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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12809/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ZECCA GIANCOSIMO e l'avv. ROMANELLO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare e conseguentemente annullare, l'impugnati provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura relativi all'anno 2013 per n. 96 giornate, all'anno 2014 per n. 103 giornate, all'anno 2015 per n. 90 giornate, all'anno 2016 per n. 102 giornate, all'anno 2017 per n. 102 giornate, all'anno 2018 per n. 102 giornate, all'anno 2019 per n. 102 giornate, all'anno 2020 per n. 102 giornate, all'anno 2021 per n. 102 giornate, all'anno 2022 per n. 102 giornate;
e per l'effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro di parte ricorrente disconosciuto è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale e assistenziale, con ogni conseguenza di legge”.
L' ha chiesto: rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola AN NO negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
1 Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità dei testimoni non può essere positivo.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme Testimone_1 nell'azienda di AN NO dal 2013 al 2022; in genere quando io cominciavo, più o meno giugno- luglio, lei era già presente da qualche mese, tranne qualche anno che abbiamo fatto più o meno lo stesso periodo, se non sbaglio nel 2019, lei più o meno finiva verso ottobre, io a volte finivo anche a dicembre, dipendeva dalle giornate, io personalmente facevo intorno a 80 giornate, negli ultimi anni
102, lei mi sembra anche 102. A.D.R. si andava sula strada di Copertino per andare a San Pietro, i terreni erano chiamati facevamo parte della stessa squadra;
erano CP_2 Per_1 Per_2 coltivati ad ortaggi, di solito noi abbiamo fatto la raccolta, anche la piantagione nei mesi dopo delle cicorie, delle rape. A.D.R. solitamente le direttive ci venivano date da NO, se non c'era lui anche dal figlio o da un signore che si chiamava e che lavorava lì, confermo che si chiamava Per_3 Per_4
; l'orario di lavoro era dalle 05:00-05:30 alle 10:30-11:00 in estate, negli altri mesi dalle 07:00
[...] alle 12:00-12:30. La retribuzione era di 7 euro l'ora e ci veniva dati in contanti da AN NO, con acconti. A.D.R. anche a me sono state disconosciute le giornate e ho fatto ricorso.
La teste ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda di AN NO dal 2013, ma anche prima, al 2020; di solito io ho lavorato nei mesi estivi, periodo di luglio, qualche volta anche prima, fino a dicembre, quando iniziavo la ricorrente era già lì che lavorava e finiva prima, verso ottobre, di solito sia io che la ricorrente facevamo più o meno 100 giornate, qualcuna in più qualcuna in meno.
A.D.R. i terreni erano sulla strada per andare a San Pietro e si chiamano e Per_1 CP_2
facevamo la piantagione e raccolta di verdura, zucchine, melanzane, peperoni. A.D.R. Le Per_2 direttive ci venivano date soprattutto da NO o a volte dal figlio;
l'orario di lavoro era dalle
05:00-05:30 alle 10:00-10:30, qualche volta 11:00, in periodo estivo, negli altri mesi dalle 06:30 - 07:00 fino alle 12:00-12:30. La retribuzione era di 7 euro l'ora, ci veniva dati in contanti da AN NO.
A.D.R. anche a me sono state disconosciute le giornate e ho fatto ricorso.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_3
AN NO dal 2013 al 2018, nei primi anni da marzo-aprile a settembre, solo nel 2018 da luglio a dicembre;
io facevo 102 giornate l'anno, non so di preciso quante ne facesse la ricorrente, ma più o meno sempre tante. A.D.R. I terreni erano sulla strada per andare a S. Pietro in Lama ed erano chiamati ad aprile-maggio piantavamo i fagiolini, dopo peperoni, CP_2 Per_1 Per_2 melanzane, zucchine, ad agosto-settembre finocchi, , rape, sempre piantagione. Per_5
A.D.R. Poi abbiamo fatto anche la raccolta degli ortaggi e delle verdure che avevamo piantato.
A.D.R. le direttive ci venivano date da AN NO, se non c'era lui anche dal figlio o da Per_6
, un lavoratore;
l'orario di lavoro era dalle 05:00-05:30 alle 10:00-10:30, qualche volta 11:00, in Per_3 periodo estivo, in periodo invernale dalle 07:00 alle 12:00. La retribuzione era di 7 euro l'ora, pari a
35-40 euro al giorno, e ci veniva dati in contanti da AN NO, sempre con acconti e poi saldo a fine mese. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso.
Si tratta di dichiarazioni assolutamente generiche e parzialmente non coincidenti con i periodi e gli orari di lavoro indicati anno per anno in ricorso.
2 In ogni caso, appare smentita la tesi di parte ricorrente (e dei testi) dell'impiego contemporaneo di tre squadre di circa 15-20 persone sui terreni denominati Le Monache, CP_2 Per_2
In senso contrario, l' ha infatti dedotto e dimostrato che “la determinazione dell'Istituto di CP_1 disconoscere il rapporto lavorativo della ricorrente e di gran parte dei (presunti) braccianti agricoli denunciati dalla ditta di AN NO – annullando altresì tutti i rapporti assicurativo- previdenziali intercorrenti con l' (con l'eccezione di pochi braccianti nominativamente CP_3 indicati nel verbale) a partire dall'anno 2013 - consegue ai dettagliati accertamenti amministrativi CP_ condotti dagli organi ispettivi dell' riportati nel verbale definito in data 20.1.2023.
L'accertamento ispettivo dell'Istituto è stato preceduto dalla segnalazione datata 8.11.2021 della
Guardia di Finanza Compagnia Lecce, le cui accurate indagini sono state svolte su incarico della
Procura della Repubblica di Lecce nell'ambito del procedimento penale pendente (R.G.N.R. n.
5703/19); da tali indagini emergeva la falsa presentazione all'ufficio del registro di Lecce di contratti di affitto dei terreni in agro di Copertino, Lequile e Nardò, per una estensione di circa venti ettari, sui quali la ditta dichiarava di svolgere l'inesistente attività imprenditoriale: in realtà si trattava di contratti mai stipulati con gli effettivi proprietari, i quali sentiti dai militari riferivano di non avere mai ceduto in comodato detti terreni, lasciati invece in stato di abbandono o non coltivati. Per contro, avvalendosi anche di immagini aree orto-rettificate estratte dal sito regionale www.si.puglia.it e da Google earth, i militari accertavano una modestissima attività agricola ina zona di campagna a ridosso della strada provinciale 16 in direzione da Copertino a San
Pietro in Lama, identificando 8 soggetti che effettivamente risultavano aver prestato attività lavorativa bracciantile. Fatta eccezione per tali rapporti lavorativi, tutti gli altri denunciati dalla ditta AN NO dovevano perciò ritenersi insussistenti”.
In particolare, dagli accertamenti della GdF è emersa, in primo luogo, la mancata disponibilità in capo all'azienda AN NO di terreni sufficienti (per numero, estensione e tipo di colture) a giustificare il numero oggettivamente sproporzionato di giornate lavorative denunciate.
Alcuni dei terreni denunciati, per un'estensione di circa venti ettari, non erano nella disponibilità effettiva dell'azienda, avendo i proprietari smentito di averli dati in affitto o in comodato.
I terreni nell'effettiva disponibilità di AN NO (intestati ai suoi familiari) avevano invece un'estensione complessiva di circa tredici ettari, ma l'acquisizione di immagini aeree consentiva
“di ottenere una mappatura dell'intero appezzamento poderale qualificato dalla presenza del caseggiato rurale, con monitoraggio delle colture ivi realizzate, riscontrando, nella totalità dei rilevamenti fotografici esaminati, la mera presenza di alberi di olivo e di piantumazioni riferibili a verdure e/o ortaggi che, per estensione e quantità, non avrebbero mai potuto essere comparate al nutrito impiego di manodopera - con "centinaia di braccianti agricoli" - oggetto d'indagine”.
Al riguardo, i finanzieri hanno concluso che “In applicazione del fabbisogno ettaro colturale… per la coltivazione del summenzionato fondo agricolo complessivamente esteso per una superficie di 6 ettari, 76 are e 7 centiare, risulterebbero necessarie solo 516,25 giornate di lavoro a livello annuo, contrariamente a quelle denunciate annualmente ed esponenzialmente dall'azienda, partendo da un minimo di 15.267 sino ad arrivare ad un massimo di 32.482 giornate…”.
3 Tali conclusioni trovavano conferma all'esito dei sopralluoghi effettuati sui terreni, prima dalla
Gdf (che in data 21.01.2021 aveva trovato n. 8 lavoratori, tra i quali , Persona_7 Per_8
, , , , ,
[...] Persona_9 Parte_2 Persona_10 Persona_11 [...]
e ) e poi dagli ispettori dell' e della ITL (che in data 18.02.2021 Persona_12 Persona_13 CP_1 avevano trovato n. 7 lavoratori, ovvero , , , Persona_10 Parte_2 Persona_11
, , e;
poi, in data 10.06.2022, Persona_13 Persona_12 Persona_4 Persona_14 avevano trovato i seguenti lavoratori, per un totale di n. 6: 1. nata il [...];
2. Per_15 [...]
nata il [...];
3. nata il [...];
4. nata il CP_4 Controparte_5 Controparte_6
13/06/1971; 5. nato il [...];
6. nato il [...]). Persona_9 Persona_7
Dal verbale ispettivo risulta che “In data 18 agosto e 23 agosto 2022 sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi sull'unico terreno, formalmente utilizzato dall'azienda agricola, rilevando un esiguo numero dì lavoratori”; su tali basi, sono stati ritenuti genuini solo n. 14 rapporti di lavoro;
tra di essi non rientra né la ricorrente, né nessuno dei testi escussi, nonostante fossero stati denunciati anche nel periodo oggetto di accertamento e di sopralluoghi da parte degli ispettori.
Tali conclusioni sono coerenti con l'esito degli accertamenti fiscali, amministrativi e contabili, dai quali è emersa un'assoluta ed insanabile sproporzione tra il numero di lavoratori denunciati e le retribuzioni asseritamente corrisposte e il volume d'affari dichiarato all'Agenzia delle Entrate.
Si veda, al riguardo, la seguente tabella (per ogni anno oggetto di accertamento):
anno 2013 - n. lavoratori 185 - retribuzioni € 700.917 – volume di affari € 5.236,00;
anno 2014 - n. lavoratori 257 - retribuzioni € 1.006.270 - volume di affari € 96.030,00;
anno 2015 - n. lavoratori 272 - retribuzioni € 1.095.738 - volume di affari € 133.012,94;
anno 2016 - n. lavoratori 333 - retribuzioni € 1.338.033 - volume di affari € 182.179,73;
anno 2017 - n. lavoratori 325 - retribuzioni € 1.392.017 - volume di affari € 135.725,54;
anno 2018 - n. lavoratori 383 - retribuzioni € 1.756.679 - volume di affari € 213.004,59;
anno 2019 - n. lavoratori 363 - retribuzioni € 1.643.790 - volume di affari € 161.797,00;
anno 2020 - n. lavoratori 377 - retribuzioni € 1.764.808 - volume di affari € 144.310,00.
Tale sproporzione è incompatibile con qualsiasi attività di impresa.
Dai verbali in atti, risulta poi che, come dedotto dall' , “Attraverso lo strumento istruttorio CP_1 degli accertamenti bancari (ndr. come indicato dalla Guardia di Finanza nella segnalazione) veniva da ultimo corroborata la totale assenza di flussi ovvero di transazioni finanziarie inerenti l'esercizio di una specifica attività d'impresa che, oltre ad essere priva di struttura e capacità economica, risulta essere caratterizzata, in coerenza di quanto antecedentemente esposto, dall'indisponibilità di conti correnti attivi e, pertanto, degli imprescindibili collegamenti e delle movimentazioni di denaro tra il fantomatico datore di lavoro ed i soggetti segnalati come dipendenti aziendali che, se fossero state veritiere le assunzioni, avrebbero dovuto percepire con cadenza periodica ingenti somme a livello salariale e/o stipendiale”; ne consegue che, aldilà del divieto legale di erogare le retribuzioni in contanti o comunque con strumenti non tracciabili, l'azienda non aveva la disponibilità di conti bancari o provviste alle quali attingere per erogare retribuzioni (in misura pari a 35-40 euro al giorno) in favore di un così elevato numero di lavoratori e per un così elevato numero di giornate.
4 Infine, dagli atti risulta che, come dedotto dall' , “A conferma di quanto precedentemente CP_1 indicato intervengono le dichiarazioni acquisite dai militari della Guardia di Finanza che hanno proceduto all'escussione di alcuni degli operatori commerciali che, sulla base della documentazione acquisita in sede di verifica, risultavano aver intrattenuto rapporti economici con l'impresa gestita da CO NO, i quali hanno fornito scarse notizie e l'acquisto di modeste quantità di prodotti agricoli. … In merito agli acquisti, dall'esame di tali registrazioni e dalla documentazione contabile esibita, si è potuto notare che non vi sono fatture che possano giustificare un'attività agricola considerevole, poiché sono del tutto irrilevanti le spese per l'acquisto di piantine di ortaggi, diserbanti, concimi e prodotti per l'agricoltura in genere, che si ritengono necessarie ed insostituiblli per ogni impresa agricola. Altro saliente elemento a conferma dell'ingiustificato ed esorbitante numero di manodopera agricola denunciata dall'azienda agricola AN NO viene riscontrato dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dai braccianti agricoli escussi dai militari, che hanno affermato di aver lavorato sempre In una zona di campagna a ridosso della strada provinciale in direzione di San Pietro in Lama ove venivano coltivati ortaggi e verdure, ma non in maniera massiva, ricordando che In quella zona vi era una casa adibita a ufficio e deposito attrezzi di colore granata e di aver prestato la propria attività lavorativa soltanto sulla zona agricola innanzi indicata, non anche in altri posti o appezzamenti poderali. Come indicato dalla segnalazione della Guardia di Finanza, corre l'obbligo di evidenziare che, sempre in sede di verifica fiscale, non veniva rilevata alcuna proprietà e/o disponibilità di beni strumentali inerenti la dichiarata attività d'impresa, vale a dire macchinari ed attrezzature che, in condizioni regolari, non sarebbero potuti di certo mancare a livello aziendale, tanto da non dover nemmeno considerare - per come dimostrato - un conseguente ed imprescindibile approvvigionamento di carburante agricolo”.
A parte le conclusioni sul fabbisogno ettaro-colturale (che hanno valore indiziario, trattandosi di valutazioni), per il resto la segnalazione della Gdf e i verbali degli ispettori dell' e della ITL CP_1 fanno prova fino a querela di falso, trattandosi di fatti direttamente accertati dai verbalizzanti.
Ne consegue l'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 18/11/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 09/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
5
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12809/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ZECCA GIANCOSIMO e l'avv. ROMANELLO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare e conseguentemente annullare, l'impugnati provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura relativi all'anno 2013 per n. 96 giornate, all'anno 2014 per n. 103 giornate, all'anno 2015 per n. 90 giornate, all'anno 2016 per n. 102 giornate, all'anno 2017 per n. 102 giornate, all'anno 2018 per n. 102 giornate, all'anno 2019 per n. 102 giornate, all'anno 2020 per n. 102 giornate, all'anno 2021 per n. 102 giornate, all'anno 2022 per n. 102 giornate;
e per l'effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro di parte ricorrente disconosciuto è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale e assistenziale, con ogni conseguenza di legge”.
L' ha chiesto: rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola AN NO negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
1 Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità dei testimoni non può essere positivo.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme Testimone_1 nell'azienda di AN NO dal 2013 al 2022; in genere quando io cominciavo, più o meno giugno- luglio, lei era già presente da qualche mese, tranne qualche anno che abbiamo fatto più o meno lo stesso periodo, se non sbaglio nel 2019, lei più o meno finiva verso ottobre, io a volte finivo anche a dicembre, dipendeva dalle giornate, io personalmente facevo intorno a 80 giornate, negli ultimi anni
102, lei mi sembra anche 102. A.D.R. si andava sula strada di Copertino per andare a San Pietro, i terreni erano chiamati facevamo parte della stessa squadra;
erano CP_2 Per_1 Per_2 coltivati ad ortaggi, di solito noi abbiamo fatto la raccolta, anche la piantagione nei mesi dopo delle cicorie, delle rape. A.D.R. solitamente le direttive ci venivano date da NO, se non c'era lui anche dal figlio o da un signore che si chiamava e che lavorava lì, confermo che si chiamava Per_3 Per_4
; l'orario di lavoro era dalle 05:00-05:30 alle 10:30-11:00 in estate, negli altri mesi dalle 07:00
[...] alle 12:00-12:30. La retribuzione era di 7 euro l'ora e ci veniva dati in contanti da AN NO, con acconti. A.D.R. anche a me sono state disconosciute le giornate e ho fatto ricorso.
La teste ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda di AN NO dal 2013, ma anche prima, al 2020; di solito io ho lavorato nei mesi estivi, periodo di luglio, qualche volta anche prima, fino a dicembre, quando iniziavo la ricorrente era già lì che lavorava e finiva prima, verso ottobre, di solito sia io che la ricorrente facevamo più o meno 100 giornate, qualcuna in più qualcuna in meno.
A.D.R. i terreni erano sulla strada per andare a San Pietro e si chiamano e Per_1 CP_2
facevamo la piantagione e raccolta di verdura, zucchine, melanzane, peperoni. A.D.R. Le Per_2 direttive ci venivano date soprattutto da NO o a volte dal figlio;
l'orario di lavoro era dalle
05:00-05:30 alle 10:00-10:30, qualche volta 11:00, in periodo estivo, negli altri mesi dalle 06:30 - 07:00 fino alle 12:00-12:30. La retribuzione era di 7 euro l'ora, ci veniva dati in contanti da AN NO.
A.D.R. anche a me sono state disconosciute le giornate e ho fatto ricorso.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_3
AN NO dal 2013 al 2018, nei primi anni da marzo-aprile a settembre, solo nel 2018 da luglio a dicembre;
io facevo 102 giornate l'anno, non so di preciso quante ne facesse la ricorrente, ma più o meno sempre tante. A.D.R. I terreni erano sulla strada per andare a S. Pietro in Lama ed erano chiamati ad aprile-maggio piantavamo i fagiolini, dopo peperoni, CP_2 Per_1 Per_2 melanzane, zucchine, ad agosto-settembre finocchi, , rape, sempre piantagione. Per_5
A.D.R. Poi abbiamo fatto anche la raccolta degli ortaggi e delle verdure che avevamo piantato.
A.D.R. le direttive ci venivano date da AN NO, se non c'era lui anche dal figlio o da Per_6
, un lavoratore;
l'orario di lavoro era dalle 05:00-05:30 alle 10:00-10:30, qualche volta 11:00, in Per_3 periodo estivo, in periodo invernale dalle 07:00 alle 12:00. La retribuzione era di 7 euro l'ora, pari a
35-40 euro al giorno, e ci veniva dati in contanti da AN NO, sempre con acconti e poi saldo a fine mese. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso.
Si tratta di dichiarazioni assolutamente generiche e parzialmente non coincidenti con i periodi e gli orari di lavoro indicati anno per anno in ricorso.
2 In ogni caso, appare smentita la tesi di parte ricorrente (e dei testi) dell'impiego contemporaneo di tre squadre di circa 15-20 persone sui terreni denominati Le Monache, CP_2 Per_2
In senso contrario, l' ha infatti dedotto e dimostrato che “la determinazione dell'Istituto di CP_1 disconoscere il rapporto lavorativo della ricorrente e di gran parte dei (presunti) braccianti agricoli denunciati dalla ditta di AN NO – annullando altresì tutti i rapporti assicurativo- previdenziali intercorrenti con l' (con l'eccezione di pochi braccianti nominativamente CP_3 indicati nel verbale) a partire dall'anno 2013 - consegue ai dettagliati accertamenti amministrativi CP_ condotti dagli organi ispettivi dell' riportati nel verbale definito in data 20.1.2023.
L'accertamento ispettivo dell'Istituto è stato preceduto dalla segnalazione datata 8.11.2021 della
Guardia di Finanza Compagnia Lecce, le cui accurate indagini sono state svolte su incarico della
Procura della Repubblica di Lecce nell'ambito del procedimento penale pendente (R.G.N.R. n.
5703/19); da tali indagini emergeva la falsa presentazione all'ufficio del registro di Lecce di contratti di affitto dei terreni in agro di Copertino, Lequile e Nardò, per una estensione di circa venti ettari, sui quali la ditta dichiarava di svolgere l'inesistente attività imprenditoriale: in realtà si trattava di contratti mai stipulati con gli effettivi proprietari, i quali sentiti dai militari riferivano di non avere mai ceduto in comodato detti terreni, lasciati invece in stato di abbandono o non coltivati. Per contro, avvalendosi anche di immagini aree orto-rettificate estratte dal sito regionale www.si.puglia.it e da Google earth, i militari accertavano una modestissima attività agricola ina zona di campagna a ridosso della strada provinciale 16 in direzione da Copertino a San
Pietro in Lama, identificando 8 soggetti che effettivamente risultavano aver prestato attività lavorativa bracciantile. Fatta eccezione per tali rapporti lavorativi, tutti gli altri denunciati dalla ditta AN NO dovevano perciò ritenersi insussistenti”.
In particolare, dagli accertamenti della GdF è emersa, in primo luogo, la mancata disponibilità in capo all'azienda AN NO di terreni sufficienti (per numero, estensione e tipo di colture) a giustificare il numero oggettivamente sproporzionato di giornate lavorative denunciate.
Alcuni dei terreni denunciati, per un'estensione di circa venti ettari, non erano nella disponibilità effettiva dell'azienda, avendo i proprietari smentito di averli dati in affitto o in comodato.
I terreni nell'effettiva disponibilità di AN NO (intestati ai suoi familiari) avevano invece un'estensione complessiva di circa tredici ettari, ma l'acquisizione di immagini aeree consentiva
“di ottenere una mappatura dell'intero appezzamento poderale qualificato dalla presenza del caseggiato rurale, con monitoraggio delle colture ivi realizzate, riscontrando, nella totalità dei rilevamenti fotografici esaminati, la mera presenza di alberi di olivo e di piantumazioni riferibili a verdure e/o ortaggi che, per estensione e quantità, non avrebbero mai potuto essere comparate al nutrito impiego di manodopera - con "centinaia di braccianti agricoli" - oggetto d'indagine”.
Al riguardo, i finanzieri hanno concluso che “In applicazione del fabbisogno ettaro colturale… per la coltivazione del summenzionato fondo agricolo complessivamente esteso per una superficie di 6 ettari, 76 are e 7 centiare, risulterebbero necessarie solo 516,25 giornate di lavoro a livello annuo, contrariamente a quelle denunciate annualmente ed esponenzialmente dall'azienda, partendo da un minimo di 15.267 sino ad arrivare ad un massimo di 32.482 giornate…”.
3 Tali conclusioni trovavano conferma all'esito dei sopralluoghi effettuati sui terreni, prima dalla
Gdf (che in data 21.01.2021 aveva trovato n. 8 lavoratori, tra i quali , Persona_7 Per_8
, , , , ,
[...] Persona_9 Parte_2 Persona_10 Persona_11 [...]
e ) e poi dagli ispettori dell' e della ITL (che in data 18.02.2021 Persona_12 Persona_13 CP_1 avevano trovato n. 7 lavoratori, ovvero , , , Persona_10 Parte_2 Persona_11
, , e;
poi, in data 10.06.2022, Persona_13 Persona_12 Persona_4 Persona_14 avevano trovato i seguenti lavoratori, per un totale di n. 6: 1. nata il [...];
2. Per_15 [...]
nata il [...];
3. nata il [...];
4. nata il CP_4 Controparte_5 Controparte_6
13/06/1971; 5. nato il [...];
6. nato il [...]). Persona_9 Persona_7
Dal verbale ispettivo risulta che “In data 18 agosto e 23 agosto 2022 sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi sull'unico terreno, formalmente utilizzato dall'azienda agricola, rilevando un esiguo numero dì lavoratori”; su tali basi, sono stati ritenuti genuini solo n. 14 rapporti di lavoro;
tra di essi non rientra né la ricorrente, né nessuno dei testi escussi, nonostante fossero stati denunciati anche nel periodo oggetto di accertamento e di sopralluoghi da parte degli ispettori.
Tali conclusioni sono coerenti con l'esito degli accertamenti fiscali, amministrativi e contabili, dai quali è emersa un'assoluta ed insanabile sproporzione tra il numero di lavoratori denunciati e le retribuzioni asseritamente corrisposte e il volume d'affari dichiarato all'Agenzia delle Entrate.
Si veda, al riguardo, la seguente tabella (per ogni anno oggetto di accertamento):
anno 2013 - n. lavoratori 185 - retribuzioni € 700.917 – volume di affari € 5.236,00;
anno 2014 - n. lavoratori 257 - retribuzioni € 1.006.270 - volume di affari € 96.030,00;
anno 2015 - n. lavoratori 272 - retribuzioni € 1.095.738 - volume di affari € 133.012,94;
anno 2016 - n. lavoratori 333 - retribuzioni € 1.338.033 - volume di affari € 182.179,73;
anno 2017 - n. lavoratori 325 - retribuzioni € 1.392.017 - volume di affari € 135.725,54;
anno 2018 - n. lavoratori 383 - retribuzioni € 1.756.679 - volume di affari € 213.004,59;
anno 2019 - n. lavoratori 363 - retribuzioni € 1.643.790 - volume di affari € 161.797,00;
anno 2020 - n. lavoratori 377 - retribuzioni € 1.764.808 - volume di affari € 144.310,00.
Tale sproporzione è incompatibile con qualsiasi attività di impresa.
Dai verbali in atti, risulta poi che, come dedotto dall' , “Attraverso lo strumento istruttorio CP_1 degli accertamenti bancari (ndr. come indicato dalla Guardia di Finanza nella segnalazione) veniva da ultimo corroborata la totale assenza di flussi ovvero di transazioni finanziarie inerenti l'esercizio di una specifica attività d'impresa che, oltre ad essere priva di struttura e capacità economica, risulta essere caratterizzata, in coerenza di quanto antecedentemente esposto, dall'indisponibilità di conti correnti attivi e, pertanto, degli imprescindibili collegamenti e delle movimentazioni di denaro tra il fantomatico datore di lavoro ed i soggetti segnalati come dipendenti aziendali che, se fossero state veritiere le assunzioni, avrebbero dovuto percepire con cadenza periodica ingenti somme a livello salariale e/o stipendiale”; ne consegue che, aldilà del divieto legale di erogare le retribuzioni in contanti o comunque con strumenti non tracciabili, l'azienda non aveva la disponibilità di conti bancari o provviste alle quali attingere per erogare retribuzioni (in misura pari a 35-40 euro al giorno) in favore di un così elevato numero di lavoratori e per un così elevato numero di giornate.
4 Infine, dagli atti risulta che, come dedotto dall' , “A conferma di quanto precedentemente CP_1 indicato intervengono le dichiarazioni acquisite dai militari della Guardia di Finanza che hanno proceduto all'escussione di alcuni degli operatori commerciali che, sulla base della documentazione acquisita in sede di verifica, risultavano aver intrattenuto rapporti economici con l'impresa gestita da CO NO, i quali hanno fornito scarse notizie e l'acquisto di modeste quantità di prodotti agricoli. … In merito agli acquisti, dall'esame di tali registrazioni e dalla documentazione contabile esibita, si è potuto notare che non vi sono fatture che possano giustificare un'attività agricola considerevole, poiché sono del tutto irrilevanti le spese per l'acquisto di piantine di ortaggi, diserbanti, concimi e prodotti per l'agricoltura in genere, che si ritengono necessarie ed insostituiblli per ogni impresa agricola. Altro saliente elemento a conferma dell'ingiustificato ed esorbitante numero di manodopera agricola denunciata dall'azienda agricola AN NO viene riscontrato dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dai braccianti agricoli escussi dai militari, che hanno affermato di aver lavorato sempre In una zona di campagna a ridosso della strada provinciale in direzione di San Pietro in Lama ove venivano coltivati ortaggi e verdure, ma non in maniera massiva, ricordando che In quella zona vi era una casa adibita a ufficio e deposito attrezzi di colore granata e di aver prestato la propria attività lavorativa soltanto sulla zona agricola innanzi indicata, non anche in altri posti o appezzamenti poderali. Come indicato dalla segnalazione della Guardia di Finanza, corre l'obbligo di evidenziare che, sempre in sede di verifica fiscale, non veniva rilevata alcuna proprietà e/o disponibilità di beni strumentali inerenti la dichiarata attività d'impresa, vale a dire macchinari ed attrezzature che, in condizioni regolari, non sarebbero potuti di certo mancare a livello aziendale, tanto da non dover nemmeno considerare - per come dimostrato - un conseguente ed imprescindibile approvvigionamento di carburante agricolo”.
A parte le conclusioni sul fabbisogno ettaro-colturale (che hanno valore indiziario, trattandosi di valutazioni), per il resto la segnalazione della Gdf e i verbali degli ispettori dell' e della ITL CP_1 fanno prova fino a querela di falso, trattandosi di fatti direttamente accertati dai verbalizzanti.
Ne consegue l'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 18/11/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 09/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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