TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AN Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3670/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Testasecca, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.11.2024, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che la ricorrente sia “affetta da “Malattia cerebrovascolare su base ischemica con atrofia e sindrome involutiva. Cardiopatia ipertensiva. Grave insufficienza venosa degli arti inferiori già trattata chirurgicamente. IRC al IV stadio. Incontinenza urinaria. Pregresso carcinoma basocellulare operato. Poliartrosi ad incidenza funzionale con deficit deambulatorio severo-grave in obesità grave”. Tali infermità hanno i caratteri di permanenza in senso medico legale
e conferiscono il diritto sia all'indennità di accompagnamento che allo status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 della L.104/92) a decorrere dal 16/06/2025”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alla data di decorrenza dei requisiti sanitari, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida, con totale e permanente inabilità al lavoro (100%), con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nonché soggetto in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dal 16.06.2025; compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AN Di DO
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AN Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3670/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Testasecca, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.11.2024, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che la ricorrente sia “affetta da “Malattia cerebrovascolare su base ischemica con atrofia e sindrome involutiva. Cardiopatia ipertensiva. Grave insufficienza venosa degli arti inferiori già trattata chirurgicamente. IRC al IV stadio. Incontinenza urinaria. Pregresso carcinoma basocellulare operato. Poliartrosi ad incidenza funzionale con deficit deambulatorio severo-grave in obesità grave”. Tali infermità hanno i caratteri di permanenza in senso medico legale
e conferiscono il diritto sia all'indennità di accompagnamento che allo status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 della L.104/92) a decorrere dal 16/06/2025”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alla data di decorrenza dei requisiti sanitari, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida, con totale e permanente inabilità al lavoro (100%), con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nonché soggetto in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dal 16.06.2025; compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AN Di DO