Art. 28. 1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall' articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' prorogato al 31 dicembre 1990.
2. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987. ((5))
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AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 15-18 aprile 1996, n. 117, (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 49) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo".
2. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987. ((5))
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AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 15-18 aprile 1996, n. 117, (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 49) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo".