019), circostanza,
quest'ultima, certamente non verificatasi nel caso di specie. Si ritiene, infatti, che l'instaurazione del rapporto processuale tra chiamante e chiamato trovava ampia giustificazione nel contenuto delle domande proposta dall'attore, queste poi rigettate e, comunque, non accolte nei confronti della convenuta e, dunque, a sua volta, del direttore dei lavori nei confronti della propria CP_1
compagnia assicurativa a sua volta chiamata in garanzia.
Nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 31868/2023 secondo cui “le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata”.
Le citate spese si liquidano per l'ing. in complessivi € 11.518,00, di cui € 518,00 per rimborso CP_3
spese, e la rimanente parte per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, di cui € 3.500,00 per la fase decisionale in favore dell'Erario, tenuto conto che la parte in questione è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 19.6.2024.
In favore della compagnia di assicurazione le spese possono liquidate in Controparte_6
complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla sulle spese nei confronti della Curatela del Fallimento della “ , terza chiamata Controparte_4
contumace.
Infine, le spese della CTU espletata nel presente giudizio, già liquidate con decreto del 18.12.2023, per le motivazioni già esposte, vanno poste integralmente a carico dell'attrice . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti degli odierni convenuti: Parte_1
- dichiara la contumacia della;
Controparte_4
- dichiara la litispendenza parziale quanto alle domande formulate dall'attrice di seguito trascritte e di cui in parte motiva:
“Ritenere e dichiarare, al contempo, che il portico attinente, e/o pertinente, all'alloggio provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del Parte_1
primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in Controparte_12
catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non rientra (per come accertato dalla CTU
espletata) nel progetto edilizio, ed in particolare nel computo metrico, nel contratto di appalto,
nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), con ogni conseguente statuizione.-
Ritenere e dichiarare che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Parte_1
Caltanissetta presso il residence della , indicata in catasto al foglio Controparte_12
115, particella 956, sub. 3, (per come accertato dalla CTU espletata) non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni CP_1
conseguente statuizione.- Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'importo di €. 43.814,51, richiesto dalla
[...]
per la realizzazione del predetto portico, (per come accertato dalla Controparte_12
CTU espletata) non dovuto dall'odierna attrice, sig.ra stante che la Parte_1
realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio assegnato alla sig.ra Pt_1
, e precisamente la villetta 1 del primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence
[...]
della , indicata in catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non Controparte_12
essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico
Economico) redatto dalla Direzione dei Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure
(allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della
Cooperativa, avendo, fra l'altro, la sig.ra commissionato autonomamente tale opera, Pt_1
regolarmente saldata dalla stessa all'impresa esecutrice, il tutto con ogni conseguente statuizione.-
Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittima la mancata restituzione dell'importo di €.
11.000,00, erroneamente versato dalla sig.ra alla Parte_1 Controparte_12
stante che la realizzazione del portico attinente e/o pertinente all'alloggio
[...]
provvisoriamente assegnato alla sig.ra , e precisamente la villetta 1 del Parte_1
primo lotto, sita in Caltanissetta presso il residence della , indicata in Controparte_12
catasto al foglio 115, particella 956, sub. 3, non essendo contemplata nel computo metrico, nel contratto di appalto, nel QTE (Quadro Tecnico Economico) redatto dalla Direzione dei
Lavori, nel capitolo Oneri e nel libretto misure (allegati al contratto di appalto), non doveva essere contabilizzata nel bilancio della , con ogni conseguente statuizione, ivi CP_1
compresa la restituzione, occorrendo, e ove ritenuto, con relativo condannatorio, del predetto importo di €. 11.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, al soddisfo.-”
con quelle proposte da nel procedimento n. 578/2021 R.G. del Tribunale di Palermo. Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da di cui in parte motiva;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della Soc. Cooperativa Parte_1 Controparte_1
C
“Doimo ” delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 12.518,00, di cui € 518,00 a titolo di rimborso di spese vive, e la rimanente parte per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 Controparte_3
che liquida, in complessivi € 11.518,00, di cui € 518,00 per rimborso spese, e la rimanente parte per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, di cui € 3.500,00 per la fase decisionale in favore dell'Erario, tenuto conto che la parte in questione è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 19.6.2024.
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_6
spese del giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
- nulla sulle spese nei confronti della Curatela del Fallimento della “ ; Controparte_4
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 18.12.2023, interamente a carico dell'attrice.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 14 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabrielle Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra