Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7221 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15090/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15090 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza Italiana e accertare il diritto della ricorrente all’ottenimento della cittadinanza Italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Giuseppe AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Premette la parte ricorrente di essere cittadina Ucraina regolarmente soggiornante in Italia da almeno un decennio e di avere presentato, in data -OMISSIS-, domanda per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, emetteva il decreto di reiezione della domanda di concessione della cittadinanza, essendo emersi dal corso dell’istruttoria i seguenti elementi ostativi:
- una “ sentenza del tribunale in composizione monocratica di Ferrara” del -OMISSIS- divenuta “irrevocabile il -OMISSIS- per furto art. 624 c.p. ” ritenuta dall’Amministrazione “ indice sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”;
- “ l’istante, all’atto della presentazione della domanda, non ha autocertificato di aver riportato condanne” ;
Il suddetto provvedimento viene impugnato con il presente ricorso, affidato al seguente unico motivo:
1. Violazione di legge ovvero eccesso di potere di cui all’art. 9 co.1 lett. e), L. 91/1992 per non compiuta integrazione alla luce di commesso reato;
2. All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione.
3.1. Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91/1992 la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono … [lo straniero] a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Orbene, il decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza gravato si fonda su due distinti elementi ostativi:
- una sentenza emessa in data -OMISSIS- dal Tribunale in composizione monocratica di Ferrara, per furto in supermercato (art. 624 c.p.);
- l’omessa autocertificazione da parte del richiedente, all’atto della presentazione dell’istanza, della propria effettiva posizione giudiziaria, non avendo “ autocertificato di aver riportato condanne ”.
In ragione della commissione di tali violazioni l’Amministrazione ha pertanto correttamente ritenuto il richiedente inaffidabile e non compiutamente integrato nella comunità nazionale, secondo la propria valutazione discrezionale che si ritiene priva dei vizi di illogicità o di abnormità dedotti dalla parte ricorrente.
Né possono accogliersi i rilievi in merito alla illegittimità del provvedimento di mancata concessione della cittadinanza per avere il ricorrente compiuto una nuova violazione del codice penale mediante la falsa dichiarazione circa il non aver subito condanne, posto che la dedotta violazione della norma che impone di non commettere false dichiarazioni non costituisce l’unica ragione posta a base del provvedimento di reiezione finale.
Per tali ragioni, non appare manifestamente irragionevole o illogica la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, laddove ha ritenuto di far assurgere le predette condotte ad indice sintomatico di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza.
Occorre, inoltre, aggiungere che non pare assumere alcuna portata dirimente il fatto che in relazione all’anzidetta condanna sia intervenuta la riabilitazione, essendo questa irrilevante ai fini della legittimità del gravato provvedimento in quanto intervenuta soltanto in data -OMISSIS-, ossia in data successiva alla domanda di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-) e al provvedimento di diniego gravato (-OMISSIS-).
Preme peraltro ribadire che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n. 1057).
Pertanto, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
Da quanto esposto consegue la correttezza della valutazione effettuata dall’Amministrazione, essendo risultata a carico della ricorrente una sentenza di condanna del Tribunale in composizione monocratica di Ferrara per il reato di furto ed avendo il ricorrente omesso di autocertificare la sussistenza di carichi penali e non potendosi ritenere irragionevole la conseguente valutazione dell’amministrazione di considerare “ la vicenda penale sopraindicata […] indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente ed una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR AV, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Giuseppe AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe AU | AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.