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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 86/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Parte_1
Curcio ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla via
Livorno n. 58
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Curcio Parte_2 ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla via Livorno
n. 58
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come precisate in udienza.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 16.01.2025, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Roma in data 01/09/2012 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
02.06.2010) e (in data 30.03.2012) - hanno dedotto l'incompatibiltà caratteriale e Per_2
l'insorgenza di incomprensioni tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ovunque;
2) il sig.
[...]
, d'accordo con il coniuge, ha già lasciato la casa familiare e ha provveduto ad una nuova Pt_2 sistemazione abitativa in Potenza alla Via Di Giura n.17; 3) i figli e , Per_1 Persona_3 saranno affidati ad entrambi i genitori ma abiteranno con la madre nella casa sita in Potenza alla piazza Albino Pierro n. 36 con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
4) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6) il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_2 con sé i figli almeno due giorni alla settimana dalle ore 17:30 alle ore 20:30. Il padre potrà, altresì, tenere con se i figli alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni dei figli;
7) il sig. potrà vedere i figli almeno due fine settimana di ogni mese, Pt_2 dall'uscita di scuola del sabato alla ore 23.00 della domenica nel periodo scolastico e dalle ore 9.00 della mattina del sabato alle ore 8.00 del mattino del lunedì nel periodo di vacanza scolastica, previa comunicazione con congruo anticipo precedentemente alle visite e compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti, salvo situazioni particolari, che impongono deroghe. Inoltre viene stabilito che con ciascun genitore i figli trascorreranno, compatibilmente anche con gli impegni lavorativi dei genitori, 15 giorni consecutivi nell'anno solare, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori ed extrascolastici dei figli e previo parere anche di quest'ultimi. I figli minori, infine,
2 passeranno le festività annuali alternativamente con l'uno o l'altro genitore, e precisamente una settimana nel periodo natalizio, che comprenda ad anni alterni il Natale o il Capodanno ed ancora, nel periodo Pasquale, ad anni alterni, la domenica di pasqua ed il lunedì dell'angelo oppure il sabato e la domenica delle palme;
8) i sig.ri e stabiliscono concordemente che i figli nel Pt_2 Parte_1 tempo che trascorreranno con uno dei genitori potranno anche andare presso altro domicilio previa comunicazione all'altro genitore;
9) i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
10) il Sig. si impegna a corrisponde mensilmente Pt_2 alla sig.ra a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma Parte_1 di € 600,00 (euro seicento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'assegno unico corrisposto dall' CP_1 sarà percepito dalla sig.ra ; 11) il succitato importo dovrà essere corrisposto in Parte_1 unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c postale [...] intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
12) dal mese di Parte_1 giugno 2028 il Sig. si impegna a corrisponde mensilmente alla sig.ra a titolo di Pt_2 Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 700,00; 13) I sigg.ri
[...]
e verseranno mensilmente la somma totale di € 66,00 sui libretti di Pt_2 Parte_1 risparmio intestati ai figli sino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimi; al versamento dell'intera somma provvederà la sig.ra e il sig. provvederà a restituire la somma Parte_1 Pt_2 di € 33,00; 14) il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) Pt_2 Parte_1 di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: mediche. chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
scolastiche. rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
sportive-ricreative. costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi
3 e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
16) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
17) tutte le spese riguardanti l'auto tg FW626VB – Fiat Panda di proprietà del sig. saranno sostenute dalla sig.ra e tutte le spese Parte_2 Parte_1 riguardanti l'auto tg EM953HA – Volvo di proprietà della sig.ra saranno Parte_1 sostenute dal sig. ; 18) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio Parte_2
e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
19) la casa coniugale di proprietà del sig. , sita in Potenza alla piazza Parte_2
Albino Pierro n.36, con gli arredi ed i beni mobili ivi esistenti resterà assegnata alla moglie e ai figli fino a quando quest'ultimi non saranno autosufficienti;
20) la sig.ra resta onerata Parte_1 del pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, spese condominiali, TARSU) e pertanto provvederà a volturare i contratti;
21) i coniugi rinunciano a qualsiasi mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.”.
All'udienza del 08.05.2025, in presenza del solo difensore, si è dato atto del deposito della dichiarazione di rinuncia a comparire sottoscritta da entrambi i coniugi.
Il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
4 Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Roma e del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 16.01.2025, così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma, in data 01.09.2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza, Ufficio 2, Anno 2012, Parte II, Serie C, volume 1, atto nr. 45.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, così come riportate e modificate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma e del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 08.05.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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