Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
Decreto cautelare 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6550 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11766/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11766 del 2025, proposto da SI SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Lullo e Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Michele Mercati, 51;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL ZA, SI SO, RI NI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del DPCM del 28 luglio 2025 pubblicato in data 31 luglio 2025 con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 nella parte in cui richiama e applica “la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l’elenco dei vincitori del concorso e dell’indicazione dell’amministrazione assegnata ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;
- del Decreto del Presidente della SNA n. 132/2025 con il quale è stata adottata la Graduatoria finale del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;
- del Decreto del Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 con il quale è stata approvata la Graduatoria successiva all’esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso concorso;
- del Decreto del Presidente della SNA n. 126/2024 recante "9° Corso concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale - norme relative agli allievi";
- della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 2072-P del 19/03/2025;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 038834 del 2 settembre 2025 recante la trasmissione, per la sottoscrizione, del contratto individuale di lavoro, con decorrenza 10 settembre 2025;
- dell’atto recante la presa di servizio della Dott.ssa SI SI in qualità di dirigente di seconda fascia presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. LE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, ammessa al “IX corso - concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, е negli enti pubblici non economici”, indetto con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (d’ora poi “SNA”) del 20 dicembre 2022, lamenta che l’assegnazione finale alle amministrazioni di destinazione (nel caso della ricorrente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sia avvenuta sulla base della graduatoria di merito intermedia, formata alla conclusione del primo periodo di formazione generale, della durata di otto mesi, e non già di quella stilata all’esito dell’esame finale, sostenuto al termine del periodo di formazione specialistica, della durata di quattro mesi, svolto presso l’amministrazione scelta sulla base delle preferenze espresse, in ordine di graduatoria, a conclusione del predetto primo periodo di formazione generale.
2. Parte ricorrente ha affidato il gravame al seguente motivo:
2.1. “ VIOLAZIONE E/OFALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13, 14 e 15, D.P.R. N. 272/2004. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, ARBITRIO ”.
Sostiene la ricorrente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e la SNA avrebbero illegittimamente ritenuto che l’assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei “vincitori” del IX corso-concorso dovesse avvenire non sulla base della collocazione dei medesimi nella graduatoria finale di cui all’art. 15, D.P.R. n. 272/2004 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d’ora in avanti “regolamento SNA”), approvata con DPCM del 28 luglio 2025, pubblicato in data 31 luglio 2025, debitamente registrato dagli organi di controllo, bensì sulla base della collocazione degli "allievi" del corso-concorso nella graduatoria intermedia adottata con decreto del Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40, all'esito dell'esame, anch'esso intermedio, svolto dopo la prima fase di formazione generale di cui all'art. 13, D.P.R. n. 272/2004. Quest’ultima, secondo la ricorrente, svolgerebbe esclusivamente la funzione di individuare le assegnazioni, sulla base delle preferenze espresse, per lo svolgimento del periodo di formazione specialistica di 4 mesi, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del regolamento SNA.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della prima graduatoria adottata con decreto del Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
4. Integrato il contraddittorio per pubblici proclami, all’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In primo luogo, va disattesa l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale, posto che, nella prospettazione di parte ricorrente (che il Tribunale condivide: v. infra ) la lesione si è verificata soltanto con l’approvazione della graduatoria definitiva con DPCM del 28 luglio 2025, pubblicato in data 31 luglio 2025.
6. Nel merito, ad avviso del Collegio, la tesi sostenuta da parte ricorrente è meritevole di condivisione, in virtù di argomenti sia giuridici, sia logico-formali.
Si osserva che il regolamento SNA offre diversi indici normativi a sostegno della natura meramente intermedia della prima graduatoria, stilata all’esito del periodo di formazione generale.
6.1. L’art. 12, dedicato alla determinazione delle modalità di svolgimento dei corsi, prevede che “ Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale ”.
È dunque previsto, al termine della fase di formazione specialistica, un esame “finale”, il quale prevede l’assegnazione di un punteggio (“ Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento ”: art. 14, comma 2), al quale risulterebbe insensato non assegnare alcun ruolo, per di più in presenza di una duplice graduatoria, intermedia (art. 13) e finale (art. 15).
6.2. L’art. 13, che disciplina la fase di formazione generale, nel prevedere che “ Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso ”, postula che, in tale fase, gli ammessi al corso-concorso che abbiano superato l’esame in questione, siano semplicemente degli “allievi” positivamente valutati e non già “vincitori”, qualifica che spetta “ agli allievi che superano l’esame finale ” (art. 14, comma 2).
6.3. Coerentemente, l’art. 14, comma 1, sancisce che “ Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi ” (l’esame di cui all’art. 13 è quello conclusivo della fase di formazione generale). Del resto, la preposizione “per”, contenuta nella disposizione, non può che indicare, secondo l’interpretazione letterale, che le preferenze espresse sono dirette esclusivamente ad individuare l’amministrazione di destinazione ove svolgere il periodo di formazione specialistica di quattro mesi.
6.4. Al termine del periodo di formazione specialistica, “ Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ” e “ La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione (art. 15, commi 1 e 2). Il richiamo alla figura dei vincitori (e non più agli allievi) non può che riferirsi ai soggetti che abbiano superato l’esame finale (e non già quello intermedio, interamente regolato dalle norme precedenti), che dovranno essere chiamati a scegliere l’amministrazione di destinazione sulla base della graduatoria “finale” di cui all’art. 15, comma 1.
6.5. Tale ricostruzione appare al Collegio l’unica in grado di conciliare il dato normativo con la necessità logico-giuridica di regolare la convivenza tra due graduatorie, alle quali deve essere assegnata una diversa funzione. Del resto, la brevità del periodo di formazione specialistica non impone, sul piano del buon andamento della p.a., la perfetta coincidenza tra l’amministrazione di destinazione per tale periodo e l’amministrazione di destinazione finale.
6.6. In conclusione, il ricorso è fondato. Quale effetto conformativo della presente sentenza, la ricorrente dovrà essere rimessa in termini per scegliere l’amministrazione di destinazione sulla base del punteggio conseguito nell’esame finale.
7. In ragione della novità della questione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LL | TA RI |
IL SEGRETARIO