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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA BO, alla pubblica udienza svolta in data 3 dicembre
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4187/2019 R.G.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Parte_1 C.F._1
Cava, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
[...]
, Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1
c.p.c., dalla Dott.ssa Alessandra Meliadò;
RESISTENTI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
CONTUMACE
E nei confronti di tutti i docenti controinteressati tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1,
CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16,
e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D
CONTROINTERESSATI CONTUMACI OGGETTO: trasferimenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 8 agosto 2019, esponeva: Parte_1
- di essere una docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, assunta in data 26 novembre
2015 ed in servizio presso l'istituto Minutoli di e di aver partecipato alla mobilità CP_1 interprovinciale, indetta con ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria collocandosi, quale docente assunta nell'anno
2015, nella c.d fase C, indicando ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento.
- ella ricorrente con punteggio di 34 oltre 6 per il ricongiungimento ha indicato quale ambito A013,
0014 e seguenti preferito quello della Regione Sicilia provincia di CP_1
- dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di in data 29 CP_1 luglio 2016, emergeva che per il medesimo posto erano stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive C, D;
- in particolare, dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di era risultata l'assegnazione di docenti, per effetto CP_1 dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D, mentre ad ella ricorrente non era stato assegnato il movimento richiesto.
Lamentava la violazione dell'art 6 c. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, la violazione degli artt . 29,31,39 e 3, della Costituzione nonché la violazione della L. 107/2015.
Rilevava, poi, la violazione dell'art. 28 DPR 487/97.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 29 luglio 2016 dell'ambito territoriale di ambito 0013,0014 e Controparte_1 seguenti (secondo il criterio di vicinorietà) nella parte in cui non era stato concesso il trasferimento ad ella ricorrente presso la scuola/ambito richiesto;
che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di del 29 luglio 2016 nella parte in cui non le era stato concesso il trasferimento presso la CP_1 scuola/ambito richiesto e, contestualmente, che venisse ordinato alle amministrazioni resistenti di assegnare ella ricorrente, anche in sovrannumero, presso l'ambito 0013,0014 della provincia di e, comunque, secondo l'ordine della domanda e di emettere tutti i provvedimenti CP_1 consequenziali ritenuti idonei a tutelare il suo diritto;
conseguentemente, chiedeva, che venisse disposto il trasferimento di ella ricorrente, anche in sovrannumero, presso la prima scuola/ ambiti
Territoriali, nell'ambito A0013, 0014, e comunque secondo l'ordine indicato e in CP_1 considerazione del punteggio di titolarità e che venisse ordinato alle amministrazioni resistenti di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, riformulando la graduatoria esistente, con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute, così come indicate in ricorso. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- Il - Controparte_1 Controparte_3
, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza
[...] del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza odierna, la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Controparte_4 non costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso, nonchè dei docenti controinteressati, non costituiti in giudizio nonostante il ricorso sia stato notificato nei loro confronti ex art 151 disp. att. c.p.c.
5.- Va rilevato che nel corso del giudizio ed all'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la ricorrente ha ottenuto il trasferimento richiesto, con un procedura di mobilità successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
È, dunque, venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso che va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
6.- Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione, le spese giudiziali del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 3 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA BO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA BO, alla pubblica udienza svolta in data 3 dicembre
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4187/2019 R.G.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Parte_1 C.F._1
Cava, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
[...]
, Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1
c.p.c., dalla Dott.ssa Alessandra Meliadò;
RESISTENTI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
CONTUMACE
E nei confronti di tutti i docenti controinteressati tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1,
CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16,
e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D
CONTROINTERESSATI CONTUMACI OGGETTO: trasferimenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 8 agosto 2019, esponeva: Parte_1
- di essere una docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, assunta in data 26 novembre
2015 ed in servizio presso l'istituto Minutoli di e di aver partecipato alla mobilità CP_1 interprovinciale, indetta con ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria collocandosi, quale docente assunta nell'anno
2015, nella c.d fase C, indicando ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento.
- ella ricorrente con punteggio di 34 oltre 6 per il ricongiungimento ha indicato quale ambito A013,
0014 e seguenti preferito quello della Regione Sicilia provincia di CP_1
- dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di in data 29 CP_1 luglio 2016, emergeva che per il medesimo posto erano stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive C, D;
- in particolare, dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di era risultata l'assegnazione di docenti, per effetto CP_1 dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D, mentre ad ella ricorrente non era stato assegnato il movimento richiesto.
Lamentava la violazione dell'art 6 c. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, la violazione degli artt . 29,31,39 e 3, della Costituzione nonché la violazione della L. 107/2015.
Rilevava, poi, la violazione dell'art. 28 DPR 487/97.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 29 luglio 2016 dell'ambito territoriale di ambito 0013,0014 e Controparte_1 seguenti (secondo il criterio di vicinorietà) nella parte in cui non era stato concesso il trasferimento ad ella ricorrente presso la scuola/ambito richiesto;
che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di del 29 luglio 2016 nella parte in cui non le era stato concesso il trasferimento presso la CP_1 scuola/ambito richiesto e, contestualmente, che venisse ordinato alle amministrazioni resistenti di assegnare ella ricorrente, anche in sovrannumero, presso l'ambito 0013,0014 della provincia di e, comunque, secondo l'ordine della domanda e di emettere tutti i provvedimenti CP_1 consequenziali ritenuti idonei a tutelare il suo diritto;
conseguentemente, chiedeva, che venisse disposto il trasferimento di ella ricorrente, anche in sovrannumero, presso la prima scuola/ ambiti
Territoriali, nell'ambito A0013, 0014, e comunque secondo l'ordine indicato e in CP_1 considerazione del punteggio di titolarità e che venisse ordinato alle amministrazioni resistenti di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, riformulando la graduatoria esistente, con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute, così come indicate in ricorso. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- Il - Controparte_1 Controparte_3
, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza
[...] del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza odierna, la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Controparte_4 non costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso, nonchè dei docenti controinteressati, non costituiti in giudizio nonostante il ricorso sia stato notificato nei loro confronti ex art 151 disp. att. c.p.c.
5.- Va rilevato che nel corso del giudizio ed all'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la ricorrente ha ottenuto il trasferimento richiesto, con un procedura di mobilità successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
È, dunque, venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso che va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
6.- Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione, le spese giudiziali del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 3 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA BO