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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2025, n. 35597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35597 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento in data 27/05/2025; nei confronti di: NI BR, nato a [...] il [...], rappresentato e assistito dall'avv. Beniamino Migliucci - di fiducia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
vista la memoria depositata in data 18/09/2025 a firma dell'avv. Beniamino Migliucci, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Beniamino Migliucci che ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35597 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 30/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 27/05/2025 il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, annullava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trento in data 15/04/2025, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a BR NI per i reati, contestati in concorso, di cui agli artt. 79 d.p.r. 309/90, 416 cod. pen., 648 bis, cod. pen. cod. pen. e ne disponeva l'immediata liberazione. 2. Ricorre per Cassazione avverso detta ordinanza il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento, deducendo con un unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter.1 doc. pen. per avere il Tribunale ritenuto che la condotta tenuta dall'indagato non fosse qualificabile come riciclaggio o autoriciclaggio, e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al reato di associazione a delinquere per la consumazione dei delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio. 2.1. In particolare, il ricorrente censura l'assunto del tribunale del riesame secondo cui difetterebbe "la prova, a livello anche solo indiziario, che la pulitura di quel contante fosse proprio riferita a contante costituente il provento di delitto di narcotraffico", quale delitto presupposto e "non invece secondo un'ipotesi alternativa, comunque più che plausibile nel quadro fattuale emergente dagli atti, di proventi in nero dell'attività imprenditoriale gestita a più livelli da NI UD [...] ossia derivante da evasione fiscale sotto soglia;
non vi sono elementi significativi per inferire che quegli investimenti di nero derivassero specificamente dal delitto in materia di droga accertato a monte [...] e dai reati fine contestato nel presente procedimento" (v. ordinanza, senza impaginazione e comunque p.8). Lamenta dunque il ricorrente che, secondo l'ordinanza impugnata, difetterebbe la prova che il provento del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e dei reati fine sia stato investito in successive operazioni di riciclaggio perché il denaro oggetto di investimento, quale ipotesi alternativa, avrebbe ben potuto derivare dal "nero" proveniente da evasione fiscale sottosoglia delle attività di ristorazione riconducibili alla famiglia NI. Tuttavia, osserva il ricorrente, dagli atti non emerge la fondatezza di tale ipotesi alternativa per una serie di fattori: le attività imprenditoriali di NI non risultano oggetto di accertamenti tributari dell'Agenzia delle entrate o di verifiche fiscali della G.d.F.; non risultano procedure di definizione agevolata di debiti verso l'erario; non risultano elementi oggettivi, neppure a seguito di perquisizioni eseguite in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari anche reali, da cui trarre evidenza di un'evasione di imposta (per es. agende di contabilità parallela); sussistono, anzi, nella specie, osserva il ricorrente, elementi univoci circa la provenienza illecita delle utilità dall'attività di narcotraffico, quali: la quantificazione ad opera degli inquirenti dell'illecito profitto ricavato dalla vendita di sostanze stupefacenti (quantificato in euro 380.000 per il solo UD NI); la comune conoscenza dell'attività illecita "a monte" promossa e portata avanti da UD NI da parte di tutti i sodali, compreso lo stesso BR NI (il quale, in occasione dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al G.i.p., ha 2 e ammesso la propria consapevolezza circa l'attività di traffico di sostanze stupefacenti da parte del padre, dichiarando: "mio padre lavora da quarant'anni e non gli ho mai chiesto da dove venivano, anche se potevo immaginare da dove provenissero i soldi"; p. 5, ordinanza); i numerosi reati fine di spaccio contestati a UD NI e il fatto che questi si sia servito della cassa dei locali di ristorazione per versare il denaro corrispettivo della vendita di droga, a dimostrazione della fungibilità delle sue attività; la ricostruzione dei proventi del reato di spaccio e di associazione (cfr. ordinanza generica) con la quantificazione del profitto dello spaccio di CA NI in un importo compatibile con quello di cui il G.i.p. ha disposto il sequestro e per il quale è stato configurato il riciclaggio di cui al gruppo B) della contestazione provvisoria. 3. In data 18/09/2025 è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. Migliucci, con la quale si chiede il rigetto del ricorso, osservando, tra l'altro che l'impugnazione investe esclusivamente il profilo della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, necessario presupposto per l'adozione della misura cautelare annullata. 4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 4.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che, in tema di impugnazioni, anche nel procedimento cautelare vale il principio, previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale, per proporre ricorso, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990 - 01; sez. 2, Sentenza n. 106 del 2025). Ne deriva che il pubblico ministero - il quale impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, anche le ragioni a fondamento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In caso contrario, l'accoglimento del ricorso per riconosciuta sussistenza del presupposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non potrebbe comunque determinare l'emissione della misura cautelare, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato, e sarebbe dunque privo di alcun risultato concreto vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375 - 01). L'unica eccezione può configurarsi nei casi in cui la misura cautelare sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., atteso che, in tali ipotesi, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 - 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355 - 01). Tale orientamento ermeneutico, cui il Collegio intende dare continuità, non contrasta con quanto affermato da Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 - 01, atteso che non è estensibile al giudizio di cassazione il principio di diritto ivi affermato, secondo il quale l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di 3 Il Consigliere estensore appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'emissione della misura prospettate nell'originaria richiesta, con conseguente ammissibilità dell'appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alla attualità delle esigenze cautelari prospettate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari. Ed invero, mentre il giudice dell'impugnazione di merito può effettuare una valutazione sull'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari che involge il fatto, ciò è precluso al giudice di legittimità, il quale può valutare unicamente la coerenza logica della motivazione in punto esigenze cautelari. 4.2. Le esposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché nel caso di specie l'impugnazione del pubblico ministero ricorrente investe esclusivamente il profilo della gravità indiziaria e, in particolare - come sopra riportato - la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato come riciclaggio o autoriciclaggio, la provenienza illecita degli investimenti in "nero" della famiglia NI dall'attività di narcotraffico gestita dal padre dell'indagato, UD NI, la quantificazione dell'illecito profitto ricavato dal narcotraffico e reinvestito nelle attività economiche familiari. Nulla invece, viene dedotto - come censurato anche dalla difesa - in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e agli specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, costituendo le stesse un necessario presupposto per l'adozione della misura cautelare annullata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Presi ente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
vista la memoria depositata in data 18/09/2025 a firma dell'avv. Beniamino Migliucci, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Beniamino Migliucci che ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35597 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 30/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 27/05/2025 il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, annullava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trento in data 15/04/2025, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a BR NI per i reati, contestati in concorso, di cui agli artt. 79 d.p.r. 309/90, 416 cod. pen., 648 bis, cod. pen. cod. pen. e ne disponeva l'immediata liberazione. 2. Ricorre per Cassazione avverso detta ordinanza il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento, deducendo con un unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter.1 doc. pen. per avere il Tribunale ritenuto che la condotta tenuta dall'indagato non fosse qualificabile come riciclaggio o autoriciclaggio, e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al reato di associazione a delinquere per la consumazione dei delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio. 2.1. In particolare, il ricorrente censura l'assunto del tribunale del riesame secondo cui difetterebbe "la prova, a livello anche solo indiziario, che la pulitura di quel contante fosse proprio riferita a contante costituente il provento di delitto di narcotraffico", quale delitto presupposto e "non invece secondo un'ipotesi alternativa, comunque più che plausibile nel quadro fattuale emergente dagli atti, di proventi in nero dell'attività imprenditoriale gestita a più livelli da NI UD [...] ossia derivante da evasione fiscale sotto soglia;
non vi sono elementi significativi per inferire che quegli investimenti di nero derivassero specificamente dal delitto in materia di droga accertato a monte [...] e dai reati fine contestato nel presente procedimento" (v. ordinanza, senza impaginazione e comunque p.8). Lamenta dunque il ricorrente che, secondo l'ordinanza impugnata, difetterebbe la prova che il provento del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e dei reati fine sia stato investito in successive operazioni di riciclaggio perché il denaro oggetto di investimento, quale ipotesi alternativa, avrebbe ben potuto derivare dal "nero" proveniente da evasione fiscale sottosoglia delle attività di ristorazione riconducibili alla famiglia NI. Tuttavia, osserva il ricorrente, dagli atti non emerge la fondatezza di tale ipotesi alternativa per una serie di fattori: le attività imprenditoriali di NI non risultano oggetto di accertamenti tributari dell'Agenzia delle entrate o di verifiche fiscali della G.d.F.; non risultano procedure di definizione agevolata di debiti verso l'erario; non risultano elementi oggettivi, neppure a seguito di perquisizioni eseguite in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari anche reali, da cui trarre evidenza di un'evasione di imposta (per es. agende di contabilità parallela); sussistono, anzi, nella specie, osserva il ricorrente, elementi univoci circa la provenienza illecita delle utilità dall'attività di narcotraffico, quali: la quantificazione ad opera degli inquirenti dell'illecito profitto ricavato dalla vendita di sostanze stupefacenti (quantificato in euro 380.000 per il solo UD NI); la comune conoscenza dell'attività illecita "a monte" promossa e portata avanti da UD NI da parte di tutti i sodali, compreso lo stesso BR NI (il quale, in occasione dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al G.i.p., ha 2 e ammesso la propria consapevolezza circa l'attività di traffico di sostanze stupefacenti da parte del padre, dichiarando: "mio padre lavora da quarant'anni e non gli ho mai chiesto da dove venivano, anche se potevo immaginare da dove provenissero i soldi"; p. 5, ordinanza); i numerosi reati fine di spaccio contestati a UD NI e il fatto che questi si sia servito della cassa dei locali di ristorazione per versare il denaro corrispettivo della vendita di droga, a dimostrazione della fungibilità delle sue attività; la ricostruzione dei proventi del reato di spaccio e di associazione (cfr. ordinanza generica) con la quantificazione del profitto dello spaccio di CA NI in un importo compatibile con quello di cui il G.i.p. ha disposto il sequestro e per il quale è stato configurato il riciclaggio di cui al gruppo B) della contestazione provvisoria. 3. In data 18/09/2025 è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. Migliucci, con la quale si chiede il rigetto del ricorso, osservando, tra l'altro che l'impugnazione investe esclusivamente il profilo della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, necessario presupposto per l'adozione della misura cautelare annullata. 4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 4.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che, in tema di impugnazioni, anche nel procedimento cautelare vale il principio, previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale, per proporre ricorso, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990 - 01; sez. 2, Sentenza n. 106 del 2025). Ne deriva che il pubblico ministero - il quale impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, anche le ragioni a fondamento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In caso contrario, l'accoglimento del ricorso per riconosciuta sussistenza del presupposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non potrebbe comunque determinare l'emissione della misura cautelare, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato, e sarebbe dunque privo di alcun risultato concreto vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375 - 01). L'unica eccezione può configurarsi nei casi in cui la misura cautelare sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., atteso che, in tali ipotesi, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 - 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355 - 01). Tale orientamento ermeneutico, cui il Collegio intende dare continuità, non contrasta con quanto affermato da Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 - 01, atteso che non è estensibile al giudizio di cassazione il principio di diritto ivi affermato, secondo il quale l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di 3 Il Consigliere estensore appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'emissione della misura prospettate nell'originaria richiesta, con conseguente ammissibilità dell'appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alla attualità delle esigenze cautelari prospettate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari. Ed invero, mentre il giudice dell'impugnazione di merito può effettuare una valutazione sull'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari che involge il fatto, ciò è precluso al giudice di legittimità, il quale può valutare unicamente la coerenza logica della motivazione in punto esigenze cautelari. 4.2. Le esposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché nel caso di specie l'impugnazione del pubblico ministero ricorrente investe esclusivamente il profilo della gravità indiziaria e, in particolare - come sopra riportato - la qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato come riciclaggio o autoriciclaggio, la provenienza illecita degli investimenti in "nero" della famiglia NI dall'attività di narcotraffico gestita dal padre dell'indagato, UD NI, la quantificazione dell'illecito profitto ricavato dal narcotraffico e reinvestito nelle attività economiche familiari. Nulla invece, viene dedotto - come censurato anche dalla difesa - in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e agli specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, costituendo le stesse un necessario presupposto per l'adozione della misura cautelare annullata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Presi ente