Articolo 111 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 84 terArticolo 112
Versione
18 dicembre 1942
Art. 111.

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, ne' per atto contrattuale, ne' per via di esecuzione forzata, finche' spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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