Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2025 REG.RIC.
N. 01286/2025 REG.RIC.
N. 01287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2025, proposto dalla signora AN UR CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2025, proposto dalla signora NA Di NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito; non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2025, proposto dalla signora FE SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro n. 50 del 25 gennaio 2024
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. AV De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 così come attuato dal relativo DPCM – e, in particolare, della sig.ra AN UR CO per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; della sig.ra FE SS per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e della sig.ra NA Di NO per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – e, per l’effetto, è stato accertato e dichiarato il diritto di ciascuna delle ricorrenti a ricevere la carta docente e, in accredito sulla stessa, le somme corrispondenti a € 500,00 per ogni anno scolastico indicato, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 13.01.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice – effettuata nell’interesse della sig.ra AN UR CO il 12.04.2024, della sig.ra NA Di NO il 10.05.2024 e della sig.ra FE SS il 23.04.2024 – è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, le creditrici hanno convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito, nonostante i ricorsi siano stati ad esso notificati nelle date del 28.03.2025, quanto a quello della sig.ra AN UR CO e del 24.04.2025, quanto a quelli delle sig.re NA Di NO e FE SS, tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze estratto da pubblici registri.
Le cause sono state quindi trattenute in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorsi sono fondati e – previa la loro riunione, essendo stata con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale – devono pertanto essere accolti.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito.
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Deve infine disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa la loro riunione, li accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Demis Bessi, Sergio Picchi e Giorgio Leoncini.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IL La UA, Presidente
IL De Felice, Primo Referendario
AV De IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De IA | IL La UA |
IL SEGRETARIO