Articolo 71 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
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14 agosto 1908
Art. 71.

A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, sara' fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti.

E' ammessa la facolta' di permutare i lotti.

In base ai verbali della consegna delle aree che sara' fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, sara' provveduto gratuitamente, a cura dell'Agenzia delle imposte, alle volture catastali nel termine di tre mesi.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908