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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/11/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2444/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. RI FI ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2444 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
in proprio ( C.F.: ) e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di P.I.: ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso giusta, procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Fabio Dominici presso il cui studio in Perugia Via Cacciatori delle Alpi
n. 28 è elettivamente domiciliato
Attori-opponenti
P.I. ), quale procuratrice di Controparte_2 P.IVA_2 Parte_2
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta
[...] procura generale alle liti, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia
Galati, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bartolo 10/16 presso lo studio dell'Avv. Claudia Gillosi Convenuta-opposta
Avente ad oggetto: RI ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 28.10.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 in proprio e quale legale rappresentante di ha Parte_1 Controparte_1 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1803/2023 emesso dall'intestato Tribunale di Perugia il 17/04/2023, e notificato in data 3/5/ 2023 e
18./4/ 2023 su istanza di quale procuratrice di Controparte_2 Parte_2 per l'importo complessivo di euro 92.551,86 oltre interessi legali e spese della fase monitoria quale saldo debitorio relativo al conto corrente n. 80914 e al contratto di prestito finalizzato n. 8072259, sottoscritti in data 02/05/2012 da Controparte_1 presso Carichieti S.p.A. e oggetto di garanzia fideiussoria da parte di Parte_1
. A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno eccepito il difetto di
[...] titolarità del credito in capo a essendo stato prodotto in sede Parte_2 monitoria il solo avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non essendovi prova dell'avvenuta cessione di che trattasi e del suo contenuto. Gli opponenti hanno, inoltre, eccepito la carenza di prova documentale del credito azionato in giudizio in quanto la certificazione notarile non era resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e sussisteva incertezza in merito alla identificazione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. rilevava, infine, che la garanzia Parte_1 fideiussoria prestata era specifica per il solo contratto di finanziamento e non per il conto corrente e che qualora fosse stata ritenuta una fideiussione omnibus sarebbe affetta da nullità parziale per violazione della normativa antitrust, con conseguente estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo stato prodotto pagina 2 di 12 dall'opposta un solo un sollecito di pagamento con decadenza dal beneficio del termine e messa in mora in data 17/11/2020 e nessuna azione giudiziale era stata intrapresa nel termine previsto dalla norma codicistica. Rilevava infine che anche la fideiussione specifica poteva essere oggetto di censura per violazione della normativa antitrust.
Per questi motivi
gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “………… a) accertare e dichiarare l'insussistenza del credito ex adverso azionato e il difetto di legittimazione processuale e/o ad agire in capo
e per l'effetto, rigettare la domanda proposta nei confronti di Parte_2
e di b) accertare e dichiarare la Controparte_1 Parte_1 inefficacia/estinzione/nullità della fideiussione ex adverso prodotta sub doc. 3 e, per quanto possa occorrere, che il credito azionato -ove esistente- non è garantito dalla pretesa fideiussione, e per l'effetto rigettare la domanda proposta nei confronti di
Parte_1
- in subordine,
c) accogliere l'eccezione di nullità parziale della fideiussione, sia che la si qualifichi come omnibus che come specifica, relativamente alla clausola di cui all'art. 7 del relativo contratto, per violazione della normativa antitrust, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per le ragioni espresse nella narrativa dell'atto;
-in ogni caso-
d) accogliere l'opposizione con il presente atto svolta, revocando il D.I. nr.
662/2023, dichiarandolo comunque nullo ed improduttivo di ogni effetto giuridico;
e) concedere il favore delle spese, funzioni e onorari del giudizio”.
1.2 Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_2 Parte_2
in data 25.9.2023, deducendo che la cessione del credito in blocco in proprio
[...] favore era sufficientemente provata dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed allegava in giudizio l'attestazione della cessione del credito rilasciata dalla Banca cedente. L'opposta contestava la eccepita carenza di prova del credito ingiunto deducendo che in sede monitoria fossero stati allegati il contratto di conto corrente n. 80914 ed il contratto di prestito n. 8072259 e nessuna specifica pagina 3 di 12 contestazione era stata sollevata dagli opponenti ed allegava in sede monitoria copia degli estratti conto. Rilevava, infine, che il avesse rilasciato una Parte_1 fideiussione omnibus e non specifica e che la stessa si trovava al di fuori del perimetro temporale rispetto allo schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'Associazione RIa Italiana oggetto di censura da parte della Banca d'Italia., essendo, quindi, onere dell'opponente dare la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale al momento del rilascio della garanzia..
Per questi motivi
l'opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….. nel merito, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito, in via principale: rigettare
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. nel merito, in via gradata: condannare gli ingiunti al pagamento di quanto liquidato in decreto o alla diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
1.2 . A seguito della udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 11.6.2024 il Giudice, con ordinanza riservata del 21.9.2023 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo osservando che “ ….. in relazione al contratto di conto corrente, non appare sussistere nei confronti del alcun credito atteso che risulta Parte_1 prodotta agli atti soltanto una fideiussione specifica che ha ad oggetto il rapporto di finanziamento (cfr. doc. 3 del ricorso monitorio) e, dall'altro, in relazione al contratto di finanziamento, non appare sufficientemente provata la titolarità attiva della cessionaria, atteso che la dichiarazione di cessione del cedente Intesa S. PA non menziona il rapporto n. 8072259 per cui è stata chiesta l'ingiunzione (cfr. doc. 2 del ricorso monitorio e doc. 1 della comparsa di costituzione), ciò superando ogni questione in ordine alla sufficienza, a fini della prova della cessione del singolo credito, dell'estratto della Gazzetta Ufficiale;”. Con detta ordinanza veniva inoltre disposto l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria , il cui esito risultava stato negativo.
1.3 All'udienza del 26.11.2024 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 28.10.2025 fissata per la pagina 4 di 12 precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi spiegate ed il Giudice si riservava il deposito della sentenza nei termini ci cui all'ultimo comma di detta norma.
**********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa . Devono, infine essere richiamati in questa sede i principi - costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida ", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia pagina 5 di 12 necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass., sez.V, 11.5.2018, n.11458; Cass., sez.V,
9.1.2019, n.363).
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio concernente il conto corrente n. 80914 e il contratto di prestito finalizzato n. 8072259, sottoscritti in data 02/05/2012 da Controparte_1 presso Carichieti S.p.A. e oggetto di garanzia fideiussoria da parte di Parte_1
( doc.ti 1-2-3 fascicolo della fase monitoria) .
[...]
A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per pagina 6 di 12 l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso
pagina 7 di 12 dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Come detto gli opponenti hanno eccepito la carenza di prova della titolarità del credito azionato monitoriamente in capo alla opposta quale Controparte_2 procuratrice di Detta doglianza non costituisce un'eccezione Parte_2 pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, si deve rammentare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Per quanto concerne la prova della cessione ex art 58 Tub occorre rilevare che secondo un primo orientamento giurisprudenziale nomofilattico, ad oggi in via di superamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. L'orientamento prevalente più recente ritiene invece che, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (r Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n.
17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”,
pagina 8 di 12 conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito
Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Analogamente nella ordinanza della Corte di Cassazione 28790/2024 era stato osservato che “ in caso di cartolarizzazione, se il debitore ceduto contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, grava sul creditore cessionario dimostrare l'esistenza dell'accordo negoziale, con la precisazione che a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione del cessionario o la notifica della cessione mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ancorché ciò non vale ad escludere che tale avviso, insieme ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato dal giudice come indizio ai fini della prova presuntiva della cessione”.
Più di recente, sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza 9073/2025 ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277)………, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
pagina 9 di 12 operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
I suindicati principi sono stati ribaditi anche nella ordinanza della Corte di
Cassazione 21279/2025 secondo la quale “ Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01).
In conclusione deve essere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione che investe la fattispecie traslativa della titolarità del credito dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Nel caso in cui, come avvenuto nella presente controversia, siano oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, ovvero dei vari contratti, di cessione, il contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca pagina 10 di 12 cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie quale procuratrice di ha Controparte_2 Parte_2 dedotto, in sede monitoria e nel giudizio di opposizione di essere cessionaria pro soluto di alcuni crediti da parte di premettendo che Controparte_3 [...] era stata incorporata in in data 12.9.2017 e CP_4 Controparte_5 [...]
a decorrere dal 12.04.2021 era stata a sua volta incorporata nel gruppo CP_5
. L'opposta ha quindi prodotto l'avviso ex art 58 Tub pubblicato nella Controparte_6
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 148, del 14.12.2021 nel quale l'oggetto della cessione viene specificato “ taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Parte_3 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1999”.
