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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5027/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Angelo Rubino N. 158 84078 Vallo Della Lucania SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230031891161501 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Salerno ed all'Agenzia IO con pec del 4.10.2025, depositato in CGT l'1.11.2025,la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020230031891161501, notificata il 4.8.2025 ad essa Ricorrente_1 quale erede della sig.ra Nominativo_1, e recante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 ed a seguito di controllo UNICO redditi 2020, della somma di euro
872,80.
La ricorrente eccepisce la nullità della cartella di pagamento, perché non preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento o avviso bonario.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione della pretesa, nonché la decadenza dell'azione di riscossione per decorrenza del termine previsto dall'art. 25 del DPR 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia
IO , va verificata la regolare notifica ad esse del ricorso.
Ebbene, la ricorrente ha depositato, in formato eml, le ricevute di accettazione e consegna delle pec con cui il ricorso in esame è stato notificato sia all'Agenzia delle Entrate di Salerno (al corretto indirizzo dp.
Email_4), sia all'agenzia IO ( al corretto indirizzo protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it), dimostrando, così, la regolare instaurazione del contraddittorio.
Ciò preliminarmente precisato, è possibile esaminare i motivi di ricorso, con il quale viene eccepita la nullità dell'impugnata cartella di pagamento, perché non preceduta da un avviso di accertamento o da un avviso bonario, perché riferita ad una pretesa estinta per prescrizione e perché la notifica è avvenuta dopo decorso il termine previsto dall'art. 25 DPR 602/1973 per le cartelle emesse a seguito di controllo delle dichiarazioni presentate dal contribuente.
Ebbene, sulla base di quanto rilevabile dalla stessa cartella di pagamento impugnata, che è stata emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973 dell'UNICO 2021 per l'anno d'imposta 2020, è di chiara evidenza la fondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione di riscossione per decorrenza dei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/1973, che così dispone: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,……., per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, trattandosi di UNICO presentato nel 2021, i tre anni per la notifica della cartella sono scaduti il
31.12.2024, non trovando applicazione nella fattispecie la sospensione/proroga dei termini disposta dall'art. 68, comma 4 bis D.L. 18/2020, per il quale “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”
Ed infatti, l'estensione della proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento ex art 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 602/1973, prevista dal sopra trascritto comma 4 bis anche per i carichi affidati all'agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2021 ( come il ruolo per cui è ricorso, consegnato il 25.12.2023), in forza del rinvio all'art. 157, comma 3 lett. a), b) e c) del D.L. 34/2020, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis DPR 600/1973, riguarda esclusivamente le dichiarazioni presentate nell'anno 2018.
Per tale assorbente motivo e senza necessità di esaminare gli altri motivi di impugnazione, il ricorso va accolto e l'impugnata cartella di pagamento annullata.
Le spese, il cui rimborso è finalizzato a compensare i costi sostenuti per la difesa, seguono la soccombenza
(non esclusa dalla circostanza che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia IO non si siano costituite in giudizio, giacché, ai fini della soccombenza, rileva il comportamento della parte prima del processo) e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate di Salerno e l'Agenzia IO alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00, oltre accessori, se dovuti, nonchè contributo unificato, con attribuzione all'avv. Difensore_1, procuratore e difensore della ricorrente, per dichiarata anticipazione.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5027/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Angelo Rubino N. 158 84078 Vallo Della Lucania SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230031891161501 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Salerno ed all'Agenzia IO con pec del 4.10.2025, depositato in CGT l'1.11.2025,la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020230031891161501, notificata il 4.8.2025 ad essa Ricorrente_1 quale erede della sig.ra Nominativo_1, e recante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 ed a seguito di controllo UNICO redditi 2020, della somma di euro
872,80.
La ricorrente eccepisce la nullità della cartella di pagamento, perché non preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento o avviso bonario.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione della pretesa, nonché la decadenza dell'azione di riscossione per decorrenza del termine previsto dall'art. 25 del DPR 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia
IO , va verificata la regolare notifica ad esse del ricorso.
Ebbene, la ricorrente ha depositato, in formato eml, le ricevute di accettazione e consegna delle pec con cui il ricorso in esame è stato notificato sia all'Agenzia delle Entrate di Salerno (al corretto indirizzo dp.
Email_4), sia all'agenzia IO ( al corretto indirizzo protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it), dimostrando, così, la regolare instaurazione del contraddittorio.
Ciò preliminarmente precisato, è possibile esaminare i motivi di ricorso, con il quale viene eccepita la nullità dell'impugnata cartella di pagamento, perché non preceduta da un avviso di accertamento o da un avviso bonario, perché riferita ad una pretesa estinta per prescrizione e perché la notifica è avvenuta dopo decorso il termine previsto dall'art. 25 DPR 602/1973 per le cartelle emesse a seguito di controllo delle dichiarazioni presentate dal contribuente.
Ebbene, sulla base di quanto rilevabile dalla stessa cartella di pagamento impugnata, che è stata emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973 dell'UNICO 2021 per l'anno d'imposta 2020, è di chiara evidenza la fondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione di riscossione per decorrenza dei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/1973, che così dispone: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,……., per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, trattandosi di UNICO presentato nel 2021, i tre anni per la notifica della cartella sono scaduti il
31.12.2024, non trovando applicazione nella fattispecie la sospensione/proroga dei termini disposta dall'art. 68, comma 4 bis D.L. 18/2020, per il quale “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”
Ed infatti, l'estensione della proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento ex art 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 602/1973, prevista dal sopra trascritto comma 4 bis anche per i carichi affidati all'agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2021 ( come il ruolo per cui è ricorso, consegnato il 25.12.2023), in forza del rinvio all'art. 157, comma 3 lett. a), b) e c) del D.L. 34/2020, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis DPR 600/1973, riguarda esclusivamente le dichiarazioni presentate nell'anno 2018.
Per tale assorbente motivo e senza necessità di esaminare gli altri motivi di impugnazione, il ricorso va accolto e l'impugnata cartella di pagamento annullata.
Le spese, il cui rimborso è finalizzato a compensare i costi sostenuti per la difesa, seguono la soccombenza
(non esclusa dalla circostanza che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia IO non si siano costituite in giudizio, giacché, ai fini della soccombenza, rileva il comportamento della parte prima del processo) e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate di Salerno e l'Agenzia IO alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00, oltre accessori, se dovuti, nonchè contributo unificato, con attribuzione all'avv. Difensore_1, procuratore e difensore della ricorrente, per dichiarata anticipazione.