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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 10261 /2024 promosso da
nato il [...] a São Gonçalo do Sapucaí -Brasile Parte_1 rappresentato e difeso dall' dall'Avv. Luigi Colombino Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il13.9.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto: di essere discendente diretto di nato il [...] a Persona_1
IC di ER (LU) (doc. 1); che (anche indicato come il Persona_1 Persona_2
19/02/1887 a Campanha – Brasile sposò (doc. 3); Persona_3 pagina 1 di 14 che dalla suddetta unione coniugale nacque il 13/12/1900 a São Gonçalo do Sapucaí - Brasile AL NI (doc. 4); che sposò il 04/05/1918 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile AR DR (doc. Persona_4
5); che dalla suddetta unione coniugale nacque il 24/05/1921 (doc. 6); Persona_5 che sposò il 26/05/1946 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile IA EM RO Persona_5
(doc. 7); che dalla predetta unione coniugale nacque il 20/02/1947 (doc. 8); Persona_6 che sposò il 06/12/1969 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile Persona_6 [...]
(doc. 9); Persona_7 che dalla suddetta unione nacque il 05/12/1972 (doc. 10); Per_8 Parte_2 che ebbe con il 14/09/2000 a São Parte_3 Persona_9
Gonçalo do Sapucaí – Brasile il figlio (doc.11); Parte_1 che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore di Persona_1 quella brasiliana (doc. 2);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 9.6.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_2
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_1
pagina 2 di 14 Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
pagina 3 di 14 LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie il ricorrente afferma di essere cittadino italiano per discendenza da la cui figlia Persona_1 Persona_4 sposò un cittadino brasiliano ed ebbe il figlio nato prima del 1948 che a sua volta Persona_5 ebbe una figlia prima del 1948.
Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1. 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della pagina 4 di 14 IL CASO DI SPECIE
Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene il ricorrente il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Invero, figlia di per effetto della Persona_4 Persona_1 declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 87/1975 della Corte Costituzionale, non ha mai perso la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino brasiliano e, per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis alla figlia, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti. Ne consegue che i discendenti e le discendenti di sono a loro Persona_1 volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa
persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.
pagina 5 di 14 considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, deve essere dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto all'attore la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe all'attore la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_3 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che l'attore possa essere gravato delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, allo stesso non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dell'attore di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 2 Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). pagina 6 di 14 Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati, come appare equo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato il Parte_1 14/09/2000 São Gonçalo do Sapucaí - Brasile, è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'Avv. Luigi Colombino, procuratore antistatario.
SI COMUNICHI
Firenze,
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 7 di 14 nel procedimento iscritto al n. r.g. 10261 /2024 promosso da
nato il [...] a São Gonçalo do Sapucaí -Brasile Parte_1 rappresentato e difeso dall' dall'Avv. Luigi Colombino Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il13.9.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto: di essere discendente diretto di nato il [...] a Persona_1
IC di ER (LU) (doc. 1); che (anche indicato come il Persona_1 Persona_2
19/02/1887 a Campanha – Brasile sposò (doc. 3); Persona_3 che dalla suddetta unione coniugale nacque il 13/12/1900 a São Gonçalo do Sapucaí - Brasile (doc. 4); Persona_4 che sposò il 04/05/1918 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile AR DR (doc. Persona_4
5); che dalla suddetta unione coniugale nacque il 24/05/1921 (doc. 6); Persona_5 che sposò il 26/05/1946 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile IA EM RO Persona_5
(doc. 7); che dalla predetta unione coniugale nacque il 20/02/1947 (doc. 8); Persona_6 che sposò il 06/12/1969 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile Persona_6 [...]
(doc. 9); Persona_7
pagina 8 di 14 che dalla suddetta unione nacque il 05/12/1972 (doc. 10); Parte_3 che ebbe con il 14/09/2000 a São Parte_3 Persona_9
Gonçalo do Sapucaí – Brasile il figlio (doc.11); Parte_1 che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore di Persona_1 quella brasiliana (doc. 2);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 9.6.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_2
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza),
pagina 9 di 14 espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie il ricorrente afferma di essere cittadino italiano per discendenza da la cui figlia Persona_1 Persona_4 sposò un cittadino brasiliano ed ebbe il figlio nato prima del 1948 che a sua volta Persona_5 ebbe una figlia prima del 1948.
Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità pagina 10 di 14 costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale4.
IL CASO DI SPECIE
Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene il ricorrente il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Invero, figlia di per effetto della Persona_4 Persona_1 declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 87/1975 della Corte Costituzionale, non ha pagina 11 di 14 mai perso la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino brasiliano e, per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis alla figlia, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti. Ne consegue che i discendenti e le discendenti di sono a loro Persona_1 volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, deve essere dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto all'attore la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare pagina 12 di 14 -a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe all'attore la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_3 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .5
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che l'attore possa essere gravato delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, allo stesso non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dell'attore di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)6, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati, come appare equo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato il Parte_1 14/09/2000 São Gonçalo do Sapucaí - Brasile, è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'Avv. Luigi Colombino, procuratore antistatario.
SI COMUNICHI
Firenze, 10.7.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”. 5 Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). 6 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 13 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 10261 /2024 promosso da
nato il [...] a São Gonçalo do Sapucaí -Brasile Parte_1 rappresentato e difeso dall' dall'Avv. Luigi Colombino Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il13.9.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto: di essere discendente diretto di nato il [...] a Persona_1
IC di ER (LU) (doc. 1); che (anche indicato come il Persona_1 Persona_2
19/02/1887 a Campanha – Brasile sposò (doc. 3); Persona_3 pagina 1 di 14 che dalla suddetta unione coniugale nacque il 13/12/1900 a São Gonçalo do Sapucaí - Brasile AL NI (doc. 4); che sposò il 04/05/1918 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile AR DR (doc. Persona_4
5); che dalla suddetta unione coniugale nacque il 24/05/1921 (doc. 6); Persona_5 che sposò il 26/05/1946 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile IA EM RO Persona_5
(doc. 7); che dalla predetta unione coniugale nacque il 20/02/1947 (doc. 8); Persona_6 che sposò il 06/12/1969 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile Persona_6 [...]
(doc. 9); Persona_7 che dalla suddetta unione nacque il 05/12/1972 (doc. 10); Per_8 Parte_2 che ebbe con il 14/09/2000 a São Parte_3 Persona_9
Gonçalo do Sapucaí – Brasile il figlio (doc.11); Parte_1 che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore di Persona_1 quella brasiliana (doc. 2);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 9.6.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_2
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_1
pagina 2 di 14 Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
pagina 3 di 14 LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie il ricorrente afferma di essere cittadino italiano per discendenza da la cui figlia Persona_1 Persona_4 sposò un cittadino brasiliano ed ebbe il figlio nato prima del 1948 che a sua volta Persona_5 ebbe una figlia prima del 1948.
Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1. 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della pagina 4 di 14 IL CASO DI SPECIE
Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene il ricorrente il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Invero, figlia di per effetto della Persona_4 Persona_1 declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 87/1975 della Corte Costituzionale, non ha mai perso la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino brasiliano e, per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis alla figlia, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti. Ne consegue che i discendenti e le discendenti di sono a loro Persona_1 volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa
persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.
pagina 5 di 14 considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, deve essere dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto all'attore la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe all'attore la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_3 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che l'attore possa essere gravato delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, allo stesso non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dell'attore di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 2 Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). pagina 6 di 14 Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati, come appare equo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato il Parte_1 14/09/2000 São Gonçalo do Sapucaí - Brasile, è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'Avv. Luigi Colombino, procuratore antistatario.
SI COMUNICHI
Firenze,
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 7 di 14 nel procedimento iscritto al n. r.g. 10261 /2024 promosso da
nato il [...] a São Gonçalo do Sapucaí -Brasile Parte_1 rappresentato e difeso dall' dall'Avv. Luigi Colombino Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il13.9.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto: di essere discendente diretto di nato il [...] a Persona_1
IC di ER (LU) (doc. 1); che (anche indicato come il Persona_1 Persona_2
19/02/1887 a Campanha – Brasile sposò (doc. 3); Persona_3 che dalla suddetta unione coniugale nacque il 13/12/1900 a São Gonçalo do Sapucaí - Brasile (doc. 4); Persona_4 che sposò il 04/05/1918 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile AR DR (doc. Persona_4
5); che dalla suddetta unione coniugale nacque il 24/05/1921 (doc. 6); Persona_5 che sposò il 26/05/1946 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile IA EM RO Persona_5
(doc. 7); che dalla predetta unione coniugale nacque il 20/02/1947 (doc. 8); Persona_6 che sposò il 06/12/1969 a São Gonçalo do Sapucaí – Brasile Persona_6 [...]
(doc. 9); Persona_7
pagina 8 di 14 che dalla suddetta unione nacque il 05/12/1972 (doc. 10); Parte_3 che ebbe con il 14/09/2000 a São Parte_3 Persona_9
Gonçalo do Sapucaí – Brasile il figlio (doc.11); Parte_1 che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore di Persona_1 quella brasiliana (doc. 2);
Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 9.6.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_2
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza),
pagina 9 di 14 espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie il ricorrente afferma di essere cittadino italiano per discendenza da la cui figlia Persona_1 Persona_4 sposò un cittadino brasiliano ed ebbe il figlio nato prima del 1948 che a sua volta Persona_5 ebbe una figlia prima del 1948.
Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità pagina 10 di 14 costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale4.
IL CASO DI SPECIE
Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene il ricorrente il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Invero, figlia di per effetto della Persona_4 Persona_1 declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 87/1975 della Corte Costituzionale, non ha pagina 11 di 14 mai perso la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino brasiliano e, per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis alla figlia, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti. Ne consegue che i discendenti e le discendenti di sono a loro Persona_1 volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, deve essere dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto all'attore la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare pagina 12 di 14 -a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe all'attore la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_3 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .5
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che l'attore possa essere gravato delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, allo stesso non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dell'attore di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)6, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati, come appare equo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato il Parte_1 14/09/2000 São Gonçalo do Sapucaí - Brasile, è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'Avv. Luigi Colombino, procuratore antistatario.
SI COMUNICHI
Firenze, 10.7.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”. 5 Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). 6 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 13 di 14