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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. ANDREA LOFFREDO ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di adempimento
– contratto di sub appalto TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pagnotta, come Parte_1 da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi, come da procura CP_1 in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.02.2018 la Parte_1 citava in giudizio la società al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
1) dichiarare che la società istante ha diritto a percepire il corrispettivo convenuto per l'esecuzione della prestazione espletata e per l'ultimo condannare la società convenuta al pagamento di € 30.044,00 oltre gli interessi al tasso legale fino al pagamento finale, a saldo dell'attività nonché alla somma di € 6.100,00 per le spese sostenute per la manutenzione del macchinario e pertanto del complessivo importo di € 36.144,00. A fondamento della domanda l'attrice esponeva che con contratto scritto del 21/11/2016 aveva ricevuto in sub appalto dalla il servizio di pulizia e di riparazione dei cassoni in plastica al CP_1 prezzo di euro 1,00 per la pulizia ordinaria di ogni cassone, di euro 2,00 per la pulizia straordinaria e di euro 5,00 per la riparazione e la committente consegnava ad essa sub appaltatrice anche un macchinario utile per la riparazione dei cassoni. Essa attrice eseguiva le prestazioni ed emetteva nell'anno 2017 le fatture nn. 5-18-28-33-40-45-52 per la pulizia e riparazione dei cassoni e nn. 23-25-27 per la riparazione del macchinario. In data
6/7/2017 e 22/10/2017l la committente, sollecitata anche con formale messa in mora del
14/9/2017, provvedeva al parziale pagamento bonificando prima euro 5.100,00 e poi euro 5.000,00 rimanendo debitrice di euro 30.044,00 per prestazioni di pulizia e riparazioni oltre euro 6.100,00 per le spese sostenute per la manutenzione del macchinario necessario alla riparazione dei cassoni.
Si costituiva in giudizio la la quale confermava di aver sottoscritto un CP_1 contratto di riparazione (bins) per manufatti in plastica polietilene, presso l'azienda
Giaguaro s.p.a. e di aver iniziato i lavori nello stabilimento di , all'interno di Per_1 un'azienda partner della stessa, precisamente Le Specialità Italiane. Allegava che i lavori iniziarono con estremo ritardo a causa della creandosi sin da subito Parte_1 delle divergenze tra le parti in relazione all'organizzazione dei lavori appena iniziati ed alle diverse interruzioni dei lavori causate dalla stessa, a causa dell'assenteismo Pt_1 dei suoi operai. I lavori in ogni caso continuarono, non senza numerose e continue richieste da parte della di controllare lo stato dei cantieri, richieste alle quali la non CP_2 Pt_1 ebbe mai ad ottemperare. Aggiungeva che successivamente l'azienda Giaguaro ebbe a comunicare alla di voler sospendere le lavorazioni perché i lavori di riparazione non CP_1 venivano eseguiti a regola d'arte e perché gli operai della oltre ad assentarsi Pt_1 continuativamente, erano stati sorpresi a fumare negli ambienti di lavoro e/o fermi a giocare con il cellulare. Nei primi mesi di maggio l'azienda Giaguaro comunicò quindi formalmente la sospensione dei lavori;
successivamente la stessa non eseguì i pagamenti pattuiti proprio a causa dell'atteggiamento descritto degli operai della Inoltre, pur Pt_2 avendo essa richiesto alla un report giornaliero della produzione, CP_1 Pt_1 comprensivo nel dettaglio delle quantità stabilite dall'azienda del materiale lavorato, delle ore esercitate per ogni singolo operaio e delle sue assenze e/o ritardi, la cooperativa non aveva mai attemperato alla richiesta, limitandosi ad inviare fatture, che però non rispecchiavano mai il lavoro effettivamente eseguito. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rigettatele richieste di prove dichiarative alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, la causa veniva discussa e decisa.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'attrice, in base al contratto di sub appalto, eseguite le prestazioni, ebbe ad emettere periodicamente le fatture, applicando i prezzi previsti per ogni cassone pulito o riparato, precisando che la fattura n. 5 del 31.01.2017 afferiva a lavori di pulizia cassoni eseguiti presso l'azienda Perano S.r.l. di San Valentino Torio;
le prestazioni indicate nella fattura n. 18 del 28.02.2017 afferivano a lavori di pulizia dei cassoni eseguiti presso l'azienda Benincasa S.r.l. di Angri e le fatture nn. 28 del 31.03.2017, n. 33 del 28.04.2017, n. 40 del 31.05.2017, n. 45 del 30.06.2017 e n. 52 del 31.07.2017 afferivano ai lavori di riparazioni presso l'azienda Giaguaro S.p.A. di . A fronte delle prestazioni eseguite Per_1
e fatturate, la convenuta non risulta aver mai contestato per iscritto la mancata esecuzione delle prestazioni, né il corrispettivo fatturato. Ha solo avanzato generiche lamentale circa ritardi e l'operato degli operai della cooperativa, che in quanto non specificati non assumono alcuna rilevanza ai fini della decisione. Peraltro le prestazioni eseguite dalla per la loro tipologia, erano di estrema semplicità e controllabilità, per cui non è Pt_1 dato capire in che cosa sia stata omissiva l'attrice. Gli importi per prestazione erano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto e come tali risultano applicati in fattura, con la specificazione della prestazione eseguita indicando la quantità in termini numerici ovvero della pulizia ordinaria, straordinaria e riparazioni eseguite applicando al dato numerico il corrispettivo convenuto.
