Art. 6.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 380 miliardi per l'anno 1984, 515 miliardi per l'anno 1985 e 680 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 380 miliardi per l'anno 1984, 515 miliardi per l'anno 1985 e 680 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.