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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. MASI ADA Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. BATTIATO RITA
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver appreso con nota del 12.06.2024 il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2019, nel corso del quale, invece, aveva invece lavorato per n. 51 giornate alle dipendenze della Parte_2
”.
[...]
Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la ricorrente ha quindi chiesto al CP_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla iscrizione nei predetti elenchi per l'anno e le giornate indicate in ricorso.
L' si è costituito e si è opposto all'accoglimento della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
**************************
La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della parte ricorrente per l'anno e i giorni indicati in ricorso.
Peraltro, quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario eventualmente addotto dall' . CP_1 Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, quindi, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati in ricorso.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede: accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato n. 51 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2019 alle dipendenze della Parte_2
e che ha conseguentemente diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
[...] del Comune di residenza per il medesimo anno e a trattenere eventuali prestazioni previdenziali già percepite;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore CP_1 della parte ricorrente, che si liquidano in 1400,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 06/11/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE) Il Cancelliere
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. MASI ADA Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. BATTIATO RITA
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver appreso con nota del 12.06.2024 il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2019, nel corso del quale, invece, aveva invece lavorato per n. 51 giornate alle dipendenze della Parte_2
”.
[...]
Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la ricorrente ha quindi chiesto al CP_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla iscrizione nei predetti elenchi per l'anno e le giornate indicate in ricorso.
L' si è costituito e si è opposto all'accoglimento della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
**************************
La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della parte ricorrente per l'anno e i giorni indicati in ricorso.
Peraltro, quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario eventualmente addotto dall' . CP_1 Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, quindi, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati in ricorso.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede: accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato n. 51 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2019 alle dipendenze della Parte_2
e che ha conseguentemente diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
[...] del Comune di residenza per il medesimo anno e a trattenere eventuali prestazioni previdenziali già percepite;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore CP_1 della parte ricorrente, che si liquidano in 1400,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 06/11/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE) Il Cancelliere