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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/09/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. nella causa 1190/2024 RG tra
, C. F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Soragni
- RICORRENTE -
c o n t r o
, c.f. , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna, Via Testoni, n. 6,
e contro
c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, con sede in Rom, via del Tritone n. 181, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Bologna in persona dell'avv. Vittorio Melandri
- CONVENUTI-
-
in punto a: indennizzo danno da vaccinazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato il Sig. si è rivolto Parte_1 al presente Tribunale deducendo:
1) di avere presentato in data 17 ottobre 2023 domanda di indennizzo ex lege 210 del 1992, ritenendo di avere subito un danno irreversibile
(Ipoacusia improvvisa neurosensoriale sx medio -grave ai toni medio acuti sinistra medio -grave, ipostenia arto superiore dx e dismetria da ischemia cerebrale acuta post -vaccinazione anticovid) correlato a vaccinazione anti Covid19, per vaccinazione con siero Pfizer avvenuta il 29/04/2022;
2) di essere già affetto da trombofilia idiopatica in terapia con anticoaugulante Coumadin dal 2008, e di essere strato costretto alla vaccinazione lavorando in ambito sanitario come educatore;
3) di essere stato visitato presso la commissione medica di La Spezia il
19/12/2024 ma che, mentre la Commissione medica riconosceva l'ascrivibilità alla ottava categoria della tabella A allegata al DPR
834/1981, e la tempestività della domanda, non riteneva tuttavia esistente il nesso causale tra la patologia sofferta e la vaccinazione anti -
Covid 19 con vaccino Pfizer;
4) che in data 2 gennaio 2024 era notificato verbale negativo al Sig. da parte dell'ASL locale di Reggio Emilia, nel quale si Parte_1 riferiva: “non esiste nesso causale tra la vaccinazione e l'infermità riconosciuta (ipoacusia improvvisa sinistra medio grave, sindrome vestibolare disarmonica centrale e impaccio della mano dx, in paziente con trombofilia idiopatica, labirintosi e dismetria destra in labile compenso). La domanda sì è stata presentata nei termini di legge.
L'infermità riconosciuta è ascrivibile a ottava categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981”;
5) che nella relazione del proprio consulente medico legale di fiducia
Dott. emergerebbe la sussistenza del nesso causale, sia Per_1 dall'anamnesi che dalle conclusioni medico-legali e di avere pertanto diritto all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992.
Pag. 2 di 7 Si sono costituiti il e eccependo in primis Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione del ricorso gerarchico presso il entro il termine di 30 giorni Controparte_1 decorrente dalla data di notificazione del giudizio medicolegale della competente C.M.O. previsto dall'art. 5, comma 1, L. n. 210/1992; nel merito evidenziando l'assenza di nesso causale tra la malattia e la vaccinazione di cui è causa.
E' stata disposta CTU medico-legale affidata al dr. ed Persona_2 all'udienza odierna previa discussione della causa, il Giudice l'ha decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Con riguardo all'eccezione pregiudiziale, la stessa appare infondata atteso che Cass., S.U., 27/07/2015, n. 15687 ha stabilito che l'unico termine perentorio avente dunque conseguenze decadenziali è quello di cui all' art. 5, comma 3 della L. n. 210 del 1992; infatti: “ … è "facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi ai giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione". La giurisprudenza più recente della Sezione lavoro di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 30 gennaio 2012 n. 1272) ha interpretato tale disposizione nel senso che il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale ivi previsto ha natura perentoria.
18. Tale orientamento merita di essere confermato. In primo luogo va sottolineato che dalla formulazione della norma si evince chiaramente la volontà del legislatore di attribuire natura perentoria al suddetto termine.
Dalla lettura complessiva dell'art. 5 emerge, infatti, che il legislatore ha inteso cadenzare in modo rigido i tempi del procedimento amministrativo relativi alla presentazione del ricorso, alla formalizzazione della decisione, all'impugnazione della determinazione negativa entro il termine annuale se ritualmente notificata, o in difetto di quest'ultima, nel termine annuale decorrente dalla scadenza del termine previsto per la
Pag. 3 di 7 comunicazione. Sotto altro profilo la previsione di un termine perentorio appare in linea con la ratio legis, nel senso che risponde all'interesse della collettività garantire una sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, evitando di procrastinare nel tempo le decisioni in relazione a domande che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa”.
Nel merito, invece, vanno fatte proprie dalla scrivente le conclusioni svolte dal proprio CTU, il quale, va segnalato, si è avvalso nella redazione della consulenza anche di un ausiliario (il dott.
