Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4043/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
di Il Tribunale Napoli Nord, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 255 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(c.f.: ) e , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Loffredo (c.f.: C.F._2
), giusta procura a margine del ricorso, presso il cui studio elettivamente C.F._3 domiciliano in Napoli, via Cinthia Parco San Paolo is. 27;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 22 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte nelle quali hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 10 febbraio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis 12, 51co. c.p.c., depositato in data 23 gennaio 2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio civile in regime di separazione dei beni in
Napoli il 22 settembre 1994; che dalla loro unione non erano nati figli;
che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 22.05.2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati e la sig.ra trasferirà altrove la propria Parte_2 residenza.
2. I coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
3. Entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'un l'altro”.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti. N° R.G. 4043/2024 V.G.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e, , nata a [...] il 20 Parte_1 Parte_2 gennaio 1956, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI, ove in data 22.09.1994 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 104, p. I, s. sez. XX) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 22 maggio 2025.
Il Presidente relatore
Dr. Alessandra Tabarro