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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/12/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1775/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AE AN, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Napoli n. 36;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Guerriero, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi n. 23;
APPELLATO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Controparte_3 P.IVA_2
Tozzi, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Piazza A. Diaz n. 1;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del con riferimento CP_2 Controparte_3 alla sentenza n. 954/2023 (resa a definizione dei giudizi riuniti r.g. n. 5053/2021 e n. r.g. 5034/2021) e
1 limitatamente a quest'ultimo giudizio, avente ad oggetto alla cartella di pagamento n.
10020120008464260000) depositata il 07.02.2023 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di pagamento n. CP_2
10020120008464260000 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare ) risalente all'anno 2010, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza Per_1 della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria e riconosciuto l'interesse dell'attore a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito tributario, il
Giudice di pace ha accolto la domanda e condannato l' al pagamento delle spese di lite. CP_4
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo rigettato la domanda per l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo esattoriale in carenza di interesse ad agire.
Con comparsa depositata il 06.04.2023 si è costituita ribadendo l'ammissibilità CP_2 dell'azione proposta in primo grado in forza della pronuncia sella Suprema Corte n. 19704/2015 ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata in data 08.06.2023 si è costituito il Controparte_3 eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (scaturendo la cartella oggetto di gravame dall'omesso pagamento di tributi, quali la ) ed insistendo per l'accoglimento Per_1 dell'appello.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione inerente all'errata indicazione dei
“termini per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 347 c.pc. comma I che richiama l'art.163 comma VII c.p.c e cioè 70 gg. al posto di 20 gg così come indicato nell'atto di appello” risulta sanata dalla costituzione del convenuto (Cassazione, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17691: anche in appello, la costituzione del convenuto sana la nullità della citazione per mancanza degli elementi della vocatio in ius).
Priva di fondamento risulta l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la stessa risulta pubblicata in data 07.02.2023 e non notificata ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per l'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; da ciò consegue che, operando il termine c.d. lungo di sei mesi per la proposizione del gravame, l'appello è tempestivo (la notifica della citazione dell'atto d'appello risulta infatti perfezionatasi in data 09.03.2023).
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dal
. Controparte_5
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza
2 costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che
“[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza
3 della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Dunque, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella recente pronuncia n. 16986/2022 con la quale, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art.
2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn. 35116/2022 e
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
Da ultimo, non appare superfluo aggiungere che anche parte della giurisprudenza di merito di
4 questo circondario è giunta alle medesime condivisibili conclusioni (cfr. Gdp di Nocera Inferiore sent.
n. 2241/2021 pubblicata l'08.10.2021).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia (e ciò senza considerare che, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., la violazione delle norme in punto di riparto di giurisdizione rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co. 3 c.p.c. e che, sotto un diverso profilo, nel caso di specie risulta rispettato l'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. tra le altre
Cass. civ. n. 13535/2018, considerando che nel caso di specie non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. eccepita dall'appellato, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati: cfr. Cass. civ. n. 15274/2019).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato in favore CP_2 del e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui Controparte_3 al d.m. n. 55/2014 (come modificati dai d.m. n. 37/2018 e n. 149/2022), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
Le spese nei confronti dell' vanno integralmente compensate, non avendo quest'ultima CP_4 eccepito il difetto di giurisdizione.
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal limitatamente al giudizio recante Controparte_3
r.g. n. 5034/2021, avente ad oggetto alla cartella di pagamento n. 10020120008464260000;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario limitatamente al giudizio recante r.g. n. 5034/2021, avente ad oggetto alla cartella di pagamento n. 10020120008464260000;
3) condanna al pagamento in favore del di 1/3 delle CP_2 Controparte_3
5 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore del di 1/3 delle CP_2 Controparte_3 spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado nei confronti del
[...]
. Controparte_3
6) compensa integralmente le spese di primo e secondo grado nei confronti dell'
[...]
