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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1933/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]5, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Luca Torrente (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]5, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Francesca Maberino (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05/0672025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RZ RE (GE) il 04/09/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto CP_1
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. la figlia viene affidata con modalità condivisa ai due genitori ed avrà residenza Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 anagrafica e collocazione abitativa prevalente presso la mamma. In accordo tra i genitori mamma e figlia, anticipatamente all'udienza di comparizione, si trasferiranno altrove, temporaneamente presso la casa dei nonni materni in RZ RE via Gardella 22\2. Il
SI. seguiterà ad abitare la casa familiare con obbligo ad assolvere per intero ai Pt_1
ratei del mutuo ipotecario cointestato anche pro quota , espressamente rinunciando CP_1
al diritto di regresso, mutuo che contestualmente al trasferimento dell'immobile oltre concordato sub A il SI. provvederà ad estinguere in unica soluzione con Pt_1
contestuale liberazione dal debito della SI.ra e del garante . CP_1 Parte_3
2. Il SI. vedrà e terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: Pt_1
nel corso del martedì dalle 15 alle 19
nel corso del giovedì dalle 15 alle 20.30 (cena sempre inclusa e pernotto incluso nella settimana che si conclude con il fine settimana di competenza materna).
a fine settimana alternati dalle 10 del sabato fino all'accompagnamento all'asilo\scuola del successivo lunedì (oppure presso la mamma in tempo di fermo scolastico);
nelle festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza.
inoltre, durante le vacanze estive il padre terrà la figlia per due settimane di preferenza non consecutive attesa la tenera età della bambina, salvo diverso accordo tra le parti e tali date verranno comunicate entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di malattia di se la stessa si troverà nella degenza presso l'abitazione Per_1
materna, il SI. potrà far visita alla figlia evitandone il relativo spostamento;
Pt_1
Il tutto salvo miglior accordo tra le parti nel contingente, avendo riguardo al benessere della bimba, sue condizioni di salute nonché avendo riguardo agli impegni lavorativi o condizioni di salute dei genitori.
3. Il padre verserà alla SI. su Iban [...] a titolo di CP_1
assegno ex art 337 ter c.c. euro 350,00 (trecentocinquanta) a far data da marzo 2025 a mese, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente su base ISTAT);
4. i genitori parteciperanno i costi straordinari per la figlia al 50% secondo le modalità ed i criteri di cui al verbale di udienza del 15 settembre 2016. I genitori comparteciperanno i costi di un'attività sportiva o propedeutica e dell'asilo Sorelle Berisso attualmente frequentato dalla minore, riconoscendosi il rimborso pro quota dei costi che per intero
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 verranno dall'uno o dall'altro anticipati nell'interesse di entro 7 giorni;
Per_1
5. L'assegno unico universale, attualmente erogato nell'importo minimo previsto, verrà percepito dai genitori al 50% ciascun a far data da febbraio 2025. Il SI. fintanto Pt_1 che l' non provvederà ai due distinti accrediti rimetterà alla il 50% CP_2 CP_1
dell'importo da lui percepito a titolo di AUU da febbraio 2025. I genitori al fine di ricevere l'importo dell'Assegno unico e universale aggiornato alla propria condizione economica si impegnano ad esibire in l'Isee aggiornato entro il 28 febbraio 2025. CP_2
6. I coniugi sono autosufficienti ciascuno in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e lavoro.
7. L'auto Renault Megane tg. FJ184FD rimane in proprietà esclusiva al SI. e Pt_1
l'auto Fiat Tipo tg. FP435BG rimane in proprietà esclusiva alla SI.ra . CP_1
8. Nell'ambito delle condizioni economiche della separazione – e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale – i coniugi intendono regolare i loro rapporti giuridici e patrimoniali raggiungendo i seguenti accordi:
A) la SI.ra nell'ambito delle convenute sistemazioni economico- Controparte_1
patrimoniali tra i coniugi si impegna a cedere e trasferire al SI. che accetta Parte_1
e si impegna a stipulare rogito di trasferimento come segue, la propria quota pari ad 1\2 della piena proprietà indivisa dell'immobile sito in RZ RE via Gramsci n. 2 Casa B
e precisamente:
appartamento posto al primo piano contraddistinto con il numero 5, 7 vani catastali, con annessa soffitta posta al piano quarto sottotetto, distinta con il numero interno SB5.
posto auto distinto con il numero interno PB5 posto al primo piano sottostrada.
L'entità immobiliare sopra descritta è individuata come segue presso il Catasto Fabbricati sezione Urbana di RZ RE: quanto all'appartamento NCEU fg 31 mapp 1571 sub
419 via Antonio Gramsci n. 2 piano 1 – 4 categoria A\3 classe 2, cons. 7 vani, sup. 95 mq,
r.c. euro 632,66; il posto auto censito al NCEU cod. B939 foglio 31 mapp. 1571 sub 303 via
Gramsci tr6fn. 4A piano S1 cat. C\6 classe 1 consistenza 11 mq, sup. cat. 11, r.c. euro
69,88.
Detti beni sono pervenuti alla parte venditrice a rogito Notaio del 24\2\2021 Persona_2
REP. 18037 RACC. 10228 cui le parti fanno espresso riferimento per le provenienze anteriori e per ogni fine ed effetto. L'impegno al trasferimento come sopra manifestato dalle
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 parti è espresso a titolo di preliminare nell'ambito di accordo transattivo volto alla definizione consensuale della crisi coniugale;
contestualmente al trasferimento dell'immobile il SI. è obbligato a provvedere ad estinguere in unica soluzione il Pt_1
residuo debito convenuto con la banca creditrice Intesa San Paolo S.p.A. (contratto di mutuo ipotecario stipulato a rogito Notaio (rep. 18038 – racc. 10229) del 24\2\2021) Per_2
determinando quindi la contestuale liberazione dal debito della SI.ra e del CP_1
garante . Parte_3
L'atto notarile relativo al ridetto trasferimento, che verrà stipulato da Notaio di fiducia del
SI. , in esecuzione del presente impegno, entro e non oltre giorni 120 dal deposito Pt_1
della sentenza di separazione, sarà esente da imposte di cui alla legge 6/3/1987 n° 74 -
Circolare n.27 - E Agenzia delle Entrate del 21.06.2012, in quanto il trasferimento avverrà nell'ambito ed in esecuzione del procedimento di separazione legale tra coniugi e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Gli onorari del Notaio saranno assolti dal SI. al pari di tutte le relative Pt_1
e connesse spese, comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle per compenso professionale del notaio, eventuali esborsi e compensi professionali per attestati di prestazione energetica e per eventuali pratiche di sanatoria edilizia e/o catastali, eventuali tasse ed imposte relative all'atto notarile, oneri condominiali, sia ordinari che straordinari e tutti i tributi locali, imposte e tasse relative all'anno del passaggio di proprietà ed agli anni precedenti, anche eventualmente non ancora saldati. Nelle more del rogito il SI.
si impegna ed obbliga ad assolvere per intero ai ratei del mutuo ipotecario Pt_1
cointestato anche pro quota . CP_1
B) Il SI. nell'ambito delle convenute sistemazioni economico-patrimoniali Parte_1
tra i coniugi si impegna a cedere e trasferire alla SI.ra che accetta e si Controparte_1
impegna a stipulare rogito di trasferimento come segue, la propria quota pari ad 1\2 della piena proprietà indivisa dell'immobile sito in RZ RE Piazza Enzo Grilli n. 2 e precisamente:
appartamento interno 1 piano terra, con annesso terrazzo, composto di vani catastali 6, confinante con sub. 48, sub. 1 e vano scale. A detto immobile sono annessi quali sue pertinenze e pertanto compresi nel trasferimento la cantina posta al piano seminterrato confinante con sub. 7 sub. 31 e sub. 35 ed il box sito al piano 1 sottostrada della sup.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 catastale di 21 mq, confinante con sub. 15, sub. 35 e sub. 17. il tutto censito a NCEU
FOGLIO 32, MAPP. 884, SUB. 2, cui è graffato il Mapp. 878 sub. 2 Cat A\2 classe 4, vani 6, rendita euro 681,72 (appartamento e cantina) e foglio 32 mapp. 884, sub. 16, cat.
C\6, classe 2, consistenza 19 mq, rendita catastale euro 141,30 (il box).
