Articolo 4 della Legge 24 luglio 2019, n. 88
Articolo 3Articolo 5
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20 agosto 2019
Art. 4. Disposizioni di adeguamento 1. Nei casi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52 .
Entrata in vigore il 20 agosto 2019