TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5109
TAR
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Accolto
    Debito del canone durante il periodo di chiusura delle sale bingo per pandemia

    La Sezione ha ritenuto illegittima la pretesa dell'Amministrazione di applicare il canone durante i periodi di chiusura forzata delle sale bingo dovuti alla pandemia da Covid-19. Si richiama l'art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, interpretato nel senso che il canone non è dovuto per tutto il periodo di sospensione dell'attività imposta dall'autorità pubblica, in quanto non ragionevole imporre il pagamento in assenza di attività e in linea con il principio di sinallagmaticità del rapporto concessorio.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dalla norma primaria di riferimento

    Il secondo motivo è fondato nella misura in cui si evidenzia la contrarietà del sistema della proroga tecnica, anche in relazione all'entità del canone, con l'ordinamento eurounitario. La Corte di Giustizia UE ha stabilito la necessità di disapplicare le norme nazionali che configurano la proroga tecnica in modo non conforme al diritto UE. Di conseguenza, anche la proroga tecnica onerosa prevista dall'art. 1, co. 1130-1131-1132-1133 L.n.178/2020 è illegittima e deve essere disapplicata. L'Amministrazione dovrà rideterminare il canone, stabilendo un'indennità che tenga conto dell'utilità effettiva per i concessionari, escludendo il periodo di chiusura forzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5109
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5109
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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