E la propria quota pari ad 1\10 della cantina sita al piano sottostrada della superficie catastale di 11 mq confinante con sub. 46, sui due lati e sub. 44. Immobile censito al
Catasto Fabbricati del Comune di RZ RE al foglio 32, mapp. 878, sub. 43, cat.
C\2, classe 2, cons. mq 10, rendita cat. 49,50.
Detti beni sono pervenuti alla parte venditrice a rogito Notaio del Persona_3
8\11\2023 rep. 4968 e racc. 4488 cui le parti fanno espresso riferimento per le provenienze anteriori e per ogni fine ed effetto. L'impegno al trasferimento come sopra manifestato dalle parti è espresso a titolo di preliminare nell'ambito di accordo transattivo volto alla definizione consensuale della crisi coniugale.
L'atto notarile relativo al ridetto trasferimento, che verrà stipulato da Notaio di fiducia della SI.ra , in esecuzione del presente impegno, entro e non oltre giorni 120 dal CP_1
deposito della sentenza di separazione, sarà esente da imposte di cui alla legge 6/3/1987 n°
74 - Circolare n.27 - E Agenzia delle Entrate del 21.06.2012, in quanto il trasferimento avverrà nell'ambito ed in esecuzione del procedimento di separazione legale tra coniugi e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Gli onorari del Notaio saranno assolti dalla SI.ra al pari di tutte le CP_1
relative e connesse spese, comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle per compenso professionale del notaio, eventuali esborsi e compensi professionali per attestati di prestazione energetica e per eventuali pratiche di sanatoria edilizia e/o catastali, eventuali tasse ed imposte relative all'atto notarile, oneri condominiali, sia ordinari che straordinari e tutti i tributi locali, imposte e tasse relative all'anno del passaggio di proprietà ed agli anni precedenti, anche eventualmente non ancora saldati. Nelle more del rogito la SI
seguiterà a percepire per intero e trattenere il canone della locazione abitativa CP_1
agevolata dall'inquilino dell'alloggio di Piazza Grilli 2\1.
9. Il saldo attivo del conto corrente Bper n. 47176070 compete a . Controparte_1
10. Il saldo attivo del conto n.001006798381 compete al SI. ; CP_3 Pt_1
11. Il conto Intesa cointestato alle parti acceso presso la Filiale di via Fascie n. 24 di Sestri
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6 Levante verrà chiuso contestualmente al trasferimento immobiliare di cui al precedente punto A e l'eventuale saldo attivo verrà rimesso al SI. . Pt_1
12. A tacitazione, definizione e stralcio di ogni rapporto economico tra le parti anche sino ad oggi dedotto e richiesto, il SI. è obbligato a versare alla SI. Parte_1 [...]
la somma forfettaria di euro 7.000 (settemila) all'udienza di comparizione delle CP_1
parti (ovvero al momento della sottoscrizione delle note scritte in sostituzione di udienza separativa);
13. I cani (MICROCHIP 380260170065302) e US (MICRICHIP Pt_4
380260043961630) rimarranno in proprietà cura e responsabilità del SI. Parte_1
per l'effetto, la SI.ra si obbliga a provvedere alla voltura dell'intestazione presso CP_1
l'anagrafe canina competente dell'animale denominato Tabata ad oggi di sua proprietà;
14. Le parti con separata scrittura allegata al ricorso per separazione hanno provveduto a suddividere i regali di nozze. La SI è autorizzata a prelevare dalla casa familiare CP_1
il proprio corredo di biancheria dono della nonna , i piatti di nonna , il Per_4 Per_4
che ha acquistato, i quadri di famiglia, la libreria ed i vari oggetti di antiquariato Per_5
del nonno;
la doterà il del lettino che attualmente è presso i nonni CP_4 CP_1 Pt_1
e e preleverà quello presente in camera della bimba. CP_5 Parte_3
15. sarà fiscalmente a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. Ciascun Per_1
genitore detrarrà la quota delle spese (o la voce di spesa) che avrà effettivamente sostenuta.
16. Con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito le parti sono soddisfatte e non
17. I genitori concordano di dare immediata esecuzione al presente accordo.
18. Le spese legali sono compensate, con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2021, Numero 4, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 7 Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]5, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Luca Torrente (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]5, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Francesca Maberino (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05/0672025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RZ RE (GE) il 04/09/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto CP_1
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. la figlia viene affidata con modalità condivisa ai due genitori ed avrà residenza Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 anagrafica e collocazione abitativa prevalente presso la mamma. In accordo tra i genitori mamma e figlia, anticipatamente all'udienza di comparizione, si trasferiranno altrove, temporaneamente presso la casa dei nonni materni in RZ RE via Gardella 22\2. Il
SI. seguiterà ad abitare la casa familiare con obbligo ad assolvere per intero ai Pt_1
ratei del mutuo ipotecario cointestato anche pro quota , espressamente rinunciando CP_1
al diritto di regresso, mutuo che contestualmente al trasferimento dell'immobile oltre concordato sub A il SI. provvederà ad estinguere in unica soluzione con Pt_1
contestuale liberazione dal debito della SI.ra e del garante . CP_1 Parte_3
2. Il SI. vedrà e terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: Pt_1
nel corso del martedì dalle 15 alle 19
nel corso del giovedì dalle 15 alle 20.30 (cena sempre inclusa e pernotto incluso nella settimana che si conclude con il fine settimana di competenza materna).
a fine settimana alternati dalle 10 del sabato fino all'accompagnamento all'asilo\scuola del successivo lunedì (oppure presso la mamma in tempo di fermo scolastico);
nelle festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza.
inoltre, durante le vacanze estive il padre terrà la figlia per due settimane di preferenza non consecutive attesa la tenera età della bambina, salvo diverso accordo tra le parti e tali date verranno comunicate entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di malattia di se la stessa si troverà nella degenza presso l'abitazione Per_1
materna, il SI. potrà far visita alla figlia evitandone il relativo spostamento;
Pt_1
Il tutto salvo miglior accordo tra le parti nel contingente, avendo riguardo al benessere della bimba, sue condizioni di salute nonché avendo riguardo agli impegni lavorativi o condizioni di salute dei genitori.
3. Il padre verserà alla SI. su Iban [...] a titolo di CP_1
assegno ex art 337 ter c.c. euro 350,00 (trecentocinquanta) a far data da marzo 2025 a mese, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente su base ISTAT);
4. i genitori parteciperanno i costi straordinari per la figlia al 50% secondo le modalità ed i criteri di cui al verbale di udienza del 15 settembre 2016. I genitori comparteciperanno i costi di un'attività sportiva o propedeutica e dell'asilo Sorelle Berisso attualmente frequentato dalla minore, riconoscendosi il rimborso pro quota dei costi che per intero
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 verranno dall'uno o dall'altro anticipati nell'interesse di entro 7 giorni;
Per_1
5. L'assegno unico universale, attualmente erogato nell'importo minimo previsto, verrà percepito dai genitori al 50% ciascun a far data da febbraio 2025. Il SI. fintanto Pt_1 che l' non provvederà ai due distinti accrediti rimetterà alla il 50% CP_2 CP_1
dell'importo da lui percepito a titolo di AUU da febbraio 2025. I genitori al fine di ricevere l'importo dell'Assegno unico e universale aggiornato alla propria condizione economica si impegnano ad esibire in l'Isee aggiornato entro il 28 febbraio 2025. CP_2
6. I coniugi sono autosufficienti ciascuno in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e lavoro.
7. L'auto Renault Megane tg. FJ184FD rimane in proprietà esclusiva al SI. e Pt_1
l'auto Fiat Tipo tg. FP435BG rimane in proprietà esclusiva alla SI.ra . CP_1
8. Nell'ambito delle condizioni economiche della separazione – e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale – i coniugi intendono regolare i loro rapporti giuridici e patrimoniali raggiungendo i seguenti accordi:
A) la SI.ra nell'ambito delle convenute sistemazioni economico- Controparte_1
patrimoniali tra i coniugi si impegna a cedere e trasferire al SI. che accetta Parte_1
e si impegna a stipulare rogito di trasferimento come segue, la propria quota pari ad 1\2 della piena proprietà indivisa dell'immobile sito in RZ RE via Gramsci n. 2 Casa B
e precisamente:
appartamento posto al primo piano contraddistinto con il numero 5, 7 vani catastali, con annessa soffitta posta al piano quarto sottotetto, distinta con il numero interno SB5.
posto auto distinto con il numero interno PB5 posto al primo piano sottostrada.
L'entità immobiliare sopra descritta è individuata come segue presso il Catasto Fabbricati sezione Urbana di RZ RE: quanto all'appartamento NCEU fg 31 mapp 1571 sub
419 via Antonio Gramsci n. 2 piano 1 – 4 categoria A\3 classe 2, cons. 7 vani, sup. 95 mq,
r.c. euro 632,66; il posto auto censito al NCEU cod. B939 foglio 31 mapp. 1571 sub 303 via
Gramsci tr6fn. 4A piano S1 cat. C\6 classe 1 consistenza 11 mq, sup. cat. 11, r.c. euro
69,88.
Detti beni sono pervenuti alla parte venditrice a rogito Notaio del 24\2\2021 Persona_2
REP. 18037 RACC. 10228 cui le parti fanno espresso riferimento per le provenienze anteriori e per ogni fine ed effetto. L'impegno al trasferimento come sopra manifestato dalle
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 parti è espresso a titolo di preliminare nell'ambito di accordo transattivo volto alla definizione consensuale della crisi coniugale;
contestualmente al trasferimento dell'immobile il SI. è obbligato a provvedere ad estinguere in unica soluzione il Pt_1
residuo debito convenuto con la banca creditrice Intesa San Paolo S.p.A. (contratto di mutuo ipotecario stipulato a rogito Notaio (rep. 18038 – racc. 10229) del 24\2\2021) Per_2
determinando quindi la contestuale liberazione dal debito della SI.ra e del CP_1
garante . Parte_3
L'atto notarile relativo al ridetto trasferimento, che verrà stipulato da Notaio di fiducia del
SI. , in esecuzione del presente impegno, entro e non oltre giorni 120 dal deposito Pt_1
della sentenza di separazione, sarà esente da imposte di cui alla legge 6/3/1987 n° 74 -
Circolare n.27 - E Agenzia delle Entrate del 21.06.2012, in quanto il trasferimento avverrà nell'ambito ed in esecuzione del procedimento di separazione legale tra coniugi e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Gli onorari del Notaio saranno assolti dal SI. al pari di tutte le relative Pt_1
e connesse spese, comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle per compenso professionale del notaio, eventuali esborsi e compensi professionali per attestati di prestazione energetica e per eventuali pratiche di sanatoria edilizia e/o catastali, eventuali tasse ed imposte relative all'atto notarile, oneri condominiali, sia ordinari che straordinari e tutti i tributi locali, imposte e tasse relative all'anno del passaggio di proprietà ed agli anni precedenti, anche eventualmente non ancora saldati. Nelle more del rogito il SI.
si impegna ed obbliga ad assolvere per intero ai ratei del mutuo ipotecario Pt_1
cointestato anche pro quota . CP_1
B) Il SI. nell'ambito delle convenute sistemazioni economico-patrimoniali Parte_1
tra i coniugi si impegna a cedere e trasferire alla SI.ra che accetta e si Controparte_1
impegna a stipulare rogito di trasferimento come segue, la propria quota pari ad 1\2 della piena proprietà indivisa dell'immobile sito in RZ RE Piazza Enzo Grilli n. 2 e precisamente:
appartamento interno 1 piano terra, con annesso terrazzo, composto di vani catastali 6, confinante con sub. 48, sub. 1 e vano scale. A detto immobile sono annessi quali sue pertinenze e pertanto compresi nel trasferimento la cantina posta al piano seminterrato confinante con sub. 7 sub. 31 e sub. 35 ed il box sito al piano 1 sottostrada della sup.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 catastale di 21 mq, confinante con sub. 15, sub. 35 e sub. 17. il tutto censito a NCEU
FOGLIO 32, MAPP. 884, SUB. 2, cui è graffato il Mapp. 878 sub. 2 Cat A\2 classe 4, vani 6, rendita euro 681,72 (appartamento e cantina) e foglio 32 mapp. 884, sub. 16, cat.
C\6, classe 2, consistenza 19 mq, rendita catastale euro 141,30 (il box).
E la propria quota pari ad 1\10 della cantina sita al piano sottostrada della superficie catastale di 11 mq confinante con sub. 46, sui due lati e sub. 44. Immobile censito al
Catasto Fabbricati del Comune di RZ RE al foglio 32, mapp. 878, sub. 43, cat.
C\2, classe 2, cons. mq 10, rendita cat. 49,50.
Detti beni sono pervenuti alla parte venditrice a rogito Notaio del Persona_3
8\11\2023 rep. 4968 e racc. 4488 cui le parti fanno espresso riferimento per le provenienze anteriori e per ogni fine ed effetto. L'impegno al trasferimento come sopra manifestato dalle parti è espresso a titolo di preliminare nell'ambito di accordo transattivo volto alla definizione consensuale della crisi coniugale.
L'atto notarile relativo al ridetto trasferimento, che verrà stipulato da Notaio di fiducia della SI.ra , in esecuzione del presente impegno, entro e non oltre giorni 120 dal CP_1
deposito della sentenza di separazione, sarà esente da imposte di cui alla legge 6/3/1987 n°
74 - Circolare n.27 - E Agenzia delle Entrate del 21.06.2012, in quanto il trasferimento avverrà nell'ambito ed in esecuzione del procedimento di separazione legale tra coniugi e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Gli onorari del Notaio saranno assolti dalla SI.ra al pari di tutte le CP_1
relative e connesse spese, comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle per compenso professionale del notaio, eventuali esborsi e compensi professionali per attestati di prestazione energetica e per eventuali pratiche di sanatoria edilizia e/o catastali, eventuali tasse ed imposte relative all'atto notarile, oneri condominiali, sia ordinari che straordinari e tutti i tributi locali, imposte e tasse relative all'anno del passaggio di proprietà ed agli anni precedenti, anche eventualmente non ancora saldati. Nelle more del rogito la SI
seguiterà a percepire per intero e trattenere il canone della locazione abitativa CP_1
agevolata dall'inquilino dell'alloggio di Piazza Grilli 2\1.
9. Il saldo attivo del conto corrente Bper n. 47176070 compete a . Controparte_1
10. Il saldo attivo del conto n.001006798381 compete al SI. ; CP_3 Pt_1
11. Il conto Intesa cointestato alle parti acceso presso la Filiale di via Fascie n. 24 di Sestri
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6 Levante verrà chiuso contestualmente al trasferimento immobiliare di cui al precedente punto A e l'eventuale saldo attivo verrà rimesso al SI. . Pt_1
12. A tacitazione, definizione e stralcio di ogni rapporto economico tra le parti anche sino ad oggi dedotto e richiesto, il SI. è obbligato a versare alla SI. Parte_1 [...]
la somma forfettaria di euro 7.000 (settemila) all'udienza di comparizione delle CP_1
parti (ovvero al momento della sottoscrizione delle note scritte in sostituzione di udienza separativa);
13. I cani (MICROCHIP 380260170065302) e US (MICRICHIP Pt_4
380260043961630) rimarranno in proprietà cura e responsabilità del SI. Parte_1
per l'effetto, la SI.ra si obbliga a provvedere alla voltura dell'intestazione presso CP_1
l'anagrafe canina competente dell'animale denominato Tabata ad oggi di sua proprietà;
14. Le parti con separata scrittura allegata al ricorso per separazione hanno provveduto a suddividere i regali di nozze. La SI è autorizzata a prelevare dalla casa familiare CP_1
il proprio corredo di biancheria dono della nonna , i piatti di nonna , il Per_4 Per_4
che ha acquistato, i quadri di famiglia, la libreria ed i vari oggetti di antiquariato Per_5
del nonno;
la doterà il del lettino che attualmente è presso i nonni CP_4 CP_1 Pt_1
e e preleverà quello presente in camera della bimba. CP_5 Parte_3
15. sarà fiscalmente a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. Ciascun Per_1
genitore detrarrà la quota delle spese (o la voce di spesa) che avrà effettivamente sostenuta.
16. Con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito le parti sono soddisfatte e non
17. I genitori concordano di dare immediata esecuzione al presente accordo.
18. Le spese legali sono compensate, con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2021, Numero 4, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 7 Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 8