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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2079/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2079 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ITALO LANCIERI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: Parte ricorrente ha precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 23-4-2025
per parte ricorrente: “1) accertare il credito dell'ingegner per le Parte_1 prestazioni professionali rese, come determinato con la parcella del 29 febbraio 2024, riconosciuto dalla stessa debitrice società 2) condannare Controparte_1 conseguentemente la società a corrispondere all'ingegner CP_1 Controparte_1
l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori e IVA di Parte_1 legge, oltre interessi dal giorno 1 marzo 2024 al saldo effettivo. Spese di causa integralmente rifuse, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente agisce in giudizio esponendo: -di aver prestato la propria attività professionale in favore della società resistente in ordine a intervento di riqualificazione energetica su immobile sito in Tione, p.ed. 1898, come da permesso di costruire del 2-12-2020;
-di aver emesso, in data 29-2-2024, parcella per l'importo di euro 15.000,00 oltre accessori di legge (per ammontare complessivo pari ad euro 19.032,00);
-che la società resistente proponeva soluzione alternativa al pagamento, così riconoscendo il credito azionato, tuttavia non provvedendo al relativo adempimento;
conclusivamente richiedendo la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di euro 15.000,00 oltre accessori di legge e interessi dal 1° marzo 2024 sino al saldo.
Pur regolarmente evocata in giudizio, la società resistente non si è costituita e con ordinanza del 13-1-2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita a mezzo della documentazione offerta dalla ricorrente, la causa è stata assunta in riserva per la decisione in sede di udienza del 23-4-2025 previa precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente come in ricorso.
2. Sull'accoglimento della domanda.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Il credito asserito, come derivante dalle prestazioni rese in favore della resistente, rinviene idonea e sufficiente dimostrazione: in primo luogo, in virtù delle pattuizioni contrattuali fra le parti (doc. 2 ric.), da cui si evince accordo per importo comunque superiore rispetto a quello azionato nel presente giudizio a titolo di acconto (doc. 3); in secondo luogo, tenuto conto della corrispondenza stragiudiziale fra le parti, che corrobora, oltre all'esecuzione dell'intervenuta prestazione, la proposta ad opera della resistente volta all'estinzione del credito, in tal modo riconosciuto, “tramite cessione di crediti fiscali” (…) “per un valore totale di 15.000 euro” (doc. 5 ric.: “Proposta di compensazione Parcella tramite Cessione di Crediti Fiscali”), contegno invero concludente in senso confermativo della pretesa allegata dal ricorrente, quest'ultima non potendo essere incrinata, in difetto di qualsivoglia elemento al riguardo, dal riferimento oltremodo generico a un importo “concordato” inferiore, non altrimenti precisato, rispetto a quello esposto nella parcella.
pag. 2/3 Quanto poi alla corrispondenza dd. 4-8-2024 (doc. 7 ric.) la stessa sembra evocare una richiesta di aiuto da parte della società resistente, senza per ciò solo contraddire l'an
e il quantum del credito azionato dal ricorrente.
Per tutto quanto sopra, le allegazioni attoree rinvengono idoneo riscontro documentale con conseguente sufficiente assolvimento del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c.
La domanda va, pertanto, accolta, con condanna della società resistente al pagamento della somma di euro 15.000,00 oltre accessori di legge e interessi legali con decorrenza, in difetto di atto formale di costituzione di mora in sede stragiudiziale, dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate avuto riguardo al decisum secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività in concreto espletata nei valori minimi per la fase di studio (euro 459,50), introduttiva (euro 388,50)
e decisionale (euro 850,50), nulla per quella istruttoria che non ha avuto luogo, esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 in difetto di atti e documenti con notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente (Cass. Civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), per il finale importo complessivo di euro 1.698,50 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 15.000,00 oltre accessori di legge e Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna la resistente a rimborsare al ricorrente Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 1.698,50 per onorario, oltre a rimb. Parte_1
forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 05/05/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2079/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2079 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ITALO LANCIERI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: Parte ricorrente ha precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 23-4-2025
per parte ricorrente: “1) accertare il credito dell'ingegner per le Parte_1 prestazioni professionali rese, come determinato con la parcella del 29 febbraio 2024, riconosciuto dalla stessa debitrice società 2) condannare Controparte_1 conseguentemente la società a corrispondere all'ingegner CP_1 Controparte_1
l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori e IVA di Parte_1 legge, oltre interessi dal giorno 1 marzo 2024 al saldo effettivo. Spese di causa integralmente rifuse, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente agisce in giudizio esponendo: -di aver prestato la propria attività professionale in favore della società resistente in ordine a intervento di riqualificazione energetica su immobile sito in Tione, p.ed. 1898, come da permesso di costruire del 2-12-2020;
-di aver emesso, in data 29-2-2024, parcella per l'importo di euro 15.000,00 oltre accessori di legge (per ammontare complessivo pari ad euro 19.032,00);
-che la società resistente proponeva soluzione alternativa al pagamento, così riconoscendo il credito azionato, tuttavia non provvedendo al relativo adempimento;
conclusivamente richiedendo la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di euro 15.000,00 oltre accessori di legge e interessi dal 1° marzo 2024 sino al saldo.
Pur regolarmente evocata in giudizio, la società resistente non si è costituita e con ordinanza del 13-1-2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita a mezzo della documentazione offerta dalla ricorrente, la causa è stata assunta in riserva per la decisione in sede di udienza del 23-4-2025 previa precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente come in ricorso.
2. Sull'accoglimento della domanda.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Il credito asserito, come derivante dalle prestazioni rese in favore della resistente, rinviene idonea e sufficiente dimostrazione: in primo luogo, in virtù delle pattuizioni contrattuali fra le parti (doc. 2 ric.), da cui si evince accordo per importo comunque superiore rispetto a quello azionato nel presente giudizio a titolo di acconto (doc. 3); in secondo luogo, tenuto conto della corrispondenza stragiudiziale fra le parti, che corrobora, oltre all'esecuzione dell'intervenuta prestazione, la proposta ad opera della resistente volta all'estinzione del credito, in tal modo riconosciuto, “tramite cessione di crediti fiscali” (…) “per un valore totale di 15.000 euro” (doc. 5 ric.: “Proposta di compensazione Parcella tramite Cessione di Crediti Fiscali”), contegno invero concludente in senso confermativo della pretesa allegata dal ricorrente, quest'ultima non potendo essere incrinata, in difetto di qualsivoglia elemento al riguardo, dal riferimento oltremodo generico a un importo “concordato” inferiore, non altrimenti precisato, rispetto a quello esposto nella parcella.
pag. 2/3 Quanto poi alla corrispondenza dd. 4-8-2024 (doc. 7 ric.) la stessa sembra evocare una richiesta di aiuto da parte della società resistente, senza per ciò solo contraddire l'an
e il quantum del credito azionato dal ricorrente.
Per tutto quanto sopra, le allegazioni attoree rinvengono idoneo riscontro documentale con conseguente sufficiente assolvimento del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c.
La domanda va, pertanto, accolta, con condanna della società resistente al pagamento della somma di euro 15.000,00 oltre accessori di legge e interessi legali con decorrenza, in difetto di atto formale di costituzione di mora in sede stragiudiziale, dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate avuto riguardo al decisum secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività in concreto espletata nei valori minimi per la fase di studio (euro 459,50), introduttiva (euro 388,50)
e decisionale (euro 850,50), nulla per quella istruttoria che non ha avuto luogo, esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 in difetto di atti e documenti con notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente (Cass. Civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), per il finale importo complessivo di euro 1.698,50 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 15.000,00 oltre accessori di legge e Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna la resistente a rimborsare al ricorrente Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 1.698,50 per onorario, oltre a rimb. Parte_1
forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 05/05/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 3/3