TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2573 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024, vertente tra:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonino Nobile e dell'Avv. Giulia Geremia, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mauro, ed elettivamente domiciliata in Prato, via Valentini n.
10;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratto d'opera.
Conclusioni
Per parte attrice: come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa
ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che nel caso di specie la opposta in persona del suo l.r.p.t., non risulta essere Controparte_1 titolare nei confronti della opponente di alcun credito per sorte e per interessi in ordine alle partite Parte_1 ingiunte con l'opposto D.I. n. 973/22 R.G.n. 1801/22 emesso dall'intestato Tribunale in data 08.09.2022, depositato in pari data e notificato in data 15.09.2022 e, per l'effetto, revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo ovvero inefficace, in tutto o in parte, l'opposto provvedimento monitorio, in quanto le pretese “ex adverso” dedotte sono infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- Sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1
1 suo l.r.p.t., al pagamento, in favore di All'Opera Soc. Coop., in persona del suo l.r.p.t., di una somma equativamente determinata dal Giudicante adito nonché condannare in persona del suo l.r.p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della cassa delle ammende di una somma equativamente determinata dal Giudicante adito, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00. - Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione.”
Per parte convenuta: in tesi accertata l'infondatezza dell'interposta opposizione, rigettarla e confermare in toto il decreto ingiuntivo impugnato;
in ipotesi, in caso di revoca dell'opposto decreto, condannare la CP_2 opponente a corrispondere alla società convenuta l'importo di euro 22.845,30 o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali moratori ex d.lgs. 231/2002, c.c. dal 13 ottobre 2020 sino al saldo;
in ogni caso, con vittoria integr ale di spese e competenza del presente giudizio di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_2 opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 973/2022 dell'8/9/2022, notificato in data 15/9/2022, con il quale il Tribunale di Prato le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 22.845,30, oltre accessori e spese del procedimento, in favore di Controparte_1
A sostegno della pretesa monitoria, aveva dedotto: di aver realizzato, su Controparte_1 commissione della i tendaggi per l'allestimento di uno Parte_2 spettacolo teatrale;
che i predetti tendaggi erano stati consegnati alla società committente il 13/10/2020, come da documento di trasporto versato in atti;
che la committente aveva chiesto di rinviare il pagamento della merce fornita, ma poi non aveva mai saldato il corrispettivo, nonostante i solleciti di pagamento invi ati dall'istante anche per il tramite del proprio difensore;
che era quindi stata emessa la fattura elettronica per l'importo complessivo di Euro 20.008,00.
Con l'odierna opposizione, a quindi convenuto in giudizio Parte_2 al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato in sede Controparte_1 monitoria e, per l'effetto, di veder “revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo ovvero inefficace, in tutto o in parte, l'opposto provvedimento monitorio”.
A fondamento della difesa, l'opponente ha allegato che: (legale rappresentante Controparte_3 della e (legale rappresentante della Parte_1 Parte_3 Controparte_1
erano legati da un rapporto di amicizia e di reciproco scambio di prestazioni gratuite per le rispettive
[...] attività imprenditoriali;
già nel mese di novembre 2017 la veva eseguito, a titolo Controparte_1 gratuito, l'attività di solo confezionamento (cucitura) di due tende di modeste dimensioni per uno spettacolo teatrale la cui scenografia sarebbe stata realizzata dalla Parte_2 nell'anno 2020 la i era aggiudicata l'attività di lavorazione Parte_2 di tappezzeria per una produzione televisiva della RAI s.p.a.; anche in questa occasione, Controparte_1
in ragione del rapporto di amicizia in essere e dalla modestia dell'intervento, si era offerta di svolgere,
[...] gratuitamente, la sola attività di cucitura;
la veva fornito Pt_2 Parte_2
2 alla sia la stoffa per il confezionamento, sia le indicazioni di progettazione e Controparte_1 realizzazione;
nonostante i rapporti intercorsi, improntati al reciproco scambio di favori, in data 30/4/2022 la aveva emesso nei confronti della Controparte_1 Parte_2 la fattura n. 58 dal complessivo importo di euro 16.400,00 oltre IVA, sulla base della quale era stato
[...] emesso il decreto ingiuntivo opposto;
la merce oggetto della fattura, però, non era mai stata consegnata alla che dunque aveva disconosciuto la firme apposte sul d.d.t. Parte_2
n. 734 del 13/10/2020 versato agli atti del fascicolo monitorio;
con e-mail inviata il 23/4/2021, Parte_3 aveva affermato che “parlando con ” (ossia ) “l'ultima volta
[...] CP_3 Controparte_3 che ci siamo sentiti in occasione del ritiro da parte Vostra delle tende che ho realizzato per Voi, fatte gratis, mi disse che nonostante il momento aveva avuto comunque diverse commesse inaspettate e questo dimostra il fatto che ci sono attività più fortunate delle altre”; a conferma della gratuità della prestazione svolta, non vi era mai stato fra le parti alcuno scambio di preventivi, e-mail, offerte e relative accettazioni;
la pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo era strumentale ad ottenere una compensazione con un credito portato da un diverso decreto ingiuntivo, ottenuto dalla nei confronti Parte_2 della società il cui legale rappresentante era la moglie del (legale rappresentante CP_4 Pt_3 della;
del resto, nell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione, Controparte_1 CP_4 aveva esposto che “Il sig. , quale titolare dell'attuale opposta, avrebbe gratuitamente arredato il
[...] CP_3 negozio della moglie del sig. che, altrettanto gratuitamente, avrebbe fornito, tramite la sua impresa Pt_3
(L. F. Evoluzione), alla cooperativa dell'amico (sig. ) le tende necessarie all'attività economica della CP_3 predetta società (All'Opera)” e che “Le relazioni negoziali sono, per definizione codicistica, accordi per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali tra due o più persone (art. 1321 c.c.). Non può esistere, quindi, alcun contratto se tra più individui c'è stato soltanto un rapporto amichevole e/o confidenziale”; oltre che nell'an, la pretesa della controparte era infondata anche nel quantum poiché eccessiva, in ragione della modestia dell'attività eseguita, dell'illegittima applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, non essendo comunque dovuti interessi a far data dal 13/10/2020.
Con comparsa del 10/3/2023 si è costituita chiedendo: in via preliminare , la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'assegnazione del termine per l'attivazione del procedimento di mediazione;
nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la condanna della parte opponente al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
22.845,30, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal giorno del dovuto al soddisfo.
A fondamento della pretesa, ha allegato che: con l'atto di opposizione era contestato non l'an del credito, ossia l'esecuzione della prestazione, bensì il quantum, ossia il corrispettivo dovuto;
i legali rappresentanti delle società in causa avevano, in passato, reciprocamente usufruito di prestazioni professionali gratuite, ma il patto di reciprocità era venuto meno a seguito della richiesta di pagamento avanzata da Parte_2 ei confronti della in relazione all'arredamento della gelateria che
[...] CP_4
3 ne costituiva l'oggetto sociale;
così, il per conto di aveva deciso di Pt_3 Controparte_1 reclamare il credito relativo alla realizzazione di tendaggi commissionata n el 2017 (la cui esecuzione si era protratta fino all'inizio del 2019) e nel 2020; non avendo ricevuto nulla, aveva Controparte_1 sollecitato invano con pec del 21/6/2021 il pagamento dei corrispettivi;
nel frattempo la
[...] aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli decreto ingiuntivo nei confronti
Parte_2 della per il corrispettivo dell'attività svolta per la gelateria della società; ALL CP_4 [...] veva sollevato nel presente giudizio di opposizione, ove affermava la
Parte_2 gratuità delle prestazioni ricevute invocando il legame amicale tra i legali rappresentanti delle contendenti, argomentazioni contrastanti con quelle spese innanzi al Tribunale di Tivoli, ove il predetto legame era invece contestato;
il quantum richiesto era congruo rispetto ai prezzi di mercato e comunque non era mai stato contestato da neppure a seguito della ricezione della pec
Parte_2 di messa in mora del 21/6/2021; anzi, la bontà della lavorazione eseguita era stata riconosciuta espressamente dal legale rappresentante di con messaggi Whatsapp del
Parte_2
16/10/2020; in ogni caso, la contestazione del compenso era generica e non suffragata da alcun elemento;
privo di fondamento era pure il disconoscimento delle firme apposte sul d.d.t. del 13/10/2020, poiché lo scambio di messaggi Whatsapp del 16/10/2020 conteneva una valutazione circa la bontà della lavorazione e quindi un'espressa accettazione delle stesse, presupponendo la conferma della consegna dei tendaggi al committente;
la firma sul d.d.t. non era comunque riconducibile al legale rappresentante dell'attrice opponente, CP_3 il quale non era perciò legittimato a disconoscerla.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione del 12/4/2023 il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, o.