. Controparte_6
Nocera Inferiore, 02.12.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1775/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AE AN, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Napoli n. 36;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Guerriero, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi n. 23;
APPELLATO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Controparte_3 P.IVA_2
Tozzi, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Piazza A. Diaz n. 1;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del con riferimento CP_2 Controparte_3 alla sentenza n. 954/2023 (resa a definizione dei giudizi riuniti r.g. n. 5053/2021 e n. r.g. 5034/2021) e
1 limitatamente a quest'ultimo giudizio, avente ad oggetto alla cartella di pagamento n.
10020120008464260000) depositata il 07.02.2023 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di pagamento n. CP_2
10020120008464260000 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare ) risalente all'anno 2010, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza Per_1 della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria e riconosciuto l'interesse dell'attore a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito tributario, il
Giudice di pace ha accolto la domanda e condannato l' al pagamento delle spese di lite. CP_4
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo rigettato la domanda per l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo esattoriale in carenza di interesse ad agire.
Con comparsa depositata il 06.04.2023 si è costituita ribadendo l'ammissibilità CP_2 dell'azione proposta in primo grado in forza della pronuncia sella Suprema Corte n. 19704/2015 ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata in data 08.06.2023 si è costituito il Controparte_3 eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (scaturendo la cartella oggetto di gravame dall'omesso pagamento di tributi, quali la ) ed insistendo per l'accoglimento Per_1 dell'appello.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione inerente all'errata indicazione dei
“termini per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 347 c.pc. comma I che richiama l'art.163 comma VII c.p.c e cioè 70 gg. al posto di 20 gg così come indicato nell'atto di appello” risulta sanata dalla costituzione del convenuto (Cassazione, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17691: anche in appello, la costituzione del convenuto sana la nullità della citazione per mancanza degli elementi della vocatio in ius).
Priva di fondamento risulta l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la stessa risulta pubblicata in data 07.02.2023 e non notificata ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per l'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; da ciò consegue che, operando il termine c.d. lungo di sei mesi per la proposizione del gravame, l'appello è tempestivo (la notifica della citazione dell'atto d'appello risulta infatti perfezionatasi in data 09.03.2023).
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dal
. Controparte_5
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza
2 costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che
“[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza
3 della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Dunque, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella recente pronuncia n. 16986/2022 con la quale, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art.
2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn. 35116/2022 e
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
Da ultimo, non appare superfluo aggiungere che anche parte della giurisprudenza di merito di
4 questo circondario è giunta alle medesime condivisibili conclusioni (cfr. Gdp di Nocera Inferiore sent.
n. 2241/2021 pubblicata l'08.10.2021).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia (e ciò senza considerare che, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., la violazione delle norme in punto di riparto di giurisdizione rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co. 3 c.p.c. e che, sotto un diverso profilo, nel caso di specie risulta rispettato l'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. tra le altre
Cass. civ. n. 13535/2018, considerando che nel caso di specie non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. eccepita dall'appellato, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati: cfr. Cass. civ. n. 15274/2019).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato in favore CP_2 del e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui Controparte_3 al d.m. n. 55/2014 (come modificati dai d.m. n. 37/2018 e n. 149/2022), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
Le spese nei confronti dell' vanno integralmente compensate, non avendo quest'ultima CP_4 eccepito il difetto di giurisdizione.
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal limitatamente al giudizio recante Controparte_3
r.g. n. 5034/2021, avente ad oggetto alla cartella di pagamento n. 10020120008464260000;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario limitatamente al giudizio recante r.g. n. 5034/2021, avente ad oggetto alla cartella di pagamento n. 10020120008464260000;
3) condanna al pagamento in favore del di 1/3 delle CP_2 Controparte_3
5 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore del di 1/3 delle CP_2 Controparte_3 spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado nei confronti del
[...]
. Controparte_3
6) compensa integralmente le spese di primo e secondo grado nei confronti dell'
[...]
. Controparte_6
Nocera Inferiore, 02.12.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
6