Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 20/03/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 30/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati DO TU Presidente AU LE UD relatore
NA FA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 63239 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:
OV NC, ([...]), nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Giuseppe Aiello, presso il cui studio in Maddaloni (CE) alla Via Roma n. 10 è elettivamente domiciliato (PEC avv.aiello.giuseppe@pec.it);
convenuto
uditi, all’udienza del 12 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario, dott. Andrea Pitzalis, la relatrice, Primo Referendario AU LE, il Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Massimo Lupi e, per il convenuto, l’avv. Beatrice Matteini su delega dell’avv. Giuseppe Aiello;
ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 2 maggio 2025, la Procura regionale conveniva in giudizio il dott. CO LL, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 66.057,12, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
1.1. Secondo la requirente, il convenuto, dirigente medico in servizio presso il reparto di chirurgia oncologica dell’Azienda, avrebbe arrecato un danno patrimoniale indiretto a quest’ultima, conseguente all’aver proposto ed eseguito, come primo operatore, un intervento d’asportazione chirurgica del rene sinistro sul paziente -, sulla base di diagnosi rivelatasi erronea, disposto peraltro in violazione del diritto al consenso informato. Rappresentava, in particolare, la Procura che, all’esito di giudizio che vedeva chiamati l’Azienda Ospedaliera, il dott. LL e il direttore del reparto nel cui ambito era stato eseguito l’intervento, con sentenza, passata in giudicato, n. 511/2018 il Tribunale civile di Siena aveva condannato i convenuti al pagamento in solido di € 54.105,00 per danno biologico conseguente all’intervento di nefrectomia eccessivamente demolitivo e non necessario ed € 5.000,00 per danno da violazione del diritto al consenso informato, oltre alle spese di lite e accessori. L’Azienda ospedaliera aveva provveduto, pertanto, alla liquidazione dell’importo di € 66.057,12 in favore del -.
1.2. La Procura riteneva emergere, pertanto, dalla complessiva documentazione clinica relativa all’intervento chirurgico, nonché dalla CTU resa in sede di giudizio risarcitorio civile e dalla relativa sentenza di condanna, l’ascrivibilità alla condotta gravemente colposa del convenuto del danno derivante dalla proposta ed esecuzione dell’intervento di nefrectomia sulla base di diagnosi di tumore maligno poi rivelatasi erronea, disposto senza che dalle analisi effettuate prima dell’intervento potesse derivarsi inequivocabilmente la malignità della neoplasia e nonostante le difformi indicazioni offerte dalle Linee guida mediche pertinenti per analoghe fattispecie, ritenute da gestirsi in modo conservativo, attraverso monitoraggio periodico, o, in caso di accertata natura maligna della lesione, con asportazione solo parziale dell’organo.
2. Si costituiva il prof. LL, preliminarmente chiedendo di poter accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., prospettando il pagamento della somma di € 25.000,00, pari al 37,86% del danno contestato, acquisito il concorde parere del Pubblico Ministero, con l’eccezione del profilo concernente la richiesta di compensazione delle spese. In subordine, il convenuto concludeva per l’infondatezza della pretesa erariale: in particolare, ribadita la propria estraneità al giudizio civile, di cui affermava non essere venuto regolarmente a conoscenza, argomentava in merito alla correttezza e diligenza della propria condotta e all’assenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, valorizzando il concorde avviso del responsabile del reparto circa la necessità dell’intervento e il conseguente concorso di quest’ultimo, non convenuto nel presente giudizio, alla causazione del danno.
3. All’udienza camerale del 6 novembre 2025, per l’esame dell’istanza d’applicazione del rito abbreviato, il Pubblico ministero confermava il parere reso sulla richiesta di definizione abbreviata ed il difensore del convenuto insisteva per l’espletamento del rito abbreviato, concludendo come in atti.
4. Con decreto n. 11 del 28 novembre 2025, veniva accolta la richiesta di rito abbreviato e, per l’effetto, determinata la somma dovuta in € 25.000,00, con fissazione del termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, per il versamento dell’importo in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, con onere di deposito, in capo al convenuto, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento e l’avvenuto incasso da parte dell’Amministrazione sanitaria. Veniva, altresì, fissata, ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c., l’odierna udienza in camera di consiglio per la verifica dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.
5. In data 5 febbraio 2026 la difesa del convenuto ha depositato, mediante inserimento nel fascicolo telematico, ricevuta del bonifico della somma determinata con il decreto n. 11/2025, effettuato dal LL in data 10 dicembre 2025, e l’attestazione di avvenuto incasso, in pari data, rilasciata dall’azienda ospedaliera il 15 dicembre successivo, con allegata copia della contabile n. 10479 del 10.12.2025 emessa dall’Istituto tesoriere e dell’ordinativo d’incasso n. 9026 del 15.12.2025.
6. All’udienza camerale del 12 marzo 2026 il Pubblico Ministero ha preso atto della documentazione depositata ed ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, co. 8, c.g.c., con condanna del convenuto alla refusione delle spese; anche la difesa del convenuto ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi di tale disposizione, insistendo per la compensazione delle spese o, in subordine, per la determinazione delle spese legali nella misura minima.
Considerato in
DIRITTO
1. L’art. 130 c.g.c., ai commi 6 e 7, in relazione alla richiesta di rito abbreviato ai sensi del precedente comma 1, stabilisce che “6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno. […] 7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.
2. Dalla documentazione depositata emerge che all’ammissione del convenuto al rito abbreviato è seguito il tempestivo e regolare versamento da parte di LL, in unica soluzione, della somma determinata con decreto n. 11/2025, in favore dell’Amministrazione danneggiata, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
2.1. Sussistono, pertanto, i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 130, co. 8, c.g.c..
3. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte convenuta (cfr. Sez. giuris. reg. Toscana n. 61/2024, n. 94/2025 e, da ultimo, n. 8/2026).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 63239 del registro di segreteria, dichiara definito il giudizio nei confronti di CO LL ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c..
Le spese giudiziali sono liquidate nella misura di euro 272,00 (Duecentosettantadue/00), a carico del convenuto.
Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Magistrato estensore Il Presidente
AU LE DO TU
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 20/03/2026 Il Funzionario
NI IL
f.to digitalmente Il Presidente, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 con riferimento alla vittima del sinistro.
Il Presidente
DO TU
f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi della vittima del sinistro.
Firenze, 20/03/2026 Il Funzionario
NI IL
f.to digitalmente