TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1282/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
QUATTROCIOCCHI VALENTINA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti PORCELLI AGRIPPINA e CHIEFFO LUIGI, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 23/06/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'udienza del 16/07/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi SI.ra e SI. vivranno separati Parte_2 Parte_1 con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Sabaudia (LT) in località Borgo Vodice, via dei Bonificatori n. 58 in comproprietà, in parti uguali pro-indiviso, tra la SI.ra e il SI. – immobile acquistato Parte_2 Parte_1 con contratto di compravendita del 07.08.2019, Rep. n. 8492 – Racc. n. 5889, Notaio
registrato in Latina il 09.08.2019 al n. 3029 serie 1 T, trascritto a Latina Persona_1 il 09.08.2019 al n. Gen. 19363 e al n. Part. 14060 (all.to n. 3) - al fine di consentire il collocamento prevalente della figlia minore alla madre viene assegnata in uso alla Per_2
SI.ra finché perdura tale collocazione della figlia minore Parte_2 Per_2
e pertanto fino al raggiungimento della maggiore età e della sua condizione di indipendenza economica secondo quanto previsto per legge.
3. Affidare la figlia minore Per_3
ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. Tuttavia, al fine di
[...]
garantire alla figlia minore continuità e stabilità dell'ambiente domestico, la minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, con ampia facoltà di visita e Per_2
soggiorno presso il padre.
4. Quanto ai tempi di permanenza della figlia minore Per_2 con il padre, la SI.ra e il SI. concordano il Parte_2 Parte_1
seguente calendario: a. Il SI. prenderà la figlia minore il Parte_1 Per_2 martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 che rimarrà nei predetti giorni con il padre compreso il pernotto e sarà accompagnata dal padre a scuola il mercoledì mattina e il venerdì mattina mentre la SI.ra negli altri giorni della settimana scolastici (lunedì, Parte_2 martedì e giovedì) porterà la figlia minore a scuola nonché tutti i giorni della Per_2
settimana scolastici (lunedì al venerdì) la minore sarà prelevata dall'uscita di Per_2 scuola dalla madre. La SI.ra e il SI. Parte_2 Parte_1
stabiliscono, previo accordo tra loro, che nei giorni di mercoledì e venerdì mattina quando il SI. non potrà accompagnare la mattina la figlia minore Parte_1 Per_2
a scuola, lo stesso porterà verso le ore 07:30 la figlia minore presso la madre che Per_2 avrà cura di accompagnarla a scuola. b. A settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato con pernotti fino al lunedì mattina la figlia minore rimarrà presso il padre che avrà Per_2 cura di portare il lunedì mattina la piccola a scuola, salvo che il SI. Per_2 Parte_1
concordi con la SI.ra di accompagnare lunedì mattina
[...] Parte_2
verso le ore 7:30 la figlia minore presso la madre che la porterà a scuola. c. Le Per_2 parti concordano che il SI. ha ampio diritto di visita della figlia Parte_1
minore , con pernotti presso lo stesso, previo accordo con la SI.ra Per_2 Parte_2 tenuto conto delle esigenze scolastiche, sportive e ludiche della figlia minore e
[...]
delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Il SI. e la SI.ra Parte_1 stabiliscono previo accordo tra loro che potranno essere modificati Parte_2 gli orari compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche della figlia minore nonché previo accordo potranno coordinarsi per accompagnare e riportare la figlia minore presso l'abitazione materna. d. Il SI. e la SI.ra si Parte_1 Parte_2
rendono disponibili a convenire tempi e modalità diverse da quelle pattuite, ove lo reputino opportuno e/o insorgano loro eventuali esigenze personali e lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime degli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia minore . e. Le parti stabiliscono altresì un Per_2 calendario estivo per i tempi di permanenza e pernotti della figlia minore presso i Per_2
genitori che dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori. In ogni caso, nel rispetto delle esigenze e delle volontà della figlia minore . f. Durante il periodo delle vacanze natalizie la figlia minore Per_2 Per_2 trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 29 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre, e viceversa l'anno successivo. Le parti stabiliscono altresì che il calendario delle vacanze natalizie così formulato potrà essere riorganizzato previo accordo entro il 31 settembre di ogni anno secondo il periodo di ferie concesso ad entrambi i genitori nel rispetto delle esigenze e delle volontà della figlia . g. Ad anni alterni, la figlia Per_2 minore trascorrerà un anno la Pasqua e Pasquetta con il padre, e viceversa l'anno Per_2
successivo con la madre. h. Ad anni alterni, la figlia minore trascorrerà il 1° Per_2 novembre con il padre, 8 dicembre con la madre, 25 aprile con il padre e 1° maggio con la madre, e viceversa l'anno successivo.