6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con l'audizione dei testi Testimone_1 Tes_2
, svoltasi all'udienza del 20 febbraio 2024.
[...] Testimone_3 Testimone_4
All' udienza dell'8 ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
*****
A fondamento della pretesa monitoria, ha dedotto l'esecuzione di lavorazioni su Controparte_1 tendaggi a vantaggio di la quale ha contestato che da tale Parte_2 attività sia derivata una ragione di credito nei propri riguardi, essendo stata eseguita la prestazione a titolo gratuito.
Nel caso di specie, in effetti, dalla stessa difesa assertiva della società opposta emerge come il titolo posto alla base della pretesa non fosse un contratto oneroso.
Nella costituzione in giudizio di L.F. si legge, infatti, che: “Il sig. (titolare della società opposta), in Pt_3 virtù del rammentato legame, aveva realizzato tramite la sua azienda, gratuitamente, diversi tendaggi per la cooperativa del sig. Quest'ultimo, a sua volta, spacciandosi per un provetto architetto, si era prestato CP_3
4 ad arredare, altrettanto gratuitamente, la gelateria di Prato della moglie del sig. ( Pt_3 Persona_1 legale rappresentante de proprietaria di tale gelateria) […] L'indicato imprenditore Controparte_4
,comunque, non capacitandosi della condotta del suo amico, ricordò alla cooperativa del medesimo di avere realizzato, dietro suo ordine, tende gratis […] Il titolare dell'odierna convenuta (sig. decise di Pt_3 reclamare il credito maturato dalla sua società, quando l'avversa cooperativa spedì per p.e.c. all'impresa della coniuge la diffida ad adempiere la rammentata obbligazione”.
È dunque evidente che il titolo in base al quale è stata introdotta la pretesa monitoria sia una relazione amicale, come allegato dalla stessa opposta, giustificata dall'esistenza, al momento dell'origine del rapporto, dell'amicizia tra il legale rappresentate dell'opponente e dell'opposta stessa, di cui entrambe le parti hanno dato atto. CP_ Il poi, in qualità di legale rappresentante di aveva preso la decisione di domandare il Pt_3 pagamento delle lavorazioni svolte, soltanto quando l'opponente aveva reclamato il pagamento di prestazioni svolte a sua volta nei confronti di una società terza, , la cui legale rappresentante era la coniuge del CP_4 tesso. Pt_3
A dire dell'opposta, tale condotta dell avrebbe fatto venire meno “il patto di reciprocità”, su Parte_2 cui era fondata la gratuita delle rispettive prestazioni, così trasformando l'attività ormai eseguita in favore della controparte a titolo gratuito in prestazione onerosa. Tuttavia, non si vede come la condotta dell'oblato
(ALL'OPERA) nei confronti di un terzo ) sia idonea a modificare le condizioni contrattuali CP_4 originariamente pattuite con un soggetto diverso (L.F.), occorrendo a tal fine un nuovo accordo tra le parti, la cui esistenza, nel caso in esame, non è stata né dedotta né provata.
Né, alla luce di quanto riportato, è possibile sostenere che il rapporto, anziché gratuito, fosse in realtà oneroso sin dall'origine, in quanto la prestazione della L.F. avrebbe dovuto essere, in forza di un vincolo sinallagmatico, bilanciata dall'esecuzione di una controprestazione da parte di nei confronti di . Parte_2 CP_4
Soltanto con la seconda memoria istruttoria, d'altro canto, l'opposta ha esplicitato il collegamento tra i due rapporti, rendendolo oggetto dei capitoli di prova orale ivi formulati (v. in particolare art. 6). L'attività assertiva riguardante fatti costitutivi della domanda (e, in questo caso, il titolo oneroso su cui si fonda la pretesa dell'opposta), tuttavia, non può essere svolta per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., dedicata alle sole repliche alle domande ed eccezioni nuove della controparte.
Ne consegue, da un lato, l'inammissibilità delle prove articolate, in quanto tendenti a dimostrare fatti nuovi e comunque contrastanti con quelli dedotti in precedenza, e, dall'altro, la preclusione delle relative allegazioni,
che non possono essere considerate in questa sede.
Ne discende che il rapporto posto alla base della pretesa monitoria, avendo natura gratuita, non è idoneo a sostenere il credito oggetto dell'ingiunzione, la quale dovrà, quindi, essere revocata.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per l'accoglimento dell'opposizione, stante l'incapacità, prima di tutto sotto il profilo assertivo, delle allegazioni di L.F. a giustificare la pretesa creditoria fatta valere.
5 Giova, però sottolineare come la natura gratuita del rapporto abbia trovato conferma nell'espletata istruttoria, CP_ e, in particolare nelle dichiarazioni di sorella del legale rappresentante di ed impiegata Testimone_2 nel settore amministrativo della società, escussa all'udienza del 20/2/2024: “A un certo punto non essendo finiti i lavori sono iniziate ad arrivarci le fatture. Di conseguenza, invece di mettersi d'accordo su come pagare sono arrivati solleciti immediati e poi il decreto ingiuntivo. A quel punto, visto quello che avevamo fatto, sempre per un discorso tra e a proposito di questi tendaggi, a seguito di accordi verbali tra Pt_3 CP_3 loro due, ritrovandoci con il decreto ingiuntivo e considerato che non erano stati rispettati questi accordi è stata emessa la fattura. Il ddt era già stato fatto. A quel punto ho schiacciato il tasto e abbiamo fatto la fattura.”
Nella e-mail del 23 aprile 2021, in data successiva all'emissione delle fatture da parte di , lo Parte_2 stesso aveva confermato la natura gratuita delle lavorazioni sui tendaggi. Si legge, infatti: “parlando Pt_3 con l'ultima volta che ci siamo sentiti in occasione del ritiro da parte Vostra delle tende che ho CP_3 realizzato per Voi, fatte gratis, mi disse che nonostante il momento aveva avuto comunque diverse commesse inaspettate e questo dimostra il fatto che ci sono attività più fortunate delle altre” (cfr. doc. 3 fascicolo opponente). È dunque lo stesso esecutore della prestazione ad affermare che l'attività ultimata nell'ottobre
2020 era stata svolta senza che fosse stato concordato alcun corrispettivo. Dal canto proprio, L.F. ha confermato che la predetta mail era stata redatta dal benché “non quale titolare dell'attuale opposta, Pt_3 ma quale amministratore dell'azienda della moglie”. Tale circostanza, tuttavia, non inficia la rilevanza confessoria di quanto riportato, considerato che dal testo della comunicazione si evince che il legale rappresentate dell'odierna convenuta l'ha redatta sia in qualità di amministratore della società della moglie (la appunto), sia come legale rappresentante della riferendo a sé CP_4 Controparte_1 stesso le lavorazioni eseguite da quest'ultima (“tende che ho realizzato per Voi, fatte gratis”).
In conclusione, stante la natura gratuita del rapporto su cui è fondato il credito fatto valere, la pretesa dell'opposta deve essere respinta, con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
In ragione della sua soccombenza, deve essere condannata a rifondere nei Controparte_1 confronti di le spese del presente giudizio. Le stesse si Parte_2 liquidano in euro 5.077,00, alla luce dei parametri medi di cui al paragrafo 2 del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Il tutto oltre spese vive per iscrizione a ruolo pari ad euro 145,50, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Infine, merita di essere respinta la domanda dell'opponente fondata sull'art. 96, c.p.c.
Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile .
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che
6 consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, si ritiene che il comportamento dell'opposta sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di azione in giudizio, avendo proposto una tesi, basata sulla gratuità delle prestazioni reciprocamente svolte dai rappresentanti legali delle due società, che, malgrado incapace di giustificare la pretesa azionata, non è connotata da elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Prato l'8 settembre 2022, n. 973/2022, all'esito del procedimento monitorio R.G. 1801/2022; CP_
2. RIGETTA la domanda di Controparte_1 CP_
3. CONDANNA a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_2
e spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 5.077,00, oltre
[...] spese vive per iscrizione a ruolo pari ad euro 145,50, IVA, CPA e rimborso forfet tario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Prato, 04/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2573 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024, vertente tra:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonino Nobile e dell'Avv. Giulia Geremia, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mauro, ed elettivamente domiciliata in Prato, via Valentini n.
10;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratto d'opera.
Conclusioni
Per parte attrice: come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa
ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che nel caso di specie la opposta in persona del suo l.r.p.t., non risulta essere Controparte_1 titolare nei confronti della opponente di alcun credito per sorte e per interessi in ordine alle partite Parte_1 ingiunte con l'opposto D.I. n. 973/22 R.G.n. 1801/22 emesso dall'intestato Tribunale in data 08.09.2022, depositato in pari data e notificato in data 15.09.2022 e, per l'effetto, revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo ovvero inefficace, in tutto o in parte, l'opposto provvedimento monitorio, in quanto le pretese “ex adverso” dedotte sono infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- Sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1
1 suo l.r.p.t., al pagamento, in favore di All'Opera Soc. Coop., in persona del suo l.r.p.t., di una somma equativamente determinata dal Giudicante adito nonché condannare in persona del suo l.r.p.t., al pagamento Controparte_1 in favore della cassa delle ammende di una somma equativamente determinata dal Giudicante adito, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00. - Con vittoria di spese e compensi professionali come da vigente legislazione.”
Per parte convenuta: in tesi accertata l'infondatezza dell'interposta opposizione, rigettarla e confermare in toto il decreto ingiuntivo impugnato;
in ipotesi, in caso di revoca dell'opposto decreto, condannare la CP_2 opponente a corrispondere alla società convenuta l'importo di euro 22.845,30 o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali moratori ex d.lgs. 231/2002, c.c. dal 13 ottobre 2020 sino al saldo;
in ogni caso, con vittoria integr ale di spese e competenza del presente giudizio di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_2 opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 973/2022 dell'8/9/2022, notificato in data 15/9/2022, con il quale il Tribunale di Prato le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 22.845,30, oltre accessori e spese del procedimento, in favore di Controparte_1
A sostegno della pretesa monitoria, aveva dedotto: di aver realizzato, su Controparte_1 commissione della i tendaggi per l'allestimento di uno Parte_2 spettacolo teatrale;
che i predetti tendaggi erano stati consegnati alla società committente il 13/10/2020, come da documento di trasporto versato in atti;
che la committente aveva chiesto di rinviare il pagamento della merce fornita, ma poi non aveva mai saldato il corrispettivo, nonostante i solleciti di pagamento invi ati dall'istante anche per il tramite del proprio difensore;
che era quindi stata emessa la fattura elettronica per l'importo complessivo di Euro 20.008,00.
Con l'odierna opposizione, a quindi convenuto in giudizio Parte_2 al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato in sede Controparte_1 monitoria e, per l'effetto, di veder “revocare, ovvero annullare, ovvero dichiarare nullo ovvero inefficace, in tutto o in parte, l'opposto provvedimento monitorio”.
A fondamento della difesa, l'opponente ha allegato che: (legale rappresentante Controparte_3 della e (legale rappresentante della Parte_1 Parte_3 Controparte_1
erano legati da un rapporto di amicizia e di reciproco scambio di prestazioni gratuite per le rispettive
[...] attività imprenditoriali;
già nel mese di novembre 2017 la veva eseguito, a titolo Controparte_1 gratuito, l'attività di solo confezionamento (cucitura) di due tende di modeste dimensioni per uno spettacolo teatrale la cui scenografia sarebbe stata realizzata dalla Parte_2 nell'anno 2020 la i era aggiudicata l'attività di lavorazione Parte_2 di tappezzeria per una produzione televisiva della RAI s.p.a.; anche in questa occasione, Controparte_1
in ragione del rapporto di amicizia in essere e dalla modestia dell'intervento, si era offerta di svolgere,
[...] gratuitamente, la sola attività di cucitura;
la veva fornito Pt_2 Parte_2
2 alla sia la stoffa per il confezionamento, sia le indicazioni di progettazione e Controparte_1 realizzazione;
nonostante i rapporti intercorsi, improntati al reciproco scambio di favori, in data 30/4/2022 la aveva emesso nei confronti della Controparte_1 Parte_2 la fattura n. 58 dal complessivo importo di euro 16.400,00 oltre IVA, sulla base della quale era stato
[...] emesso il decreto ingiuntivo opposto;
la merce oggetto della fattura, però, non era mai stata consegnata alla che dunque aveva disconosciuto la firme apposte sul d.d.t. Parte_2
n. 734 del 13/10/2020 versato agli atti del fascicolo monitorio;
con e-mail inviata il 23/4/2021, Parte_3 aveva affermato che “parlando con ” (ossia ) “l'ultima volta
[...] CP_3 Controparte_3 che ci siamo sentiti in occasione del ritiro da parte Vostra delle tende che ho realizzato per Voi, fatte gratis, mi disse che nonostante il momento aveva avuto comunque diverse commesse inaspettate e questo dimostra il fatto che ci sono attività più fortunate delle altre”; a conferma della gratuità della prestazione svolta, non vi era mai stato fra le parti alcuno scambio di preventivi, e-mail, offerte e relative accettazioni;
la pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo era strumentale ad ottenere una compensazione con un credito portato da un diverso decreto ingiuntivo, ottenuto dalla nei confronti Parte_2 della società il cui legale rappresentante era la moglie del (legale rappresentante CP_4 Pt_3 della;
del resto, nell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione, Controparte_1 CP_4 aveva esposto che “Il sig. , quale titolare dell'attuale opposta, avrebbe gratuitamente arredato il
[...] CP_3 negozio della moglie del sig. che, altrettanto gratuitamente, avrebbe fornito, tramite la sua impresa Pt_3
(L. F. Evoluzione), alla cooperativa dell'amico (sig. ) le tende necessarie all'attività economica della CP_3 predetta società (All'Opera)” e che “Le relazioni negoziali sono, per definizione codicistica, accordi per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali tra due o più persone (art. 1321 c.c.). Non può esistere, quindi, alcun contratto se tra più individui c'è stato soltanto un rapporto amichevole e/o confidenziale”; oltre che nell'an, la pretesa della controparte era infondata anche nel quantum poiché eccessiva, in ragione della modestia dell'attività eseguita, dell'illegittima applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, non essendo comunque dovuti interessi a far data dal 13/10/2020.
Con comparsa del 10/3/2023 si è costituita chiedendo: in via preliminare , la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'assegnazione del termine per l'attivazione del procedimento di mediazione;
nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la condanna della parte opponente al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
22.845,30, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal giorno del dovuto al soddisfo.
A fondamento della pretesa, ha allegato che: con l'atto di opposizione era contestato non l'an del credito, ossia l'esecuzione della prestazione, bensì il quantum, ossia il corrispettivo dovuto;
i legali rappresentanti delle società in causa avevano, in passato, reciprocamente usufruito di prestazioni professionali gratuite, ma il patto di reciprocità era venuto meno a seguito della richiesta di pagamento avanzata da Parte_2 ei confronti della in relazione all'arredamento della gelateria che
[...] CP_4
3 ne costituiva l'oggetto sociale;
così, il per conto di aveva deciso di Pt_3 Controparte_1 reclamare il credito relativo alla realizzazione di tendaggi commissionata n el 2017 (la cui esecuzione si era protratta fino all'inizio del 2019) e nel 2020; non avendo ricevuto nulla, aveva Controparte_1 sollecitato invano con pec del 21/6/2021 il pagamento dei corrispettivi;
nel frattempo la
[...] aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli decreto ingiuntivo nei confronti
Parte_2 della per il corrispettivo dell'attività svolta per la gelateria della società; ALL CP_4 [...] veva sollevato nel presente giudizio di opposizione, ove affermava la
Parte_2 gratuità delle prestazioni ricevute invocando il legame amicale tra i legali rappresentanti delle contendenti, argomentazioni contrastanti con quelle spese innanzi al Tribunale di Tivoli, ove il predetto legame era invece contestato;
il quantum richiesto era congruo rispetto ai prezzi di mercato e comunque non era mai stato contestato da neppure a seguito della ricezione della pec
Parte_2 di messa in mora del 21/6/2021; anzi, la bontà della lavorazione eseguita era stata riconosciuta espressamente dal legale rappresentante di con messaggi Whatsapp del
Parte_2
16/10/2020; in ogni caso, la contestazione del compenso era generica e non suffragata da alcun elemento;
privo di fondamento era pure il disconoscimento delle firme apposte sul d.d.t. del 13/10/2020, poiché lo scambio di messaggi Whatsapp del 16/10/2020 conteneva una valutazione circa la bontà della lavorazione e quindi un'espressa accettazione delle stesse, presupponendo la conferma della consegna dei tendaggi al committente;
la firma sul d.d.t. non era comunque riconducibile al legale rappresentante dell'attrice opponente, CP_3 il quale non era perciò legittimato a disconoscerla.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione del 12/4/2023 il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, o.
6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con l'audizione dei testi Testimone_1 Tes_2
, svoltasi all'udienza del 20 febbraio 2024.
[...] Testimone_3 Testimone_4
All' udienza dell'8 ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
*****
A fondamento della pretesa monitoria, ha dedotto l'esecuzione di lavorazioni su Controparte_1 tendaggi a vantaggio di la quale ha contestato che da tale Parte_2 attività sia derivata una ragione di credito nei propri riguardi, essendo stata eseguita la prestazione a titolo gratuito.
Nel caso di specie, in effetti, dalla stessa difesa assertiva della società opposta emerge come il titolo posto alla base della pretesa non fosse un contratto oneroso.
Nella costituzione in giudizio di L.F. si legge, infatti, che: “Il sig. (titolare della società opposta), in Pt_3 virtù del rammentato legame, aveva realizzato tramite la sua azienda, gratuitamente, diversi tendaggi per la cooperativa del sig. Quest'ultimo, a sua volta, spacciandosi per un provetto architetto, si era prestato CP_3
4 ad arredare, altrettanto gratuitamente, la gelateria di Prato della moglie del sig. ( Pt_3 Persona_1 legale rappresentante de proprietaria di tale gelateria) […] L'indicato imprenditore Controparte_4
,comunque, non capacitandosi della condotta del suo amico, ricordò alla cooperativa del medesimo di avere realizzato, dietro suo ordine, tende gratis […] Il titolare dell'odierna convenuta (sig. decise di Pt_3 reclamare il credito maturato dalla sua società, quando l'avversa cooperativa spedì per p.e.c. all'impresa della coniuge la diffida ad adempiere la rammentata obbligazione”.
È dunque evidente che il titolo in base al quale è stata introdotta la pretesa monitoria sia una relazione amicale, come allegato dalla stessa opposta, giustificata dall'esistenza, al momento dell'origine del rapporto, dell'amicizia tra il legale rappresentate dell'opponente e dell'opposta stessa, di cui entrambe le parti hanno dato atto. CP_ Il poi, in qualità di legale rappresentante di aveva preso la decisione di domandare il Pt_3 pagamento delle lavorazioni svolte, soltanto quando l'opponente aveva reclamato il pagamento di prestazioni svolte a sua volta nei confronti di una società terza, , la cui legale rappresentante era la coniuge del CP_4 tesso. Pt_3
A dire dell'opposta, tale condotta dell avrebbe fatto venire meno “il patto di reciprocità”, su Parte_2 cui era fondata la gratuita delle rispettive prestazioni, così trasformando l'attività ormai eseguita in favore della controparte a titolo gratuito in prestazione onerosa. Tuttavia, non si vede come la condotta dell'oblato
(ALL'OPERA) nei confronti di un terzo ) sia idonea a modificare le condizioni contrattuali CP_4 originariamente pattuite con un soggetto diverso (L.F.), occorrendo a tal fine un nuovo accordo tra le parti, la cui esistenza, nel caso in esame, non è stata né dedotta né provata.
Né, alla luce di quanto riportato, è possibile sostenere che il rapporto, anziché gratuito, fosse in realtà oneroso sin dall'origine, in quanto la prestazione della L.F. avrebbe dovuto essere, in forza di un vincolo sinallagmatico, bilanciata dall'esecuzione di una controprestazione da parte di nei confronti di . Parte_2 CP_4
Soltanto con la seconda memoria istruttoria, d'altro canto, l'opposta ha esplicitato il collegamento tra i due rapporti, rendendolo oggetto dei capitoli di prova orale ivi formulati (v. in particolare art. 6). L'attività assertiva riguardante fatti costitutivi della domanda (e, in questo caso, il titolo oneroso su cui si fonda la pretesa dell'opposta), tuttavia, non può essere svolta per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., dedicata alle sole repliche alle domande ed eccezioni nuove della controparte.
Ne consegue, da un lato, l'inammissibilità delle prove articolate, in quanto tendenti a dimostrare fatti nuovi e comunque contrastanti con quelli dedotti in precedenza, e, dall'altro, la preclusione delle relative allegazioni,
che non possono essere considerate in questa sede.
Ne discende che il rapporto posto alla base della pretesa monitoria, avendo natura gratuita, non è idoneo a sostenere il credito oggetto dell'ingiunzione, la quale dovrà, quindi, essere revocata.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per l'accoglimento dell'opposizione, stante l'incapacità, prima di tutto sotto il profilo assertivo, delle allegazioni di L.F. a giustificare la pretesa creditoria fatta valere.
5 Giova, però sottolineare come la natura gratuita del rapporto abbia trovato conferma nell'espletata istruttoria, CP_ e, in particolare nelle dichiarazioni di sorella del legale rappresentante di ed impiegata Testimone_2 nel settore amministrativo della società, escussa all'udienza del 20/2/2024: “A un certo punto non essendo finiti i lavori sono iniziate ad arrivarci le fatture. Di conseguenza, invece di mettersi d'accordo su come pagare sono arrivati solleciti immediati e poi il decreto ingiuntivo. A quel punto, visto quello che avevamo fatto, sempre per un discorso tra e a proposito di questi tendaggi, a seguito di accordi verbali tra Pt_3 CP_3 loro due, ritrovandoci con il decreto ingiuntivo e considerato che non erano stati rispettati questi accordi è stata emessa la fattura. Il ddt era già stato fatto. A quel punto ho schiacciato il tasto e abbiamo fatto la fattura.”
Nella e-mail del 23 aprile 2021, in data successiva all'emissione delle fatture da parte di , lo Parte_2 stesso aveva confermato la natura gratuita delle lavorazioni sui tendaggi. Si legge, infatti: “parlando Pt_3 con l'ultima volta che ci siamo sentiti in occasione del ritiro da parte Vostra delle tende che ho CP_3 realizzato per Voi, fatte gratis, mi disse che nonostante il momento aveva avuto comunque diverse commesse inaspettate e questo dimostra il fatto che ci sono attività più fortunate delle altre” (cfr. doc. 3 fascicolo opponente). È dunque lo stesso esecutore della prestazione ad affermare che l'attività ultimata nell'ottobre
2020 era stata svolta senza che fosse stato concordato alcun corrispettivo. Dal canto proprio, L.F. ha confermato che la predetta mail era stata redatta dal benché “non quale titolare dell'attuale opposta, Pt_3 ma quale amministratore dell'azienda della moglie”. Tale circostanza, tuttavia, non inficia la rilevanza confessoria di quanto riportato, considerato che dal testo della comunicazione si evince che il legale rappresentate dell'odierna convenuta l'ha redatta sia in qualità di amministratore della società della moglie (la appunto), sia come legale rappresentante della riferendo a sé CP_4 Controparte_1 stesso le lavorazioni eseguite da quest'ultima (“tende che ho realizzato per Voi, fatte gratis”).
In conclusione, stante la natura gratuita del rapporto su cui è fondato il credito fatto valere, la pretesa dell'opposta deve essere respinta, con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
In ragione della sua soccombenza, deve essere condannata a rifondere nei Controparte_1 confronti di le spese del presente giudizio. Le stesse si Parte_2 liquidano in euro 5.077,00, alla luce dei parametri medi di cui al paragrafo 2 del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Il tutto oltre spese vive per iscrizione a ruolo pari ad euro 145,50, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Infine, merita di essere respinta la domanda dell'opponente fondata sull'art. 96, c.p.c.
Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile .
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che
6 consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, si ritiene che il comportamento dell'opposta sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di azione in giudizio, avendo proposto una tesi, basata sulla gratuità delle prestazioni reciprocamente svolte dai rappresentanti legali delle due società, che, malgrado incapace di giustificare la pretesa azionata, non è connotata da elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Prato l'8 settembre 2022, n. 973/2022, all'esito del procedimento monitorio R.G. 1801/2022; CP_
2. RIGETTA la domanda di Controparte_1 CP_
3. CONDANNA a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_2
e spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 5.077,00, oltre
[...] spese vive per iscrizione a ruolo pari ad euro 145,50, IVA, CPA e rimborso forfet tario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Prato, 04/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7