Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 99
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il motivo relativo al difetto di motivazione è assorbente rispetto agli altri.

  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo

    L'avviso di accertamento è deficitario nella motivazione in quanto non individua l'immobile o gli immobili su cui grava il tributo, né la suddivisione della tariffa. Tale omissione viola l'obbligo di motivare adeguatamente gli atti tributari, impedendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo al difetto di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 99
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 99
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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