Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/01/2026, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01652/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05997/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5997 del 2024, proposto da
CA PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Santullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, non costituito in giudizio;
per l'opposizione
al Decreto di perenzione reso nel procedimento n. 13641/2022 REG RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AN RO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, notificato in data 30 aprile 2024 al Ministero - Parco Archeologico dell’Appia Antica, il Sig. PE ha proposto opposizione al decreto monocratico n. 1177/2024 del 1° marzo 2023 (comunicato in pari data), con il quale il Presidente di questa Sezione aveva dichiarato perento il ricorso R.G. n. 13641/2022 (esperito avverso l’ingiunzione prot. n. 2679 del 18 luglio 2022, adottata dal Parco Archeologico dell'Appia Antica ai sensi dell’art. 167 d. lgs. n. 42/2004), con la seguente motivazione “ Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 15/11/2022; - che, nel termine di cui all’art. 71, co. 1 (…) non è stata chiesta con apposita istanza la fissazione dell’udienza di discussione; - che, pertanto, il predetto ricorso va dichiarato perento ai sensi dell’art. 81 cod. proc. amm. ”;
- rappresenta il ricorrente di aver presentato istanza di fissazione dell’udienza nel prefato ricorso R.G. n. 13641/2022 e di aver successivamente ricevuto la determina dirigenziale n. 1362 del 19 luglio 2023, di demolizione di opere abusivamente realizzate in Via Appia Antica 150, anch’essa impugnata in data 11 dicembre 2023 con ricorso al T.A.R. del Lazio “ tutt’oggi pendente ”, iscritto al ruolo sub R.G. n. 287/2024, di talché “ risulta evidente come nel caso di specie non sussista quella carenza di interesse nell’ottenere un provvedimento favorevole dal Tribunale Amministrativo di Roma. Si precisa come entrambi i provvedimenti impugnati abbiano per oggetto il medesimo fatto storico la cui legittimità si ritiene debba essere sottoposta al vaglio del Tribunale Amministrativo ”, chiedendo conclusivamente che “ in accoglimento dell’opposizione venga revocato o annullato l’opposto decreto di perenzione e venga fissata l’udienza di merito, disponendo, se ritenuto opportuno, la riunione del recante rg 287/2024 con quello recante rg 13641/2022 ”;
- il Ministero della cultura non si è costituito in giudizio;
- all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. in ordine a profili di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che:
- il ricorso è inammissibile (come da avviso alle parti, reso oralmente in udienza e trascritto a verbale) per violazione del principio del ne bis in idem , in ragione del fatto che il ricorrente ha già proposto opposizione al decreto di perenzione n. 1177/2024 del 1° marzo 2024 con separato atto, ritualmente depositato in data 30 maggio 2024 nell’ambito del relativo giudizio RG n. 13641/2022 (opposizione peraltro rigettata da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 14983/2024 del 22 luglio 2024, pronunciata ai sensi dell’art. 85, co. 4 e ss., cod. proc. amm.);
- nulla si dispone sulle spese di lite, vista la mancata costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE MA, Presidente
AN RO RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO RO | NE MA |
IL SEGRETARIO