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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
UZ FR, RE
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1802/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10879/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 29/08/2024 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 550956 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01323808 81 000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 10879/2024 la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, con onere di riassunzione nei termini di legge dinanzi alla competente Corte territoriale di Primo Grado di Salerno, del ricorso con cui il Ricorrente_1 Srl ha impugnato la cartella di pagamento n. 0972023 0132380881000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della
Riscossione della Provincia di Roma, notificata il 18/05/2023, riguardante IRPEF, Addizionali, sanzioni ed interessi per complessivi € 5.600,18.
La decisione è fondata sul fatto che con la novella del 2015, in vigore dal 2016, è stato modificato l'art. 4 del d.lvo 546/92 nel senso che, per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono competenti i Giudici tributari che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso».
Ha proposto appello il Ricorrente_1 Srl deducendo l'erroneità della decisione e insistendo per la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma a cui ha chiesto di rimettere la causa ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Resiste l'ufficio deducendo che la competenza per l'effettuazione del controllo nei confronti dei Caf e dei professionisti è individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, nell'ambito nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente e poiché l'oggetto dell'iscrizione a ruolo è costituito dall'imposta, interessi e sanzioni comminate ex D. Lgs. n. 175/2014, art. 39, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997, imputata al Professionista/Caf che ha rilasciato il visto di conformità infedele sul mod. 730 /2017, per l'anno d'imposta 2017, trasmesso per conto di Nominativo_1 c.f. CF_1 con domicilio fiscale a Casaletto Spartano (Salerno) la decisione di primo grado sarebbe corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Premesso che il ruolo è stato formato dalla Direzione Provinciale di Salerno a seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente poiché era stato ravvisata una “infedeltà” nel rilascio del visto di conformità sul modello 730 e quindi, ai sensi dell'art. 39, d.lgs. 241/1997, l'ufficio aveva provveduto al recupero di un importo pari ai tributi, alle sanzioni ed agli interessi riferibili al contribuente, secondo il giudice di primo grado la competenza della corte di Salerno deriverebbe dal domicilio fiscale del contribuente per conto del quale è stata inoltrata la dichiarazione mod. 730.
Orbene, l'articolo 39 del decreto legislativo 241 del 1997, ratione temporis applicabile, prevede, nell'ipotesi di visto di conformità infedele, il CAF è tenuto nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento della somma che sarebbe stata richiesta al contribuente e la norma non fa alcun tipo di differenziazione tra l'atto di contestazione per il recupero delle imposte e quello per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi poiché in entrambi i casi stabilisce la competenza in favore dell'Agenzia delle entrate Direzione regionale del luogo in cui ha il domicilio fiscale il trasgressore ovvero il Caf che, nella specie, ha sede legale a Roma.
La lettera della norma è chiara e radica una competenza funzionale, quindi, inderogabile, che non può essere disattesa dal fatto che il controllo sui modelli 730 spetta all'ufficio del luogo di domicilio fiscale del contribuente poiché è coerente con i principi generali, secondo cui la competenza è radicata in relazione al domicilio fiscale del soggetto nei cui confronti viene fatta valere la pretesa impositiva che è, appunto, il Caf che è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta dovuta.
In questo senso si è espressa da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 11660 del 30/04/2024 che ha stabilito che “la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del
1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del
1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.”
Proprio il fatto che la somma dovuta non è l'imposta, ma un importo ad essa corrispondente, conferma la natura sanzionatoria, con conseguente competenza dell'ufficio di Roma ove ha domicilio fiscale il Caf su cui grava l'obbligazione.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata, le spese vanno compensate per l'oscillazione della giurisprudenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma per l'ulteriore corso. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
UZ FR, RE
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1802/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10879/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 29/08/2024 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 550956 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01323808 81 000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 10879/2024 la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, con onere di riassunzione nei termini di legge dinanzi alla competente Corte territoriale di Primo Grado di Salerno, del ricorso con cui il Ricorrente_1 Srl ha impugnato la cartella di pagamento n. 0972023 0132380881000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della
Riscossione della Provincia di Roma, notificata il 18/05/2023, riguardante IRPEF, Addizionali, sanzioni ed interessi per complessivi € 5.600,18.
La decisione è fondata sul fatto che con la novella del 2015, in vigore dal 2016, è stato modificato l'art. 4 del d.lvo 546/92 nel senso che, per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono competenti i Giudici tributari che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso».
Ha proposto appello il Ricorrente_1 Srl deducendo l'erroneità della decisione e insistendo per la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma a cui ha chiesto di rimettere la causa ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Resiste l'ufficio deducendo che la competenza per l'effettuazione del controllo nei confronti dei Caf e dei professionisti è individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, nell'ambito nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente e poiché l'oggetto dell'iscrizione a ruolo è costituito dall'imposta, interessi e sanzioni comminate ex D. Lgs. n. 175/2014, art. 39, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997, imputata al Professionista/Caf che ha rilasciato il visto di conformità infedele sul mod. 730 /2017, per l'anno d'imposta 2017, trasmesso per conto di Nominativo_1 c.f. CF_1 con domicilio fiscale a Casaletto Spartano (Salerno) la decisione di primo grado sarebbe corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Premesso che il ruolo è stato formato dalla Direzione Provinciale di Salerno a seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente poiché era stato ravvisata una “infedeltà” nel rilascio del visto di conformità sul modello 730 e quindi, ai sensi dell'art. 39, d.lgs. 241/1997, l'ufficio aveva provveduto al recupero di un importo pari ai tributi, alle sanzioni ed agli interessi riferibili al contribuente, secondo il giudice di primo grado la competenza della corte di Salerno deriverebbe dal domicilio fiscale del contribuente per conto del quale è stata inoltrata la dichiarazione mod. 730.
Orbene, l'articolo 39 del decreto legislativo 241 del 1997, ratione temporis applicabile, prevede, nell'ipotesi di visto di conformità infedele, il CAF è tenuto nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento della somma che sarebbe stata richiesta al contribuente e la norma non fa alcun tipo di differenziazione tra l'atto di contestazione per il recupero delle imposte e quello per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi poiché in entrambi i casi stabilisce la competenza in favore dell'Agenzia delle entrate Direzione regionale del luogo in cui ha il domicilio fiscale il trasgressore ovvero il Caf che, nella specie, ha sede legale a Roma.
La lettera della norma è chiara e radica una competenza funzionale, quindi, inderogabile, che non può essere disattesa dal fatto che il controllo sui modelli 730 spetta all'ufficio del luogo di domicilio fiscale del contribuente poiché è coerente con i principi generali, secondo cui la competenza è radicata in relazione al domicilio fiscale del soggetto nei cui confronti viene fatta valere la pretesa impositiva che è, appunto, il Caf che è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta dovuta.
In questo senso si è espressa da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 11660 del 30/04/2024 che ha stabilito che “la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del
1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del
1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.”
Proprio il fatto che la somma dovuta non è l'imposta, ma un importo ad essa corrispondente, conferma la natura sanzionatoria, con conseguente competenza dell'ufficio di Roma ove ha domicilio fiscale il Caf su cui grava l'obbligazione.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata, le spese vanno compensate per l'oscillazione della giurisprudenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma per l'ulteriore corso. Spese compensate.