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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2259/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2259/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Milano n. 75 presso lo studio dell'avv. COZZO MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RIGHETTI SARAGONI LUNGHI Email_1
PAOLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 17.07.2025 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 464/2005 Controparte_1 del Tribunale di Chieti e successivamente modificata con sentenza n. 286/2007 emessa dalla Corte di
Appello de L'Aquila, relativamente all'assegno di mantenimento. Nello specifico, il ricorrente ha agito al fine di dichiarare la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli maggiorenni e o, in subordine, la riduzione ritenuta di giustizia. Per_1 Per_2
2. La resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda avanzata da parte ricorrente.
3. All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il Tribunale recepisce le condizioni proposte dai coniugi non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza n. 464/2005 resa dal Tribunale di Chieti e successivamente modificata con sentenza n. 286/2007 resa dalla Corte di Appello de L'Aquila e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente previsto in favore dei figli e Per_1 [...] con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (17.07.2025); Per_3
b)
b) spese di giudizio integralmente compensate.
Pescara, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2259/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Milano n. 75 presso lo studio dell'avv. COZZO MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RIGHETTI SARAGONI LUNGHI Email_1
PAOLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 17.07.2025 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 464/2005 Controparte_1 del Tribunale di Chieti e successivamente modificata con sentenza n. 286/2007 emessa dalla Corte di
Appello de L'Aquila, relativamente all'assegno di mantenimento. Nello specifico, il ricorrente ha agito al fine di dichiarare la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli maggiorenni e o, in subordine, la riduzione ritenuta di giustizia. Per_1 Per_2
2. La resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda avanzata da parte ricorrente.
3. All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il Tribunale recepisce le condizioni proposte dai coniugi non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza n. 464/2005 resa dal Tribunale di Chieti e successivamente modificata con sentenza n. 286/2007 resa dalla Corte di Appello de L'Aquila e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente previsto in favore dei figli e Per_1 [...] con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (17.07.2025); Per_3
b)
b) spese di giudizio integralmente compensate.
Pescara, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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