5. Il SI. contribuirà al Parte_1 mantenimento della figlia minore , all'uopo versando entro il 15 (quindici) di ogni Per_2
mese la somma di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra 6. La SI.ra Parte_2
e il SI. contribuiranno ciascuno nella misura Parte_2 Parte_1 del 50% ciascuno alle spese straordinarie inerenti alla figlia minore così come Per_2 stabilite nel Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Latina il 26.06.2019 (all.to n. 5). Per ottenere il rimborso delle predette spese straordinarie il genitore che le avrà sostenute dovrà fornire all'altro idonea documentazione comprovante le spese che dovranno essere rimborsate, per la quota di competenza, entro il
15 del mese successivo alla ricezione della documentazione.
7. L'Assegno Unico Universale per la figlia minore a carico verrà percepito interamente dalla SI.ra Per_2 Parte_2
8. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in ragione della loro
[...] autonomia e indipendenza reddituale.
9. I genitori dovranno comunicare preventivamente, anche con e-mail o messaggi telefonici o a mezzo whatsapp, la partecipazione della figlia minore ai viaggi, gite scolastiche e quanto altro comporti un allontanamento della Per_2
minore stessa. 10. Entrambi i genitori acconsentono al reciproco rilascio del passaporto per fini turistici ed autorizzano l'inserimento della figlia minore sul passaporto di Per_2
entrambi. 11. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole.
Sulla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti, i ricorrenti precisano quanto segue:
12. La SI.ra ed il SI. sono gravati dal mutuo Parte_2 Parte_1 fondiario - sottoscritto tra le parti in data 12.10.2020 innanzi al Notaio degli Persona_4
Uberti Rep. n. 40308 – Racc. raccolta n. 23478 e registrato presso Agenzia dell'Entrate di
Caserta DP Ufficio Atti Pubblici il 12.10.20 al n. 24147 Serie 15 (all.to n.5) - per l'acquisto della casa coniugale, ciascuno in parti uguali pro-indiviso, della proprietà sita in Sabaudia
(LT), località Borgo Vodice, via dei Bonificatori n. 58. Le parti si danno reciproco atto di aver provveduto di comune accordo al pagamento delle rate di mutuo fino ad ora maturate e. per le quali si danno reciproca quietanza. A partire dalla data della sottoscrizione del presente atto, le parti provvederanno a rimborsare in egual misura tra loro le rate di mutuo dovute nella misura di € 578,31 (cinquecentosettantotto/31) e conseguentemente la SI.ra e il SI. si impegnano a versare € 289,16 Parte_2 Parte_1
(duecentoottantanove/16) ciascuno sul c/c n. 001/02178562/08 presso l'istituto di credito entro il giorno 26 di ogni mese per il pagamento della rata mensile fino alla CP_1
estinzione del mutuo in uno ai relativi costi. 13. L'immobile sito in Sabaudia (LT) in località
Borgo Vodice, via dei Bonificatori n. 58 – villino a schiera dislocato con due livelli (terra e primo piano) e box auto- rimarrà in comproprietà, indiviso ed in parti uguali, tra la SI.ra e il SI. anche dopo la separazione personale Parte_2 Parte_1 dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché qualsiasi decisione in merito al predetto immobile e box auto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo locazioni, cessioni in uso o deposito a soggetti terzi, dovrà essere assunta di comune accordo a mezzo dichiarazione scritta tra la SI.ra e il SI. . 14. Parte_2 Parte_1
Le parti concordano che al momento della sottoscrizione del presente accordo il SI.
preleverà portando con sé i seguenti beni che sono all'interno della Parte_1 casa coniugale: 1) TV regalata dalla mamma del sig. ; 2) stufa a pellet;
3) Parte_1 videogioco da bar;
4) macchina RB di colore celeste;
5) piatti regalati dalla nonna del
SI. ; 6) quadro con corano ricordo del Kuwait del SI. ; 6) quadro Parte_1 Parte_1 con barca a vela;
7) fuciliera con le armi all'interno. 15. I restanti beni mobili e arredi all'interno del predetto immobile in comproprietà, indiviso e in parti uguali, tra le parti acquistati dai coniugi per la casa coniugale, saranno utilizzati dalla SI.ra Parte_2
ell'interesse della figlia minore e pertanto ogni decisione relativa alla
[...] Per_2 vendita degli stessi o donazioni a terzi dovrà essere concordata tra la SI.ra Parte_2
e il SI. . 16. Le parti concordano che il SI.
[...] Parte_1 Parte_1
dovrà lasciare la casa coniugale entro un termine che intercorre da 03 (tre) a
[...]
05 (cinque) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo oggettive cause che impediscono al SI. di poter trovare un'idonea abitazione e pertanto Parte_1 si renderà necessario stabilire tra le parti un ulteriore termine, affinché il SI. Parte_1
possa andare via dalla casa familiare. Le parti si danno reciproco atto di aver
[...] provveduto di comune accordo al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale (luce, acqua, gas, internet e Verisure) fino alla data di sottoscrizione del presente accordo e per le quali si danno reciproca quietanza. Le parti stabiliscono che, dopo la sottoscrizione dell'accordo, nei mesi in cui il SI. rimarrà nella casa coniugale le Parte_1
utenze (luce, acqua e gas) saranno pagate nella misura del 50% ciascuno tra la SI.ra e il SI. . Al momento in cui il SI. Parte_2 Parte_1 Parte_1
lascerà la casa coniugale, nei termini concordati nel presente punto, la SI.ra
[...] provvederà entro 30 (trenta) giorni alle volture a proprio nome di tutte Parte_2
le utenze (luce, acqua e gas) della casa coniugale e saranno pagate dalla SI.ra Parte_2
17. La TARI – tassa sui rifiuti - relativa all'immobile sito in Sabaudia (LT) in
[...]
località Borgo Vodice, via dei Bonificatori n. 58 sarà pagata interamente dalla SI.ra dal periodo di imposta successivo alla sottoscrizione dell'accordo di Parte_2 separazione (dal periodo di imposta dell'anno 2025). 18. La SI.ra e Parte_2
il SI. convengono che l'accordo raggiunto di cui al presente ricorso Parte_1 congiunto avrà efficacia piena ed immediata esecuzione alla data della sottoscrizione.”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 05/05/2018 nel Comune di BAGNOLI IRPINO (AV), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 23/06/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BAGNOLI IRPINO (AV), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2018); compensa le spese di causa.
Latina, 16/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
QUATTROCIOCCHI VALENTINA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti PORCELLI AGRIPPINA e CHIEFFO LUIGI, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 23/06/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'udienza del 16/07/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi SI.ra e SI. vivranno separati Parte_2 Parte_1 con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Sabaudia (LT) in località Borgo Vodice, via dei Bonificatori n. 58 in comproprietà, in parti uguali pro-indiviso, tra la SI.ra e il SI. – immobile acquistato Parte_2 Parte_1 con contratto di compravendita del 07.08.2019, Rep. n. 8492 – Racc. n. 5889, Notaio
registrato in Latina il 09.08.2019 al n. 3029 serie 1 T, trascritto a Latina Persona_1 il 09.08.2019 al n. Gen. 19363 e al n. Part. 14060 (all.to n. 3) - al fine di consentire il collocamento prevalente della figlia minore alla madre viene assegnata in uso alla Per_2
SI.ra finché perdura tale collocazione della figlia minore Parte_2 Per_2
e pertanto fino al raggiungimento della maggiore età e della sua condizione di indipendenza economica secondo quanto previsto per legge.
3. Affidare la figlia minore Per_3
ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. Tuttavia, al fine di
[...]
garantire alla figlia minore continuità e stabilità dell'ambiente domestico, la minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, con ampia facoltà di visita e Per_2
soggiorno presso il padre.
4. Quanto ai tempi di permanenza della figlia minore Per_2 con il padre, la SI.ra e il SI. concordano il Parte_2 Parte_1
seguente calendario: a. Il SI. prenderà la figlia minore il Parte_1 Per_2 martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 che rimarrà nei predetti giorni con il padre compreso il pernotto e sarà accompagnata dal padre a scuola il mercoledì mattina e il venerdì mattina mentre la SI.ra negli altri giorni della settimana scolastici (lunedì, Parte_2 martedì e giovedì) porterà la figlia minore a scuola nonché tutti i giorni della Per_2
settimana scolastici (lunedì al venerdì) la minore sarà prelevata dall'uscita di Per_2 scuola dalla madre. La SI.ra e il SI. Parte_2 Parte_1
stabiliscono, previo accordo tra loro, che nei giorni di mercoledì e venerdì mattina quando il SI. non potrà accompagnare la mattina la figlia minore Parte_1 Per_2
a scuola, lo stesso porterà verso le ore 07:30 la figlia minore presso la madre che Per_2 avrà cura di accompagnarla a scuola. b. A settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato con pernotti fino al lunedì mattina la figlia minore rimarrà presso il padre che avrà Per_2 cura di portare il lunedì mattina la piccola a scuola, salvo che il SI. Per_2 Parte_1
concordi con la SI.ra di accompagnare lunedì mattina
[...] Parte_2
verso le ore 7:30 la figlia minore presso la madre che la porterà a scuola. c. Le Per_2 parti concordano che il SI. ha ampio diritto di visita della figlia Parte_1
minore , con pernotti presso lo stesso, previo accordo con la SI.ra Per_2 Parte_2 tenuto conto delle esigenze scolastiche, sportive e ludiche della figlia minore e
[...]
delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Il SI. e la SI.ra Parte_1 stabiliscono previo accordo tra loro che potranno essere modificati Parte_2 gli orari compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche della figlia minore nonché previo accordo potranno coordinarsi per accompagnare e riportare la figlia minore presso l'abitazione materna. d. Il SI. e la SI.ra si Parte_1 Parte_2
rendono disponibili a convenire tempi e modalità diverse da quelle pattuite, ove lo reputino opportuno e/o insorgano loro eventuali esigenze personali e lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime degli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia minore . e. Le parti stabiliscono altresì un Per_2 calendario estivo per i tempi di permanenza e pernotti della figlia minore presso i Per_2
genitori che dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori. In ogni caso, nel rispetto delle esigenze e delle volontà della figlia minore . f. Durante il periodo delle vacanze natalizie la figlia minore Per_2 Per_2 trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 29 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre, e viceversa l'anno successivo. Le parti stabiliscono altresì che il calendario delle vacanze natalizie così formulato potrà essere riorganizzato previo accordo entro il 31 settembre di ogni anno secondo il periodo di ferie concesso ad entrambi i genitori nel rispetto delle esigenze e delle volontà della figlia . g. Ad anni alterni, la figlia Per_2 minore trascorrerà un anno la Pasqua e Pasquetta con il padre, e viceversa l'anno Per_2
successivo con la madre. h. Ad anni alterni, la figlia minore trascorrerà il 1° Per_2 novembre con il padre, 8 dicembre con la madre, 25 aprile con il padre e 1° maggio con la madre, e viceversa l'anno successivo.
5. Il SI. contribuirà al Parte_1 mantenimento della figlia minore , all'uopo versando entro il 15 (quindici) di ogni Per_2
mese la somma di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra 6. La SI.ra Parte_2
e il SI. contribuiranno ciascuno nella misura Parte_2 Parte_1 del 50% ciascuno alle spese straordinarie inerenti alla figlia minore così come Per_2 stabilite nel Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Latina il 26.06.2019 (all.to n. 5). Per ottenere il rimborso delle predette spese straordinarie il genitore che le avrà sostenute dovrà fornire all'altro idonea documentazione comprovante le spese che dovranno essere rimborsate, per la quota di competenza, entro il
15 del mese successivo alla ricezione della documentazione.
7. L'Assegno Unico Universale per la figlia minore a carico verrà percepito interamente dalla SI.ra Per_2 Parte_2
8. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in ragione della loro
[...] autonomia e indipendenza reddituale.
9. I genitori dovranno comunicare preventivamente, anche con e-mail o messaggi telefonici o a mezzo whatsapp, la partecipazione della figlia minore ai viaggi, gite scolastiche e quanto altro comporti un allontanamento della Per_2
minore stessa. 10. Entrambi i genitori acconsentono al reciproco rilascio del passaporto per fini turistici ed autorizzano l'inserimento della figlia minore sul passaporto di Per_2
entrambi. 11. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole.
Sulla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti, i ricorrenti precisano quanto segue:
12. La SI.ra ed il SI. sono gravati dal mutuo Parte_2 Parte_1 fondiario - sottoscritto tra le parti in data 12.10.2020 innanzi al Notaio degli Persona_4
Uberti Rep. n. 40308 – Racc. raccolta n. 23478 e registrato presso Agenzia dell'Entrate di
Caserta DP Ufficio Atti Pubblici il 12.10.20 al n. 24147 Serie 15 (all.to n.5) - per l'acquisto della casa coniugale, ciascuno in parti uguali pro-indiviso, della proprietà sita in Sabaudia
(LT), località Borgo Vodice, via dei Bonificatori n. 58. Le parti si danno reciproco atto di aver provveduto di comune accordo al pagamento delle rate di mutuo fino ad ora maturate e. per le quali si danno reciproca quietanza. A partire dalla data della sottoscrizione del presente atto, le parti provvederanno a rimborsare in egual misura tra loro le rate di mutuo dovute nella misura di € 578,31 (cinquecentosettantotto/31) e conseguentemente la SI.ra e il SI. si impegnano a versare € 289,16 Parte_2 Parte_1
(duecentoottantanove/16) ciascuno sul c/c n. 001/02178562/08 presso l'istituto di credito entro il giorno 26 di ogni mese per il pagamento della rata mensile fino alla CP_1
estinzione del mutuo in uno ai relativi costi. 13. L'immobile sito in Sabaudia (LT) in località
Borgo Vodice, via dei Bonificatori n. 58 – villino a schiera dislocato con due livelli (terra e primo piano) e box auto- rimarrà in comproprietà, indiviso ed in parti uguali, tra la SI.ra e il SI. anche dopo la separazione personale Parte_2 Parte_1 dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché qualsiasi decisione in merito al predetto immobile e box auto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo locazioni, cessioni in uso o deposito a soggetti terzi, dovrà essere assunta di comune accordo a mezzo dichiarazione scritta tra la SI.ra e il SI. . 14. Parte_2 Parte_1
Le parti concordano che al momento della sottoscrizione del presente accordo il SI.
preleverà portando con sé i seguenti beni che sono all'interno della Parte_1 casa coniugale: 1) TV regalata dalla mamma del sig. ; 2) stufa a pellet;
3) Parte_1 videogioco da bar;
4) macchina RB di colore celeste;
5) piatti regalati dalla nonna del
SI. ; 6) quadro con corano ricordo del Kuwait del SI. ; 6) quadro Parte_1 Parte_1 con barca a vela;
7) fuciliera con le armi all'interno. 15. I restanti beni mobili e arredi all'interno del predetto immobile in comproprietà, indiviso e in parti uguali, tra le parti acquistati dai coniugi per la casa coniugale, saranno utilizzati dalla SI.ra Parte_2
ell'interesse della figlia minore e pertanto ogni decisione relativa alla
[...] Per_2 vendita degli stessi o donazioni a terzi dovrà essere concordata tra la SI.ra Parte_2
e il SI. . 16. Le parti concordano che il SI.
[...] Parte_1 Parte_1
dovrà lasciare la casa coniugale entro un termine che intercorre da 03 (tre) a
[...]
05 (cinque) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo oggettive cause che impediscono al SI. di poter trovare un'idonea abitazione e pertanto Parte_1 si renderà necessario stabilire tra le parti un ulteriore termine, affinché il SI. Parte_1
possa andare via dalla casa familiare. Le parti si danno reciproco atto di aver
[...] provveduto di comune accordo al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale (luce, acqua, gas, internet e Verisure) fino alla data di sottoscrizione del presente accordo e per le quali si danno reciproca quietanza. Le parti stabiliscono che, dopo la sottoscrizione dell'accordo, nei mesi in cui il SI. rimarrà nella casa coniugale le Parte_1
utenze (luce, acqua e gas) saranno pagate nella misura del 50% ciascuno tra la SI.ra e il SI. . Al momento in cui il SI. Parte_2 Parte_1 Parte_1
lascerà la casa coniugale, nei termini concordati nel presente punto, la SI.ra
[...] provvederà entro 30 (trenta) giorni alle volture a proprio nome di tutte Parte_2
le utenze (luce, acqua e gas) della casa coniugale e saranno pagate dalla SI.ra Parte_2
17. La TARI – tassa sui rifiuti - relativa all'immobile sito in Sabaudia (LT) in
[...]
località Borgo Vodice, via dei Bonificatori n. 58 sarà pagata interamente dalla SI.ra dal periodo di imposta successivo alla sottoscrizione dell'accordo di Parte_2 separazione (dal periodo di imposta dell'anno 2025). 18. La SI.ra e Parte_2
il SI. convengono che l'accordo raggiunto di cui al presente ricorso Parte_1 congiunto avrà efficacia piena ed immediata esecuzione alla data della sottoscrizione.”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 05/05/2018 nel Comune di BAGNOLI IRPINO (AV), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 23/06/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BAGNOLI IRPINO (AV), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2018); compensa le spese di causa.
Latina, 16/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino