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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16704 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46550/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 46550/2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Massimo Parte_1
n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonella Putignano, che lo rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ferrero di Cambiano, n. 82, presso lo studio dell'avv. Fabio D'Amato, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 23 - convenuta
Oggetto: contratto d'opera professionale
Conclusioni: dall'udienza del 15 ottobre 2025 le parti si sono riportate alle note autorizzate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo di giudizio ha esposto di aver Parte_1 concluso con la in data 16 marzo 2021, un contratto con Controparte_1 cui era stato incaricato di promuovere su internet l'attività della convenuta, convenendo, al punto 4.1, un compenso di € 50.500,00, da versare secondo le tempistiche indicate, entro 30 giorni dalla emissione delle fatture, quale corrispettivo per la creazione di un portale web, per la realizzazione di una app, per il set up comunicazione sociale, set up videoclip, mentre al punto
4.2 era previsto un compenso di € 36.000,00, da pagare entro 10 giorni dalla emissione della fatture, secondo le tempistiche indicate in contratto, per ulteriori attività di ufficio stampa e comunicazione.
Dato, quindi, atto che il contratto prevedeva la sospensione temporanea delle attività in caso di mancato pagamento alla scadenze, fermo il diritto di esso di percepire l'intero compenso pattuito, con facoltà di emettere Pt_1 fattura anche durante la sospensione delle prestazioni, ha lamentato che la aveva interrotto il pagamento dei compensi, omettendo di Controparte_1 versare, rispetto al corrispettivo di cui al punto 4.1, la somma di €
10.500,00 e, rispetto al corrispettivo di cui al punto 4.2, la somma di €
25.765. L'attore ha, quindi, evidenziato di essere stato incaricato anche di attività extra per un compenso di € 4.200,00, di cui gli era stata versata la sola somma di € 1.500,00.
pagina 2 di 23 Ha, pertanto, chiesto la condanna della al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma di € 38.965 ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia oltre interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dal 17 maggio 2022 al saldo.
Con decreto ex art. 168 bis, V comma, c.p.c. la data della prima udienza è stata differita all'11.01.2023 e, con comparsa depositata in data 18.11.2022, si è costituita la Controparte_1
In particolare, la convenuta ha esposto di essere una start up innovativa, dedita alla ristorazione “HI KITCHEN”, e di produrre prodotti semi lavorati, utilizzando la tecnologia, corredati da istruzioni da definire nelle abitazioni dei clienti e ha evidenziato di essersi rivolta al quale Pt_1 esperto in growth marketing, per poter ricercare la propria clientela nell'ambito di un mercato aperto alle innovazioni.
Ciò posto la convenuta ha indicato le attività che erano state svolte dall'attore, evidenziando che i corrispettivi corrisposti erano eccedenti rispetto al dovuto e ha lamentato che il privo delle competenze Pt_1 necessarie, si era reso inadempiente alle obbligazioni cui era tenuto, atteso che non era stato in grado di delineare un target di riferimento per l'attività svolta da essa convenuta che, decorsi sette mesi dalla stipula del contratto, aveva realizzato un fatturato di soli € 564,66 e si era vista respingere la domanda proposta ad per accedere a fondi stanziati per le start up. CP_2
La convenuta ha, quindi, lamentato che la controparte non aveva realizzato le attività previste in contratto per la app di cui all'art.
3.4 né quelle relative all'ufficio stampa e che manteneva i codici di accesso instagram e facebook nonché i codici e - commerce, impedendole la relativa operatività, con suo pregiudizio.
pagina 3 di 23 Dopo aver lamentato che la controparte non le aveva consegnato le foto e i video realizzati, nonostante il pagamento del corrispettivo previsto, ha negato di aver mai commissionato attività extra.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento dell'attore, ne ha domandato la condanna al pagamento della somma di € 13.425,00, di cui €
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante e la somma residua quale importo pagato in eccedenza rispetto alle prestazioni rese. Ha, infine, chiesto la condanna della controparte a restituirle i codici e tutto quanto indebitamente trattenuto.
2. Tanto esposto si osserva che costituiscono circostanze pacifiche e documentali che, in data 15 marzo 2021, e la Parte_1 CP_1 avevano concluso un contratto con cui l'attore era stato incaricato di
[...] curare il marketing in relazione all'attività che la convenuta era in procinto di avviare, consistente nella realizzazione di prodotti culinari semi lavorati sotto vuoto, da consegnare alla clientela, che poteva ultimare la ricetta presso la propria abitazione, utilizzando le istruzioni che le venivano contestualmente consegnate.
Nel dettaglio l'attività affidata all'attore era articolata in modo da prevedere un'analisi finalizzata ad individuare il posizionamento del brand nel mercato di riferimento, anche in rapporto alla posizione di aziende concorrenti, con individuazione dell'immagine del brand, costruzione del prototipo e progettazione di strumenti di comunicazione on line e off line tali da comprendere la realizzazione di brochure con codici di sconto;
la realizzazione di un portale cui collegare le piattaforme social e gli applicativi, quale interfaccia di gestione delle catene di acquisto e di logistica.
pagina 4 di 23 Era stata affidata al anche la realizzazione di una app scaricabile dai Pt_1 portatili;
l'elaborazione di comunicazioni social, partendo da facebook e da instagram, per proseguire su altri canali, con la presentazione del prodotto in generale e in relazione a singole ricette. Nel dettaglio, con specifico riguardo alle attività che parte convenuta ha dedotto non essere state eseguite, si osserva, in ordine alla app, che all'art.
3.4 del contratto era previsto che “L'app scaricabile sui dispositivi portatili sarà una interfaccia di veloce utilizzo di tutto il sistema Web progettato e sviluppato ad hoc, e sarà una replica di tutte le sue funzionalità per il Consumer con una gestione veloce, fruibile di tutte le informazioni ed i processi. Anche questa nascerà da un attento studio di settore e sarà completamente prototipata”.
Con riguardo all'Ufficio stampa era, invece, previsto, al punto 3.9, del contratto che “L'attività di Ufficio Stampa e Media Relation avrà lo scopo di accrescere la visibilità mediatica sulle testate nazionali e/o locali: cartacee/online/radiofoniche attraverso anche attività di Ghostwriting e
Corporate Storytelling. L'attività di ufficio stampa si svilupperà nelle seguenti direzioni: il tradizionale lavoro di "promozione" sul progetto e sulle nuove attività, facendo emergere, tramite comunicati e/o interviste, i lati positivi dell'azienda; un lavoro di lobbying giornalistica che servirà a concertare ed intercettare articoli di settore;
gestione e divulgazione di notizie aziendali e commerciali attraverso pubbliredazionali ed acquisto di spazi pubblicitari su portali e quotidiani di riferimento e non solo, individuazione di un possibile testimonial legato al mondo del food Azioni:
Studio e definizione delle strategie e delle campagne d'informazione;
Contatti con la stampa e con gli organi di informazione in genere;
Stesura diffusione dei comunicati stampa per il periodo di riferimento;
Cartella
Stampa: profilo aziendale, profilo del management, aziende partner;
pagina 5 di 23 Selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni verso gli organi di Informazione;
Rapporto diretto con i giornalisti attraverso una continuativa opera di promozione;
Attività di article marketing su portali e testate autorevoli per il lancio del progetto e per veicolare le informazioni;
Supporto alle funzioni di marketing attraverso attività di pushing su stampa specializzata e su portali tematici. Naturalmente il lavoro di ufficio stampa va anche deciso ed organizzato seguendo, di volta in volta, il corso degli eventi. Nello specifico, è un'azione che va concordata e pianificata insieme al Cliente al quale però spetterà il compito di decidere il “tone of voice” da adottare con i vari soggetti coinvolti. Nel prendere suddetta decisione, il
Cliente, ovviamente, sarà coadiuvato e supportato, al fine di indirizzare il tutto verso i canali più idonei del momento”. Il contratto concluso tra le parti prevedeva, quindi, un cronoprogramma delle attività di cui il Pt_1 era stato incaricato così che, in particolare, era stato concordato che avrebbe iniziato a realizzare la app decorsi otto mesi dall'inizio del rapporto e che tale lavoro sarebbe stato ultimato entro un anno dalla conclusione del contratto. Per l'ufficio stampa ogni attività doveva avere inizio decorsi tre mesi dalla conclusione del contratto e proseguire sino al quindicesimo mese successivo alla stipula. Erano, inoltre, previste attività mensili di comunicazione e web site, a partire da quattro mesi dalla conclusione del contratto, per i dodici mesi successivi. Quanto ai corrispettivi dovuti all'attore era stato concordato un compenso di € 18.000,00 per la realizzazione del portale web, di € 12.000,00 per la realizzazione della app, di € 2.500,0 per set up comunicazione social, € 15.000,00 per set up video clip ed € 3.000,00 per l'infrastruttura. Tale corrispettivo di complessivi €
50.500,00 oltre IVA doveva essere versato, quanto a € 7.700,00 alla firma del contratto, ulteriori € 7.700,00 dopo un mese dalla stipula;
dovevano,
pagina 6 di 23 quindi, essere effettuati dal secondo mese successivo alla conclusione del contratto quattro pagamenti mensili di € 6.500,00 ciascuno e il residuo doveva essere pagato con successive rate mensili da € 1.500,00 ognuna. In particolare, i pagamenti dovevano essere effettuati entro 30 giorni dall'invio delle fatture. Le parti avevano, quindi, concordato un compenso di €
18.000,00 per l'ufficio stampa e di € 18.000,00 per le attività mensili di comunicazione e web site. Tali compensi, da versare entro 10 giorni dall'invio delle fatture, dovevano essere corrisposti in quattro rate mensili da € 3.600,00 ciascuna dal terzo mese successivo alla stipula del contratto e in successive dieci rate mensili da € 2.160,00 ognuna, per il residuo. Era, infine, stabilito, con riferimento a tutti i corrispettivi concordati, che
“Qualsiasi ritardo rispetto a tale periodo porterà alla sospensione temporanea di tutte le attività. Le fatture verranno comunque emesse, anche in caso di sospensione delle attività, come da programma accettato ed approvato dal cliente per l'intero importo contrattualizzato (…). Le attività riprenderanno soltanto dopo il saldo totale delle possibili fatture insolute”
(cfr. all. 1 di parte attrice).
Si osserva quindi che lo stesso attore ha dato atto di aver ricevuto la somma di € 40.000,00, quale parziale pagamento del compenso di cui al punto 4.1 del contratto, la somma di € 10.235,00, quale parziale pagamento del corrispettivo di cui al punto 4.2. e l'importo di € 1.500,00, quale pagamento parziale delle prestazioni extra.
A tale proposito si osserva che erano stati registrati dei ritardi nei pagamenti del pro forma n. 50 del 18.11.2021, atteso che l'importo ivi richiesto, mai saldato per intero, era stato parzialmente versato con quattro bonifici, in data 30.11.2021, 10.12.2021, 15.02.2022 e 25.02.2022.
pagina 7 di 23 Invero, dalle risultanze istruttorie emerge che l'attore, senza rinunciare ai propri crediti e pur sollecitando il pagamento della citata fattura pro forma del 18.11.2021, aveva tollerato il ritardo tanto ciò vero che aveva proseguito nelle attività di cui era stato incaricato e aveva richiesto alla controparte un piano di rientro per le fatture successive (cfr. chat whatsapp all. 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice e, in particolare, messaggi del 10.01.2022, 12.01.2022, 14.02.2022 e
23.02.2022 con cui il aveva sollecitato il pagamento della sola Pt_1 fattura di novembre, richiedendo per le altre un piano di rientro, “Dany chiudimi quanto meno la fattura di novembre (…) poi mi devi dare un piano di rientro dei pagamenti”).
Tanto esposto si osserva che l'attore, che aveva realizzato un'analisi del brand e della denominazione per il servizio da pubblicizzare (cfr. all. 9 di parte attrice, dichiarazioni rese dalla convenuta, in sede di interpello, all'udienza del 20.03.2024, e dichiarazioni del teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 9.10.2024), come evidenziato dalla stessa convenuta nel costituirsi in giudizio, aveva realizzato il portale web ed eseguito le prestazioni afferenti il set up comunicazione social e video clip e, sino al
28.02.2022, aveva curato l'infrastruttura e si era occupato delle comunicazioni web site.
pagina 8 di 23 A tale riguardo si osserva che, con email del 15.03.2022,
[...]
, manager della convenuta, preposto alla gestione del rapporto Tes_1 con l'attore, aveva scritto al in primo luogo, lamentando la mancata Pt_1 attivazione dell'Ufficio stampa, che non gli era chiaro per quale motivo non avesse operato, e contestando la scelta di “allocare 1.500,00 + IVA in 15 post in più al mese o 2 stories in più al giorno”. In tale medesima nota il aveva quantificato le somme dovute alla controparte, Tes_1 considerando i sette mesi in cui aveva curato l'attività di marketing on line,
e aveva determinato il residuo dovuto in € 3.299,60, precisando che tale somma sarebbe stata pagata al in quattro rate mensili, con la Pt_1 specifica che parte di tale importo era costituito dalla somma di € 2.700,00 per “allestimento (video)” (…) “da non fatturare”. Aveva, quindi, chiesto che fosse consegnato il materiale realizzato e aveva scritto “ci teniamo a dirti che è stata una esperienza straordinaria, piena di passione e grande forza di volontà da parte di tutti. Ad oggi però non siamo in grado di portare avanti una macchina così grande per competenza (da parte nostra) che finanziaria ed è veramente un peccato sperperare anni di risparmi e sacrifici. Ti siamo riconoscenti e grati per quello che hai fatto fino alla fine e per tutto quello che abbiamo imparato. Sperando che non appena CP_3 sia decollato tu possa tornare a far parte del team” (cfr. all. 13 prodotto dall'attore in data 10.03.2023, nel termine per il deposito della seconda memoria istruttoria).
pagina 9 di 23 Sul punto in ordine alla posizione di va evidenziato Testimone_1 che dalla documentazione in atti emerge che questi aveva curato ogni interlocuzione con l'attore, riferita anche alla parte economica del rapporto
(cfr. chat whatsapp all. 14 di parte attrice) ed era presente a tutti gli incontri con il anche in sostituzione del legale rappresentante della società Pt_1 convenuta (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.03.2024 da
[...]
, legale rappresentante della convenuta, il quale ha riferito di Tes_2 non aver partecipato al primo incontro con l'attore, al quale era presente suo fratello che gestiva, come lui, i rapporti con il nonché deposizioni Pt_1 rese dai testi , il quale ha descritto il suo ruolo Testimone_1 nell'ambito della quale manager della società, e Controparte_1 deposizione della teste, la quale ha riferito che ogni Testimone_3 interlocuzione relativa al rapporto per cui è causa era intrattenuta dal Pt_1 con ). Testimone_1
3. Ciò posto deve, in primo luogo, escludersi che la convenuta possa rifiutare il pagamento delle somme dovute alla controparte in ragione dello scarso fatturato realizzato con l'iniziativa della cui promozione l'attore era stato incaricato.
Al riguardo va, infatti, considerata la natura dell'obbligazione assunta dall'attore, di mezzi e non di risultato, tanto più che, nella comunicazione del 15 marzo 2022, da ultimo richiamata, aveva Testimone_1 dichiarato di essere complessivamente soddisfatto dell'operato della controparte e aveva precisato che l'insuccesso dell'iniziativa era dipeso da problematiche di carattere finanziario della società, cui l'attore era evidentemente estraneo.
pagina 10 di 23 Peraltro, come rilevato dallo stesso , nella sua Testimone_1 deposizione, il non doveva occuparsi di tali questioni, che Pt_1
“esulavano dall'incarico affidato che riguardava solo il brand e non comprendeva aspetti economici”, tanto ciò vero che non vi erano ragioni per mostrargli il business plan.
Né può giungersi a diverse conclusioni in considerazione del rigetto della richiesta di fondi proposta dalla convenuta a . CP_2
Al riguardo si osserva che dalla lettura del provvedimento di rigetto della predetta istanza emerge che l'accesso ai fondi era stato, in primo luogo, negato per il fatto che non veniva in rilievo una vera e propria start up, cui il finanziamento era riservato, ma l'ampliamento di una preesistente attività di ristorazione con delivery (cfr. all. 7 di parte convenuta).
Va, quindi, considerato che il non era stato incaricato di elaborare Pt_1 un'analisi di mercato funzionale alla presentazione di tale richiesta di finanziamento, ma gli era stato domandato di svolgere un'attività di marketing, rispetto alla quale l'analisi demandata era funzionale. Tale analisi, peraltro, non autonomamente retribuita nel contratto per cui è causa, non era, dunque, prodromica all'elaborazione del business plan dell'iniziativa, di cui l'attore non era stato incaricato, ma solo alla relativa promozione pubblicitaria, con la conseguenza che quanto rilevato da non può di per sé escludere il diritto del al pagamento del CP_2 Pt_1 corrispettivo.
4. Tanto premesso ritiene questo giudice che sia dovuta la somma di €
2.700,00 per attività extra contratto, consistente nell'allestimento di un laboratorio fotografico all'interno della sala del ristorante, gestito dalla convenuta, per le attività di shooting video e foto.
pagina 11 di 23 Dalle risultanze istruttorie è, infatti, emerso che tale allestimento era stato concordato con la e che residuava, quale corrispettivo Controparte_1 ancora dovuto all'attore, la somma di € 2.700,00 richiesta in citazione.
L'espletamento di tale attività con il consenso della Controparte_1 risulta dalla deposizione della teste incaricata di seguire Testimone_3 la promozione on line dell'iniziativa della società convenuta (cfr. deposizione resa all'udienza dell'8.10.2024 in cui la teste ha riferito “posso dire che la avrebbe dovuto realizzare un laboratorio per Controparte_1 poter effettuare video e foto e quindi elaborare il materiale che serviva, ma poi questo laboratorio non è stato allestito e quindi per elaborare il materiale abbiamo utilizzato il locale adibito a ristorante che è stato allestito a tal fine e io stessa ho partecipato, con un'altra persona, alla predisposizione del materiale di cui mi si chiede con video e foto”) nonché dalle conversazioni intercorse sulle chat whatsapp versate in atti.
In ordine al quantum debeatur, si ritiene provato il credito azionato in ragione delle risultanze istruttorie.
Rileva, in primo luogo, il contegno della convenuta, che, a fronte delle richieste di pagamento formulate dal (cfr. messaggi all. 14 di parte Pt_1 attrice e, in particolare, messaggio del 24.01.2022 in cui l'attore aveva scritto “mancano sempre anche i 2.700€ dell'allestimento che ho anticipato io” e del 23.02.2022 “e poi ho la rimanenza dell'allestimento che ho anticipato io”) nulla aveva obiettato.
Va, quindi, evidenziato che, nella sopra richiamata email del 15.03.2022,
aveva espressamente evidenziato che la Testimone_1 CP_1 era tenuta al pagamento della residua somma di € 2.700,00, con
[...] impegno a provvedere a tale versamento e al residuo della fattura n 50 del
18.11.2021.
pagina 12 di 23 5. Con riguardo agli altri compensi richiesti, fermo restando che l'eccezione di inadempimento sollevata va esaminata con riguardo alle attività indicate in contratto rispetto alle quali va riscontrato se siano state o meno eseguite, si osserva, in primo luogo, che è pacifico che l'attore non ha eseguito le prestazioni di cui era stato incaricato con riferimento all'attività di marketing off line.
Invero, tale condotta non può trovare giustificazione in un accordo che, secondo la prospettazione della parte istante, il avrebbe raggiunto Pt_1 con la sua cliente al fine di sostituire tali attività con un incremento del marketing on line.
Il raggiungimento di tale accordo è rimasto indimostrato, atteso che la conventa, in sede di interpello, ha negato la circostanza, che è stata altresì negata dal teste, indicato dall'attore, . Né elementi di Testimone_1 prova in tal senso emergono dalla deposizione della teste
[...]
che ha genericamente riferito di contatti quotidiani tra le parti, Tes_3 senza fare precisi riferimenti in ordine all'accordo in questione, avendo, piuttosto, affermato che “per la pubblicità era previsto un Ufficio Stampa che doveva operare offline”.
Va, inoltre, richiamata la comunicazione del 15.03.2022, in cui
[...]
aveva lamentato l'assenza di un ufficio stampa, scrivendo Tes_1
“non ho capito perché non lo abbiamo fatto!!!” e censurando la scelta di incrementare il numero di post e di stories.
pagina 13 di 23 Si osserva, inoltre, che se è vero che il contratto nel descrivere l'ufficio stampa faceva riferimento anche ad un'attività di marketing da effettuare on line, sia pure per una minore consistenza, va considerato che lo stesso contratto prevedeva un'ulteriore e distinta attività, autonomamente retribuita, consistente in comunicazioni e web site da effettuare su piattaforme social come instagram e facebook
Invero, non è stato né specificamente allegato né provato quali attività di marketing on line, distinte rispetto a tali comunicazioni, erano state compiute dall'attore così da dover essere autonomamente retribuite con il riconoscimento di una parte del compenso riferito all'Ufficio Stampa, non consentendone al giudice alcun apprezzamento.
Considerato, infine, che l'attività di ufficio stampa doveva avere inizio decorsi tre mesi dalla stipula del contratto, la relativa mancata esecuzione va ascritta unicamente ad una condotta inadempiente dell'attore, che non può trovare giustificazione nella condotta della controparte, che, al tempo, non si era ancora resa inadempiente agli obblighi cui era tenuta.
6. Ciò posto non è altresì dovuto il compenso per la realizzazione della app pari € 12.000,00.
Al riguardo si osserva che l'attore ha, in primo luogo, ammesso di non aver curato la realizzazione della predetta app, sia pure imputando tale inadempimento alla condotta tenuta dalla controparte che aveva bloccato il progetto per l'impossibilità di fare fronte alle relative spese.
In particolare, è stata richiamata la clausola che legittima la sospensione da parte del delle attività di cui era stato incaricato in caso di mancato Pt_1 pagamento dei corrispettivi dovuti, fermo il diritto di fatturare per intero il compenso pattuito.
pagina 14 di 23 Invero, tale clausola prevedeva che l'inadempimento della CP_1 alle obbligazioni di pagamento a suo carico legittimava la sospensione
[...] temporanea nella esecuzione delle prestazioni dovute dall'attore, fermo il diritto di quest'ultimo di pretendere ugualmente il compenso nella misura pattuita alle scadenze previste in contratto, salvo riprendere l'esecuzione delle attività a seguito del pagamento.
Sul punto si osserva che un'interpretazione secondo buona fede della clausola in esame implica che la stessa vada intesa nel senso di legittimare l'attore a sospendere l'esecuzione delle prestazioni, quando tale sospensione trovava causa nella condotta inadempiente della controparte.
Invero, nel caso di specie, la comunicazione della convenuta che aveva bloccato le attività del evidenziando di non essere nelle condizioni Pt_1 di proseguire nell'iniziativa, invocata dallo stesso attore per spiegare le ragioni per le quali non aveva provveduto a realizzare la app, risale al
15.03.2022, decorso un anno dalla stipula del contratto, quando, in base alla tempistica concordata, la app avrebbe dovuto essere già stata ultimata.
Né può ritenersi diversamente in considerazione della condotta della
[...] che, a far tempo dalla fattura n. 50 del 18.11.2021, non aveva CP_1 rispettato le tempistiche dei pagamenti previste in contratto, dovendosi rilevare che la convenuta, come sopra esposto, aveva concesso una dilazione nei pagamenti, sollecitando unicamente il saldo di tale fattura e richiedendo, per il resto, un piano di rientro.
pagina 15 di 23 Inoltre, procedendo ad una complessiva valutazione del comportamento delle parti, va considerato che i pagamenti eseguiti dalla Controparte_1 sostanzialmente coincidevano con i compensi dovuti per le attività sino a quel momento espletate, considerato l'inadempimento dell'attore, come sopra evidenziato, con riguardo alle prestazioni afferenti all'Ufficio
Stampa.
7. Ciò posto si osserva che è dovuta la somma di € 6.265,00 riferita ai compensi residui per la realizzazione dell'infrastruttura e le comunicazioni mensili e web site (ossia € 56.500,00, pari al corrispettivo complessivo previsto in contratto, detratte le somme riferite alla app e all'ufficio stampa, detratti i pagamenti per € 50.235,00 pacificamente eseguiti), anche se riferite a prestazioni non ancora eseguite.
A tale proposito si osserva che, con ordinanza del 3.08.2025, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione relativa alla qualificabilità per gli effetti di cui all'art. 2237 c.c., della email del 15 marzo 2022, quale recesso dal rapporto.
Nelle note autorizzate concesse dal giudice a difesa sul punto, a norma dell'art. 101 c.p.c., la parte istante ha evidenziato che doveva dubitarsi della possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la questione in parola.
Tale assunto non può essere condiviso.