[...]
medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva). Per_3
Dopo una accurata ricostruzione anamnestica, una specifica dissertazione sugli studi di settore anche recentissimi, egli ha concluso che:
“1) Il sig. è risultato affetto da ipoacusia neusensoriale Pt_1 improvvisa e da sospetto minor -stroke, insorte sintomatologicamente in data 29/04/2021, dopo la somministrazione di vaccino Comirnaty
2) Il sig. è stato sottoposto a una singola dose (30 mcg/0,3 ml) Pt_1 di vaccino Comirnaty (Pfizer -BioNTech)
3) Si ritiene non provato il nesso di causa secondo il criterio di plausibilità biologica, e secondo l'applicazione dei correlati criteri, per mancato sostegno di ragionevole probabilità, rimanendo aperta l'ipotesi di una mera possibilità tra l'iniezione del vaccino e le patologie di cui sopra
4) considerato il quadro menomativo attuale, si ritiene che nel complesso lo stesso non sia attribuibile ad alcuna delle categorie di cui alla tabella
A (D.P.R 834/1981)”.
In ordine al nesso causale e al principio probabilistico, il dr. ha Per_2 così argomentato:
“Al termine delle articolate considerazioni dello specialista giunge la necessità di affrontare, alla luce delle stesse, la valutazione del nesso di causa.
Si deve, quindi, ricorrere all'applicazione dei criteri canonici della
Pag. 4 di 7 Medicina Legale, contestualizzandoli al caso in oggetto.
Se l'apparente correlazione temporale, come evincibile dalla documentazione sanitaria, tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della sordità improvvisa parrebbe identificare una stretta continuità fenomenologico temporale, gli studi di letteratura precisano, invece, una maggiore latenza cronologica dose -effetto (di giorni, non di ore), che porta a negare il connotato criteriologico.
Pure il criterio modale, visti i meccanismi patogenetici di danno vaccinale, è orientato ad una semplice possibilità associativa tra somministrazione e malattia otologica e cerebrale. Sempre utilizzando la criteriologia probabilistica e in relazione agli studi di letteratura si giunge a correlare la somministrazione vaccinale con lo sviluppo patologico in termini di mera possibilità, senza poter indicare un grado di probabilità razionale e scientificamente valido.
Lo stesso dicasi per il criterio topografico.
Valutando il criterio di esclusione causale, alla luce della condizione precostituita del paziente, affetto da trombofilia ereditaria (in trattamento anticoagulante), condizione che può generare microembolismi nel circolo arterioso, si può ragionevolmente configurare un'ipotesi patologica alternativa alla causazione della perdita uditiva improvvisa. Atteso, peraltro, che la suddetta patologia
(ipoacusia improvvisa) trova cause spesso sconosciute e multiformi, per cui viene definita “idiopatica”, non risultano sufficienti elementi per attribuire il ruolo di efficienza causale alla vaccinazione in esame.
Ricorrendo, poi, al criterio della probabilità logica, procedendo con l'ampia analisi della letteratura scientifica sopra elencata e argomentata, si può solo prospettare in linea ipotetica, e debolmente, una possibile associazione tra la somministrazione vaccinale e le patologie riferitamente correlate. La disamina della letteratura, pur non completamente sconfessando una relazione tra danno uditivo ed eventi cerebrali acuti, permette di inquadrare la sussistenza di una mera
Pag. 5 di 7 possibilità di associazione causale, rendendo debolissima e pressochè insussistente la plausibilità biologica di associazione tra vaccinazione e patologie “denunciate”.
Nei termini conclusivi non si può ritenere ragionevolmente probabile la correlazione causale tra l'iniezione del vaccino e lo sviluppo delle patologie indicate in atti.
Rimane l'esclusiva ipotesi di un possibile ruolo causale del vaccino nell'insorgenza dei quadri otologico e cerebrale, senza potersi ritenere soddisfatto il nesso di causalità con ragione probabilità, per debolezza nell'inquadramento criteriologico, che vede una grande carenza sul piano della plausibilità biologica, che annulla l'idea e l'ipotesi accreditabile di una probabilità logica tra iniezione vaccinale al sig. e sviluppo Pt_1 delle sopra citate patologie”.
Nemmeno le sia pur qualificate e documentate contestazioni mosse dal
CTP dr. hanno modificato le conclusioni cui è giunto il CTU, Per_1 che vanno in questa sede integralmente recepite e confermate.
Dunque il ricorso va respinto.
Ai sensi dell'art.152 d.a. cpc, il ricorrente è esonerato, nonostante soccombenza, sia dalla rifusione a controparte delle spese legali, sia del pagamento della CTU, che rimane pertanto a carico del Controparte_1
.
[...]
PQM
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese di lite;
conferma la liquidazione della CTU ponendola a carico del in via definitiva. Controparte_1
Reggio Emilia, lì 10/9/2025
Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. nella causa 1190/2024 RG tra
, C. F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Soragni
- RICORRENTE -
c o n t r o
, c.f. , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna, Via Testoni, n. 6,
e contro
c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, con sede in Rom, via del Tritone n. 181, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Bologna in persona dell'avv. Vittorio Melandri
- CONVENUTI-
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in punto a: indennizzo danno da vaccinazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato il Sig. si è rivolto Parte_1 al presente Tribunale deducendo:
1) di avere presentato in data 17 ottobre 2023 domanda di indennizzo ex lege 210 del 1992, ritenendo di avere subito un danno irreversibile
(Ipoacusia improvvisa neurosensoriale sx medio -grave ai toni medio acuti sinistra medio -grave, ipostenia arto superiore dx e dismetria da ischemia cerebrale acuta post -vaccinazione anticovid) correlato a vaccinazione anti Covid19, per vaccinazione con siero Pfizer avvenuta il 29/04/2022;
2) di essere già affetto da trombofilia idiopatica in terapia con anticoaugulante Coumadin dal 2008, e di essere strato costretto alla vaccinazione lavorando in ambito sanitario come educatore;
3) di essere stato visitato presso la commissione medica di La Spezia il
19/12/2024 ma che, mentre la Commissione medica riconosceva l'ascrivibilità alla ottava categoria della tabella A allegata al DPR
834/1981, e la tempestività della domanda, non riteneva tuttavia esistente il nesso causale tra la patologia sofferta e la vaccinazione anti -
Covid 19 con vaccino Pfizer;
4) che in data 2 gennaio 2024 era notificato verbale negativo al Sig. da parte dell'ASL locale di Reggio Emilia, nel quale si Parte_1 riferiva: “non esiste nesso causale tra la vaccinazione e l'infermità riconosciuta (ipoacusia improvvisa sinistra medio grave, sindrome vestibolare disarmonica centrale e impaccio della mano dx, in paziente con trombofilia idiopatica, labirintosi e dismetria destra in labile compenso). La domanda sì è stata presentata nei termini di legge.
L'infermità riconosciuta è ascrivibile a ottava categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981”;
5) che nella relazione del proprio consulente medico legale di fiducia
Dott. emergerebbe la sussistenza del nesso causale, sia Per_1 dall'anamnesi che dalle conclusioni medico-legali e di avere pertanto diritto all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992.
Pag. 2 di 7 Si sono costituiti il e eccependo in primis Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione del ricorso gerarchico presso il entro il termine di 30 giorni Controparte_1 decorrente dalla data di notificazione del giudizio medicolegale della competente C.M.O. previsto dall'art. 5, comma 1, L. n. 210/1992; nel merito evidenziando l'assenza di nesso causale tra la malattia e la vaccinazione di cui è causa.
E' stata disposta CTU medico-legale affidata al dr. ed Persona_2 all'udienza odierna previa discussione della causa, il Giudice l'ha decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Con riguardo all'eccezione pregiudiziale, la stessa appare infondata atteso che Cass., S.U., 27/07/2015, n. 15687 ha stabilito che l'unico termine perentorio avente dunque conseguenze decadenziali è quello di cui all' art. 5, comma 3 della L. n. 210 del 1992; infatti: “ … è "facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi ai giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione". La giurisprudenza più recente della Sezione lavoro di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 30 gennaio 2012 n. 1272) ha interpretato tale disposizione nel senso che il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale ivi previsto ha natura perentoria.
18. Tale orientamento merita di essere confermato. In primo luogo va sottolineato che dalla formulazione della norma si evince chiaramente la volontà del legislatore di attribuire natura perentoria al suddetto termine.
Dalla lettura complessiva dell'art. 5 emerge, infatti, che il legislatore ha inteso cadenzare in modo rigido i tempi del procedimento amministrativo relativi alla presentazione del ricorso, alla formalizzazione della decisione, all'impugnazione della determinazione negativa entro il termine annuale se ritualmente notificata, o in difetto di quest'ultima, nel termine annuale decorrente dalla scadenza del termine previsto per la
Pag. 3 di 7 comunicazione. Sotto altro profilo la previsione di un termine perentorio appare in linea con la ratio legis, nel senso che risponde all'interesse della collettività garantire una sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, evitando di procrastinare nel tempo le decisioni in relazione a domande che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa”.
Nel merito, invece, vanno fatte proprie dalla scrivente le conclusioni svolte dal proprio CTU, il quale, va segnalato, si è avvalso nella redazione della consulenza anche di un ausiliario (il dott.
[...]
medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva). Per_3
Dopo una accurata ricostruzione anamnestica, una specifica dissertazione sugli studi di settore anche recentissimi, egli ha concluso che:
“1) Il sig. è risultato affetto da ipoacusia neusensoriale Pt_1 improvvisa e da sospetto minor -stroke, insorte sintomatologicamente in data 29/04/2021, dopo la somministrazione di vaccino Comirnaty
2) Il sig. è stato sottoposto a una singola dose (30 mcg/0,3 ml) Pt_1 di vaccino Comirnaty (Pfizer -BioNTech)
3) Si ritiene non provato il nesso di causa secondo il criterio di plausibilità biologica, e secondo l'applicazione dei correlati criteri, per mancato sostegno di ragionevole probabilità, rimanendo aperta l'ipotesi di una mera possibilità tra l'iniezione del vaccino e le patologie di cui sopra
4) considerato il quadro menomativo attuale, si ritiene che nel complesso lo stesso non sia attribuibile ad alcuna delle categorie di cui alla tabella
A (D.P.R 834/1981)”.
In ordine al nesso causale e al principio probabilistico, il dr. ha Per_2 così argomentato:
“Al termine delle articolate considerazioni dello specialista giunge la necessità di affrontare, alla luce delle stesse, la valutazione del nesso di causa.
Si deve, quindi, ricorrere all'applicazione dei criteri canonici della
Pag. 4 di 7 Medicina Legale, contestualizzandoli al caso in oggetto.
Se l'apparente correlazione temporale, come evincibile dalla documentazione sanitaria, tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della sordità improvvisa parrebbe identificare una stretta continuità fenomenologico temporale, gli studi di letteratura precisano, invece, una maggiore latenza cronologica dose -effetto (di giorni, non di ore), che porta a negare il connotato criteriologico.
Pure il criterio modale, visti i meccanismi patogenetici di danno vaccinale, è orientato ad una semplice possibilità associativa tra somministrazione e malattia otologica e cerebrale. Sempre utilizzando la criteriologia probabilistica e in relazione agli studi di letteratura si giunge a correlare la somministrazione vaccinale con lo sviluppo patologico in termini di mera possibilità, senza poter indicare un grado di probabilità razionale e scientificamente valido.
Lo stesso dicasi per il criterio topografico.
Valutando il criterio di esclusione causale, alla luce della condizione precostituita del paziente, affetto da trombofilia ereditaria (in trattamento anticoagulante), condizione che può generare microembolismi nel circolo arterioso, si può ragionevolmente configurare un'ipotesi patologica alternativa alla causazione della perdita uditiva improvvisa. Atteso, peraltro, che la suddetta patologia
(ipoacusia improvvisa) trova cause spesso sconosciute e multiformi, per cui viene definita “idiopatica”, non risultano sufficienti elementi per attribuire il ruolo di efficienza causale alla vaccinazione in esame.
Ricorrendo, poi, al criterio della probabilità logica, procedendo con l'ampia analisi della letteratura scientifica sopra elencata e argomentata, si può solo prospettare in linea ipotetica, e debolmente, una possibile associazione tra la somministrazione vaccinale e le patologie riferitamente correlate. La disamina della letteratura, pur non completamente sconfessando una relazione tra danno uditivo ed eventi cerebrali acuti, permette di inquadrare la sussistenza di una mera
Pag. 5 di 7 possibilità di associazione causale, rendendo debolissima e pressochè insussistente la plausibilità biologica di associazione tra vaccinazione e patologie “denunciate”.
Nei termini conclusivi non si può ritenere ragionevolmente probabile la correlazione causale tra l'iniezione del vaccino e lo sviluppo delle patologie indicate in atti.
Rimane l'esclusiva ipotesi di un possibile ruolo causale del vaccino nell'insorgenza dei quadri otologico e cerebrale, senza potersi ritenere soddisfatto il nesso di causalità con ragione probabilità, per debolezza nell'inquadramento criteriologico, che vede una grande carenza sul piano della plausibilità biologica, che annulla l'idea e l'ipotesi accreditabile di una probabilità logica tra iniezione vaccinale al sig. e sviluppo Pt_1 delle sopra citate patologie”.
Nemmeno le sia pur qualificate e documentate contestazioni mosse dal
CTP dr. hanno modificato le conclusioni cui è giunto il CTU, Per_1 che vanno in questa sede integralmente recepite e confermate.
Dunque il ricorso va respinto.
Ai sensi dell'art.152 d.a. cpc, il ricorrente è esonerato, nonostante soccombenza, sia dalla rifusione a controparte delle spese legali, sia del pagamento della CTU, che rimane pertanto a carico del Controparte_1
.
[...]
PQM
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese di lite;
conferma la liquidazione della CTU ponendola a carico del in via definitiva. Controparte_1
Reggio Emilia, lì 10/9/2025
Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
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