A fronte delle contestazioni formulate dagli opponenti detto avviso non era sufficiente a dare prova dell'avvenuta cessione di credito in favore dell'opposta considerando che essa concerneva crediti sorti in un contesto temporale di oltre 70 anni e relativamente a posizioni debitorie classificate in sofferenza. Inoltre i contratti di conto corrente e di finanziamento allegati in giudizio riguardavano la Cassa di
Risparmio di Chieti S.p.a. mentre nessuna prova è stata fornita circa il passaggio di dette posizioni dalla originaria creditrice alla cedente Controparte_3 essendosi l'opposta limitata a dedurre, quale premessa, che era Controparte_4 stata incorporata in in data 12.9.2017 e a Controparte_5 Controparte_5 propria volta, era stata incorporata nel gruppo La prova dei Parte_3 passaggi intermedi della posizione debitoria degli opponenti dalla originaria creditrice Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. fino alla Banca cedente non è stata pagina 11 di 12 fornita neanche nel giudizio di opposizione nel quale l'opposta si è limitata a produrre una attestazione della avvenuta cessione da parte di datata Controparte_3
8.6.2023 che, oltre a non dare prova dei precedenti passaggi di detto credito, neppure menzionava il contratto di finanziamento n. 8072259 come osservato dal precedente giudicante nell'ordinanza di rigetto della provvisoria esecuzione ( doc. 1 fascicolo dell'opposizione). A riguardo di detto contratto di finanziamento si deve, inoltre, rilevare che l'opposta ha allegato in sede monitoria copia del contratto di finanziamento n . 8072259 ( doc. 2 ), mentre nella diffida del 17.11.2020 viene indicato il contratto n. 5550475 ( doc. 4) e nella certificazione notarile viene indicato un ulteriore e diverso numero di contratto ( doc. 5).
La mancata prova della titolarità del credito azionato da parte della società opposta comporta l'accoglimento dell'opposizione proposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto dovendosi ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta ex dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
- condanna quale procuratrice di al pagamento, Controparte_2 Parte_2 in favore degli opponenti delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 7.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Perugia, 11 novembre 2025
Il Giudice
RI FI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. RI FI ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2444 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
in proprio ( C.F.: ) e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di P.I.: ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso giusta, procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Fabio Dominici presso il cui studio in Perugia Via Cacciatori delle Alpi
n. 28 è elettivamente domiciliato
Attori-opponenti
P.I. ), quale procuratrice di Controparte_2 P.IVA_2 Parte_2
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta
[...] procura generale alle liti, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia
Galati, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bartolo 10/16 presso lo studio dell'Avv. Claudia Gillosi Convenuta-opposta
Avente ad oggetto: RI ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 28.10.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 in proprio e quale legale rappresentante di ha Parte_1 Controparte_1 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1803/2023 emesso dall'intestato Tribunale di Perugia il 17/04/2023, e notificato in data 3/5/ 2023 e
18./4/ 2023 su istanza di quale procuratrice di Controparte_2 Parte_2 per l'importo complessivo di euro 92.551,86 oltre interessi legali e spese della fase monitoria quale saldo debitorio relativo al conto corrente n. 80914 e al contratto di prestito finalizzato n. 8072259, sottoscritti in data 02/05/2012 da Controparte_1 presso Carichieti S.p.A. e oggetto di garanzia fideiussoria da parte di Parte_1
. A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno eccepito il difetto di
[...] titolarità del credito in capo a essendo stato prodotto in sede Parte_2 monitoria il solo avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non essendovi prova dell'avvenuta cessione di che trattasi e del suo contenuto. Gli opponenti hanno, inoltre, eccepito la carenza di prova documentale del credito azionato in giudizio in quanto la certificazione notarile non era resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e sussisteva incertezza in merito alla identificazione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. rilevava, infine, che la garanzia Parte_1 fideiussoria prestata era specifica per il solo contratto di finanziamento e non per il conto corrente e che qualora fosse stata ritenuta una fideiussione omnibus sarebbe affetta da nullità parziale per violazione della normativa antitrust, con conseguente estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo stato prodotto pagina 2 di 12 dall'opposta un solo un sollecito di pagamento con decadenza dal beneficio del termine e messa in mora in data 17/11/2020 e nessuna azione giudiziale era stata intrapresa nel termine previsto dalla norma codicistica. Rilevava infine che anche la fideiussione specifica poteva essere oggetto di censura per violazione della normativa antitrust.
Per questi motivi
gli opponenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “………… a) accertare e dichiarare l'insussistenza del credito ex adverso azionato e il difetto di legittimazione processuale e/o ad agire in capo
e per l'effetto, rigettare la domanda proposta nei confronti di Parte_2
e di b) accertare e dichiarare la Controparte_1 Parte_1 inefficacia/estinzione/nullità della fideiussione ex adverso prodotta sub doc. 3 e, per quanto possa occorrere, che il credito azionato -ove esistente- non è garantito dalla pretesa fideiussione, e per l'effetto rigettare la domanda proposta nei confronti di
Parte_1
- in subordine,
c) accogliere l'eccezione di nullità parziale della fideiussione, sia che la si qualifichi come omnibus che come specifica, relativamente alla clausola di cui all'art. 7 del relativo contratto, per violazione della normativa antitrust, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per le ragioni espresse nella narrativa dell'atto;
-in ogni caso-
d) accogliere l'opposizione con il presente atto svolta, revocando il D.I. nr.
662/2023, dichiarandolo comunque nullo ed improduttivo di ogni effetto giuridico;
e) concedere il favore delle spese, funzioni e onorari del giudizio”.
1.2 Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_2 Parte_2
in data 25.9.2023, deducendo che la cessione del credito in blocco in proprio
[...] favore era sufficientemente provata dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed allegava in giudizio l'attestazione della cessione del credito rilasciata dalla Banca cedente. L'opposta contestava la eccepita carenza di prova del credito ingiunto deducendo che in sede monitoria fossero stati allegati il contratto di conto corrente n. 80914 ed il contratto di prestito n. 8072259 e nessuna specifica pagina 3 di 12 contestazione era stata sollevata dagli opponenti ed allegava in sede monitoria copia degli estratti conto. Rilevava, infine, che il avesse rilasciato una Parte_1 fideiussione omnibus e non specifica e che la stessa si trovava al di fuori del perimetro temporale rispetto allo schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'Associazione RIa Italiana oggetto di censura da parte della Banca d'Italia., essendo, quindi, onere dell'opponente dare la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale al momento del rilascio della garanzia..
Per questi motivi
l'opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….. nel merito, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito, in via principale: rigettare
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. nel merito, in via gradata: condannare gli ingiunti al pagamento di quanto liquidato in decreto o alla diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
1.2 . A seguito della udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 11.6.2024 il Giudice, con ordinanza riservata del 21.9.2023 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo osservando che “ ….. in relazione al contratto di conto corrente, non appare sussistere nei confronti del alcun credito atteso che risulta Parte_1 prodotta agli atti soltanto una fideiussione specifica che ha ad oggetto il rapporto di finanziamento (cfr. doc. 3 del ricorso monitorio) e, dall'altro, in relazione al contratto di finanziamento, non appare sufficientemente provata la titolarità attiva della cessionaria, atteso che la dichiarazione di cessione del cedente Intesa S. PA non menziona il rapporto n. 8072259 per cui è stata chiesta l'ingiunzione (cfr. doc. 2 del ricorso monitorio e doc. 1 della comparsa di costituzione), ciò superando ogni questione in ordine alla sufficienza, a fini della prova della cessione del singolo credito, dell'estratto della Gazzetta Ufficiale;”. Con detta ordinanza veniva inoltre disposto l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria , il cui esito risultava stato negativo.
1.3 All'udienza del 26.11.2024 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 28.10.2025 fissata per la pagina 4 di 12 precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi spiegate ed il Giudice si riservava il deposito della sentenza nei termini ci cui all'ultimo comma di detta norma.
**********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa . Devono, infine essere richiamati in questa sede i principi - costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida ", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia pagina 5 di 12 necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass., sez.V, 11.5.2018, n.11458; Cass., sez.V,
9.1.2019, n.363).
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio concernente il conto corrente n. 80914 e il contratto di prestito finalizzato n. 8072259, sottoscritti in data 02/05/2012 da Controparte_1 presso Carichieti S.p.A. e oggetto di garanzia fideiussoria da parte di Parte_1
( doc.ti 1-2-3 fascicolo della fase monitoria) .
[...]
A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per pagina 6 di 12 l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso
pagina 7 di 12 dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Come detto gli opponenti hanno eccepito la carenza di prova della titolarità del credito azionato monitoriamente in capo alla opposta quale Controparte_2 procuratrice di Detta doglianza non costituisce un'eccezione Parte_2 pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, si deve rammentare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Per quanto concerne la prova della cessione ex art 58 Tub occorre rilevare che secondo un primo orientamento giurisprudenziale nomofilattico, ad oggi in via di superamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. L'orientamento prevalente più recente ritiene invece che, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (r Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n.
17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”,
pagina 8 di 12 conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito
Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Analogamente nella ordinanza della Corte di Cassazione 28790/2024 era stato osservato che “ in caso di cartolarizzazione, se il debitore ceduto contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, grava sul creditore cessionario dimostrare l'esistenza dell'accordo negoziale, con la precisazione che a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione del cessionario o la notifica della cessione mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ancorché ciò non vale ad escludere che tale avviso, insieme ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato dal giudice come indizio ai fini della prova presuntiva della cessione”.
Più di recente, sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza 9073/2025 ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277)………, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
pagina 9 di 12 operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
I suindicati principi sono stati ribaditi anche nella ordinanza della Corte di
Cassazione 21279/2025 secondo la quale “ Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01).
In conclusione deve essere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione che investe la fattispecie traslativa della titolarità del credito dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Nel caso in cui, come avvenuto nella presente controversia, siano oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, ovvero dei vari contratti, di cessione, il contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca pagina 10 di 12 cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie quale procuratrice di ha Controparte_2 Parte_2 dedotto, in sede monitoria e nel giudizio di opposizione di essere cessionaria pro soluto di alcuni crediti da parte di premettendo che Controparte_3 [...] era stata incorporata in in data 12.9.2017 e CP_4 Controparte_5 [...]
a decorrere dal 12.04.2021 era stata a sua volta incorporata nel gruppo CP_5
. L'opposta ha quindi prodotto l'avviso ex art 58 Tub pubblicato nella Controparte_6
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 148, del 14.12.2021 nel quale l'oggetto della cessione viene specificato “ taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Parte_3 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1999”.
A fronte delle contestazioni formulate dagli opponenti detto avviso non era sufficiente a dare prova dell'avvenuta cessione di credito in favore dell'opposta considerando che essa concerneva crediti sorti in un contesto temporale di oltre 70 anni e relativamente a posizioni debitorie classificate in sofferenza. Inoltre i contratti di conto corrente e di finanziamento allegati in giudizio riguardavano la Cassa di
Risparmio di Chieti S.p.a. mentre nessuna prova è stata fornita circa il passaggio di dette posizioni dalla originaria creditrice alla cedente Controparte_3 essendosi l'opposta limitata a dedurre, quale premessa, che era Controparte_4 stata incorporata in in data 12.9.2017 e a Controparte_5 Controparte_5 propria volta, era stata incorporata nel gruppo La prova dei Parte_3 passaggi intermedi della posizione debitoria degli opponenti dalla originaria creditrice Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. fino alla Banca cedente non è stata pagina 11 di 12 fornita neanche nel giudizio di opposizione nel quale l'opposta si è limitata a produrre una attestazione della avvenuta cessione da parte di datata Controparte_3
8.6.2023 che, oltre a non dare prova dei precedenti passaggi di detto credito, neppure menzionava il contratto di finanziamento n. 8072259 come osservato dal precedente giudicante nell'ordinanza di rigetto della provvisoria esecuzione ( doc. 1 fascicolo dell'opposizione). A riguardo di detto contratto di finanziamento si deve, inoltre, rilevare che l'opposta ha allegato in sede monitoria copia del contratto di finanziamento n . 8072259 ( doc. 2 ), mentre nella diffida del 17.11.2020 viene indicato il contratto n. 5550475 ( doc. 4) e nella certificazione notarile viene indicato un ulteriore e diverso numero di contratto ( doc. 5).
La mancata prova della titolarità del credito azionato da parte della società opposta comporta l'accoglimento dell'opposizione proposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto dovendosi ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta ex dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
- condanna quale procuratrice di al pagamento, Controparte_2 Parte_2 in favore degli opponenti delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 7.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Perugia, 11 novembre 2025
Il Giudice
RI FI
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