Al riguardo si osserva che l'art. 112 c.p.c. stabilisce che il giudice “non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, così distinguendo tra eccezioni, cd in senso stretto, che possono essere sollevate solo dalle parti e non sono rilevabili d'ufficio ed eccezioni cd in senso lato, rilevabili anche dal giudice ove risultanti dalla documentazione in atti.
pagina 16 di 23 Considerato, quindi, che manca una definizione normativa delle eccezioni in senso stretto e di quelle rilevabili d'ufficio, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che, in aggiunta ai casi in cui è la stessa legge a stabilire se una eccezione è solo su iniziativa di parte, deve ritenersi ravvisabile un'eccezione non rilevabile d'ufficio quando la fattispecie modificativa, estintiva o impeditiva è strutturata in termini tali per cui la presenza di determinati fatti non ha di per sé efficacia modificativa, estintiva o impeditiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale, e ciò, in particolare, in ragione
“dell'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (…) il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica”.
In questi casi, la manifestazione della volontà dell'interessato, come elemento costitutivo della fattispecie difensiva, esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, il giudice possa desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte.
Tuttavia, tale situazione si può riscontrare quando all'effetto modificativo, estintivo o impeditivo “corrisponde un diritto potestativo di realizzazione giudiziale ossia una azione costitutiva” (cfr. Cass sezioni unite n. 15661 del
27 luglio 2005 che ha escluso che possa integrare, un'eccezione in senso stretto il rilievo della interruzione della prescrizione anche quando questa si sostanzia in una manifestazione di volontà del creditore esplicitata con una richiesta di pagamento).
pagina 17 di 23 Pertanto, perché possa ravvisarsi un'eccezione in senso stretto occorre che
“il fatto integratore dell'eccezione corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare”, così che non può, ad esempio, essere considerata tale l'eccezione di aver esercitato il diritto di critica che “non è espressione di un diritto che viene esercitato nel momento in cui viene proposta l'eccezione, ma integra un diritto sostanziale già esercitato” (cfr Cass. n. 2190 del 30.01.2013 e n. 12902 del
26.06.2020).
Invero, analogamente una volta che è stato esercitato il diritto di recesso, si tratta solo di prenderne atto, e di rilevare gli effetti che il recesso ha determinato sul rapporto negoziale, ponendovi fine, quali effetti già interamente realizzati e, quindi, rilevabili d'ufficio dal giudice.
8. Tanto esposto si osserva che parte attrice, nelle medesime note autorizzate, ha evidenziato l'inefficacia del recesso di cui alla email del 15.03.2022, alla luce della clausola di cui all'art. 7 del contratto concluso tra le parti.
Sul punto si osserva che l'art. 2237 c.c. accorda al cliente, nell'ambito di un rapporto d'opera professionale, la facoltà di sciogliersi ad nutum dal contratto, con obbligo di versare al professionista solo il compenso per l'opera svolta e il rimborso delle spese sostenute.
La natura fiduciaria del contratto, caratterizzato dall'intuitus personae, giustifica, infatti, una tutela meno intensa del professionista.
pagina 18 di 23 Tale disposizione non ha, tuttavia, carattere inderogabile, ben potendo le parti escludere o limitare la facoltà di recesso del cliente con una pattuizione espressa ovvero con un regolamento negoziale da cui possa desumersi la volontà delle parti di vincolarsi in modo tale da escludere o limitare tale facoltà (Cass. n. 469/2016 e n. 25668/2018 in cui è chiarito che la previsione di un termine di durata del contratto non è di per sé sufficiente ad escludere il diritto di recesso ad nutum del cliente, salvo che le parti abbiano strutturato il regolamento negoziale in termini tali da circoscrivere tale facoltà).
Invero, nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti, con riferimento alle attività annuali ricorrenti, prevedeva una durata del rapporto di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione, stabilendone un automatico tacito rinnovo e, poi, prevedeva che “il Cliente ha la facoltà di recedere dallo stesso previo preavviso scritto, anche via email, di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza”.
Pertanto, le parti non si erano limitate a stabilire un termine di durata del rapporto, ma avevano convenzionalmente regolato l'esercizio del diritto di recesso, al quale si erano espressamente riferite, circoscrivendolo temporalmente.
Deve, pertanto, ritenersi che il recesso esercitato senza il rispetto di tale tempistica, tanto più che motivato non per l'essere venuto meno il rapporto fiduciario che legava la convenuta al ma per una sopravvenuta Pt_1 incapacità finanziaria, implichi che è dovuto il compenso residuo di €
6.265,00, quale parte del corrispettivo originariamente pattuito riferito alle attività, ancora da compiere, sulla infrastruttura e alle comunicazioni e web site.
pagina 19 di 23 Non può d'altra parte negarsi il diritto della parte istante a tale compenso in ragione di un suo inadempimento.
Le attività in parola erano state, infatti, svolte dall'attore sino alla data del
28 febbraio 2022 e, successivamente la mancata esecuzione delle prestazioni trovava giustificazione nell'atteggiamento della convenuta che, come evidenziato dal con la comunicazione del 15 marzo 2022 Pt_1 aveva manifestato la sua indisponibilità a sostenere ulteriori spese.
Infine, l'omessa esecuzione delle prestazioni relative all'Ufficio Stampa e la mancata realizzazione della app, giustificano che non ne sia pagato il relativo compenso, ma non possono essere invocate per giustificare il mancato pagamento degli altri corrispettivi richiesti, emergendo dalla email del 15.03.2022 una complessiva soddisfazione della conventa per le attività svolte, espressamente comunicata al tanto ciò vero che la Pt_1 [...] si era dichiarata disponibile a versare gli importi ancora dovuti CP_1
e, ferma l'incapacità finanziaria di portare avanti il progetto, aveva espresso l'intenzione di riprendere in un futuro la collaborazione.
Peraltro, i pagamenti eseguiti per € 50.500,00 sostanzialmente corrispondevano alle attività svolte dalla convenuta (€ 18.500,00 per la realizzazione del portale web + € 2.500,00 per comunicazione social + €
15.000 set up video clip + € 1.375,00 per infrastruttura per undici mesi + €
10.500 per comunicazioni social per sette mesi, per un importo complessivo di € 47.875,00), in ciò considerato che il contratto prevedeva pagamenti anticipati dei corrispettivi.
pagina 20 di 23 9. In definitiva, la domanda dell'attore volta a conseguire il pagamento della somma di € 38.965,00 può trovare accoglimento limitatamente all'importo di € 8.965,00, non potendo essere riconosciuta la somma di € 30.000,00 relativa ai compensi per l'ufficio stampa, per € 18.000,00, e la app, per €
12.000,00, quali prestazioni ineseguite.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'attore della predetta somma di € 8.965,00 oltre IVA e interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dal 17 maggio 2022, come richiesto.
10. Venendo alla disamina della domanda riconvenzionale proposta, si osserva che il va condannato alla consegna dei codici di accesso instagram, Pt_1 facebook e dell'e – commerce e alla consegna del materiale, video e foto.
La volontà di non eseguire ulteriori pagamenti giustifica, infatti, l'omessa esecuzione delle prestazioni cui il era tenuto, che non erano state Pt_1 ancora eseguite, ma non anche la ritenzione di tali codici e del materiale realizzato.
11. Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice in via riconvenzionale per l'assorbente ragione che non vi è prova del danno lamentato né è stato dimostrato il nesso causale tra tale danno e la condotta della controparte tanto più che la stessa convenuta, che aveva lamentato lo scarso successo dell'iniziativa, nella email del 15 marzo 2022, aveva evidenziato alla controparte di non voler proseguire nel rapporto, a causa della propria incapacità finanziaria.
pagina 21 di 23 12. Deve altresì essere respinta la domanda volta a conseguire la condanna del alla restituzione delle somme che la convenuta assume essergli state Pt_1 versate in eccesso. Escluso il compenso per l'ufficio stampa e la app, le somme riconosciute si riferiscono a importi dovuti all'attore, secondo quanto sopra esposto, così da considerare tutti i pagamenti eseguiti alla data del 15.03.2022.
13. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, mentre per i restanti 2/3 le spese, liquidate ai valori medi cui al DM 55/2014, in base al valore dell'accolto, anche con riguardo al contributo unificato, vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 8.965,00 oltre IVA e interessi al tasso
[...] di cui al d.lgs n. 231/2002 dal 17 maggio 2022 al saldo;
• condanna l'attore a consegnare alla convenuta i codici di accesso instagram, facebook e di e -commerce, le foto e i video realizzati;
• rigetta per il resto le domande;
• compensa tra le parti le spese di lite in ragione di un terzo e per la restante quota di due terzi condanna la convenuta a rifondere all'attore la somma di € 176,00 per spese ed € 3.384,66 per compenso oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 13 novembre 2025
Il Giudice
pagina 22 di 23 pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 46550/2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Massimo Parte_1
n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonella Putignano, che lo rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ferrero di Cambiano, n. 82, presso lo studio dell'avv. Fabio D'Amato, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 23 - convenuta
Oggetto: contratto d'opera professionale
Conclusioni: dall'udienza del 15 ottobre 2025 le parti si sono riportate alle note autorizzate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo di giudizio ha esposto di aver Parte_1 concluso con la in data 16 marzo 2021, un contratto con Controparte_1 cui era stato incaricato di promuovere su internet l'attività della convenuta, convenendo, al punto 4.1, un compenso di € 50.500,00, da versare secondo le tempistiche indicate, entro 30 giorni dalla emissione delle fatture, quale corrispettivo per la creazione di un portale web, per la realizzazione di una app, per il set up comunicazione sociale, set up videoclip, mentre al punto
4.2 era previsto un compenso di € 36.000,00, da pagare entro 10 giorni dalla emissione della fatture, secondo le tempistiche indicate in contratto, per ulteriori attività di ufficio stampa e comunicazione.
Dato, quindi, atto che il contratto prevedeva la sospensione temporanea delle attività in caso di mancato pagamento alla scadenze, fermo il diritto di esso di percepire l'intero compenso pattuito, con facoltà di emettere Pt_1 fattura anche durante la sospensione delle prestazioni, ha lamentato che la aveva interrotto il pagamento dei compensi, omettendo di Controparte_1 versare, rispetto al corrispettivo di cui al punto 4.1, la somma di €
10.500,00 e, rispetto al corrispettivo di cui al punto 4.2, la somma di €
25.765. L'attore ha, quindi, evidenziato di essere stato incaricato anche di attività extra per un compenso di € 4.200,00, di cui gli era stata versata la sola somma di € 1.500,00.
pagina 2 di 23 Ha, pertanto, chiesto la condanna della al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma di € 38.965 ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia oltre interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dal 17 maggio 2022 al saldo.
Con decreto ex art. 168 bis, V comma, c.p.c. la data della prima udienza è stata differita all'11.01.2023 e, con comparsa depositata in data 18.11.2022, si è costituita la Controparte_1
In particolare, la convenuta ha esposto di essere una start up innovativa, dedita alla ristorazione “HI KITCHEN”, e di produrre prodotti semi lavorati, utilizzando la tecnologia, corredati da istruzioni da definire nelle abitazioni dei clienti e ha evidenziato di essersi rivolta al quale Pt_1 esperto in growth marketing, per poter ricercare la propria clientela nell'ambito di un mercato aperto alle innovazioni.
Ciò posto la convenuta ha indicato le attività che erano state svolte dall'attore, evidenziando che i corrispettivi corrisposti erano eccedenti rispetto al dovuto e ha lamentato che il privo delle competenze Pt_1 necessarie, si era reso inadempiente alle obbligazioni cui era tenuto, atteso che non era stato in grado di delineare un target di riferimento per l'attività svolta da essa convenuta che, decorsi sette mesi dalla stipula del contratto, aveva realizzato un fatturato di soli € 564,66 e si era vista respingere la domanda proposta ad per accedere a fondi stanziati per le start up. CP_2
La convenuta ha, quindi, lamentato che la controparte non aveva realizzato le attività previste in contratto per la app di cui all'art.
3.4 né quelle relative all'ufficio stampa e che manteneva i codici di accesso instagram e facebook nonché i codici e - commerce, impedendole la relativa operatività, con suo pregiudizio.
pagina 3 di 23 Dopo aver lamentato che la controparte non le aveva consegnato le foto e i video realizzati, nonostante il pagamento del corrispettivo previsto, ha negato di aver mai commissionato attività extra.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento dell'attore, ne ha domandato la condanna al pagamento della somma di € 13.425,00, di cui €
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante e la somma residua quale importo pagato in eccedenza rispetto alle prestazioni rese. Ha, infine, chiesto la condanna della controparte a restituirle i codici e tutto quanto indebitamente trattenuto.
2. Tanto esposto si osserva che costituiscono circostanze pacifiche e documentali che, in data 15 marzo 2021, e la Parte_1 CP_1 avevano concluso un contratto con cui l'attore era stato incaricato di
[...] curare il marketing in relazione all'attività che la convenuta era in procinto di avviare, consistente nella realizzazione di prodotti culinari semi lavorati sotto vuoto, da consegnare alla clientela, che poteva ultimare la ricetta presso la propria abitazione, utilizzando le istruzioni che le venivano contestualmente consegnate.
Nel dettaglio l'attività affidata all'attore era articolata in modo da prevedere un'analisi finalizzata ad individuare il posizionamento del brand nel mercato di riferimento, anche in rapporto alla posizione di aziende concorrenti, con individuazione dell'immagine del brand, costruzione del prototipo e progettazione di strumenti di comunicazione on line e off line tali da comprendere la realizzazione di brochure con codici di sconto;
la realizzazione di un portale cui collegare le piattaforme social e gli applicativi, quale interfaccia di gestione delle catene di acquisto e di logistica.
pagina 4 di 23 Era stata affidata al anche la realizzazione di una app scaricabile dai Pt_1 portatili;
l'elaborazione di comunicazioni social, partendo da facebook e da instagram, per proseguire su altri canali, con la presentazione del prodotto in generale e in relazione a singole ricette. Nel dettaglio, con specifico riguardo alle attività che parte convenuta ha dedotto non essere state eseguite, si osserva, in ordine alla app, che all'art.
3.4 del contratto era previsto che “L'app scaricabile sui dispositivi portatili sarà una interfaccia di veloce utilizzo di tutto il sistema Web progettato e sviluppato ad hoc, e sarà una replica di tutte le sue funzionalità per il Consumer con una gestione veloce, fruibile di tutte le informazioni ed i processi. Anche questa nascerà da un attento studio di settore e sarà completamente prototipata”.
Con riguardo all'Ufficio stampa era, invece, previsto, al punto 3.9, del contratto che “L'attività di Ufficio Stampa e Media Relation avrà lo scopo di accrescere la visibilità mediatica sulle testate nazionali e/o locali: cartacee/online/radiofoniche attraverso anche attività di Ghostwriting e
Corporate Storytelling. L'attività di ufficio stampa si svilupperà nelle seguenti direzioni: il tradizionale lavoro di "promozione" sul progetto e sulle nuove attività, facendo emergere, tramite comunicati e/o interviste, i lati positivi dell'azienda; un lavoro di lobbying giornalistica che servirà a concertare ed intercettare articoli di settore;
gestione e divulgazione di notizie aziendali e commerciali attraverso pubbliredazionali ed acquisto di spazi pubblicitari su portali e quotidiani di riferimento e non solo, individuazione di un possibile testimonial legato al mondo del food Azioni:
Studio e definizione delle strategie e delle campagne d'informazione;
Contatti con la stampa e con gli organi di informazione in genere;
Stesura diffusione dei comunicati stampa per il periodo di riferimento;
Cartella
Stampa: profilo aziendale, profilo del management, aziende partner;
pagina 5 di 23 Selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni verso gli organi di Informazione;
Rapporto diretto con i giornalisti attraverso una continuativa opera di promozione;
Attività di article marketing su portali e testate autorevoli per il lancio del progetto e per veicolare le informazioni;
Supporto alle funzioni di marketing attraverso attività di pushing su stampa specializzata e su portali tematici. Naturalmente il lavoro di ufficio stampa va anche deciso ed organizzato seguendo, di volta in volta, il corso degli eventi. Nello specifico, è un'azione che va concordata e pianificata insieme al Cliente al quale però spetterà il compito di decidere il “tone of voice” da adottare con i vari soggetti coinvolti. Nel prendere suddetta decisione, il
Cliente, ovviamente, sarà coadiuvato e supportato, al fine di indirizzare il tutto verso i canali più idonei del momento”. Il contratto concluso tra le parti prevedeva, quindi, un cronoprogramma delle attività di cui il Pt_1 era stato incaricato così che, in particolare, era stato concordato che avrebbe iniziato a realizzare la app decorsi otto mesi dall'inizio del rapporto e che tale lavoro sarebbe stato ultimato entro un anno dalla conclusione del contratto. Per l'ufficio stampa ogni attività doveva avere inizio decorsi tre mesi dalla conclusione del contratto e proseguire sino al quindicesimo mese successivo alla stipula. Erano, inoltre, previste attività mensili di comunicazione e web site, a partire da quattro mesi dalla conclusione del contratto, per i dodici mesi successivi. Quanto ai corrispettivi dovuti all'attore era stato concordato un compenso di € 18.000,00 per la realizzazione del portale web, di € 12.000,00 per la realizzazione della app, di € 2.500,0 per set up comunicazione social, € 15.000,00 per set up video clip ed € 3.000,00 per l'infrastruttura. Tale corrispettivo di complessivi €
50.500,00 oltre IVA doveva essere versato, quanto a € 7.700,00 alla firma del contratto, ulteriori € 7.700,00 dopo un mese dalla stipula;
dovevano,
pagina 6 di 23 quindi, essere effettuati dal secondo mese successivo alla conclusione del contratto quattro pagamenti mensili di € 6.500,00 ciascuno e il residuo doveva essere pagato con successive rate mensili da € 1.500,00 ognuna. In particolare, i pagamenti dovevano essere effettuati entro 30 giorni dall'invio delle fatture. Le parti avevano, quindi, concordato un compenso di €
18.000,00 per l'ufficio stampa e di € 18.000,00 per le attività mensili di comunicazione e web site. Tali compensi, da versare entro 10 giorni dall'invio delle fatture, dovevano essere corrisposti in quattro rate mensili da € 3.600,00 ciascuna dal terzo mese successivo alla stipula del contratto e in successive dieci rate mensili da € 2.160,00 ognuna, per il residuo. Era, infine, stabilito, con riferimento a tutti i corrispettivi concordati, che
“Qualsiasi ritardo rispetto a tale periodo porterà alla sospensione temporanea di tutte le attività. Le fatture verranno comunque emesse, anche in caso di sospensione delle attività, come da programma accettato ed approvato dal cliente per l'intero importo contrattualizzato (…). Le attività riprenderanno soltanto dopo il saldo totale delle possibili fatture insolute”
(cfr. all. 1 di parte attrice).
Si osserva quindi che lo stesso attore ha dato atto di aver ricevuto la somma di € 40.000,00, quale parziale pagamento del compenso di cui al punto 4.1 del contratto, la somma di € 10.235,00, quale parziale pagamento del corrispettivo di cui al punto 4.2. e l'importo di € 1.500,00, quale pagamento parziale delle prestazioni extra.
A tale proposito si osserva che erano stati registrati dei ritardi nei pagamenti del pro forma n. 50 del 18.11.2021, atteso che l'importo ivi richiesto, mai saldato per intero, era stato parzialmente versato con quattro bonifici, in data 30.11.2021, 10.12.2021, 15.02.2022 e 25.02.2022.
pagina 7 di 23 Invero, dalle risultanze istruttorie emerge che l'attore, senza rinunciare ai propri crediti e pur sollecitando il pagamento della citata fattura pro forma del 18.11.2021, aveva tollerato il ritardo tanto ciò vero che aveva proseguito nelle attività di cui era stato incaricato e aveva richiesto alla controparte un piano di rientro per le fatture successive (cfr. chat whatsapp all. 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice e, in particolare, messaggi del 10.01.2022, 12.01.2022, 14.02.2022 e
23.02.2022 con cui il aveva sollecitato il pagamento della sola Pt_1 fattura di novembre, richiedendo per le altre un piano di rientro, “Dany chiudimi quanto meno la fattura di novembre (…) poi mi devi dare un piano di rientro dei pagamenti”).
Tanto esposto si osserva che l'attore, che aveva realizzato un'analisi del brand e della denominazione per il servizio da pubblicizzare (cfr. all. 9 di parte attrice, dichiarazioni rese dalla convenuta, in sede di interpello, all'udienza del 20.03.2024, e dichiarazioni del teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 9.10.2024), come evidenziato dalla stessa convenuta nel costituirsi in giudizio, aveva realizzato il portale web ed eseguito le prestazioni afferenti il set up comunicazione social e video clip e, sino al
28.02.2022, aveva curato l'infrastruttura e si era occupato delle comunicazioni web site.
pagina 8 di 23 A tale riguardo si osserva che, con email del 15.03.2022,
[...]
, manager della convenuta, preposto alla gestione del rapporto Tes_1 con l'attore, aveva scritto al in primo luogo, lamentando la mancata Pt_1 attivazione dell'Ufficio stampa, che non gli era chiaro per quale motivo non avesse operato, e contestando la scelta di “allocare 1.500,00 + IVA in 15 post in più al mese o 2 stories in più al giorno”. In tale medesima nota il aveva quantificato le somme dovute alla controparte, Tes_1 considerando i sette mesi in cui aveva curato l'attività di marketing on line,
e aveva determinato il residuo dovuto in € 3.299,60, precisando che tale somma sarebbe stata pagata al in quattro rate mensili, con la Pt_1 specifica che parte di tale importo era costituito dalla somma di € 2.700,00 per “allestimento (video)” (…) “da non fatturare”. Aveva, quindi, chiesto che fosse consegnato il materiale realizzato e aveva scritto “ci teniamo a dirti che è stata una esperienza straordinaria, piena di passione e grande forza di volontà da parte di tutti. Ad oggi però non siamo in grado di portare avanti una macchina così grande per competenza (da parte nostra) che finanziaria ed è veramente un peccato sperperare anni di risparmi e sacrifici. Ti siamo riconoscenti e grati per quello che hai fatto fino alla fine e per tutto quello che abbiamo imparato. Sperando che non appena CP_3 sia decollato tu possa tornare a far parte del team” (cfr. all. 13 prodotto dall'attore in data 10.03.2023, nel termine per il deposito della seconda memoria istruttoria).
pagina 9 di 23 Sul punto in ordine alla posizione di va evidenziato Testimone_1 che dalla documentazione in atti emerge che questi aveva curato ogni interlocuzione con l'attore, riferita anche alla parte economica del rapporto
(cfr. chat whatsapp all. 14 di parte attrice) ed era presente a tutti gli incontri con il anche in sostituzione del legale rappresentante della società Pt_1 convenuta (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.03.2024 da
[...]
, legale rappresentante della convenuta, il quale ha riferito di Tes_2 non aver partecipato al primo incontro con l'attore, al quale era presente suo fratello che gestiva, come lui, i rapporti con il nonché deposizioni Pt_1 rese dai testi , il quale ha descritto il suo ruolo Testimone_1 nell'ambito della quale manager della società, e Controparte_1 deposizione della teste, la quale ha riferito che ogni Testimone_3 interlocuzione relativa al rapporto per cui è causa era intrattenuta dal Pt_1 con ). Testimone_1
3. Ciò posto deve, in primo luogo, escludersi che la convenuta possa rifiutare il pagamento delle somme dovute alla controparte in ragione dello scarso fatturato realizzato con l'iniziativa della cui promozione l'attore era stato incaricato.
Al riguardo va, infatti, considerata la natura dell'obbligazione assunta dall'attore, di mezzi e non di risultato, tanto più che, nella comunicazione del 15 marzo 2022, da ultimo richiamata, aveva Testimone_1 dichiarato di essere complessivamente soddisfatto dell'operato della controparte e aveva precisato che l'insuccesso dell'iniziativa era dipeso da problematiche di carattere finanziario della società, cui l'attore era evidentemente estraneo.
pagina 10 di 23 Peraltro, come rilevato dallo stesso , nella sua Testimone_1 deposizione, il non doveva occuparsi di tali questioni, che Pt_1
“esulavano dall'incarico affidato che riguardava solo il brand e non comprendeva aspetti economici”, tanto ciò vero che non vi erano ragioni per mostrargli il business plan.
Né può giungersi a diverse conclusioni in considerazione del rigetto della richiesta di fondi proposta dalla convenuta a . CP_2
Al riguardo si osserva che dalla lettura del provvedimento di rigetto della predetta istanza emerge che l'accesso ai fondi era stato, in primo luogo, negato per il fatto che non veniva in rilievo una vera e propria start up, cui il finanziamento era riservato, ma l'ampliamento di una preesistente attività di ristorazione con delivery (cfr. all. 7 di parte convenuta).
Va, quindi, considerato che il non era stato incaricato di elaborare Pt_1 un'analisi di mercato funzionale alla presentazione di tale richiesta di finanziamento, ma gli era stato domandato di svolgere un'attività di marketing, rispetto alla quale l'analisi demandata era funzionale. Tale analisi, peraltro, non autonomamente retribuita nel contratto per cui è causa, non era, dunque, prodromica all'elaborazione del business plan dell'iniziativa, di cui l'attore non era stato incaricato, ma solo alla relativa promozione pubblicitaria, con la conseguenza che quanto rilevato da non può di per sé escludere il diritto del al pagamento del CP_2 Pt_1 corrispettivo.
4. Tanto premesso ritiene questo giudice che sia dovuta la somma di €
2.700,00 per attività extra contratto, consistente nell'allestimento di un laboratorio fotografico all'interno della sala del ristorante, gestito dalla convenuta, per le attività di shooting video e foto.
pagina 11 di 23 Dalle risultanze istruttorie è, infatti, emerso che tale allestimento era stato concordato con la e che residuava, quale corrispettivo Controparte_1 ancora dovuto all'attore, la somma di € 2.700,00 richiesta in citazione.
L'espletamento di tale attività con il consenso della Controparte_1 risulta dalla deposizione della teste incaricata di seguire Testimone_3 la promozione on line dell'iniziativa della società convenuta (cfr. deposizione resa all'udienza dell'8.10.2024 in cui la teste ha riferito “posso dire che la avrebbe dovuto realizzare un laboratorio per Controparte_1 poter effettuare video e foto e quindi elaborare il materiale che serviva, ma poi questo laboratorio non è stato allestito e quindi per elaborare il materiale abbiamo utilizzato il locale adibito a ristorante che è stato allestito a tal fine e io stessa ho partecipato, con un'altra persona, alla predisposizione del materiale di cui mi si chiede con video e foto”) nonché dalle conversazioni intercorse sulle chat whatsapp versate in atti.
In ordine al quantum debeatur, si ritiene provato il credito azionato in ragione delle risultanze istruttorie.
Rileva, in primo luogo, il contegno della convenuta, che, a fronte delle richieste di pagamento formulate dal (cfr. messaggi all. 14 di parte Pt_1 attrice e, in particolare, messaggio del 24.01.2022 in cui l'attore aveva scritto “mancano sempre anche i 2.700€ dell'allestimento che ho anticipato io” e del 23.02.2022 “e poi ho la rimanenza dell'allestimento che ho anticipato io”) nulla aveva obiettato.
Va, quindi, evidenziato che, nella sopra richiamata email del 15.03.2022,
aveva espressamente evidenziato che la Testimone_1 CP_1 era tenuta al pagamento della residua somma di € 2.700,00, con
[...] impegno a provvedere a tale versamento e al residuo della fattura n 50 del
18.11.2021.
pagina 12 di 23 5. Con riguardo agli altri compensi richiesti, fermo restando che l'eccezione di inadempimento sollevata va esaminata con riguardo alle attività indicate in contratto rispetto alle quali va riscontrato se siano state o meno eseguite, si osserva, in primo luogo, che è pacifico che l'attore non ha eseguito le prestazioni di cui era stato incaricato con riferimento all'attività di marketing off line.
Invero, tale condotta non può trovare giustificazione in un accordo che, secondo la prospettazione della parte istante, il avrebbe raggiunto Pt_1 con la sua cliente al fine di sostituire tali attività con un incremento del marketing on line.
Il raggiungimento di tale accordo è rimasto indimostrato, atteso che la conventa, in sede di interpello, ha negato la circostanza, che è stata altresì negata dal teste, indicato dall'attore, . Né elementi di Testimone_1 prova in tal senso emergono dalla deposizione della teste
[...]
che ha genericamente riferito di contatti quotidiani tra le parti, Tes_3 senza fare precisi riferimenti in ordine all'accordo in questione, avendo, piuttosto, affermato che “per la pubblicità era previsto un Ufficio Stampa che doveva operare offline”.
Va, inoltre, richiamata la comunicazione del 15.03.2022, in cui
[...]
aveva lamentato l'assenza di un ufficio stampa, scrivendo Tes_1
“non ho capito perché non lo abbiamo fatto!!!” e censurando la scelta di incrementare il numero di post e di stories.
pagina 13 di 23 Si osserva, inoltre, che se è vero che il contratto nel descrivere l'ufficio stampa faceva riferimento anche ad un'attività di marketing da effettuare on line, sia pure per una minore consistenza, va considerato che lo stesso contratto prevedeva un'ulteriore e distinta attività, autonomamente retribuita, consistente in comunicazioni e web site da effettuare su piattaforme social come instagram e facebook
Invero, non è stato né specificamente allegato né provato quali attività di marketing on line, distinte rispetto a tali comunicazioni, erano state compiute dall'attore così da dover essere autonomamente retribuite con il riconoscimento di una parte del compenso riferito all'Ufficio Stampa, non consentendone al giudice alcun apprezzamento.
Considerato, infine, che l'attività di ufficio stampa doveva avere inizio decorsi tre mesi dalla stipula del contratto, la relativa mancata esecuzione va ascritta unicamente ad una condotta inadempiente dell'attore, che non può trovare giustificazione nella condotta della controparte, che, al tempo, non si era ancora resa inadempiente agli obblighi cui era tenuta.
6. Ciò posto non è altresì dovuto il compenso per la realizzazione della app pari € 12.000,00.
Al riguardo si osserva che l'attore ha, in primo luogo, ammesso di non aver curato la realizzazione della predetta app, sia pure imputando tale inadempimento alla condotta tenuta dalla controparte che aveva bloccato il progetto per l'impossibilità di fare fronte alle relative spese.
In particolare, è stata richiamata la clausola che legittima la sospensione da parte del delle attività di cui era stato incaricato in caso di mancato Pt_1 pagamento dei corrispettivi dovuti, fermo il diritto di fatturare per intero il compenso pattuito.
pagina 14 di 23 Invero, tale clausola prevedeva che l'inadempimento della CP_1 alle obbligazioni di pagamento a suo carico legittimava la sospensione
[...] temporanea nella esecuzione delle prestazioni dovute dall'attore, fermo il diritto di quest'ultimo di pretendere ugualmente il compenso nella misura pattuita alle scadenze previste in contratto, salvo riprendere l'esecuzione delle attività a seguito del pagamento.
Sul punto si osserva che un'interpretazione secondo buona fede della clausola in esame implica che la stessa vada intesa nel senso di legittimare l'attore a sospendere l'esecuzione delle prestazioni, quando tale sospensione trovava causa nella condotta inadempiente della controparte.
Invero, nel caso di specie, la comunicazione della convenuta che aveva bloccato le attività del evidenziando di non essere nelle condizioni Pt_1 di proseguire nell'iniziativa, invocata dallo stesso attore per spiegare le ragioni per le quali non aveva provveduto a realizzare la app, risale al
15.03.2022, decorso un anno dalla stipula del contratto, quando, in base alla tempistica concordata, la app avrebbe dovuto essere già stata ultimata.
Né può ritenersi diversamente in considerazione della condotta della
[...] che, a far tempo dalla fattura n. 50 del 18.11.2021, non aveva CP_1 rispettato le tempistiche dei pagamenti previste in contratto, dovendosi rilevare che la convenuta, come sopra esposto, aveva concesso una dilazione nei pagamenti, sollecitando unicamente il saldo di tale fattura e richiedendo, per il resto, un piano di rientro.
pagina 15 di 23 Inoltre, procedendo ad una complessiva valutazione del comportamento delle parti, va considerato che i pagamenti eseguiti dalla Controparte_1 sostanzialmente coincidevano con i compensi dovuti per le attività sino a quel momento espletate, considerato l'inadempimento dell'attore, come sopra evidenziato, con riguardo alle prestazioni afferenti all'Ufficio
Stampa.
7. Ciò posto si osserva che è dovuta la somma di € 6.265,00 riferita ai compensi residui per la realizzazione dell'infrastruttura e le comunicazioni mensili e web site (ossia € 56.500,00, pari al corrispettivo complessivo previsto in contratto, detratte le somme riferite alla app e all'ufficio stampa, detratti i pagamenti per € 50.235,00 pacificamente eseguiti), anche se riferite a prestazioni non ancora eseguite.
A tale proposito si osserva che, con ordinanza del 3.08.2025, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione relativa alla qualificabilità per gli effetti di cui all'art. 2237 c.c., della email del 15 marzo 2022, quale recesso dal rapporto.
Nelle note autorizzate concesse dal giudice a difesa sul punto, a norma dell'art. 101 c.p.c., la parte istante ha evidenziato che doveva dubitarsi della possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la questione in parola.
Tale assunto non può essere condiviso.
Al riguardo si osserva che l'art. 112 c.p.c. stabilisce che il giudice “non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, così distinguendo tra eccezioni, cd in senso stretto, che possono essere sollevate solo dalle parti e non sono rilevabili d'ufficio ed eccezioni cd in senso lato, rilevabili anche dal giudice ove risultanti dalla documentazione in atti.
pagina 16 di 23 Considerato, quindi, che manca una definizione normativa delle eccezioni in senso stretto e di quelle rilevabili d'ufficio, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che, in aggiunta ai casi in cui è la stessa legge a stabilire se una eccezione è solo su iniziativa di parte, deve ritenersi ravvisabile un'eccezione non rilevabile d'ufficio quando la fattispecie modificativa, estintiva o impeditiva è strutturata in termini tali per cui la presenza di determinati fatti non ha di per sé efficacia modificativa, estintiva o impeditiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale, e ciò, in particolare, in ragione
“dell'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (…) il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica”.
In questi casi, la manifestazione della volontà dell'interessato, come elemento costitutivo della fattispecie difensiva, esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, il giudice possa desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte.
Tuttavia, tale situazione si può riscontrare quando all'effetto modificativo, estintivo o impeditivo “corrisponde un diritto potestativo di realizzazione giudiziale ossia una azione costitutiva” (cfr. Cass sezioni unite n. 15661 del
27 luglio 2005 che ha escluso che possa integrare, un'eccezione in senso stretto il rilievo della interruzione della prescrizione anche quando questa si sostanzia in una manifestazione di volontà del creditore esplicitata con una richiesta di pagamento).
pagina 17 di 23 Pertanto, perché possa ravvisarsi un'eccezione in senso stretto occorre che
“il fatto integratore dell'eccezione corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare”, così che non può, ad esempio, essere considerata tale l'eccezione di aver esercitato il diritto di critica che “non è espressione di un diritto che viene esercitato nel momento in cui viene proposta l'eccezione, ma integra un diritto sostanziale già esercitato” (cfr Cass. n. 2190 del 30.01.2013 e n. 12902 del
26.06.2020).
Invero, analogamente una volta che è stato esercitato il diritto di recesso, si tratta solo di prenderne atto, e di rilevare gli effetti che il recesso ha determinato sul rapporto negoziale, ponendovi fine, quali effetti già interamente realizzati e, quindi, rilevabili d'ufficio dal giudice.
8. Tanto esposto si osserva che parte attrice, nelle medesime note autorizzate, ha evidenziato l'inefficacia del recesso di cui alla email del 15.03.2022, alla luce della clausola di cui all'art. 7 del contratto concluso tra le parti.
Sul punto si osserva che l'art. 2237 c.c. accorda al cliente, nell'ambito di un rapporto d'opera professionale, la facoltà di sciogliersi ad nutum dal contratto, con obbligo di versare al professionista solo il compenso per l'opera svolta e il rimborso delle spese sostenute.
La natura fiduciaria del contratto, caratterizzato dall'intuitus personae, giustifica, infatti, una tutela meno intensa del professionista.
pagina 18 di 23 Tale disposizione non ha, tuttavia, carattere inderogabile, ben potendo le parti escludere o limitare la facoltà di recesso del cliente con una pattuizione espressa ovvero con un regolamento negoziale da cui possa desumersi la volontà delle parti di vincolarsi in modo tale da escludere o limitare tale facoltà (Cass. n. 469/2016 e n. 25668/2018 in cui è chiarito che la previsione di un termine di durata del contratto non è di per sé sufficiente ad escludere il diritto di recesso ad nutum del cliente, salvo che le parti abbiano strutturato il regolamento negoziale in termini tali da circoscrivere tale facoltà).
Invero, nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti, con riferimento alle attività annuali ricorrenti, prevedeva una durata del rapporto di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione, stabilendone un automatico tacito rinnovo e, poi, prevedeva che “il Cliente ha la facoltà di recedere dallo stesso previo preavviso scritto, anche via email, di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza”.
Pertanto, le parti non si erano limitate a stabilire un termine di durata del rapporto, ma avevano convenzionalmente regolato l'esercizio del diritto di recesso, al quale si erano espressamente riferite, circoscrivendolo temporalmente.
Deve, pertanto, ritenersi che il recesso esercitato senza il rispetto di tale tempistica, tanto più che motivato non per l'essere venuto meno il rapporto fiduciario che legava la convenuta al ma per una sopravvenuta Pt_1 incapacità finanziaria, implichi che è dovuto il compenso residuo di €
6.265,00, quale parte del corrispettivo originariamente pattuito riferito alle attività, ancora da compiere, sulla infrastruttura e alle comunicazioni e web site.
pagina 19 di 23 Non può d'altra parte negarsi il diritto della parte istante a tale compenso in ragione di un suo inadempimento.
Le attività in parola erano state, infatti, svolte dall'attore sino alla data del
28 febbraio 2022 e, successivamente la mancata esecuzione delle prestazioni trovava giustificazione nell'atteggiamento della convenuta che, come evidenziato dal con la comunicazione del 15 marzo 2022 Pt_1 aveva manifestato la sua indisponibilità a sostenere ulteriori spese.
Infine, l'omessa esecuzione delle prestazioni relative all'Ufficio Stampa e la mancata realizzazione della app, giustificano che non ne sia pagato il relativo compenso, ma non possono essere invocate per giustificare il mancato pagamento degli altri corrispettivi richiesti, emergendo dalla email del 15.03.2022 una complessiva soddisfazione della conventa per le attività svolte, espressamente comunicata al tanto ciò vero che la Pt_1 [...] si era dichiarata disponibile a versare gli importi ancora dovuti CP_1
e, ferma l'incapacità finanziaria di portare avanti il progetto, aveva espresso l'intenzione di riprendere in un futuro la collaborazione.
Peraltro, i pagamenti eseguiti per € 50.500,00 sostanzialmente corrispondevano alle attività svolte dalla convenuta (€ 18.500,00 per la realizzazione del portale web + € 2.500,00 per comunicazione social + €
15.000 set up video clip + € 1.375,00 per infrastruttura per undici mesi + €
10.500 per comunicazioni social per sette mesi, per un importo complessivo di € 47.875,00), in ciò considerato che il contratto prevedeva pagamenti anticipati dei corrispettivi.
pagina 20 di 23 9. In definitiva, la domanda dell'attore volta a conseguire il pagamento della somma di € 38.965,00 può trovare accoglimento limitatamente all'importo di € 8.965,00, non potendo essere riconosciuta la somma di € 30.000,00 relativa ai compensi per l'ufficio stampa, per € 18.000,00, e la app, per €
12.000,00, quali prestazioni ineseguite.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'attore della predetta somma di € 8.965,00 oltre IVA e interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dal 17 maggio 2022, come richiesto.
10. Venendo alla disamina della domanda riconvenzionale proposta, si osserva che il va condannato alla consegna dei codici di accesso instagram, Pt_1 facebook e dell'e – commerce e alla consegna del materiale, video e foto.
La volontà di non eseguire ulteriori pagamenti giustifica, infatti, l'omessa esecuzione delle prestazioni cui il era tenuto, che non erano state Pt_1 ancora eseguite, ma non anche la ritenzione di tali codici e del materiale realizzato.
11. Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice in via riconvenzionale per l'assorbente ragione che non vi è prova del danno lamentato né è stato dimostrato il nesso causale tra tale danno e la condotta della controparte tanto più che la stessa convenuta, che aveva lamentato lo scarso successo dell'iniziativa, nella email del 15 marzo 2022, aveva evidenziato alla controparte di non voler proseguire nel rapporto, a causa della propria incapacità finanziaria.
pagina 21 di 23 12. Deve altresì essere respinta la domanda volta a conseguire la condanna del alla restituzione delle somme che la convenuta assume essergli state Pt_1 versate in eccesso. Escluso il compenso per l'ufficio stampa e la app, le somme riconosciute si riferiscono a importi dovuti all'attore, secondo quanto sopra esposto, così da considerare tutti i pagamenti eseguiti alla data del 15.03.2022.
13. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, mentre per i restanti 2/3 le spese, liquidate ai valori medi cui al DM 55/2014, in base al valore dell'accolto, anche con riguardo al contributo unificato, vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 8.965,00 oltre IVA e interessi al tasso
[...] di cui al d.lgs n. 231/2002 dal 17 maggio 2022 al saldo;
• condanna l'attore a consegnare alla convenuta i codici di accesso instagram, facebook e di e -commerce, le foto e i video realizzati;
• rigetta per il resto le domande;
• compensa tra le parti le spese di lite in ragione di un terzo e per la restante quota di due terzi condanna la convenuta a rifondere all'attore la somma di € 176,00 per spese ed € 3.384,66 per compenso oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 13 novembre 2025
Il Giudice
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