Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2025REG.PROV.COLL.
N. 09599/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9599 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Pezzucchi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia a New Delhi, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia a New Delhi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Riccardo Carpino.
Nessuno è comparso per le parti costituite.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il diniego di un visto di reingresso per un permesso di soggiorno avente scadenza 4 agosto 2021 ad un cittadino indiano nel corso della pandemia Covid 19.
In particolare, l’appellante è stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo in data 5 agosto 2020 con scadenza al 4 agosto 2021 ed è rientrato nel suo paese di origine in data 12 aprile 2021.
In data 20 settembre 2021 ha presentato istanza di visto di reingresso in relazione alla quale l’Ambasciata d’Italia a New Dheli ha espresso il diniego in data 3 marzo 2022 respingendo la domanda e ciò in considerazione del parere negativo della Questura di -OMISSIS- del 2 marzo 2022; in detto parere la Questura faceva riferimento al ripristino dei voli dall’India, che avrebbe consentito il rientro sul territorio nazionale, ai fini della presentazione dell’istanza di rinnovo nonché la violazione dell’art. 13 d.P.R. 394/1999 che prevedrebbe il rinnovo “entro 60 giorni dalla scadenza”.
2. Avverso i richiamati provvedimenti l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che lo ha rigettato.
In particolare, nel corso del giudizio, a seguito degli adempimenti istruttori disposti dal Giudice, la Questura di -OMISSIS- in data 5 agosto 2022 ha precisato che “il cittadino straniero non ha prodotto alcuna documentazione attestante un valido impedimento al rientro in Italia quali, ad esempio, copia delle disposizioni del Paese di origine attestanti eventuali ostacoli a causa dell'interdizione ai viaggi internazionali e/o copia dei biglietti acquistati che non è stato possibile utilizzare per il diniego all'espatrio, questo ufficio con nota del 2/3/2022, esprimeva parere contrario alla richiesta di reingresso in considerazione della revoca del blocco dei trasferimenti e del ripristino delle tratte aeree che avrebbero consentito il rientro del cittadino indiano in tempo utile al suo rinnovo, quindi 60 giorni prima della scadenza, così come previsto dagli artt. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 ed art. 13 del d.P.R. 394/1999 ”.
Il giudice di primo grado ha quindi motivato il rigetto sulla scorta del fatto che, sulla base dei provvedimenti emergenziali dell’epoca (ordinanza del Ministro della salute del 18 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella G.U. n. 145 del 19 giugno 2021), le misure riguardanti il divieto di ingresso e transito nel territorio italiano, “relative agli spostamenti dall'India… sono prorogate fino al 30 luglio 2021”.
Da ciò ne ha fatto conseguire che il ricorrente avrebbe potuto legittimamente chiedere, sin dal momento della pubblicazione della predetta ordinanza del 18 giugno 2021, il visto di reingresso per una data dall’1° agosto 2021 al 4 agosto 2021, data quest’ultima anteriore alla scadenza del permesso di soggiorno.
3. Propone appello il cittadino indiano per il seguente motivo:
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto o carenza di istruttoria, carenza e difetto di motivazione violazione e/o erronea applicazione delle Ordinanze del Ministero della salute 28.4.2021, 18.6.2021, 29.7.2021.
In particolare, l’appellante rileva che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le disposizioni limitative dei viaggi e quindi l’impossibilità di rientro in Italia in tempo utile, prima della scadenza del titolo di soggiorno, non derivava da disposizioni delle Autorità indiane ma da provvedimenti del Governo italiano.
Rileva, inoltre, che con ordinanza 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 il Ministero della salute ha prorogato ulteriormente il divieto di reingresso dall’India fino al 30 agosto 2021; rileva che, conseguentemente, era impossibile sino a quella data il rientro sul territorio nazionale essendo quindi erroneo l’assunto del giudice di primo grado che lo ha ritenuto possibile per il periodo 1-4 agosto 2021, ossia entro la data di scadenza del permesso.
Rileva quindi che solo la successiva ordinanza del 28 agosto 2021 ha autorizzato il rientro a decorrere dal 30 agosto 2021 per i soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica, stabilita in data anteriore alla detta ordinanza ricomprendendosi in tale categoria anche l’appellante.
L’istanza cautelare, proposta unitamente al ricorso, è stata rigettata.
4. Il motivo è fondato.
Il complesso quadro dei provvedimenti emergenziali va così ricostruito:
- con ordinanza del Ministro della Salute del 29 aprile 2021 è stato autorizzato il rientro dall’India ai soli cittadini italiani residenti in Italia;
- con ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021, pubblicata nella G.U. n. 145 del 19 giugno 2021, le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021”, ossia le misure riguardanti il divieto di ingresso e transito nel territorio italiano, “relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021”;
- con successiva ordinanza del Ministro della salute del 29 luglio 2021 (G.U. 30 luglio 2021) le misure riguardanti il divieto di ingresso e transito nel territorio italiano, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dalle ordinanze del Ministro della salute 6 maggio 2021, 30 maggio 2021 e 18 giugno 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono state prorogate fino al 30 agosto 2021;
- con successiva ordinanza del 28 agosto 2021 (GU n.207 del 30-8-2021) è stato autorizzato il rientro dall’India a tutti coloro che hanno soggiornato in India.
Ne consegue che il divieto di viaggi in Italia da parte di cittadini indiani, come risulta dagli atti di causa (nota ambasciata del 9 maggio 2022) aveva inizio il 29 aprile 2021, quindi poco dopo il rientro del 12 aprile 2021 in India dell’appellante, per cessare con la richiamata ordinanza del 28 agosto 2021 con decorrenza 31 agosto 2021; in un contesto di pandemia che, va ricordato, ha visto peraltro continue proroghe dei permessi di soggiorno essendo la prima proroga al 30 agosto 2020, data poi sempre ulteriormente prorogata.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado quindi non era possibile rientrare dall’India sino al 31 agosto 2021, ossia in un momento successivo alla scadenza del permesso di soggiorno del 4 agosto 2021; quindi risulta inesigile, in considerazione del divieto sino al 31 agosto 2021 (come attestato anche dalla nota dell’Ambasciata del 9 maggio 2022 agli atti di causa) quanto statuito dal giudice di primo grado in merito al rientro in tempo utile (dal 1° al 4 agosto 2021) al fine di presentare istanza di rinnovo essendo l’appellante nella giuridica impossibilità di provvedere in tal senso.
Peraltro va in ultimo chiarito che, difformemente da come sostenuto dalla Questura di -OMISSIS-, i divieti di ingresso sul territorio nazionale per i cittadini indiani trovavano fonte in disposizioni nazionali.
5. In considerazione di quanto sin qui prospettato il ricorso è accolto.
6. Sussistono idonei motivi, in considerazione della complessità della ricostruzione normativa in materia, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO