Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00825/2026REG.PROV.COLL.
N. 02928/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2928 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Francesco Uselli, Massimiliano Lautieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, Questura di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna (Sezione Prima) n. 00731/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna e della Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NZ AR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui la Questura di Bologna ha respinto la domanda diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Il Tar adito ha respinto il gravame perché infondato, in quanto:
“ l’Amministrazione ha correttamente valutato la pericolosità sociale del ricorrente e ha ritenuto di privilegiare - nell’ambito di un giudizio ampiamente discrezionale non inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza - non solo le esigenze di tutela della sicurezza pubblica ma anche e soprattutto –giusta la tipologia del reato accertato a carico dello straniero – la prioritaria sicurezza degli stessi familiari del ricorrente medesimo…..
Tale valutazione di pericolosità sociale sfugge alle censure formulate in ricorso, atteso che l’Amministrazione ha adeguatamente considerato la situazione personale del ricorrente, la mancata integrazione sociale del medesimo e la sua incapacità di acquisire la consapevolezza di dover vivere nel rispetto delle leggi del Paese ospitante…
…va altresì rilevata la contraddittorietà di quanto sostenuto in ricorso, nella parte in cui, al fine di dimostrare l’inserimento nel tessuto sociale italiano, si afferma che il ricorrente vive con la propria famiglia costituita dalla moglie (-OMISSIS-), al cui mantenimento il medesimo provvede in via esclusiva, inviando periodicamente somme di denaro come dimostrato dalle ricevute di trasferimento di denaro prodotte agli atti del giudizio, dalle quali emerge, però, che la moglie del ricorrente si trova in Marocco (o, quanto meno, in quel paese sono inviate le somme di denaro, risultando -OMISSIS- il beneficiario del trasferimento e il Marocco quale paese di destinazione) ”.
3.1. Con l’atto di appello, il ricorrente:
- contesta le statuizioni della sentenza impugnata, che a suo dire ha errato nella qualificazione giuridica della sua istanza di rinnovo che è per motivi di lavoro e non familiari;
- precisa che la moglie risiede in Italia con il marito e che non hanno avuto più alcun litigio, dopo quello del 2019 (allegando dichiarazione dell’interessata);
- sottolinea che il G.I.P. nel concedergli le attenuanti generiche ha fatto espresso riferimento al mutamento della sua condotta ed alla sua incensuratezza;
- qualifica la sentenza come aberrante, perché avalla l’espulsione “ di un cittadino extracomunitario che lavora regolarmente in Italia da almeno oltre quindici anni, ha stretto legami di amicizia con i propri vicini ed è ben inserito nel tessuto sociale italiano dove vive con la propria famiglia ”.
3.2. L’appellante, in data 27 giugno 2025, ha prodotto istanza di prelievo, segnalando:
- di essere stato sospeso dal proprio datore di lavoro nonostante la pendenza del giudizio di appello.
- che “ Il danno subito dal ricorrente a causa della mancata sollecita definizione del procedimento di merito (la quale, in caso di esito negativo, avrebbe comunque consentito al sig. -OMISSIS- di rivolgersi all’Autorità Giurisdizionale Europea per tutelare i propri diritti gravemente lesi sia dall’ingiusta e errata sentenza di primo grado, sia dal mancato accoglimento dell’istanza cautelare in appello nonostante la palese fondatezza del ricorso e la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti per la concessione della tutela cautelare, sia dal grave ritardo nella fissazione dell’udienza di merito) è enorme e gravissimo incidendo, compromettendoli, su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti ”.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile, senza depositare memorie.
5. In esito alla camera di consiglio del 9 maggio 2024 è stata emanata l’ordinanza n. 1790/2024, con cui è stata respinta l’istanza cautelare:
“ Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della presente fase e salvo gli approfondimenti propri della fase di merito, l’appello cautelare non appare suscettibile di favorevole delibazione in considerazione della natura del precedente penale dell’appellante;
Il Collegio ritiene che il ricorso non risulta assistito dal fumus boni iuris e che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare ”.
6. All’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Dall’esame degli atti di causa emerge, ictu oculi , che l’Amministrazione ha ritenuto particolarmente grave la condanna della Corte di Appello di Bologna per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Tale giudizio di pericolosità sociale non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto dell’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in subiecta materia.
2.2. Nel senso, non può neanche fondatamente lamentarsi la mancata considerazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale dello straniero, posto che proprio in ambito familiare si sarebbero consumate le gravi condotte alla base del provvedimento impugnato in primo grado.
2.3. In sintesi, seguendo i principi giurisprudenziali di settore, la sentenza appellata risulta immune dai vizi denunciati e analoghe valutazioni possono esperirsi per il provvedimento impugnato, perché l’Amministrazione ha svolto un’attenta e scrupolosa istruttoria, di cui ha dato conto in modo esaustivo e sufficientemente supportato in ordine all’ iter logico-giuridico seguito per la sua adozione.
3.1. In conclusione, alla luce di pregnanti esigenze di tutela, le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità.
3.2. Ne discende che l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
3.3. La presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, considerata anche l’assenza di difese scritte da parte dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AD, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
NZ AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ AR | EL AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.