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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11084 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro in persona della Giudice DA CI, all'udienza del 3 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 9151 dell'anno 2025 vertente tra
, con gli Avv.ti Riccardo Faranda, Salvatore Dell'Alpi e Parte_1
PA RI, ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t., convenuta contumace CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025 conveniva Parte_1 in giudizio la società chiedendo di: “A) accertare e dichiarare Controparte_1 che tra le parti oggi in giudizio dal 5.5.2023 al 22.8.2024 (o per il differente periodo ritenuto di giustizia) è sussistito un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato disciplinato dal CCNL Cisal Anpit turismo – pubblici esercizi, livello C1 e con l'orario di lavoro rivendicato in premessa, o nel maggior o minor orario ritenuto di Giustizia;
B) per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di euro 20054.06 di cui euro 1518.75
a titolo di TFR come quantificata nell'allegato conteggio sindacale. C) Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi
1 legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. D) Con sentenza esecutiva e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali I.V.A. ed accessori da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Assumeva che aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 5 maggio 2023 con un contratto inizialmente a tempo determinato
(con termine previsto per il 31 maggio 2024); che le mansioni formalmente assegnate erano quelle di cuoco, con inquadramento al livello C1 del CCNL Cisal
Anpit turismo – pubblici esercizi, per un orario full time di 40 ore settimanali;
che, con decorrenza dal 25 ottobre 2023, il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato;
che, tuttavia, il rapporto era proseguito sino al 22 agosto 2024, data delle dimissioni del ricorrente;
che la sede di lavoro era sita in Via della
Rosalina 34, Tivoli, e che l'orario contrattuale prevedeva una turnazione spezzata
(11:00-14:00 e 19:00-22:00) dal lunedì alla domenica, con riposo a scalare;
che, per richiesta del datore di lavoro, il ricorrente doveva in realtà rispettare una turnazione e un orario settimanale più gravoso, ovvero: dal martedì al sabato, lavorava dalle 10:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 23:30 e la domenica osservava un orario continuato dalle 10:00 alle 23:30, con giorno di riposo il giovedì; che, pertanto, per tutta la durata del rapporto, il veva effettuato lavoro Pt_1
straordinario di almeno due ore e mezza ogni giorno e di almeno cinque ore la domenica;
che le mansioni effettivamente svolte nell'intero periodo erano quelle di chef in cucina, includendo la cottura dei sughi e la preparazione di secondi, contorni e antipasti;
che la società convenuta non gli aveva corrisposto integralmente quanto dovuto per la quantità e qualità del lavoro svolto, e che per l'intero periodo lavorativo era rimasto creditore di un importo complessivo di €
20.054,06 a titolo di differenze retributive (in particolare per lavoro straordinario, festivo, ferie non godute, permessi non goduti e indennità di malattia INPS), TFR
e altre spettanze.
2 La società benché ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_1
giudizio e, all'udienza del 19 maggio 2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Terminata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza 3 novembre 2025, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, della quale è stata data lettura, assenti le parti dall'aula d'udienza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Giova osservare che la durata e la natura subordinata del rapporto lavorativo de quo sono documentati dal contratto di assunzione, dalle buste paga e dalle dimissioni rassegnate, tutti allegati al ricorso.
Ciò premesso, deve rilevarsi che le doglianze del ricorrente relative all'orario di lavoro di fatto svolto hanno trovato pieno riscontro all'esito dell'attività istruttoria.
Le risultanze istruttorie hanno confermato l'erronea formalizzazione dell'orario di lavoro e la sistematica prestazione di lavoro straordinario e festivo.
Entrambi i testi escussi, che lavoravano in équipe con il ricorrente e ne condividevano l'orario, hanno descritto un regime di lavoro ampiamente superiore a quello riportato contrattualmente. In particolare, la teste Tes_1 ha dichiarato: “Avevamo entrambi lo stesso orario di lavoro, dalle 10.00
[...] alle 15.30 e poi dalle 19.00 fino a fine servizio (alle 23 o alle 24) […] il nostro giorno di riposo era per entrambi il lunedì. Abbiamo lavorato sempre a Natale,
Capodanno, Pasqua, 1° maggio e tutte le feste comandate.” Similmente, la teste ha confermato tale regime specificando: “Ricordo che Testimone_2 avevamo lo stesso orario di lavoro che era dalle 10.00 alle 15.30 e poi dalle 19.00
a chiusura che era alle 23.30 durante la settimana, invece il sabato anche alle
24… Lavoravamo sempre nei giorni festivi (Natale, Capodanno Santo Stefano,
Pasqua, Pasquetta ecc.). Il ricorrente pure ha sempre lavorato come me.”
3 Le convergenti risultanze istruttorie attestano una prestazione lavorativa svolta in modo continuativo e sistematico ben oltre l'orario ordinario, accertando la fondatezza dell'allegazione di lavoro straordinario e festivo e la conseguente liquidazione delle differenze retributive richieste.
In merito alla valutazione delle prove testimoniali, si osserva che, sebbene i testi abbiano reso deposizioni anche in analoghe cause pendenti innanzi a questo
Giudice, le dichiarazioni rese nel presente giudizio devono essere considerate pienamente attendibili. Detta attendibilità discende non solo dalla piena congruenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi, ma appare corroborata dal comportamento adottato dalla convenuta. Infatti, il legale rappresentante della benché ritualmente citato per interrogatorio formale, non si è CP_1
presentato all'udienza all'uopo fissata, né ha fornito alcuna giustificazione per tale assenza. Pertanto, nel caso di specie, deve trovare piena applicazione l'articolo 232 c.p.c., secondo cui “Il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo”.
Considerato che gli elementi di prova acquisiti hanno confermato i fatti dedotti da parte ricorrente, la mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale consolida, dunque, la presunzione di attendibilità sui fatti oggetto di ricorso (orario effettivo), conferendo piena valenza probatoria alle allegazioni attoree.
Alla luce di quanto accertato in ordine alla quantità del lavoro svolto (in particolare, lavoro straordinario e festivo non retribuito) e alla qualità della prestazione (ruolo di Chef), deve concludersi per l'accoglimento delle domande attoree, per come quantificate nei conteggi allegati al ricorso, in quanto scevri da vizi illogici o errori contabili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
4 disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione:
- accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società
[...] al pagamento in favore del ricorrente di euro 20.054,06 (di cui euro CP_1
1.518,75 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate in euro 2.695,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 3.11.2025
La Giudice
DA CI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca
Boggetti
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