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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 893 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...] c.f.: CP_1 Parte_1 [...]
ed elettivamente domiciliato in Messina, via Ghibellina 12, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Gianfranco Scoglio ( fax Email_1
0906408466) e dell'avv. Lorena Rotini ( che, Email_2
congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano ed assistono come in atti;
-Appellante-
Contro
, in persona della Dott.ssa Controparte_2 Persona_1
quale Sindaco e legale rappresentante p.t., P. Iva , con sede in Alba P.IVA_1
Adriatica (TE) alla Via C. Battisti nr. 24, ivi elettivamente domiciliato al Viale
Vittoria nr. 164, presso lo studio dell'Avv. Angela Bellachioma, , che lo rappresenta e difende, come in atti giusta deliberazione del nr. 202 Controparte_2 del 06/10/2023 (ai sensi dell'art. 125 c.p.c., indirizzo e -mail
. o al numero di fax 0861/715259); Ema_3 Email_4
-Appellato-
E
, rappresentata e difesa, come in atti dall'Avv. Controparte_3
Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F.: – fax: 095/382264; C.F._2
pec: , ed elettivamente domiciliata Email_5
presso lo studio sito in Catania, Corso Italia 244;
-Altra Appellata e terza chiamata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 677/2021 emessa dal Tribunale di
Teramo e pubblicata in data 29.06.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del Tribunale di Civile di
Teramo, Giudice Onorario Dr. Marco De Biase, pubblicata il 29 giugno 2023,
Repertorio n. 936/23, e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1) Rigettare le eccezioni e domande riconvenzionali di parte attrice in quanto improcedibili, inammissibili, non provate nonché infondate in fatto ed in diritto;
2) Dire e dichiarare che il ricorrente arch. ha correttamente Persona_2
adempiuto alle obbligazioni del contratto del 4/08/2017 intercorso tra il Comune di ed avente ad oggetto l'incarico di collaudatore tecnico, CP_2 amministrativo, funzionale e statico in corso d'opera dei” lavori di “Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media E. Fermi 2° stralcio”; -Conseguentemente dire e dichiarare la non addebitabilità allo stesso della risoluzione del contratto e/o dell'illegittimo recesso come dichiarata dal
[...]
con la determinazione n. 28 del 9/05/2019 n.217 di R.G. e CP_2
l'illegittimità delle penali applicate, riconoscendo che il contratto si è risolto per esclusivo fatto e colpa del a causa del cui comportamento Controparte_2
il ricorrente non ha potuto eseguire la prestazione affidata;
-Dire e dichiarare il tenuto al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 in favore del ricorrente liquidando gli stessi in € 860,73 (ottocento sessanta/73) per le prestazioni eseguite ed in € 19.669,11 (diciannovemila seicento sessantanove/11) per lucro cessante per complessivi € 20.529,84 (euro ventimila cinquecento ventinove/84) ovvero in quella somma maggiore e/o minore che riterrà dovuta anche in via equitativa anche in ipotesi di qualificazione del recesso della P.A., oltre oneri fiscali e previdenziali, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate a far tempo dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis reiectis:
- in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello dell'Arch. perché infondato in Persona_2 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 677/2023 del Tribunale di
Teramo, con condanna dell'Arch. alle spese di entrambi i gradi Persona_2
di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dall'Arch. nei confronti del Persona_2 Controparte_2
, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata in causa,
[...] [...]
P.zza Gae Aulenti, 8, 20154 Milano, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il da Controparte_2 qualsiasi onere di spesa, eventualmente dovuta all'Arch. Persona_2 condannandola altresì alla rifusione delle spese di lite affrontate (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori).
Per l'altra appellata:
All'Ecc.mo Giudice d'Appello adito, rigettata ogni contraria istanza, CP_5
eccezione deduzione e difesa così statuire:
- ritenere e dichiarare inammissibile il gravame;
- ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- in ipotesi di ritenuta fondatezza del gravame, ridotta la domanda principale ai sensi dell'art. 1277 c.c., contenere la manleva nei limiti del contratto al netto della franchigia.
Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 29.06.2023 il Tribunale di Teramo, pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti del Persona_2
e di volta alla declaratoria di Controparte_2 Controparte_3
corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto del 04.08.2017 e della non addebitabilità della risoluzione del contratto e/o dell'illegittimo recesso, nonché al risarcimento di tutti i danni pari ad € 860,73 per le prestazioni eseguite e ad € 19.669,11 per lucro cessante, accertava e dichiarava l'inadempimento contrattuale dell'arch. e rigettava le domande da questi Persona_2
proposte; accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dal e CP_2
condannava il predetto arch. al pagamento in favore del Persona_2 [...]
della somma di € 3.416,47 a titolo di penale per il ritardo e per le CP_2 maggiori spese sostenute dall'Amministrazione per l'inadempimento relativo al collaudo in corso d'opera del secondo SAL, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigettava altresì la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dalla terza chiamata . Controparte_3
1.1 A sostegno della domanda, l'attore rappresentava che con contratto del
04.08.2017 il Comune di gli aveva conferito l'incarico professionale CP_2 di collaudatore tecnico, amministrativo, funzionale e statico in corso d'opera dei lavori di “Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media E. Fermi
2° stralcio”, che con determinazione n. 28 del 09.05.2019 n. 217 gli veniva comunicata la revoca/risoluzione per grave inadempimento del contratto e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali compresa l'eventuale escussione della polizza professionale presentata a garanzia dell'incarico ricevuto e che gli veniva richiesto il pagamento della somme intimate per penale per il ritardo (pari ad € 2.279,97) e per gli oneri aggiuntivi (pari ad € 4.286,20) per il risarcimento del danno.
Contestava l'ingiustizia dell'avvio procedimentale e del provvedimento di risoluzione per inadempimento contrattuale, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto e comunque l'assenza di ogni addebito colposo, il cattivo uso della normativa di settore (Codice dei Contratti Pubblici e
Regolamento) da parte del e la pretestuosità delle richieste del R.U.P. per CP_2
attività non pertinenti con i compiti e funzioni dell'organo di collaudo.
1.2 Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando Controparte_2
quanto dedotto da controparte e chiedendo, nel merito e in via principale, di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del professionista e, per l'effetto, di respingere la domanda da questi proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna del predetto al pagamento della somma di €
3.425,47 a titolo di penale per il ritardo e per le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione per l'inadempimento relativo al collaudo in corso d'opera del
SAL n. 2, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta, chiedeva di condannare la terza chiamata in causa, a tenerlo indenne da Controparte_4
qualsiasi onere di spesa, eventualmente dovuta a parte ricorrente, condannandola altresì alla refusione delle spese di lite affrontate.
1.3 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la compagnia assicuratrice Se deducendo, in via preliminare, l'assenza di Controparte_3
copertura assicurativa e contestando, in ogni caso, le ragioni di cui alla domanda chiedendone in via subordinata la reiezione con il favore delle spese di lite. 1.4 Disposto il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario, acquisite le produzioni documentali ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della decisione il primo giudice, dopo aver ricostruito in via preliminare il rapporto intercorso tra le parti, dichiarava sussistente in capo all'arch.
l'inadempimento contrattuale per non aver ottemperato alle prescrizioni Persona_2 contenute nel disciplinare d'incarico e alle indicazioni e direttive impartite dall'Amministrazione anche a mezzo del RUP, rilevando altresì che tale inadempimento era imputabile al medesimo, risultando provato che il RUP aveva messo il professionista nelle condizioni di eseguire le visite di collaudo, trasmettendogli tutta la documentazione richiesta e che tale circostanza era stata confermata dal teste . Testimone_1
Evidenziava, inoltre, che la concreta fattibilità del collaudo in questione risultava anche dal fatto che lo stesso era stato effettuato in data 10.06.2019 dall'ing. Per_3
incaricato in data 31.05.2019 in seguito alla revoca dell'incarico dell'arch.
[...]
del 09.05.2019. Per_2
Pertanto, risultato provato l'inadempimento contrattuale del per la Persona_2
Parte mancata esecuzione della visita di collaudo in corso d'opera del II ai sensi dell'art. 221 DPR 207/2010 e la mancata emissione della verifica di collaudo in corso d'opera del II SAL ai sensi dell'art. 219 comma 3 dpr 207/2010, rigettava la domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal CP_2
convenuto, condannava il predetto al pagamento della somma di € 3.416,47 ( al netto dell'importo di € 860,73 dovuto all'attore per le opere eseguite) a titolo di penale per il ritardo e per le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione per l'inadempimento relativo al collaudo in corso d'opera del II° SAL, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo corretto il calcolo a titolo di penale e la stima delle maggiori spese sostenute.
Rigettava inoltre, in quanto infondata, l'eccezione di inoperatività della garanzia avanzata dalla terza chiamata in causa rilevando che, dall'esame della polizza assicurativa (in particolare al punto A.1 “Oggetto dell'Assicurazione”), appariva evidente come la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attore nei confronti dell'assicurato rientrasse nell'ipotesi di contratto che prevede CP_2
genericamente un evento dannoso comportante un pregiudizio a terzi, ipotesi che si sarebbe concretizzata in caso di accoglimento della domanda collegabile all'annullamento dell'affidamento dei lavori appaltati al raggruppamento di imprese con capogruppo la società da parte del giudice amministrativo, con Parte_3
conseguente sussistenza della copertura assicurativa e legittimità della domanda di manleva avanzata dal CP_2
2. Nel proprio atto di impugnazione l'arch. ha contestato la Persona_2
decisione chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Error in iudicando – violazione ed errata applicazione degli artt 101 e 102 comma
5 del d.lvo 50/2016 e degli artt. 217, 219 e 221 del d.p.r. n. 307/2010 in relazione ai compiti ed alle funzioni del collaudatore - inesistenza dei presupposti per l'addebitabilità dell'inadempimento al collaudatore.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la gravata decisione per aver erroneamente addebitato la risoluzione contrattuale e, per l'effetto, accolto la domanda riconvenzionale di parte convenuta nell'erroneo presupposto che, quale collaudatore dell'opera pubblica, era tenuto ad eseguire il collaudo in corso d'opera del II° SAL dei lavori appaltati. In particolare, ha dedotto che il collaudatore interviene in una fase successiva alla realizzazione dei lavori ossia quando, in autonomia ed in corso d'opera, procede alle verifiche tecniche ed amministrative per il riscontro di conformità dei lavori e pagamenti eseguiti rispetto al progetto, alla perizia di variante ed al registro di contabilità, senza mai interferire con la redazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) o con il pagamento dei lavori contabilizzati o per la consegna ad altro appaltatore in ipotesi, come nel caso di specie, di revoca dell'aggiudicazione. Ha eccepito, in primo luogo, che il Giudice di prime cure ha ritenuto, impropriamente, che il abbia inteso operare la risoluzione del CP_2
contratto avvalendosi della clausola risolutiva di cui all'art. 10 del disciplinare d'incarico, che ha erroneamente limitato il proprio sindacato esclusivamente all'accertamento dell'inadempimento senza valutarne la gravità, omettendo di considerare che ai sensi dell'art. 1455 c.c. il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra e omettendo, altresì, di motivare sull'eccezione dedotta con la domanda introduttiva.
Ha rappresentato che la relazione di collaudo deve essere redatta solo allorquando il collaudatore, e non il RUP, ritenga di dover effettuare verifiche e che la contestazione di addebito mal si concilia con la vigente normativa in materia di lavori pubblici ed in particolare con la parte relativa alla funzione del collaudo ed ai compiti del collaudatore, non sussistendo alcun obbligo di “relazione di collaudo” prima dell'ultimazione dei lavori con la sola eccezione in cui il collaudatore (non il
R.U.P.) decida la verifica dei lavori.
Ha inoltre eccepito il mancato invio da parte del R.U.P. della documentazione necessaria prevista per il collaudo in corso d'opera, circostanza che non avrebbe consentito ad esso collaudatore di poter, comunque, operare il collaudo in corso d'opera illegittimamente richiesto, evidenziando che l'incompletezza della documentazione ricevuta traspare evidente anche dalla relazione di collaudo dell'Ing.
nominato dal in sua sostituzione, atteso che a quest'ultimo Persona_4 CP_2
sarebbe stata consegnata proprio la documentazione inutilmente richiesta, redatta tuttavia, come risultante dalla relazione di collaudo, successivamente alla revoca del suo incarico.
Ha poi contestato l'erronea interpretazione dell'art. 102 comma 5 del D.lgs. n.
50/2016 e dell'art. 12 del D.M. 49/2018, deducendo che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che, in presenza della revoca dell'aggiudicazione, ai fini della consegna dei lavori al nuovo appaltatore, il collaudatore fosse tenuto, nel termine indicato dal R.U.P. pari a 30 giorni, a procedere con le verifiche dei lavori eseguiti dalla precedente aggiudicataria, quali risultanti dal peraltro non CP_6
ancora regolarmente contabilizzato e alla verifica statica della struttura non ancora completata, nonché che la mancata attività del collaudatore fosse in qualche modo ostativa alla consegna dei lavori al nuovo aggiudicatario, e che la mancata relazione sui lavori potesse comportare la decadenza dalle “contestazioni previste dall'art. 102 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e l'impossibilità di redigere il verbale di cui all'art. 12 del D.M. 49/2018.
2.2 Erronea valutazione ed omessa motivazione sugli elementi probatori acquisiti;
omessa valutazione della documentazione prodotta dall'attore; illogicità della motivazione e della statuizione in merito all'addebitabilita' dell' inadempimento al collaudatore;
mancato accertamento sulla pretestuosità delle richieste del R.U.P. con specifico riferimento all'obbligo di legge di consegna al collaudatore dei documenti amministrativi di appalto;
erronea statuizione fondata sulla valutazione di teste inattendibile e su inesistenti accertamenti del nuovo collaudatore;
difetto di motivazione.
Con il secondo motivo di appello ha contestato la decisione nella parte in cui ha erroneamente ritenuto provato l'inadempimento contrattuale senza valutare la documentazione probatoria prodotta con la quale, puntualmente, esso collaudatore ha contestato al R.u.p. indebite ingerenze e la parzialità ed incompletezza della documentazione fornita, peraltro priva delle sottoscrizioni del D.L. e del R.U.P., motivando inoltre la decisione esclusivamente sulla testimonianza, asseritamente inattendibile, del teste funzionario comunale e responsabile unico del Tes_2
procedimento avente un interesse qualificato alla causa.
Ha inoltre dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, in contrasto con gli obblighi di legge e con i documenti prodotti, la compiuta produzione da parte del Parte di tutta la documentazione al collaudatore e fondato la prova dell'inadempimento sull'inesistente circostanza che il nuovo collaudatore avrebbe poi effettuato le medesime operazioni di collaudo richieste, mentre come risultante dalla relazione di collaudo, il nuovo collaudatore avrebbe eseguito il collaudo finale, dopo diversi mesi, senza operare alcuna verifica preliminare in merito al Parte_5
[...
Erronea statuizione di rigetto della domanda risarcitoria – violazione di diritto - difetto di motivazione ed illogicità manifesta.
Con l'ultimo motivo ha dedotto che, in ipotesi di riforma della sentenza gravata, venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore ai compensi previsti fino alla scadenza prefissata del contratto di collaborazione pari ad € 19.669,11. Ha poi rappresentato che il dedotto mancato conseguimento di un'esperienza contrattuale con l'amministrazione pubblica è valutabile in sede di partecipazione ad altre selezioni, quale danno curriculare consistente nella
"deminutio" di peso imprenditoriale (o comunque professionale) per l'omessa acquisizione ed esecuzione dell'appalto, sfumato a causa del comportamento illegittimo dell'amministrazione.
Ha da ultimo evidenziato di aver provato che se l'obbligazione fosse stata correttamente adempiuta avrebbe percepito dei guadagni che l'inadempimento gli ha impedito di conseguire, con conseguente diritto al ristoro (lucro cessante) della perdita di energie fisiche e professionali e delle risorse impiegate per la programmazione dell'espletamento dell'incarico, nonché al mancato guadagno, indennizzo che potrebbe asseritamente formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'articolo 1226 del c.c., anche officiosa.
3. Si è costituito giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_2
contestando le avverse pretese e deduzioni chiedendo, nel merito, il rigetto
[...] dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta, di dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata in causa a tenere indenne esso Ente da qualsiasi Controparte_4 onere di spesa, eventualmente dovuta all'Arch. condannandola Persona_2
altresì alla rifusione delle spese di lite affrontate.
4. Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e, in ipotesi di ritenuta fondatezza del gravame, ridotta la domanda principale ai sensi dell'art. 1277 c.c., di contenere la manleva nei limiti del contratto al netto della franchigia.
5. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 10.12.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. e deposito telematico delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente.
6. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
6.1 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata e terza chiamata per violazione dell'art. Controparte_4
342 c.p.c.; infatti secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex plurimis Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'appellante ha chiarito le ragioni poste a presidio del gravame e, di conseguenza, la questione preliminare non può che essere rigettata.
6.2 Ancora in via preliminare, inammissibile è invece l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto fondata su norma non più vigente in tale formulazione al momento dell'introduzione dell'atto di appello.
6.3 Nel merito, infondati sono il primo ed il secondo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, con i quali l'appellante eccepisce, in particolare, la violazione della normativa in materia di compiti e funzioni del collaudatore e l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti, deducendo l'insussistenza di alcun inadempimento allo stesso imputabile.
In punto di fatto, dalle risultanze processuali si evince che:
- il odierno appellato, con la determina n. 27 del Controparte_2
02.08.2017 affidava in data 04.08.2017 con disciplinare di incarico professionale l'incarico di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale e collaudo statico in corso d'opera dei lavori di “demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media Enrico Fermi – 2° stralcio” all'Arch. Persona_2
- in data 03.12.2018 il predetto, nell'espletamento dell'attività di collaudo, ha effettuato il collaudo in corso d'opera dei lavori relativi al SAL n. 1;
-successivamente, con pec del 28.12.2018, l'ente richiedeva la redazione del collaudo amministrativo in corso d'opera dei lavori relativi al SAL n. 2 e in data
14.01.2019, veniva chiesto al l'elenco della documentazione necessaria Persona_2 per emettere la relazione di collaudo in corso d'opera ed il certificato di collaudo finale;
-in data 25.01.2019 veniva inoltre inoltrata richiesta di check list collaudo in corso d'opera e si trasmetteva integrazione della documentazione richiesta e le risultanze delle prove sui materiali impiegati (in data 12.02.2019);
-l'aggiudicazione dei lavori in favore della era stata annullata con Parte_3
sentenza del TAR Abruzzo n. 404/18 del 31.12.2018, poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6517/2019 che aggiudicava i lavori al
[...]
per azioni Controparte_7
e pertanto, a seguito della notifica della predetta sentenza del TAR, Controparte_8
con successiva pec del 15.02.2019 il Comune sollecitava il professionista incaricato ad un tempestivo inoltro delle proprie determinazioni circa la collaudabilità delle opere relative al SAL n. 2 per poter procedere allo stato finale dei lavori ma, ciò nondimeno, tale attività non veniva espletata.
Ciò premesso, appare evidente come la mancata redazione della check list, la mancata esecuzione della visita di collaudo in corso d'opera del SAL 2 e la mancata emissione della verifica di collaudo in corso d'opera del SAL 2 hanno evidentemente comportato un inadempimento agli obblighi contrattuali assunti contrattualmente, atteso che per poter avviare le procedure di affidamento dei lavori al Controparte_7
subentrante alla , quale seconda classificata, era
[...] Parte_6
necessario provvedere alle operazioni contabili dello stato finale ed alle operazioni di collaudo delle opere realizzate dalla in quanto in caso di Parte_6 valutazione negativa sulla collaudabilità dei lavori contabilizzati nel SAL n. 2, sarebbe stata impossibile la contestazione ai sensi dell'art. 102 comma 5 D.lgs.
50/2016, nonché la redazione del verbale di cui all'art. 12 del D.M. 49/2018.
Correttamente, dunque, il appellato procedeva alla revoca ed alla CP_2
risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale: ed infatti, con pec del 12.04.2019 notificava la contestazione di addebito della penale e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'incarico mediante intimazione di eseguire le proprie attività a mezzo trasmissione delle risultanze relative alla collaudabilità delle opere del SAL n. 2 entro e non oltre 15 gg., avvertendo altresì che, in caso contrario, sarebbe stata avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico e che, in assenza di positivo riscontro, sarebbe stata considerata rinunciataria dell'incarico con immediata revoca della mansione di collaudatore e contestuale subentro del professionista 2° classificato nella procedura di selezione.
La risoluzione contrattuale trova dunque presupposto nella attivazione della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 10 del disciplinare d'incarico professionale, nella parte in cui prevede testualmente che “E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato. Qualora il
Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 15 (quindici) giorni ……In caso di persistente inadempienza è avviata la proceduta di revoca in danno dell'incarico.”
Al riguardo, contrariamente a quanto assunto dall'appellante in ordine all'omessa considerazione dell'art. 1455 c.c. in ordine alla gravità dell'inadempimento, “la clausola risolutiva espressa…attribuisce sic et simpliciter ad una delle parti, al verificarsi dell'evento in essa dedotto, il diritto potestativo di procurare la cessazione degli effetti del rapporto negoziale, a prescindere da qualsiasi indagine in relazione all'importanza dell'inadempimento o dell'incidenza del fatto storico verificatosi, o non verificatosi, sull'equilibrio sinallagmatico, sempre che sussista inadempimento alla stregua del criterio della buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 32277 del 21.11.2023).
Infatti, è opinione consolidata quella secondo cui tramite l'inserimento di una clausola risolutiva espressa le parti valutano preventivamente l'importanza di un determinato inadempimento, attribuendogli una gravità tale da comportare il potere unilaterale di risolvere il contratto, con conseguente esclusione di ogni indagine da parte del giudice in ordine alla sua eventuale incidenza sul regolamento contrattuale predisposto dai contraenti: ciò al fine di salvaguardare il rispetto dell'autonomia privata. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice, atteso che al giudice è chiaramente preclusa ogni indagine in ordine all'importanza o meno dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., che è in re ipsa, avendo i contraenti già predeterminato l'inadempimento rilevante a fini risolutori e considerato essenziale la relativa pattuizione, nel momento stesso della pattuizione (Cass. 16 maggio 1997 n. 4369; Cass. 03 settembre 2021 n. 23879). Le parti, “con la clausola risolutiva espressa, prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (Cass., sez. II, sentenza n.
20854/2014).
In tali casi, l'inadempimento deve essere imputabile, sul piano della colpa, al debitore (Cass. n. 2553/2007), ma può non essere grave.
L'art. 1455 c.c., infatti, non trova applicazione perché, in caso di clausola risolutiva, il giudizio circa la scarsa o non scarsa importanza dell'adempimento è precluso dall'esistenza di un accordo al riguardo tra i contraenti, cosicché la risoluzione, in tale eventualità, si ricollega e discende direttamente dal regolamento contrattuale
(Cass. n. 29017/2018 e n. 23868/2015). Indi, per come desumibile dalla disciplina codicistica sopra richiamata, l'effetto risolutorio, che è retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.), consegue ad una fattispecie complessa costituita dal fatto dell'inadempimento e dalla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, la quale, una volta integrata, come nel caso di specie, comporta lo scioglimento del contratto a mente dell'art. 1372 c.c., rientrando a pieno titolo la risoluzione tra le altre “cause ammesse dalla legge”, con conseguenti venir meno del titolo negoziale.
Sotto altro profilo, privo di pregio risulta essere l'asserita violazione ed erronea applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 307/2010, in relazione ai compiti e alle funzioni di esso collaudatore. Ed invero, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 “La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché' del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità
e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”.
Ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. 207/10 “Nel caso di collaudo in corso d'opera,
l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. 2. È necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223. 4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.”
Ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/10, “…Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza…..La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso
d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.”
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, sul medesimo gravava l'obbligo di provvedere ad eseguire non solo il collaudo finale, ma anche il collaudo in corso d'opera e la redazione del relativo verbale. Ed infatti, dallo stesso disciplinare d'incarico professionale si prevede l'affidamento al predetto del
“collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale e del collaudo statico in corso d'opera dei lavori” (art.
1 - oggetto dell'incarico), nonché la redazione di elaborati appropriati alla natura dell'opera e, in particolare, di “redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto” (art.
2 - prestazioni inerenti all'incarico - comma 4 lett. F); il medesimo articolo 2, al comma 8, in ordine alle operazioni di collaudo statico delle strutture, prevede inoltre che “il collaudo statico va eseguito in corso d'opera”.
Le stesse risultanze testimoniali hanno confermato chiaramente quanto evincibile dalla documentazione probatoria versata in atti;
in particolare, il teste
[...]
(la cui paventata inattendibilità, adombrata da parte appellante sulla base Tes_1
della mera sua qualità di funzionario del e responsabile unico del CP_2
procedimento di appalto, questa Corte ritiene di non condividere, atteso il noto principio in base al quale “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito” (cfr. da ultimo Cass. n. 5560/2021), sentito all'udienza del 17.03.2022, ha confermato le seguenti circostanze: il avanzava richiesta di check-list Controparte_2 collaudo in corso d'opera con contestuale trasmissione di integrazione della documentazione richiesta;
lo stesso Ente trasmetteva al i certificati Persona_2
prove materiali relativi al secondo SAL chiedendo notizie sul collaudo in corso d'opera in occasione del SAL n. 2 e lo sollecitava all'inoltro delle proprie determinazioni circa la collaudabilità in corso d'opera delle opere relative al SAL n.
2 per poter procedere allo stato finale dei lavori;
la mancata emissione del collaudo amministrativo in corso d'opera del SAL n. 2 ha impedito al Controparte_2
di procedere alla redazione dello stato finale ed al subentro della 2°
[...]
classificata, in esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo n. 404/18; la personale trasmissione della documentazione necessaria per il collaudo relativamente al secondo SAL dichiarando, nello specifico, che “Della documentazione sub a) e' stata trasmessa la documentazione contabile del II SAL mentre non fa parte dello stato di avanzamento ma se fosse stato richiesto lo avremmo trasmessa. Abbiamo trasmesso la documentazione sub b), c); relativamente alla d) è stata inviata la dichiarazione del coordinatore per la sicurezza ma non il computo in quanto non necessario poiché' va in percentuale con l'importo dei lavori contabilizzato.
Relativamente alla documentazione sub e) non ricordo di aver trasmesso provvedimenti in esito alla pubblicazione della sentenza del TAR Abruzzo ma ricordo di aver trasmesso copia della sentenza.”
In ogni caso, quanto all'asserita incapacità del teste, sollevata sulla base della qualità dal medesimo ricoperta, si osserva come la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 9456/2023) ha chiarito che “Quanto alle modalità di formulazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare, questa Corte ha costantemente ribadito che essa va formulata in vista dell'assunzione, il che non esime l'interessato dal proporre l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni. Queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21670) hanno difatti già chiarito ― sia pur sinteticamente, trattandosi di affermazione ripetitiva su questione della quale non erano investite né come contrasto, né come questione di massima di particolare importanza ― che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, comma 2, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
………L'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo
l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso….si spiega non soltanto in ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire, sicché «una eccezione d'incapacità a testimoniare … non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione» (Cass. 19 agosto 2014, n. 18036), ma, soprattutto, a tutela dell'interesse della stessa parte che abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, la quale, pure oppostasi inizialmente all'ammissione della testimonianza, deve essere posta in condizione di valutare l'esito dell'assunzione, che ben potrebbe rivelarsi ad essa favorevole (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3763;
Cass. 19 settembre 2013, n. 21443; Cass. 23 maggio 2013, n. 12784)”. Nel caso in esame, non risulta essere stata sollevata alcuna contestazione nel rispetto della predetta tempistica procedimentale, per cui della deposizione di si Testimone_1
deve tenerne conto.
Parimenti prive di pregio sono le deduzioni dell'appellante in ordine all'asserita circostanza per cui non sarebbe stato posto nelle condizioni di svolgere il proprio mandato e di non aver avuto a disposizione la documentazione necessaria, atteso che risulta documentalmente provato come, alla richiesta avanzata dall'Arch.
[...]
con pec del 03.01.2019 di richiesta di integrazione della documentazione, Per_2
l'Ente Comunale inoltrava tramite pec la richiesta integrazione, né vi sono agli atti evidenze probatorie di quanto contrariamente asserito. Del resto, posto che il RUP, alla luce della normativa in materia, è tenuto ad accertare il corretto svolgimento delle funzioni affidate al collaudatore (al riguardo, priva di fondamento è l'asserita ingerenza e parzialità del medesimo), il fatto che quest'ultimo era stato messo nelle condizioni di eseguire le visite di collaudo ed i necessari riscontri, si desume vieppiù dalla circostanza per cui l'Ing. subentrato al in data Per_3 Persona_2
31.05.2019, ha eseguito la visita di collaudo, il 10.06.2019, in brevissimo tempo
(nello specifico, solo dopo dieci giorni dall'affidamento dell'incarico) sulla base di documentazione già in disponibilità del in quanto formatasi Persona_2
antecedentemente alla revoca del suo incarico, provvedendo poi alla redazione del collaudo finale, come evincibile dal collaudo effettuato dal stesso. Per_3
Inconferente, inoltre, è la dedotta erronea valutazione ed omessa motivazione sugli elementi probatori acquisiti, unitamente all'omessa valutazione della documentazione prodotta. Ed invero, la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova
(Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 11176/2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176/2017). Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del
2007).
Ne deriva, alla luce del disciplinare d'incarico sottoscritto e della normativa vigente in materia, l'evidenza del comportamento inadempiente dell'appellante (che anche dopo la nota inviatagli in data 19.2.2019 di provvedere ad assumere le proprie determinazioni sulla collaudabilità delle opere, dopo la scadenza del termine per la realizzazione di quelle di messa in sicurezza, doc.15 prodotto dall'appellante in primo grado, non ha provveduto in tal senso né ha tempestivamente indicato ulteriore documentazione eventualmente mancante all'uopo necessaria, prima che venisse iniziata la procedura di risoluzione in danno) e la conseguente correttezza del comportamento tenuto dal appellato in ordine alla necessità di procedere CP_2 alla revoca dell'incarico conferito avvalendosi della clausola risolutiva espressa pattuita nel predetto disciplinare.
7. Le considerazioni che precedono inducono la Corte a disattendere anche la richiesta di risarcimento dei danni, rigettata in primo grado e riproposta dall'appellante nella presente fase di merito.
8. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, l'appello deve essere rigettato. Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento della domanda di manleva avanzata dall'appellato nei confronti della Controparte_2
compagnia assicurativa . Controparte_4
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante Persona_2
alla luce della sua soccombenza.
[...]
10. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Persona_2
grado di giudizio sostenute da parti appellate e Controparte_2 [...]
che liquida, per ognuna, in complessivi € 3.966,00 per Controparte_4
compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono