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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/09/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 80/2025 rgl
Svolgimento del processo.
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
e residente in (50063) GL e Incisa RN C.F._1
(FI), Via G.B. Vico n. 36
nato ad [...] il Parte_2
12.0 066) GG (FI), Via Monicoro n. 106/a (difeso dall'avv. Cristina Farri) a mezzo ricorso depositato il 3/2/2025
contro
C.F. con sede Legale in Piazza CP_1 P.IVA_1
Fernando de Lucia n. 37 00139 Roma (Rm) e sede Operativa in Via I Maggio n. 12 53027 San UI d'CI (Si) (che resterà contumace)
esercitavano azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 3-4, letterali):
“
1. Accertare e dichiarare la mancata corresponsione da parte della dell'indennità di mancato preavviso CP_1 rispettivamente indicata nella lettera di licenziamento del 5 luglio 2024 pari a:
per il Signor ad Euro 5.000,00 nette pari ad un Parte_1 lordo di € 6.826,76
1 per il Signor ad Euro 3400,00 netti pari ad Parte_2
3670,68 € lordi o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Condannare in conseguenza di quanto sopra accertato e dichiarato la C.F. con sede Legale in CP_1 P.IVA_1
Piazza Fernando de Lucia n. 37 00139 Roma (Rm) e sede Operativa in Via I Maggio n. 12 53027 San UI d'CI (Si) in persona del l.r.p.t. al pagamento dell'indennità di mancato preavviso rispettivamente:
per il Signor ad Euro 5.000,00 nette pari ad un Parte_1 lordo di € 6.826,76; per il Signor ad Euro 3400,00 netti pari ad Parte_2
€ 3670,68 lordi;
o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
Vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Parte convenuta – – non si costituiva in giudizio. CP_1
*
All'udienza 10/9/2025 nella causa n. 80/2025 rgl sono comparsi: per i lavoratori ricorrenti l'avv. Cristina Farri. Nessuno compare per CP_1
Verificata la regolarità del contraddittorio (produzione del 8/9/2025) il giudice dichiara la contumacia della convenuta. CP_2
Parte ricorrente si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Il giudice invita alla discussione e all'esito si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assente parte ricorrente, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo
2 il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La domanda è fondata, nei suoi profili di fatto e giuridici.
I lavoratori ricorrenti sono stati assunti dalla CP_1 rispettivamente: il 19.02.2024 come impiegato Terziario Parte_1
Confcommercio; il 02.04.2024 come operaio Terziario Parte_2
Confcommercio.
Dopo la trasformazione da tempo determinato ad indeterminato il rapporto di lavoro cessava per entrambi in data 05.07.2024 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
I ricorrenti non prestavano attività lavorativa nel periodo di preavviso, così come stabilito nella lettera di licenziamento (docc. 9 e 17, rispettivamente), dove si comunicava che la relativa indennità di preavviso sarebbe stata liquidata insieme alle spettanze dell'ultima busta paga;
nessuna somma era corrisposta ed è stata fino ad ora corrisposta, e per il pagamento dell'ultima busta (senza preavviso) e del TFR gli stessi hanno dovuto presentare ricorso per decreto ingiuntivo, pagato solo nella parte capitale e non nelle spese legali.
Sulla base della categoria e delle mansioni assegnate, in base al CCNL, i ricorrenti hanno diritto ad un preavviso di 2 mensilità, che calcolate sul contratto di assunzione e la lettera di impegno sono pari per ad € 5.000,00 nette per un lordo di € 6.826,76 come Parte_1 da pegno prodotta;
per ad € Parte_2
3400,00 netti pari ad un lordo di € 3670,68 come da lettera di impegno prodotta.
La domanda della parte ricorrente (i due lavoratori) merita pertanto integrale accoglimento.
La parte convenuta, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
3
P.Q.M.
condanna la – contumace - al pagamento CP_1 dell'indennità di ma o rispettivamente:
per pari ad € 5.000,00 netti per un lordo di € Parte_1
6.826,76; per pari ad € 3.400,00 netti per un lordo Parte_2 di € 3.670,68. Oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex artt. 429 cpc, 150 disp. att. c.p.c. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione), con aumento del 30 % per il numero delle parti oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore della procuratrice antistataria, oltre € 118,50 + 49,00 per spese (contributo unificato).
Siena, 10/9/2025
il giudice Delio Cammarosano
4
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 80/2025 rgl
Svolgimento del processo.
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
e residente in (50063) GL e Incisa RN C.F._1
(FI), Via G.B. Vico n. 36
nato ad [...] il Parte_2
12.0 066) GG (FI), Via Monicoro n. 106/a (difeso dall'avv. Cristina Farri) a mezzo ricorso depositato il 3/2/2025
contro
C.F. con sede Legale in Piazza CP_1 P.IVA_1
Fernando de Lucia n. 37 00139 Roma (Rm) e sede Operativa in Via I Maggio n. 12 53027 San UI d'CI (Si) (che resterà contumace)
esercitavano azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 3-4, letterali):
“
1. Accertare e dichiarare la mancata corresponsione da parte della dell'indennità di mancato preavviso CP_1 rispettivamente indicata nella lettera di licenziamento del 5 luglio 2024 pari a:
per il Signor ad Euro 5.000,00 nette pari ad un Parte_1 lordo di € 6.826,76
1 per il Signor ad Euro 3400,00 netti pari ad Parte_2
3670,68 € lordi o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Condannare in conseguenza di quanto sopra accertato e dichiarato la C.F. con sede Legale in CP_1 P.IVA_1
Piazza Fernando de Lucia n. 37 00139 Roma (Rm) e sede Operativa in Via I Maggio n. 12 53027 San UI d'CI (Si) in persona del l.r.p.t. al pagamento dell'indennità di mancato preavviso rispettivamente:
per il Signor ad Euro 5.000,00 nette pari ad un Parte_1 lordo di € 6.826,76; per il Signor ad Euro 3400,00 netti pari ad Parte_2
€ 3670,68 lordi;
o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
Vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Parte convenuta – – non si costituiva in giudizio. CP_1
*
All'udienza 10/9/2025 nella causa n. 80/2025 rgl sono comparsi: per i lavoratori ricorrenti l'avv. Cristina Farri. Nessuno compare per CP_1
Verificata la regolarità del contraddittorio (produzione del 8/9/2025) il giudice dichiara la contumacia della convenuta. CP_2
Parte ricorrente si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Il giudice invita alla discussione e all'esito si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assente parte ricorrente, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo
2 il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La domanda è fondata, nei suoi profili di fatto e giuridici.
I lavoratori ricorrenti sono stati assunti dalla CP_1 rispettivamente: il 19.02.2024 come impiegato Terziario Parte_1
Confcommercio; il 02.04.2024 come operaio Terziario Parte_2
Confcommercio.
Dopo la trasformazione da tempo determinato ad indeterminato il rapporto di lavoro cessava per entrambi in data 05.07.2024 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
I ricorrenti non prestavano attività lavorativa nel periodo di preavviso, così come stabilito nella lettera di licenziamento (docc. 9 e 17, rispettivamente), dove si comunicava che la relativa indennità di preavviso sarebbe stata liquidata insieme alle spettanze dell'ultima busta paga;
nessuna somma era corrisposta ed è stata fino ad ora corrisposta, e per il pagamento dell'ultima busta (senza preavviso) e del TFR gli stessi hanno dovuto presentare ricorso per decreto ingiuntivo, pagato solo nella parte capitale e non nelle spese legali.
Sulla base della categoria e delle mansioni assegnate, in base al CCNL, i ricorrenti hanno diritto ad un preavviso di 2 mensilità, che calcolate sul contratto di assunzione e la lettera di impegno sono pari per ad € 5.000,00 nette per un lordo di € 6.826,76 come Parte_1 da pegno prodotta;
per ad € Parte_2
3400,00 netti pari ad un lordo di € 3670,68 come da lettera di impegno prodotta.
La domanda della parte ricorrente (i due lavoratori) merita pertanto integrale accoglimento.
La parte convenuta, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
condanna la – contumace - al pagamento CP_1 dell'indennità di ma o rispettivamente:
per pari ad € 5.000,00 netti per un lordo di € Parte_1
6.826,76; per pari ad € 3.400,00 netti per un lordo Parte_2 di € 3.670,68. Oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex artt. 429 cpc, 150 disp. att. c.p.c. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione), con aumento del 30 % per il numero delle parti oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore della procuratrice antistataria, oltre € 118,50 + 49,00 per spese (contributo unificato).
Siena, 10/9/2025
il giudice Delio Cammarosano
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