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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2052/2021 R.G.
TRA
(c.f. ) nato a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
a Racale alla via Ugento n. 59 in proprio - quale ex legale rappresentante della CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Spano (c.f. ) e Maurizio Valentini C.F._2
(c.f. ) C.F._3
CONTRO
(c.f. ) nella persona del Controparte_2 P.IVA_1 direttore e del responsabile Ufficio Legale e Contenzioso Controparte_3 Controparte_4 rappresentato e difeso dai funzionari Farina Francesco, Tedeschini Simonetta, Controparte_4
Manti Addolorata e Morciano Patrizia.
***************
Con ricorso depositato il 6.03.2021 il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 12/A/21 dell' prot. n. 2617 del 19.01.2021 - CP_2 Controparte_2 notificata in data 5.2.2021 a mezzo Raccomandata A.R., con la quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 30.090,65 comprensiva di € 30,05 per spese di notifica, a titolo di sanzioni amministrative.
Con detta ordinanza l' ha ingiunto il Controparte_2 pagamento delle somma sopra indicata a titolo di sanzioni amministrative, perché la Controparte_5
(ditta di cui il era legale rappresentante) avrebbe utilizzato, senza
[...] Parte_1 procedere alla loro formale assunzione, tre operai (i sig.ri , e Parte_2 Parte_3 dal 01/09/2011 al 30/09/2011) nell'anno 2011, e due operai (i sig.ri Parte_4 Parte_5
e dal 09/09/2013 all'11/10/2013) nell'anno 2013; inoltre gli stessi operai
[...] Parte_4 avrebbero prestato attività lavorativa per ore non regolarmente registrate e quindi sarebbero stati pagati “in nero” per dette ore di attività lavorativa.
L'opposizione è fondata sulla asserita inesistenza di quanto contestato:
“A confutazione nel merito della prospettazione posta a supporto dell'atto impugnato - che torna a contestare - il deducente rileva quanto appresso. CP_ 1. Secondo quanto “accertato” dalla GdF – Tenenza di Casarano e fideisticamente recepito dall' prima e dalla ITL dopo, la ora , negli anni 2011 e 2013, Controparte_5 Parte_6 avrebbe fatto ricorso all'impiego di personale “in nero” per far fronte alle commesse ricevute.
2. In particolare la snc ricorrente avrebbe annoverato nel proprio organico, senza procedere alla loro formale assunzione, n. 3 operai nell'anno 2011 (individuati nelle persone dei sig.ri Parte_2
, e dal 01/09/2011 al 30/09/2011), e n. 2 operai nell'anno
[...] Parte_3 Parte_4
2013 (individuati nelle persone dei sig.ri e dal 09/09/2013 Parte_5 Parte_4 all'11/10/2013). CP_ 3. Sempre con riferimento ai predetti lavoratori ed ai presunti periodi di lavoro nero, l' ha quantificato le ore di lavoro straordinario dagli stessi asseritamente effettuate, richiedendo il pagamento dell'imponibile calcolato su tutti gli emolumenti previsti dal CCNL a titolo di tredicesima e quattordicesima, ferie, festività e maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario prestate.
4. Ebbene, quanto contestato è senza dubbio privo di fondamento! Ed infatti i suddetti lavoratori hanno sì prestato la propria opera alle dipendenze della ricorrente, ma non per i periodi contestati dall' e MAI senza formale assunzione. Né tantomeno gli stessi hanno potuto effettuare nei CP_7 periodi in contestazione, come sopra dettagliati, ore di lavoro straordinario, non avendo di fatto prestato nessuna attività lavorativa.
5. I lavoratori sopra indicati, infatti, sono stati annoverati nell'organico della Controparte_5
CP_ in periodi diversi da quelli riportati dall' ed in particolare:
ha lavorato dal 5.10.2011 al 18.5.2012 con contratto di lavoro a progetto;
Parte_2
➢ ha lavorato dal 5.10.2011 al 31.7.2012 con contratto di lavoro a Parte_3
progetto e dal 7.9.2012 al 6.9.2013 con contratto di lavoro a tempo determinato part time per 20 ore settimanali;
➢ è stato annoverato nell'organico della deducente dal 5.10.2011 al Parte_4
31.7.2012 con contratto di lavoro a progetto;
dal 7.9.2012 al 6.9.2013 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;
dal 14.10.2013 all'8.8.2014 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dall'11.9.2014 al 24.12.2014 sempre con contratto a tempo pieno e determinato.
➢ ha prestato attività lavorativa dipendente per la deducente dal Parte_5
16.1.2012 al 10.08.2012, dal 7.9.2012 al 6.9.2013 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;
dal 14.10.2013 al 08.08.2014 e dall'11.9.2014 al 24.12.2014, nonché ancora dal 10.6.2015 al 23.12.2015, sempre con contratto a tempo pieno e determinato.
➢ Nessuna attività lavorativa hanno mia reso i suddetti dipendenti al di là dei periodi e degli orari contrattualmente stabiliti.
6. È altresì infondato l'addebito secondo cui la , per i periodi di paga da settembre Controparte_5
2011 a dicembre 2011 e da gennaio 2013 a maggio 2014, avrebbe registrato sul LUL un numero di ore lavorate inferiori a quelle effettivamente prestate dal personale dipendente.
7. Certamente così non è stato! Ed infatti tutti i dipendenti della (oggi Controparte_5 CP_1 in liquidazione) non hanno mai prestato attività lavorativa al di là delle ore contrattualmente previste e, ove ciò è accaduto, le stesse sono state regolarmente registrate e retribuite in busta paga come lavoro straordinario.
8. E', ancora, privo di qualsivoglia fondamento il rilievo secondo cui la negli Controparte_5 anni 2013 e 2014, anche nei periodi di paga in cui erano state richieste e concesse sospensioni di attività lavorativa a titolo di e per la concessione del contratto di solidarietà difensivo, CP_8 CP_8 avrebbe registrato sul LUL un numero di ore lavorate inferiori a quelle effettivamente prestate dal personale dipendente – con conseguente recupero degli importi conguagliati dall'azienda a detto titolo.
9. Ed invero la ricorrente ha sempre agito nell'assoluto rispetto della normativa: ed infatti i dipendenti per cui sono state attivate le procedure di cassa integrazione straordinaria e per i quali è stato stipulato il contratto di solidarietà, non hanno mai reso attività lavorativa nei periodi in cui sono state autorizzate le sospensioni dell'attività lavorativa”
(così alle pagg. 2, 3 e 4 del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione).
L nel costituirsi in giudizio ha chiesto Controparte_2 la conferma dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
ha dedotto che l'accertamento era partito da quanto emerso nel corso di un procedimento penale;
ha dedotto che le conclusioni che hanno dato origine alla contestazione amministrativa, sarebbero il frutto: - delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori;
- dei documenti rinvenuti ed in particolare:
“✓ n. 2 cartelle con logo ontenenti il riepilogo annuale delle ore eccedenti il CP_5
normale orario di lavoro, effettuate dai dipendenti negli anni 2013 e 2014, fino al mese di maggio, rinvenute presso l'ufficio in uso al ragioniere della Società, sito Persona_1 nella sede della;
CP_5
✓ n. 2 cartelle con logo contenenti il riepilogo annuale delle ore eccedenti il CP_5
normale orario di lavoro, effettuare negli anni 2010 e 2011, rinvenute presso la sala musica- studio dell'abitazione di e , coincidente con la sede della Persona_2 Pt_1
; Parte_7
✓ cartellino presenze cartaceo relativo al periodo gennaio-giugno 2014, anch'esso rinvenuto nell'ufficio in uso al ragioniere della Società, Persona_1
(così a pag. 4 della comparsa di costituzione).
L ha prodotto i verbali di sommarie Controparte_2 informazioni testimoniali rese dai lavoratori e : nelle stesse è Parte_4 Parte_5 indicato l'aver svolto attività lavorativa “in nero”. Nel corso del loro esame in questo giudizio, i dipendenti e hanno confermato quanto precede: Parte_4 Parte_5 Parte_4 ha dichiarato di aver lavorato per alcuni periodi “in nero” (così nel verbale di udienza del
27.01.2023); ha dichiarato “Confermo la dichiarazione del 15/7/2014 da me Parte_5 resa alla Guardia di Finanza che mi viene esibita dal fascicolo di parte resistente sub 22) e riconosco anche i prospetti relativi alle ore straordinarie effettuate allegate alla dichiarazione.” (così nel verbale di udienza del 15.03.2024).
I restanti testi escussi nel corso del giudizio, non hanno offerto indicazioni utili. Alcuni di essi si sono limitati (per quanto qui rileva) ad indicare di non conoscere la tipologia del contratto che legava i dipendenti , , e alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
CP_5
Resta poi insuperabile quanto accertato nel procedimento penale e poi prodotto in questo giudizio:
1. dal verbale di sommarie informazioni del 15.07.2014 di (ragioniere della Persona_1
emerge che lo stesso ha dichiarato che sono state pagate ore “in nero” Controparte_5 ai dipendenti e “Le cartelle che avete rinvenuto nell'armadio del mio ufficio contengono il riepilogo annuale delle ore effettuate dai dipendenti negli anni 2013 e 2014, fino al mese di maggio” “Con riferimento a quest'ultimo caso, l'azienda preferisce pagare il lavoro eccedente le sei ore programmate in contanti non segnandole nel cedolino paga”. “Il che gestisce la cassa dell'azienda, mi consegna il denaro contante da Controparte_9 dare al dipendente che ha effettuato l'eccedenza che non viene riportata nel cedolino paga.”
“Generalmente io e ci rechiamo nell'ufficio produzione ubicato al centro Parte_8 del capannone dove, unitamente al cedolino paga il cui importo viene bonificato, consegniamo il denaro contante relativo alle ore eccedenti non riportate nello stesso cedolino agli operai interessati mentre agli impiegati io e consegniamo il contante Parte_8 relativo alle ore eccedenti non riportate nel cedolino paga nei singoli uffici”;
2. dal verbale di sommarie informazioni del 15.07.2014 di emerge che la stessa Parte_9 ha dichiarato: “…ho chiesto di fare part-time… di solito lavoro dalle 08:30 alle 12:30…”
“…se c'è da fare vengo anche di pomeriggio e l'azienda mi dà la possibilità di recuperare, se non recupero mi danno le ore eccedenti “a nero”.
Quando poi la è stata escussa il 15/11/2014, ha confermato la prima versione, Testimone_1 aggiungendo: “Ad integrazione delle dichiarazioni a voi rese in data 15/07/2014, voglio precisare che, anche se ho un contratto part time basato su 4 (quattro) ore al giorno, spesso proseguivo la mia attività lavorativa presso la sede della anche nel CP_5 pomeriggio per altre 4 (quattro) ore. Questo accadeva anche quando ero dipendente della
”. “In pratica il ragionier quantificava tutte le ore di Parte_7 Persona_1 straordinario “in nero” da me prestate ogni mese. Generalmente queste mi venivano pagate
“in nero” ed in contanti ogni mese, sempre dal rag. al momento in cui Persona_1 firmavo la busta paga il cui relativo importo viene bonificato sul mio conto corrente”.
“Preciso che il pagamento delle ore di lavoro straordinario “in nero” avveniva in contanti e in tale occasione il ragioniere mi faceva firmare un foglio sul quale erano Persona_1 riportate le ore di straordinario da me effettuate”. “Riconosco i fogli che mi esibite come quelli che sui quali apponevo la firma al momento in cui ricevevo il pagamento delle ore di lavoro straordinario “in nero”. In particolare, nel campo ore di ogni mese sono riportate le ore di straordinario che ho effettuato in tale mese. Alla loro destra, dove è ripetuto il mese di riferimento, è indicato l'importo che io ammetto di aver effettivamente percepito “in nero” ed in contanti dal rag. nella mia postazione lavorativa. Sulla destra di ogni Persona_1 importo vi è la mia firma che riconosco e che apponevo quando percepivo tale denaro”.
3. dal verbale di sommarie informazioni del 15.07.2014 di , emerge che Persona_3 la stessa ha dichiarato una situazione conforme a quella descritta dalla Parte_9
4. dal verbale di sommarie informazioni del 15.07.2024 del lavoratore , emerge Parte_10 come lo stesso abbia dichiarato: “Il mio orario di lavoro è il seguente: 08:30 – 12:00 / 15:00
– 17:30”, dal lunedì al venerdì. Preciso comunque che dopo le 17:30 e fino alle 20:30 dal lunedì al venerdì, tranne che il mercoledì pomeriggio, mi reco presso lo show room della di PO dove eseguo lavoro di informazioni/consulenza. Per tale Controparte_5 prestazione aggiuntiva percepisco un pagamento “in nero” che mi viene corrisposto mensilmente ed in contanti dal ragioniere sig. Preciso che anche il sabato Persona_1 pomeriggio mi reco presso lo show room di PO effettuando lo stesso orario 17:30 –
20:30. Tali prestazioni aggiuntive di lavoro presso il citato show room sono iniziate dal mese di gennaio c.a.”;
5. sono stati prodotti dall' , i Controparte_2 prospetti del lavoro straordinario sottoscritto dai dipendenti e Parte_4 Parte_2
. Parte_11
Non è emersa ragione alcuna (anzi non è stata nemmeno indicata ragione alcuna) che avrebbe potuto indurre i lavoratori a dichiarare circostanze difformi dal vero;
ciò importa che le loro dichiarazioni sono completamente attendibili.
Alla luce di tutto quanto precede e considerato come portino alla medesima conclusione i diversi elementi emersi dalla prova orale e da quella documentale, occorre riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e la correttezza di quanto contestato.
L'opposizione dovrà quindi essere rigettata.
Né può esser accolta la domanda subordinata di riduzione della sanzione irrogata, non essendo emerso alcun elemento che porti a conclusioni difformi da quelle che hanno portato alla irrogazione della sanzione amministrativa.
Con il rigetto dell'opposizione, il ricorrente dovrà esser condannato al pagamento delle spese processuali. In ragione della reale difficoltà delle questioni oggetto di esame e delle attività difensive resesi necessarie (nel corso dell'istruttoria sono stati escussi quattordici testimoni) le stesse spese processuali dovranno essere liquidate come segue: fase di studio = €. 900,00; fase introduttiva €.
450,00; fase istruttoria = €. 1.000,00; fase decisoria €. 1.100,00; totale €. 3.450,00; ridotta ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 149/2015 = €. 2.760,00.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 2052/2017 R.G. tra e l' Parte_1 [...]
, così decide: Controparte_2
− rigetta l'opposizione presentata da;
Parte_1
− condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidandole in €. 2.760,00 per compensi. Lecce 28.02.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini