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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio per l'apertura della liquidazione controllata promosso ex artt. 268 comma II.
CCII da:
( ) , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO ( C.F._1
), elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso
[...]
lo studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
Partita IVA e CF: ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in TO (PR) 33/A cap 43012 frazione CASALBARBATO e dei soci illimitatamente responsabili ( ) nato a Controparte_1 C.F._2
TO (PR) il 19/08/1961, residente in [...]N.
33 A, TO (PR) e ( ) nato a Controparte_1 C.F._3
SAN SECONDO ME (PR) il 14/04/1973, residente in [...]
CASALBARBATO N. 33 A, TO (PR);
RESISTENTI ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
1 oggetto: apertura della liquidazione controllata;
letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione Parte_1
controllata di onché, ex art 270 comma I CCII Controparte_1 CP_1
dei soci illimitatamente responsabili e;
Controparte_1 Controparte_1
1.premesso che: questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. II e ss. CCII poiché i resistenti hanno il centro dei propri interessi principali nel relativo circondario;
come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
è stato sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII ed è stata verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica a Controparte_1
ad opera della Cancelleria ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in
[...]
data 11 febbraio 2025 del ricorso e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno dell'area riservata collegata al codice CP_2 Parte_2
fiscale del destinatario e, ad opera della ricorrente, tramite Ufficiale Giudiziario in data 15 febbraio 2025, notifica a ad opera della ricorrente tramite Ufficiale Controparte_1
Giudiziario in data 15 febbraio 2025 , notifica a ad opera della Controparte_1
ricorrente tramite Ufficiale Giudiziario in data 15 febbraio 2025 );
è stata esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII né il resistente risulta essersi avvalso della facoltà riconosciuta , in caso di domanda di liquidazione controllata formulata dal creditore, dall'art 271 CCII;
è stata acquisita agli atti la documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II CCII):
2 alla luce degli inadempimenti denunciati dalla ricorrente e del debito erariale ( v informativa
Agenzia Entrate Riscossione dell'11 febbraio 2025) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore al limite di cui all'art 268 comma II CCII;
2. rilevato che : sussiste lo stato di sovraindebitamento (lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza) e di insolvenza richiesto dall'art 268 comma II CCII (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni); lo stato di insolvenza, sulla base dell'esperienza formatasi in materia d'impresa nel vigore della legge fallimentare, "sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ai fini della verifica dello stato di insolvenza è pertanto irrilevante che sussista un eventualmente cospicuo patrimonio immobiliare ( Tribunale di Roma 27 dicembre 1990 in Fall. 91,522; Appello
Genova 18 aprile 2004 in Rep. F.it. 05 Fall. 285) o che il debitore, in ipotesi, si dichiari creditore di terzi per somme insufficienti a risanare la complessiva situazione debitoria. Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U.
115/2001; Cass. 2211/2000); secondo quanto recentemente ribadito ( Cass. 30284/2022) lo stato di insolvenza è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari
3 le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del
2011; Cass. n. 9856 del 2006); lo stato di insolvenza va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001); si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008); lo stato di insolvenza prescinde poi dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva ( Cass. n 9297 del 2019). Tanto premesso, alla luce della documentazione acquisita d'ufficio e prodotta dalle parti, deve allora ritenersi che si trovi in quella condizione di “inidoneità Controparte_1
solutoria strutturale” e di incapacità a fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni di cui
è chiamata a farsi carico, qualificabile come insolvenza, dovendosi desumere lo stato di incapacità a fra fronte, con il patrimonio prontamente liquidabile, alle obbligazioni esistenti a proprio carico: a) dal persistente inadempimento all'obbligazione di pagamento del credito vantato dalla ricorrente;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 489.463,62 ( v informativa
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE dell'11 febbraio 2025);; c) dalle plurime esecuzioni avviate e definite nel corso dell'ultimo biennio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ( V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 14 febbraio 2025);
4 3.
considerato che:
a norma dell'art. 270 comma I CCII la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili in analogia a quanto previsto dall'art 256 CCII per le società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile;
in base alla documentazione in atti entrambi i soci risultano amministratori e non risultano patti di limitazione della responsabilità;
4.
ritenuto che:
sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata della società
e dei soci illimitatamente responsabili;
si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
debba essere rimessa al GD su proposta del Liquidatore la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione con riguardo ai soci illimitatamente responsabili;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di : Controparte_1
( ) con sede legale in TO (PR) 33/A cap 43012 frazione
[...] P.IVA_2
CASALBARBATO in persona dei soci amministratori Controparte_1
( ) e ( ) nonché C.F._2 Controparte_1 C.F._3
personalmente di ( ) nato a Controparte_1 C.F._2
TO (PR) il 19/08/1961, residente in [...]N.
33 A, TO (PR) e di ( ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...], residente in [...]
CASALBARBATO N. 33 A, TO (PR);
NOMINA
Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
5 Liquidatore la dott.ssa ( ) con studio in Persona_1 CodiceFiscale_4
43122 PARMA VIA GAVINO CHERCHI N.6;
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
RIMETTE al GD, su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione con riguardo a ( ) e Controparte_1 C.F._2
); Controparte_1 C.F._3
DISPONE che, con riguardo ai suddetti soci illimitatamente responsabili, quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il
6 debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle
Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
Il disposto dell'art 268 comma V CCII : “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;
RICHIAMA in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”
DISPONE che il Liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
7 - entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'istante, all'OCC ed al Liquidatore, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
Parma, 23 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Enrico Vernizzi dott. Antonella Ioffredi
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio per l'apertura della liquidazione controllata promosso ex artt. 268 comma II.
CCII da:
( ) , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO ( C.F._1
), elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso
[...]
lo studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
Partita IVA e CF: ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in TO (PR) 33/A cap 43012 frazione CASALBARBATO e dei soci illimitatamente responsabili ( ) nato a Controparte_1 C.F._2
TO (PR) il 19/08/1961, residente in [...]N.
33 A, TO (PR) e ( ) nato a Controparte_1 C.F._3
SAN SECONDO ME (PR) il 14/04/1973, residente in [...]
CASALBARBATO N. 33 A, TO (PR);
RESISTENTI ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
1 oggetto: apertura della liquidazione controllata;
letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione Parte_1
controllata di onché, ex art 270 comma I CCII Controparte_1 CP_1
dei soci illimitatamente responsabili e;
Controparte_1 Controparte_1
1.premesso che: questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. II e ss. CCII poiché i resistenti hanno il centro dei propri interessi principali nel relativo circondario;
come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
è stato sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII ed è stata verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica a Controparte_1
ad opera della Cancelleria ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in
[...]
data 11 febbraio 2025 del ricorso e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno dell'area riservata collegata al codice CP_2 Parte_2
fiscale del destinatario e, ad opera della ricorrente, tramite Ufficiale Giudiziario in data 15 febbraio 2025, notifica a ad opera della ricorrente tramite Ufficiale Controparte_1
Giudiziario in data 15 febbraio 2025 , notifica a ad opera della Controparte_1
ricorrente tramite Ufficiale Giudiziario in data 15 febbraio 2025 );
è stata esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII né il resistente risulta essersi avvalso della facoltà riconosciuta , in caso di domanda di liquidazione controllata formulata dal creditore, dall'art 271 CCII;
è stata acquisita agli atti la documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II CCII):
2 alla luce degli inadempimenti denunciati dalla ricorrente e del debito erariale ( v informativa
Agenzia Entrate Riscossione dell'11 febbraio 2025) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore al limite di cui all'art 268 comma II CCII;
2. rilevato che : sussiste lo stato di sovraindebitamento (lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza) e di insolvenza richiesto dall'art 268 comma II CCII (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni); lo stato di insolvenza, sulla base dell'esperienza formatasi in materia d'impresa nel vigore della legge fallimentare, "sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ai fini della verifica dello stato di insolvenza è pertanto irrilevante che sussista un eventualmente cospicuo patrimonio immobiliare ( Tribunale di Roma 27 dicembre 1990 in Fall. 91,522; Appello
Genova 18 aprile 2004 in Rep. F.it. 05 Fall. 285) o che il debitore, in ipotesi, si dichiari creditore di terzi per somme insufficienti a risanare la complessiva situazione debitoria. Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U.
115/2001; Cass. 2211/2000); secondo quanto recentemente ribadito ( Cass. 30284/2022) lo stato di insolvenza è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari
3 le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del
2011; Cass. n. 9856 del 2006); lo stato di insolvenza va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001); si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008); lo stato di insolvenza prescinde poi dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva ( Cass. n 9297 del 2019). Tanto premesso, alla luce della documentazione acquisita d'ufficio e prodotta dalle parti, deve allora ritenersi che si trovi in quella condizione di “inidoneità Controparte_1
solutoria strutturale” e di incapacità a fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni di cui
è chiamata a farsi carico, qualificabile come insolvenza, dovendosi desumere lo stato di incapacità a fra fronte, con il patrimonio prontamente liquidabile, alle obbligazioni esistenti a proprio carico: a) dal persistente inadempimento all'obbligazione di pagamento del credito vantato dalla ricorrente;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 489.463,62 ( v informativa
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE dell'11 febbraio 2025);; c) dalle plurime esecuzioni avviate e definite nel corso dell'ultimo biennio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ( V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 14 febbraio 2025);
4 3.
considerato che:
a norma dell'art. 270 comma I CCII la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili in analogia a quanto previsto dall'art 256 CCII per le società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile;
in base alla documentazione in atti entrambi i soci risultano amministratori e non risultano patti di limitazione della responsabilità;
4.
ritenuto che:
sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata della società
e dei soci illimitatamente responsabili;
si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
debba essere rimessa al GD su proposta del Liquidatore la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione con riguardo ai soci illimitatamente responsabili;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di : Controparte_1
( ) con sede legale in TO (PR) 33/A cap 43012 frazione
[...] P.IVA_2
CASALBARBATO in persona dei soci amministratori Controparte_1
( ) e ( ) nonché C.F._2 Controparte_1 C.F._3
personalmente di ( ) nato a Controparte_1 C.F._2
TO (PR) il 19/08/1961, residente in [...]N.
33 A, TO (PR) e di ( ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...], residente in [...]
CASALBARBATO N. 33 A, TO (PR);
NOMINA
Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
5 Liquidatore la dott.ssa ( ) con studio in Persona_1 CodiceFiscale_4
43122 PARMA VIA GAVINO CHERCHI N.6;
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
RIMETTE al GD, su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione con riguardo a ( ) e Controparte_1 C.F._2
); Controparte_1 C.F._3
DISPONE che, con riguardo ai suddetti soci illimitatamente responsabili, quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il
6 debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle
Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
Il disposto dell'art 268 comma V CCII : “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;
RICHIAMA in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”
DISPONE che il Liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
7 - entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'istante, all'OCC ed al Liquidatore, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
Parma, 23 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Enrico Vernizzi dott. Antonella Ioffredi
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