Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
T Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NON DEL POPOLO ITALI NO0 5091/02 LA CORTE SUPRLŢIA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 6231/99 n.15608 Consigliere Cro Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAMEN UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente # Richiesta copia studio : 39 IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L sul ricorso proposto da: 2 APR. 2002 IL CANCELLIERE INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CANCELLERIA in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso A dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI RI elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI 2001 FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in *4694 atti;
-1-
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 822/98 del Tribunale di 10 TRAPANI, depositata il 26/11/98 R.G.N. 1131/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il pretore di Trapani respingeva il ricorso col quale IS AR, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro, chiedeva la condanna dello Inail alla corresponsione di una rendita. Il Tribunale di Trapani accoglie l'appello proposto dal AR avverso la sentenza pretorile e condannava l' Inail a corrispondere al predetto una rendita per inabilità permanente nella misura del dell'infortunio, in 15% a decorrere dalla data come concluso dal particolare rilevando che, consulente tecnico nominato in appello, il AR risultava affetto da due patologie, delle quali preesistente, aveva carattere neurologico, e una, l'altra, post-traumatica, sia era innestata sulla precedente, esacerbandone i segni clinici. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione l'Inail con un solo motivo;
resiste con controricorso il AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico, articolato motivo, l'istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 74 D.P.R. n. 1124 del 1965, 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché per vizi di motivazione. 3 In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel recepire senza specifica motivazione le conclusioni del consulente tecnico di secondo grado, posto che, attesa la divergenza tra il parere espresso da tale espresso dal consulente consulente e quello in primo grado, avrebbe dovuto nominato pri dissenso delle conclusioni raggiunte fal primo adeguatamente motivare sia in ordine al proprior consulente, sia in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'infortunio e l'accertata inabilità. A parere dell'istituto ricorrente, inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto dell'infortunato alla rendita con decorrenza dalla data dell'infortunio, posto che, a norma dell'art. 74 D.P.R. n. 1124 del 1965, la rendita avrebbe dovuto decorrere dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta che, secondo il consulente, era seguito all'infortunio. Le censure sono infondate. Invero, il giudice di merito non si è limitato a recepire acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma ha altresì evidenziato le ragioni che lo inducevano a ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra l'inabilità riscontrata e 4 l'infortunio occorso al AR, nonché quelle che lo inducevano a disattendere le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico nominato in primo grado. Tale consulente, infatti, aveva ritenuto che la patologia da cui risultava affetto il AR non dipendeva da un evento traumatico, ma dagli esiti neurologici di una malattia a decorso benigno che sarebbe regredita, consentendo il entro due anni recupero della funzionalità dell'arto interessato, ma il Tribunale, condividendo il motivato parere espresso dal secondo consulente, ha ritenuto che l'accertata esistenza di postumi invalidanti a distanza di ben cinque anni dall'evento lesivo evidenziasse l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal primo consulente, provando che l'evento traumatico si era inserito in un locus minoris resistentiae, esacerbando i segni clinici della preesistente patologia. La sentenza impugnata si presenta, pertanto, sufficientemente e logicamente motivata sul punto, laddove, peraltro, la generica censura del ricorrente omette assolutamente di indicare quali specifici e decisivi elementi sarebbero stati ignorati dal Tribunale nello svolgimento del S proprio ragionamento decisorio. Venendo all'esame della seconda censura, è da rilevare che la disposizione dell'art. 74 D.P.R. n. 1124 del 1965 relativamente alla decorrenza della rendita nelle ipotesi in cui vi sia stata inabilità temporanea assoluta è intesa ad evitare che, per il medesimo periodo, l'infortunato fruisca di due erogazioni, ossia la indennità per inabilità temporanea assoluta e la rendita per l'inabilità permanente, dovuta nel caso in cui siano residuati postumi permanenti dopo l'accertamento della guarigione clinica, essendo principio generale nel sistema assicurativo il divieto di cumulo di più prestazioni per un medesimo evento. Se tale è la ratio della norma in esame, deve ritenersi che, al fine di escludere il diritto dell'infortunato alla rendita con decorrenza dalla data dell'infortunio, non sia sufficiente che risulti accertata la sussistenza di una inabilità temporanea assoluta, essendo altresì necessaria la to prova che per tale periodo l'infortuna abbia goduto della relativa indennità o abbia presentato domanda in tal senso in sede amministrativa. Pertanto, quando, come nella specie, manchi tale prova, ovvero manchi una domanda giudiziale 6 espressamente limitata al riconoscimento della rendita con decorrenza successiva alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, non alla può negarsi il diritto dell'infortunato rendita con decorrenza dalla data dell'infortunio, dovendosi peraltro rilevare che una rendita commisurata, come nella specie, ad un'inabilità permanente parziale rappresenta certamente un "minus" rispetto ad un'erogazione commisurata ad un'inabilità assoluta, ancorchè temporanea. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in 9,65 euro...... oltre allo onorario difensivo, liquidato in euro 1.500 e da distrarsi in favore del difensore del resistente, I 3 0 A 1 D 3 S , 5 S . I T A O . avv. Franco Agostini, dichiaratosi antistatario. L T D R L , N A ' A A O L T S 3 B L S E 7 E Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001 - P O S D 8 P - I I M 1 N S I il Presidente: 1 G Il Cons.estensore: N A E O E S D A G I E D T A G IL CANCELLIERE E E N , O E L T O S T Depositata in Cancelleria R E I A T R S L I I L G D Oggi, 1.0 APR. 2002 E E FRE D O R IL CANCELLIERE R O