Articolo 3 della Legge 30 aprile 1981, n. 175
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 maggio 1981
Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire un miliardo per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando corrispondente quota dell'accantonamento "Provvedimenti per l'adeguamento e potenziamento delle strutture dell'amministrazione del Tesoro".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1981