La convenuta non ha provato il pagamento e quindi la domanda di condanna va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 36.144,00 oltre interessi con decorrenza e tassi di cui al D.Lgs. 231/2002
2) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 28/03/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. ANDREA LOFFREDO ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di adempimento
– contratto di sub appalto TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pagnotta, come Parte_1 da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi, come da procura CP_1 in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.02.2018 la Parte_1 citava in giudizio la società al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
1) dichiarare che la società istante ha diritto a percepire il corrispettivo convenuto per l'esecuzione della prestazione espletata e per l'ultimo condannare la società convenuta al pagamento di € 30.044,00 oltre gli interessi al tasso legale fino al pagamento finale, a saldo dell'attività nonché alla somma di € 6.100,00 per le spese sostenute per la manutenzione del macchinario e pertanto del complessivo importo di € 36.144,00. A fondamento della domanda l'attrice esponeva che con contratto scritto del 21/11/2016 aveva ricevuto in sub appalto dalla il servizio di pulizia e di riparazione dei cassoni in plastica al CP_1 prezzo di euro 1,00 per la pulizia ordinaria di ogni cassone, di euro 2,00 per la pulizia straordinaria e di euro 5,00 per la riparazione e la committente consegnava ad essa sub appaltatrice anche un macchinario utile per la riparazione dei cassoni. Essa attrice eseguiva le prestazioni ed emetteva nell'anno 2017 le fatture nn. 5-18-28-33-40-45-52 per la pulizia e riparazione dei cassoni e nn. 23-25-27 per la riparazione del macchinario. In data
6/7/2017 e 22/10/2017l la committente, sollecitata anche con formale messa in mora del
14/9/2017, provvedeva al parziale pagamento bonificando prima euro 5.100,00 e poi euro 5.000,00 rimanendo debitrice di euro 30.044,00 per prestazioni di pulizia e riparazioni oltre euro 6.100,00 per le spese sostenute per la manutenzione del macchinario necessario alla riparazione dei cassoni.
Si costituiva in giudizio la la quale confermava di aver sottoscritto un CP_1 contratto di riparazione (bins) per manufatti in plastica polietilene, presso l'azienda
Giaguaro s.p.a. e di aver iniziato i lavori nello stabilimento di , all'interno di Per_1 un'azienda partner della stessa, precisamente Le Specialità Italiane. Allegava che i lavori iniziarono con estremo ritardo a causa della creandosi sin da subito Parte_1 delle divergenze tra le parti in relazione all'organizzazione dei lavori appena iniziati ed alle diverse interruzioni dei lavori causate dalla stessa, a causa dell'assenteismo Pt_1 dei suoi operai. I lavori in ogni caso continuarono, non senza numerose e continue richieste da parte della di controllare lo stato dei cantieri, richieste alle quali la non CP_2 Pt_1 ebbe mai ad ottemperare. Aggiungeva che successivamente l'azienda Giaguaro ebbe a comunicare alla di voler sospendere le lavorazioni perché i lavori di riparazione non CP_1 venivano eseguiti a regola d'arte e perché gli operai della oltre ad assentarsi Pt_1 continuativamente, erano stati sorpresi a fumare negli ambienti di lavoro e/o fermi a giocare con il cellulare. Nei primi mesi di maggio l'azienda Giaguaro comunicò quindi formalmente la sospensione dei lavori;
successivamente la stessa non eseguì i pagamenti pattuiti proprio a causa dell'atteggiamento descritto degli operai della Inoltre, pur Pt_2 avendo essa richiesto alla un report giornaliero della produzione, CP_1 Pt_1 comprensivo nel dettaglio delle quantità stabilite dall'azienda del materiale lavorato, delle ore esercitate per ogni singolo operaio e delle sue assenze e/o ritardi, la cooperativa non aveva mai attemperato alla richiesta, limitandosi ad inviare fatture, che però non rispecchiavano mai il lavoro effettivamente eseguito. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rigettatele richieste di prove dichiarative alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, la causa veniva discussa e decisa.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'attrice, in base al contratto di sub appalto, eseguite le prestazioni, ebbe ad emettere periodicamente le fatture, applicando i prezzi previsti per ogni cassone pulito o riparato, precisando che la fattura n. 5 del 31.01.2017 afferiva a lavori di pulizia cassoni eseguiti presso l'azienda Perano S.r.l. di San Valentino Torio;
le prestazioni indicate nella fattura n. 18 del 28.02.2017 afferivano a lavori di pulizia dei cassoni eseguiti presso l'azienda Benincasa S.r.l. di Angri e le fatture nn. 28 del 31.03.2017, n. 33 del 28.04.2017, n. 40 del 31.05.2017, n. 45 del 30.06.2017 e n. 52 del 31.07.2017 afferivano ai lavori di riparazioni presso l'azienda Giaguaro S.p.A. di . A fronte delle prestazioni eseguite Per_1
e fatturate, la convenuta non risulta aver mai contestato per iscritto la mancata esecuzione delle prestazioni, né il corrispettivo fatturato. Ha solo avanzato generiche lamentale circa ritardi e l'operato degli operai della cooperativa, che in quanto non specificati non assumono alcuna rilevanza ai fini della decisione. Peraltro le prestazioni eseguite dalla per la loro tipologia, erano di estrema semplicità e controllabilità, per cui non è Pt_1 dato capire in che cosa sia stata omissiva l'attrice. Gli importi per prestazione erano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto e come tali risultano applicati in fattura, con la specificazione della prestazione eseguita indicando la quantità in termini numerici ovvero della pulizia ordinaria, straordinaria e riparazioni eseguite applicando al dato numerico il corrispettivo convenuto.
La convenuta non ha provato il pagamento e quindi la domanda di condanna va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 36.144,00 oltre interessi con decorrenza e tassi di cui al D.Lgs. 231/2002
2) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 28/03/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo