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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2432/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 2432/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 ottobre 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2432/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANTI Parte_1 C.F._1 GIOACCHINO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VILLANTI GIOACCHINO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARTONI MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SARTONI MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso come da memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1.
La parte convenuta opposta ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che ha convenuto in giudizio per la declaratoria di Parte_1 Controparte_1 nullità e la revoca del decreto ingiuntivo n. 281/2024 del 07/02/2024 del Tribunale di Verona,
pagina 2 di 4 procedimento monitorio n. R.G. 134/2024, per l'importo di euro 17.335,92 oltre interessi come da domanda, contestando l'an e il quantum debeatur; atteso che l'opposta affermava che, poichè in data 20/02/2017 cessava il rapporto di lavoro del Pt_1 Contr con Aeronautica Militare e ricorrendo i presupposti per l'escussione della Polizza Credito, CP_1
liquidava in favore della NA l'indennizzo di € 26.135,92 restando per identico importo
[...] surrogata nel diritto di credito a carico del mutuatario insolvente, come da doc. 4 prodotto;
Contr rilevato che l'opposta compagnia assicuratrice afferma che “successivamente pervenivano incassi per € 8.800,00, a saldo parziale della ragione di credito sopra quantificata, residuando così un debito di € 17.335,92 in capo al mutuatario nei confronti di Vittoria Assicurazioni“ (ricorso per d.i., fascicolo monitorio) e che la fonte del suo credito deriverebbe dal contratto di finanziamento (doc. 1 parte opposta), stipulato tra la NA Dynamica retail spa, a seguito del quale la finanziaria stipulava con la Polizza di assicurazione credito n. 66572, con riferimento al sig. Controparte_1
(doc. 2 parte opposta); Pt_1 considerato che la causa ha natura documentale e non venivano svolte prove orali;
atteso che nelle note depositate il 14/10/2025 l'opposta affermava: “in rinnovata contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, richiama integralmente il contenuto dei pregressi atti e scritti difensivi di parte;
in particolare, ai fini della discussione della causa, si riporta a quanto argomentato nelle note conclusive depositate in data 03/10/2025 (erroneamente indicate nel fascicolo telematico, dall'ufficio ricevente, come “note scritte in sostituzione di udienza”) ed insiste per l'accoglimento della conclusioni ivi precisate”, ma il 03/10/2025 veniva depositata comparsa conclusionale errata, relativa ad altra causa;
per tale ragione ci si dovrà riferire unicamente agli scritti difensivi pregressi, ed alle conclusioni ivi formulate;
rilevato che con il doc. 7 di parte opposta sono state prodotte le condizioni della Polizza di assicurazione credito n. 66572, in cui all'art. 11 è prevista la surrogazione della compagnia assicuratrice nel diritto di credito della finanziaria;
posto che analizzando l'art. 4 (spese e costi a carico del mutuatario – netto ricavo) del contratto di finanziamento (doc. 1) non si rinviene alcuna disposizione in merito alla surroga della compagnia assicuratrice nel diritto di credito a carico del mutuatario insolvente, come invece afferma l'opposto, disposizione che si rinviene nel predetto doc. 7; visto che all'art. 2 del contratto di finanziamento (doc. 1) si prevede che l'Amministrazione da cui dipende il trattenga sull'ultima retribuzione nonché sull'indennità di licenziamento e sul Pt_1 trattamento pensionistico l'importo delle rate non ancora pagate, sino all'integrale saldo del debito, circostanza questa non avvenuta, in quanto l' il 14/02/2027 (doc. 4 fascicolo monitorio n. CP_2 134/2024 RG) ha comunicato alla finanziaria e per conoscenza a , che l non opererà Pt_1 CP_3 alcuna ritenuta sulla partita di pensione poiché la “delegazione” non può transitare dallo stipendio alla pensione;
atteso che tale diniego da parte dell' ha portato all'attivazione della Polizza di assicurazione CP_2 credito n. 66572 e delle relative condizioni contrattuali (doc. 7 parte opposta), come si evince dal doc. 6 del fascicolo monitorio, in cui risulta l'apertura sinistro in data 27/02/2017, polizza n. 66572;
considerato che
la surrogazione di alla finanziaria è avvenuta in data 11/12/2018 Controparte_1 come da data apposta in calce all'atto di quietanza e surroga, ma non è da tale data che dovranno computarsi gli interessi in favore di bensì dal 02/10/2018 ossia da quando Controparte_1 Contr
ha effettuato il pagamento e dunque è surrogata nel diritto di credito;
visti gli artt. 1916 e 1201cc; posto che per le ragioni espresse l'opposizione appare infondata e non può essere accolta, nell'an e nel quantum, e che la condanna alle spese legali, per come liquidate in dispositivo, segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma Il D.I. opposto emesso dal Tribunale di Verona, procedimento monitorio n. R.G. 134/2024, e per l'effetto condanna
(C.F. ), al pagamento nei confronti di Parte_1 C.F._1 [...] (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_1 P.IVA_1 somma di euro 17.335,92, oltre interessi;
condanna
(C.F. ), al pagamento nei confronti di Parte_1 C.F._1 [...] (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 P.IVA_1 pagamento delle spese legali del presente procedimento, che liquida in euro 2.928,00 oltre IVA, cpa e
15% spese generali.
16 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 2432/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 ottobre 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2432/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANTI Parte_1 C.F._1 GIOACCHINO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VILLANTI GIOACCHINO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARTONI MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SARTONI MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso come da memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1.
La parte convenuta opposta ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che ha convenuto in giudizio per la declaratoria di Parte_1 Controparte_1 nullità e la revoca del decreto ingiuntivo n. 281/2024 del 07/02/2024 del Tribunale di Verona,
pagina 2 di 4 procedimento monitorio n. R.G. 134/2024, per l'importo di euro 17.335,92 oltre interessi come da domanda, contestando l'an e il quantum debeatur; atteso che l'opposta affermava che, poichè in data 20/02/2017 cessava il rapporto di lavoro del Pt_1 Contr con Aeronautica Militare e ricorrendo i presupposti per l'escussione della Polizza Credito, CP_1
liquidava in favore della NA l'indennizzo di € 26.135,92 restando per identico importo
[...] surrogata nel diritto di credito a carico del mutuatario insolvente, come da doc. 4 prodotto;
Contr rilevato che l'opposta compagnia assicuratrice afferma che “successivamente pervenivano incassi per € 8.800,00, a saldo parziale della ragione di credito sopra quantificata, residuando così un debito di € 17.335,92 in capo al mutuatario nei confronti di Vittoria Assicurazioni“ (ricorso per d.i., fascicolo monitorio) e che la fonte del suo credito deriverebbe dal contratto di finanziamento (doc. 1 parte opposta), stipulato tra la NA Dynamica retail spa, a seguito del quale la finanziaria stipulava con la Polizza di assicurazione credito n. 66572, con riferimento al sig. Controparte_1
(doc. 2 parte opposta); Pt_1 considerato che la causa ha natura documentale e non venivano svolte prove orali;
atteso che nelle note depositate il 14/10/2025 l'opposta affermava: “in rinnovata contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, richiama integralmente il contenuto dei pregressi atti e scritti difensivi di parte;
in particolare, ai fini della discussione della causa, si riporta a quanto argomentato nelle note conclusive depositate in data 03/10/2025 (erroneamente indicate nel fascicolo telematico, dall'ufficio ricevente, come “note scritte in sostituzione di udienza”) ed insiste per l'accoglimento della conclusioni ivi precisate”, ma il 03/10/2025 veniva depositata comparsa conclusionale errata, relativa ad altra causa;
per tale ragione ci si dovrà riferire unicamente agli scritti difensivi pregressi, ed alle conclusioni ivi formulate;
rilevato che con il doc. 7 di parte opposta sono state prodotte le condizioni della Polizza di assicurazione credito n. 66572, in cui all'art. 11 è prevista la surrogazione della compagnia assicuratrice nel diritto di credito della finanziaria;
posto che analizzando l'art. 4 (spese e costi a carico del mutuatario – netto ricavo) del contratto di finanziamento (doc. 1) non si rinviene alcuna disposizione in merito alla surroga della compagnia assicuratrice nel diritto di credito a carico del mutuatario insolvente, come invece afferma l'opposto, disposizione che si rinviene nel predetto doc. 7; visto che all'art. 2 del contratto di finanziamento (doc. 1) si prevede che l'Amministrazione da cui dipende il trattenga sull'ultima retribuzione nonché sull'indennità di licenziamento e sul Pt_1 trattamento pensionistico l'importo delle rate non ancora pagate, sino all'integrale saldo del debito, circostanza questa non avvenuta, in quanto l' il 14/02/2027 (doc. 4 fascicolo monitorio n. CP_2 134/2024 RG) ha comunicato alla finanziaria e per conoscenza a , che l non opererà Pt_1 CP_3 alcuna ritenuta sulla partita di pensione poiché la “delegazione” non può transitare dallo stipendio alla pensione;
atteso che tale diniego da parte dell' ha portato all'attivazione della Polizza di assicurazione CP_2 credito n. 66572 e delle relative condizioni contrattuali (doc. 7 parte opposta), come si evince dal doc. 6 del fascicolo monitorio, in cui risulta l'apertura sinistro in data 27/02/2017, polizza n. 66572;
considerato che
la surrogazione di alla finanziaria è avvenuta in data 11/12/2018 Controparte_1 come da data apposta in calce all'atto di quietanza e surroga, ma non è da tale data che dovranno computarsi gli interessi in favore di bensì dal 02/10/2018 ossia da quando Controparte_1 Contr
ha effettuato il pagamento e dunque è surrogata nel diritto di credito;
visti gli artt. 1916 e 1201cc; posto che per le ragioni espresse l'opposizione appare infondata e non può essere accolta, nell'an e nel quantum, e che la condanna alle spese legali, per come liquidate in dispositivo, segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma Il D.I. opposto emesso dal Tribunale di Verona, procedimento monitorio n. R.G. 134/2024, e per l'effetto condanna
(C.F. ), al pagamento nei confronti di Parte_1 C.F._1 [...] (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_1 P.IVA_1 somma di euro 17.335,92, oltre interessi;
condanna
(C.F. ), al pagamento nei confronti di Parte_1 C.F._1 [...] (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 P.IVA_1 pagamento delle spese legali del presente procedimento, che liquida in euro 2.928,00 oltre IVA, cpa e
15% spese generali.
16 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
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