TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 10/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5866 dell'anno 2024
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi di , nato a [...] Parte_5 Persona_1
il 3/1/1939 e deceduto il 18/4/2024, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Zanna, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 10/2/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/7/2024 i ricorrenti, dopo che il loro dante causa aveva proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, e dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato TU (che aveva riconosciuto il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento ma da epoca differita rispetto alla domanda amministrativa), proponevano giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c.
Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza in capo al de cuius del requisito sanitario CP_1
1
per ottenere i benefici richiesti.
*******
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il TU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che
, a causa delle patologie sofferte, fosse totalmente e permanentemente invalido al Persona_1
100% e che necessitasse di assistenza continua a far data dalla domanda amministrativa del
21/9/2023 fino alla data del decesso avvenuto il 18/4/2024 (cfr. TU in atti, a cui si rinvia e che non
è stata specificatamente contestata dalle parti).
Pertanto la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi che possedeva il Persona_1 requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del
21/9/2023 fino alla data del decesso avvenuto il 18/4/2024, con ogni conseguenza in capo agli eredi in relazione ai ratei di indennità di accompagnamento.
Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata TU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. CP_1
55/2014 e s.m.i.., tenendo conto dell'effettivo valore della controversia rapportato al periodo di spettanza del diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
25/7/2024 da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
2
nella qualità di eredi di , nei confronti dell' , rigettata ogni diversa Pt_5 Persona_1 CP_1
istanza, così provvede:
1) dichiara che possedeva il requisito sanitario per percepire l'indennità di Persona_1
accompagnamento dalla domanda amministrativa del 21/9/2023 fino alla data del decesso avvenuto il 18/4/2024, con ogni conseguenza in capo agli eredi in relazione ai ratei di indennità di accompagnamento;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1
della procuratrice dichiaratasi antistataria in € 43,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di TU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
3