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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/11/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 870 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PATTERI MILENA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DEFFENU 45 NUORO presso lo studio del difensore e (C.F. ), con il patrocinio degli Parte_2 C.F._2
avvocati COCCO GIAN CARLO e SPANU GIOVANNI MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CONVENTO N. 21 NUORO presso lo studio dei difensori
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito elencate: 1) Il signor si obbliga a cedere alla signora la sua quota pari al 50% Pt_2 Pt_1 dell'immobile sito in Orani, via Mannu n. 26, censito al Catasto Fabbricati al foglio 36 particella 771, sub 1, e di tutti gli arredi e beni ivi contenuti. Detta cessione viene effettuata a titolo di versamento una tantum del mantenimento della comune figlia e senza nulla pretendere per la cessione stessa;
Per_1
2) La sig.ra si obbliga a cedere al Sig. la sua quota pari al 50% del Pt_1 Pt_2 terreno sito in Orani, località “Sant'Andria”, distinto in Catasto Terreni al F. 37 part. 54 parte e dell'immobile che insiste su detto terreno;
Le spese per l'atto pubblico di vendita della casa di civile abitazione sita in Orani, via Mannu n. 26, saranno a carico esclusivo della signora che dovrà provvedere - Pt_1
anche con una semplice richiesta orale e preavviso di una settimana- a informare il signor della data fissata per il rogito presso il notaio scelto dalla stessa. Pt_2
Le spese per l'atto pubblico di vendita del terreno di cui al punto 2 del presente ricorso, saranno a carico esclusivo del signor che dovrà provvedere -anche con Pt_2
una semplice richiesta orale e preavviso di una settimana- a informare la signora Pt_1
della data fissata per il rogito presso il notaio scelto dalla stessa;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciprocamente diritto all'assegno di mantenimento;
4) Le parti dichiarano di avere già diviso tra loro tutti i beni mobili e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
5) decorso il termine del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (ex art. 473-bis 49, 1° co., c.p.c.), dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 18.09.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in Orani in data 18.07.1992; che il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orani atto n. 3 parte II, serie
Pag. 2 di 4 A, n. 3, anno 1992; che dall'unione sono nate due figlie, ed , entrambe Per_2 Per_1
maggiorenni; che mentre è economicamente indipendente e vive da sola, Per_2
abita ancora nella casa coniugale unitamente alla di lei figlia , di Per_1 Persona_3
sei anni;
che i ricorrenti sono comproprietari: a) della casa di civile abitazione sita in
Orani (NU), Via Mannu n. 26, piano T-1-2 e b) del terreno sito in Orani, località
“Sant'Andria”, distinto in Catasto Terreni al F.37 part. 54 parte e dell'immobile che insiste su detto terreno;
che per incompatibilità di carattere i coniugi non hanno più un'intesa affettiva e sentimentale e pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile;
che i coniugi intendono addivenire dapprima alla loro separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni sopra indicate.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Considerato che i coniugi hanno proposto altresì la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 12 novembre 2024;
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Pag. 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 870 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PATTERI MILENA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DEFFENU 45 NUORO presso lo studio del difensore e (C.F. ), con il patrocinio degli Parte_2 C.F._2
avvocati COCCO GIAN CARLO e SPANU GIOVANNI MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CONVENTO N. 21 NUORO presso lo studio dei difensori
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito elencate: 1) Il signor si obbliga a cedere alla signora la sua quota pari al 50% Pt_2 Pt_1 dell'immobile sito in Orani, via Mannu n. 26, censito al Catasto Fabbricati al foglio 36 particella 771, sub 1, e di tutti gli arredi e beni ivi contenuti. Detta cessione viene effettuata a titolo di versamento una tantum del mantenimento della comune figlia e senza nulla pretendere per la cessione stessa;
Per_1
2) La sig.ra si obbliga a cedere al Sig. la sua quota pari al 50% del Pt_1 Pt_2 terreno sito in Orani, località “Sant'Andria”, distinto in Catasto Terreni al F. 37 part. 54 parte e dell'immobile che insiste su detto terreno;
Le spese per l'atto pubblico di vendita della casa di civile abitazione sita in Orani, via Mannu n. 26, saranno a carico esclusivo della signora che dovrà provvedere - Pt_1
anche con una semplice richiesta orale e preavviso di una settimana- a informare il signor della data fissata per il rogito presso il notaio scelto dalla stessa. Pt_2
Le spese per l'atto pubblico di vendita del terreno di cui al punto 2 del presente ricorso, saranno a carico esclusivo del signor che dovrà provvedere -anche con Pt_2
una semplice richiesta orale e preavviso di una settimana- a informare la signora Pt_1
della data fissata per il rogito presso il notaio scelto dalla stessa;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciprocamente diritto all'assegno di mantenimento;
4) Le parti dichiarano di avere già diviso tra loro tutti i beni mobili e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
5) decorso il termine del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (ex art. 473-bis 49, 1° co., c.p.c.), dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 18.09.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in Orani in data 18.07.1992; che il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orani atto n. 3 parte II, serie
Pag. 2 di 4 A, n. 3, anno 1992; che dall'unione sono nate due figlie, ed , entrambe Per_2 Per_1
maggiorenni; che mentre è economicamente indipendente e vive da sola, Per_2
abita ancora nella casa coniugale unitamente alla di lei figlia , di Per_1 Persona_3
sei anni;
che i ricorrenti sono comproprietari: a) della casa di civile abitazione sita in
Orani (NU), Via Mannu n. 26, piano T-1-2 e b) del terreno sito in Orani, località
“Sant'Andria”, distinto in Catasto Terreni al F.37 part. 54 parte e dell'immobile che insiste su detto terreno;
che per incompatibilità di carattere i coniugi non hanno più un'intesa affettiva e sentimentale e pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile;
che i coniugi intendono addivenire dapprima alla loro separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni sopra indicate.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Considerato che i coniugi hanno proposto altresì la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 12 novembre 2024;
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Pag. 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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